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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7737/2023 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Guglielmo Ara, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via P.M. Vergara n. 228, presso la sede legale dell'azienda
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura a margine del ricorso monitorio, dall'avv. Maria Rosaria Punzo, presso il cui studio, sito in Villaricca, al Corso Italia n. 362, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 3.11.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dinanzi all'intestato
Tribunale, la deduceva: di aver siglato con l' Controparte_1 Controparte_2
una convenzione per il servizio di medicina trasfusionale che prevedeva il ritiro delle sacche necessarie ai pazienti presso la sede dell'Ospedale San Paolo di di avere, CP_2
per l'anno 2018, provveduto a richiedere la fornitura di sangue e degli emocomponenti Part alla suddetta la quale aveva emesso la fattura n. 5/2020, regolarmente saldata;
che, per lo stesso anno, risultavano essere in numero di sessantanove i degenti della
[...]
residenti nel territorio facente capo all' Nord ed ai Controparte_3 CP_4
quali erano state somministrate sacche di emazie concentrate;
di aver corrisposto, per ciascuna sacca utilizzata, l'importo di € 201,51 e che, pertanto, era stata emessa la fattura ammontante in totale ad € 16.81,03; che il Decreto Commissariale n. 80/2017 aveva confermato che il costo del sangue non poteva gravare sul paziente e che doveva essere Part materialmente sopportato all' i residenza del paziente medesimo;
che, nonostante le reiterate richieste, l' aveva omesso il pagamento della fattura. Controparte_5
Concludeva affinché venisse ingiunto all' il pagamento dell'importo di Controparte_5
€ 16.687,03.
In accoglimento della domanda monitoria, questo stesso Tribunale emetteva, in data
14.7.2023, il decreto ingiuntivo n. 2291/2023.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava tempestiva opposizione la , la quale deduceva: che la società ricorrente, Controparte_5
struttura privata accreditata con il S.S.R., era incorsa in un evidente errore interpretativo del decreto commissariale richiamato atteso che, come chiarito dalla circolare prot.
PG/2022/0169799 del 29.3.2022, i costi per la fornitura delle sacche di sangue erano ricompresi nelle tariffe DRG, omnicomprensive di ogni costo. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la casa di cura opposta la quale, insistendo per il rimborso degli importi anticipati all' 1 centro per la fornitura delle sacche ematiche, chiedeva rigettarsi CP_5
integralmente l'opposizione.
All'udienza del 19.2.2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. 7756/2023 ed avente il medesimo oggetto. In pari data veniva dal Tribunale
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, stante la natura documentale della controversia, il procedimento veniva rinviato per la riserva in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti , ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
Ciò debitamente premesso, osserva il giudicante come la parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'ordinamento.
Tralasciando ogni altra questione, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14
e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la difesa dell'opposta ha avanzato una richiesta di rimborso nei confronti dell' sul presupposto di aver sostenuto la Controparte_5
spesa complessiva di € 16.681,03 per l'acquisto di sacche ematiche per sessantanove pazienti residenti nel circondario di riferimento dell'opponente.
Tuttavia, tale allegazione è rimasta del tutto priva del minimo riscontro probatorio.
La non ha dato prova dell'effettiva degenza dei sessantanove Controparte_3
pazienti, né tanto meno delle loro rispettive residenze;
l'allegato alla richiesta di pagamento del 21.2.2023 – comunque privo di rilevanza probatoria – contiene appena l'indicazione di cinque nominativi di pazienti. Alcuna prova è stata poi fornita della quantità delle sacche che sarebbero state acquistate.
Altrettanto indimostrato è risultato poi l'effettivo esborso di cui l'opposta ha in questa sede richiesto il rimborso. Alcuna prova documentale è stata resa dalla parte rispetto alla spesa sostenuta.
Tali fatti costitutivi della pretesa creditoria nemmeno possono ritenersi dimostrati perché non specificamente contestati dalla controparte. Si ricordi infatti che “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (cfr. Cass. Sez. 3,
08/05/2023, n. 12064). Nel caso di specie, non è emerso che l' fosse Controparte_5
nella posizione di conoscere quanti pazienti la abbia avuto nel 2018 Controparte_1
che avessero la residenza nel proprio circondario e quante sacche ematiche siano state effettivamente acquistate per la loro cura.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
Si ricordi poi che la fattura commerciale, pur essendo prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, ha tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione piena), essa è mero documento unilaterale che non integra, di per sé, la piena prova del credito in esso indicato (ivi compreso della fonte negoziale e delle pattuizioni raggiunte tra le parti), non comportando neppure l'inversione dell'onere della prova in capo al debitore.
Analogamente, anche il documento allegato alla comparsa di risposta dalla parte opposta e denominato “elenco prestazioni emodialisi novembre 2023” è di pura formazione unilaterale e, in quanto tale, è privo di significativa rilevanza probatoria. Il tutto senza considerare che tale documento e la fattura n. 456 E del 4.12.2023 emessa dal
[...]
sembrano far riferimento a prestazioni di emodialisi del 2023, Parte_2
laddove, invece, nel ricorso monitorio, come causale del credito, viene allegato l'acquisto di sacche ematiche per degenze ospedaliere del 2018 (“per l'anno 2018 i degenti della residenti nel ed ai quali sono state Controparte_3 Controparte_5
somministrate sacche di emazie concentrate risultano essere 69 (sessantanove)”).
