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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
VENANZI MARIO, Relatore
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18583/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11690/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede che l'On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia disporre l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n. 112401430566 quivi impugnato e, per l'effetto, rideterminare il totale dovuto dalla stessa a titolo di TARI e TEFA per il periodio
2018 - 2023, in relazione ai soli immobili effettivamente posseduti nella misura di euro 1.880,20 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da maggiorarsi di interessi e sanzioni per omessa dichiarazione;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente procedimento.
Resistente: Voglia la Corte di Giustizia tributaria adita, eiretta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso poichè infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, a mezzo del suo legale rappresentante impugna un avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma, per presunto mancato versamento della TARI - TEFA per sei immobili siti in Roma, in Indirizzo_1 per 455 mq per un importo complessivo intero periodo di euro 13.903,71.
La Soc. ricorrente eccepisce la circostanza che i suddetti immobili, sono stati nel periodo considerato locati a terzi. Il ricorrente ha depositato in fascicolo i contratti di locazione regolarmente registrati.
Roma Capitale parte intimata si è costituita in giudizio in data 17.11.2025. Ritiene che l'accertamento sia legittimo, stante che sarebbe stato onere del contribuente, presentare dichiarazione nel senso prospettato al Comune di Roma, ossia che gli immobili su cui si controverte erano stati concessi in locazione a terzi.
Non essendo stato ottemperato, da parte del ricorrente all'adempimento della presentazione della dichiarazione, spetta al medesimo quale proprietario al pagamento della TARI.
A seguito dell'udienza del 19.11.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio premette che non può essere tenuta in considerazione, la documentazione depositata in fascicolo, dal Comune di Roma, in data 17.11.2025, ossia in modo tardivo, stante le preclusioni previste dall'art. 32 commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 546/1992.
Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente, non comporta alcuna nullità stante il principio della tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza della facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito, ove non siano le medesime rilevabili d'ufficio, di presentare istanza per chiamata di terzi, di produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni entro i termini di decadenza definiti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992. Rimane comunque garantito il diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., che consente alla parte di partecipare alla discussione orale in causa, di confutare le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da essa invocate (Cassazione n. 12672/2025).
Nel processo Tributario, pertanto i termini di costituzione previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992, sono decadenziali e la loro violazione è insanabile. La documentazione depositata oltre i termini stabiliti non può essere acquisita, né considerata dal giudice, anche alla luce dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992.
La controversia va pertanto decisa, sulla base della sola documentazione prodotta dal ricorrente.
Come è noto, ai fini della della esclusione dal versamento della TARI, il contribuente è onerato di provarne i presupposti, e quindi la mancata occupazione che deve comunque risultare da comunicazione presentata presso l'ente impositore (CTR Lazio n. 4342/2019). Il soggetto passivo ha infatti l'obbligo di dichiarare tempestivamente l'eventuale avvenuta cessazione dell'occupazione, o eventuali variazioni. Le eventuali dichiarazioni, variazioni e cessazione dell'immobile devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili e delle aree assoggettabili alla tassa dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati al Comune impositore, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. E comunque non oltre il termine di cui all'art. 1, comma 684 della legge n. 174/2013. Nel caso di specie su cui si controverte, parte ricorrente da quanto emerge dello scrutinio della documentazione in fascicolo, non ha presentato alcuna dichiarazione di variazione. L'eccezione di carenza di soggettività passiva dedotta da parte ricorrente è quindi infondata, non avendo la medesima provveduto nei termini, agli adempimenti concernenti le dichiarazioni imposte dalle norme.
Secondo una costante e lineare giurisprudenza di legittimità, in materia di TARI, se il soggetto interessato non assolve l'onere di preventiva informazione, la non debenza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La dichiarazione (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza l'ente impositore dei mutamenti dell'occupazione dei locali o detenuti e quindi per i quali sussistono, secondo il contribuente, i requisiti di esenzione, o di traslazione dell'onere di corrispondere la tassa ad altro soggetto, così da consentire all'ente di dotarsi di un quadro completo della produzione dei rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e se del caso di avviare gli opportuni controlli nonchè di organizzare il servizio. Per le suddette ragioni, la carenza della dichiarazione, non può essere fatta valere comunque in modo postumo e/o retroattivo ma solamente con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, mediante la presentazione nei termini previsti dall'art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993, della dichiarazione o della variazione. Pertanto la censura dedotta dal ricorrente, sulla parziale insussistenza del presupposto impositivo deve essere disattesa.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce una erronea quantificazione dei tributi evasi e la conseguente sanzione. Esso deduce che la superficie non doveva essere calcolata interamente, al 100%, rispetto alle risultanze catastali, ma all'80%. A quanto sostiene il ricorrente tale riduzione sarebbe prevista infatti, da una modifica regolamentare contenuta nell'art. 9, comma 7, del regolamento TARI di Roma Capitale.
Essa prevederebbe tale riduzione tariffaria. Il ricorrente non fornisce altre puntuali informazioni, sulla individuazione della fonte normativa citata, ed in particolare, del suddetto regolamento in vigore ratione temporis, né gli estremi della deliberazione di approvazione della suddetta riduzione, e tanto meno allega in fascicolo il presunto regolamento citato. Alla luce di quanto sopra dopo aver provato ad effettuare una verifica infruttuosa, per l'individuazione della norma citata, al Collegio non resta che respingere tale motivo di ricorso, non avendo trovato alcun riscontro probante della effettiva operatività di tale norma che prevede la riduzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
Sussistono giustificati motivi, legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio, tra le parti in causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NA IO NU AS NO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
VENANZI MARIO, Relatore
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18583/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430566 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11690/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede che l'On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia disporre l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n. 112401430566 quivi impugnato e, per l'effetto, rideterminare il totale dovuto dalla stessa a titolo di TARI e TEFA per il periodio
2018 - 2023, in relazione ai soli immobili effettivamente posseduti nella misura di euro 1.880,20 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da maggiorarsi di interessi e sanzioni per omessa dichiarazione;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente procedimento.
