Art. 5.
Il primo comma dell'art. 14-novies (aggiunto) della legge 21 dicembre 1931, n. 1710 , ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogati.
Il primo comma dell'art. 14-novies (aggiunto) della legge 21 dicembre 1931, n. 1710 , ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogati.