Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
267/2022 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 08/05/2025, alle ore 10.14, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per presente l'Avv. S. Alfarone per delega degli Avv.ti Zurlo ed Ornati Parte_1 la quale chiede la discussione della causa;
nessuno è comparso per Controparte_1 Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2022 il sig. (C.F.: Controparte_1
) formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1474/2021 C.F._1 emesso in data 21.10.2021 e notificato in data 05.12.2021 con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto, su istanza della il pagamento della somma di € 12.389,01 oltre Parte_1 interessi, nonché le ulteriori spese e l'onorario del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per spese ed € 650,00 per onorari oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende;
chiedeva, in via preliminare, che il Tribunale
- non concedesse la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarasse la prescrizione del credito allegato dalla ricorrente in monitorio come esistente;
- accogliesse l'opposizione e, per l'effetto, revocasse e/o annullasse in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto;
- disponesse c.t.u. tecnica al fine di accertare la sussistenza di tassi usurari e l'esistenza di anatocismo in relazione al rapporto contrattuale nr. 290733727882;
- dichiarasse nulle le pattuizioni relative agli interessi per inevitabile superamento dei tassi c.d. soglia e per l'effetto dichiarasse non dovuto alcun interesse. L'opponente deduceva: a) la sopravvenuta estinzione del credito di parte opposta per effetto della prescrizione;
b) l'applicazione nel corso del rapporto di prestito personale di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, spese e valute prive di specifica pattuizione scritta così come spese di istruzione pratica;
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Con comparsa del 7.10.2022 si costituiva in giudizio la (P. IV Gruppo Parte_1 UK TA , C.f. ), la quale nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione P.IVA_1 P.IVA_2 proposta e di tutte le domande in essa formulate e per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1474/2021, con il favore delle spese di lite. Alla prima udienza del 10.11.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1474/2021 e rinviava il processo all'udienza del 25.01.2024 concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie.
Parte opponente e parte opposta depositavano le memorie ex art.183 c.6 n.2 unitamente al verbale di mediazione con esito negativo;
con ordinanza del 17.06.2024 il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. e fissava l'udienza dell'8.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine per il deposito di note conclusive.
La parte opposta presente all'udienza odierna del 8.5.2025 discuteva oralmente la causa.
Alla stregua delle risultanze processuali e delle allegazioni della parte opponente va affermata l'infondatezza nel merito dell'opposizione che va, quindi, rigettata e ciò per quanto di ragione. Preliminarmente deve osservarsi che il debitore ceduto – l'odierno opponente - può proporre nel giudizio di opposizione (a decreto ingiuntivo) sia le eccezioni inerenti all'estinzione del diritto di credito (pagamenti, la loro corretta imputazione, l'estinzione di esso per prescrizione), sia le eccezioni facenti leva sulla pretesa invalidità del titolo costitutivo (del negozio) dal quale deriva il credito (quindi, la nullità di esso, l'annullabilità ecc. ecc.); infatti, lo spostamento patrimoniale deve essere sorretto da una causa e se la causa viene meno (per effetto dell'accertata nullità del contratto ovvero della nullità di talune clausole di esso) anche lo spostamento patrimoniale cade. Ciò consente di ritenere l'odierno opposto e cessionario del credito azionato con ricorso monitorio legittimato alla interlocuzione su tutte le patologie del contratto dal quale è gemmato il credito in contesa.
Si deve osservare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento".
Nel caso di specie, la parte opposta ha provato la sussistenza del titolo (il prestito personale), fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto;
se d'un verso l'opposta e ricorrente in monitorio ha prodotto il contratto indicato nel ricorso monitorio e sottoscritto dall'odierno opponente, per altro verso l'opponente non ha nemmeno allegato di aver provveduto al pagamento del dovuto limitandosi a talune contestazioni generiche di natura formale e talaltre riferibili a talune assunte patologie (leggasi nullità) dei contratti.
pagina2 di 3 Irricevibile è la doglianza facente leva sulla pretesa prescrizione degli interessi maturati;
non v'è indicazione della tipologia di prescrizione asseritamente maturata (estintiva ordinaria o breve oppure presuntiva), non v'è indicazione alcuna del dies a quo utile per la valutazione della decorrenza del termine;
ciò che rende insuscettibile anche solo di vaglio la doglianza in esame.
Assai generiche sono le contestazioni in ordine alla pretesa nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale;
v'è prova che il contratto, sottoscritto anche dall'opponente, abbia previsto la corresponsione per mano del fruitore del prestito di interessi in misura diversa da quella legale.
Non v'è alcuna pattuizione avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto, peraltro estranea a tale tipo di rapporto negoziale;
n'è v'è evidenza di applicazione nel corso del rapporto di commissioni anche solo prossime nella struttura a tale commissione che meglio si attaglia al rapporto di conto corrente. Generica – come tale non ammissibile – la deduzioni sulla pretesa applicazione spese anche di istruzione pratica non pattuite;
mentre la previsione dei giorni di valuta che la parte opponente allega non pattuita meglio si attaglia al rapporto di conto corrente.
Così anche in maniera assai astratta è stata posta la questione sulla pretesa e indimostrata applicazione (anche nascosta) della capitalizzazione degli interessi corrispettivi. Con riferimento, infine, alla pretesa applicazione di interessi corrispettivi in misura superiore al tasso soglia, parte opponente non si è curata nemmeno di precisare in quale fase (se genetica o meno) del rapporto siffatto superamento siasi concretizzato;
fermo l'ulteriore rilievo che parte opponente, pur onerata della produzione del D.M. relativo al trimestre di riferimento per la verifica del rispetto del tasso soglia, ha omesso di assolvere al detto onere. Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta;
logico corollario: il rigetto dell'opposizione; il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale (nulla per l'istruttoria del tutto assente) di cui al D.M. 55/2014, comprensive anche della mediazione svolta, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché deve essere condannato al pagamento di esse – come Controparte_1 liquidate in dispositivo secondo il valore della controversia e tenendo conto di tre delle quattro fasi con l'esclusione della fase istruttoria - in favore di Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 267/2022 R.G. promossa da (C.F.: Controparte_1
) elettivamente domiciliato in Messina, Via G. Macrì n. 6, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Marco DI MAURO (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti, opponente, contro (P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. del Foro di La Spezia, giusta C.F._3 C.F._4 procura in atti, parte opposta e ricorrente in monitorio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta e già Controparte_1 ricorrente in monitorio elle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre s.g. Parte_1 al 15%, iva e cassa. Così deciso in Messina, il 08.05.2025
Il Presidente di Sezione
(dott. Ugo Scavuzzo)
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