Resistente: Voglia la Corte di Giustizia tributaria adita, eiretta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso poichè infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, a mezzo del suo legale rappresentante impugna un avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma, per presunto mancato versamento della TARI - TEFA per sei immobili siti in Roma, in Indirizzo_1 per 455 mq per un importo complessivo intero periodo di euro 13.903,71.
La Soc. ricorrente eccepisce la circostanza che i suddetti immobili, sono stati nel periodo considerato locati a terzi. Il ricorrente ha depositato in fascicolo i contratti di locazione regolarmente registrati.
Roma Capitale parte intimata si è costituita in giudizio in data 17.11.2025. Ritiene che l'accertamento sia legittimo, stante che sarebbe stato onere del contribuente, presentare dichiarazione nel senso prospettato al Comune di Roma, ossia che gli immobili su cui si controverte erano stati concessi in locazione a terzi.
Non essendo stato ottemperato, da parte del ricorrente all'adempimento della presentazione della dichiarazione, spetta al medesimo quale proprietario al pagamento della TARI.
A seguito dell'udienza del 19.11.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio premette che non può essere tenuta in considerazione, la documentazione depositata in fascicolo, dal Comune di Roma, in data 17.11.2025, ossia in modo tardivo, stante le preclusioni previste dall'art. 32 commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 546/1992.
Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente, non comporta alcuna nullità stante il principio della tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza della facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito, ove non siano le medesime rilevabili d'ufficio, di presentare istanza per chiamata di terzi, di produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni entro i termini di decadenza definiti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992. Rimane comunque garantito il diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., che consente alla parte di partecipare alla discussione orale in causa, di confutare le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da essa invocate (Cassazione n. 12672/2025).
Nel processo Tributario, pertanto i termini di costituzione previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992, sono decadenziali e la loro violazione è insanabile. La documentazione depositata oltre i termini stabiliti non può essere acquisita, né considerata dal giudice, anche alla luce dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992.
La controversia va pertanto decisa, sulla base della sola documentazione prodotta dal ricorrente.
Come è noto, ai fini della della esclusione dal versamento della TARI, il contribuente è onerato di provarne i presupposti, e quindi la mancata occupazione che deve comunque risultare da comunicazione presentata presso l'ente impositore (CTR Lazio n. 4342/2019). Il soggetto passivo ha infatti l'obbligo di dichiarare tempestivamente l'eventuale avvenuta cessazione dell'occupazione, o eventuali variazioni. Le eventuali dichiarazioni, variazioni e cessazione dell'immobile devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili e delle aree assoggettabili alla tassa dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati al Comune impositore, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. E comunque non oltre il termine di cui all'art. 1, comma 684 della legge n. 174/2013. Nel caso di specie su cui si controverte, parte ricorrente da quanto emerge dello scrutinio della documentazione in fascicolo, non ha presentato alcuna dichiarazione di variazione. L'eccezione di carenza di soggettività passiva dedotta da parte ricorrente è quindi infondata, non avendo la medesima provveduto nei termini, agli adempimenti concernenti le dichiarazioni imposte dalle norme.
Secondo una costante e lineare giurisprudenza di legittimità, in materia di TARI, se il soggetto interessato non assolve l'onere di preventiva informazione, la non debenza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La dichiarazione (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza l'ente impositore dei mutamenti dell'occupazione dei locali o detenuti e quindi per i quali sussistono, secondo il contribuente, i requisiti di esenzione, o di traslazione dell'onere di corrispondere la tassa ad altro soggetto, così da consentire all'ente di dotarsi di un quadro completo della produzione dei rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e se del caso di avviare gli opportuni controlli nonchè di organizzare il servizio. Per le suddette ragioni, la carenza della dichiarazione, non può essere fatta valere comunque in modo postumo e/o retroattivo ma solamente con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, mediante la presentazione nei termini previsti dall'art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993, della dichiarazione o della variazione. Pertanto la censura dedotta dal ricorrente, sulla parziale insussistenza del presupposto impositivo deve essere disattesa.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce una erronea quantificazione dei tributi evasi e la conseguente sanzione. Esso deduce che la superficie non doveva essere calcolata interamente, al 100%, rispetto alle risultanze catastali, ma all'80%. A quanto sostiene il ricorrente tale riduzione sarebbe prevista infatti, da una modifica regolamentare contenuta nell'art. 9, comma 7, del regolamento TARI di Roma Capitale.
Essa prevederebbe tale riduzione tariffaria. Il ricorrente non fornisce altre puntuali informazioni, sulla individuazione della fonte normativa citata, ed in particolare, del suddetto regolamento in vigore ratione temporis, né gli estremi della deliberazione di approvazione della suddetta riduzione, e tanto meno allega in fascicolo il presunto regolamento citato. Alla luce di quanto sopra dopo aver provato ad effettuare una verifica infruttuosa, per l'individuazione della norma citata, al Collegio non resta che respingere tale motivo di ricorso, non avendo trovato alcun riscontro probante della effettiva operatività di tale norma che prevede la riduzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
Sussistono giustificati motivi, legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio, tra le parti in causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NA IO NU AS NO