Detti documenti fanno quindi riferimento a prestazioni diverse e risalenti ad una differente epoca temporale.
L'evidenziata carenza probatoria in ordine al del fatto costitutivo primario posto a fondamento della domanda – l'acquisto nel 2018 di sacche ematiche per degenti aventi Part residenza nel territorio di riferimento dell' pponente – ha valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione (in primis, rispetto a quella relativa alla previsione nell'ordinamento regionale del diritto, per la struttura convenzionata col S.S.R., al Part rimborso dall' delle spese sostenute per l'acquisto di sacche ematiche eseguito per i propri degenti).
Per tutto quanto considerato, si impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio ed introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2291/2023;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, che si Controparte_5
liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 2.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 3.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7737/2023 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Guglielmo Ara, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via P.M. Vergara n. 228, presso la sede legale dell'azienda
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura a margine del ricorso monitorio, dall'avv. Maria Rosaria Punzo, presso il cui studio, sito in Villaricca, al Corso Italia n. 362, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 3.11.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dinanzi all'intestato
Tribunale, la deduceva: di aver siglato con l' Controparte_1 Controparte_2
una convenzione per il servizio di medicina trasfusionale che prevedeva il ritiro delle sacche necessarie ai pazienti presso la sede dell'Ospedale San Paolo di di avere, CP_2
per l'anno 2018, provveduto a richiedere la fornitura di sangue e degli emocomponenti Part alla suddetta la quale aveva emesso la fattura n. 5/2020, regolarmente saldata;
che, per lo stesso anno, risultavano essere in numero di sessantanove i degenti della
[...]
residenti nel territorio facente capo all' Nord ed ai Controparte_3 CP_4
quali erano state somministrate sacche di emazie concentrate;
di aver corrisposto, per ciascuna sacca utilizzata, l'importo di € 201,51 e che, pertanto, era stata emessa la fattura ammontante in totale ad € 16.81,03; che il Decreto Commissariale n. 80/2017 aveva confermato che il costo del sangue non poteva gravare sul paziente e che doveva essere Part materialmente sopportato all' i residenza del paziente medesimo;
che, nonostante le reiterate richieste, l' aveva omesso il pagamento della fattura. Controparte_5
Concludeva affinché venisse ingiunto all' il pagamento dell'importo di Controparte_5
€ 16.687,03.
In accoglimento della domanda monitoria, questo stesso Tribunale emetteva, in data
14.7.2023, il decreto ingiuntivo n. 2291/2023.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava tempestiva opposizione la , la quale deduceva: che la società ricorrente, Controparte_5
struttura privata accreditata con il S.S.R., era incorsa in un evidente errore interpretativo del decreto commissariale richiamato atteso che, come chiarito dalla circolare prot.
PG/2022/0169799 del 29.3.2022, i costi per la fornitura delle sacche di sangue erano ricompresi nelle tariffe DRG, omnicomprensive di ogni costo. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la casa di cura opposta la quale, insistendo per il rimborso degli importi anticipati all' 1 centro per la fornitura delle sacche ematiche, chiedeva rigettarsi CP_5
integralmente l'opposizione.
All'udienza del 19.2.2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. 7756/2023 ed avente il medesimo oggetto. In pari data veniva dal Tribunale
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, stante la natura documentale della controversia, il procedimento veniva rinviato per la riserva in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti , ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
Ciò debitamente premesso, osserva il giudicante come la parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'ordinamento.
Tralasciando ogni altra questione, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14
e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la difesa dell'opposta ha avanzato una richiesta di rimborso nei confronti dell' sul presupposto di aver sostenuto la Controparte_5
spesa complessiva di € 16.681,03 per l'acquisto di sacche ematiche per sessantanove pazienti residenti nel circondario di riferimento dell'opponente.
Tuttavia, tale allegazione è rimasta del tutto priva del minimo riscontro probatorio.
La non ha dato prova dell'effettiva degenza dei sessantanove Controparte_3
pazienti, né tanto meno delle loro rispettive residenze;
l'allegato alla richiesta di pagamento del 21.2.2023 – comunque privo di rilevanza probatoria – contiene appena l'indicazione di cinque nominativi di pazienti. Alcuna prova è stata poi fornita della quantità delle sacche che sarebbero state acquistate.
Altrettanto indimostrato è risultato poi l'effettivo esborso di cui l'opposta ha in questa sede richiesto il rimborso. Alcuna prova documentale è stata resa dalla parte rispetto alla spesa sostenuta.
Tali fatti costitutivi della pretesa creditoria nemmeno possono ritenersi dimostrati perché non specificamente contestati dalla controparte. Si ricordi infatti che “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (cfr. Cass. Sez. 3,
08/05/2023, n. 12064). Nel caso di specie, non è emerso che l' fosse Controparte_5
nella posizione di conoscere quanti pazienti la abbia avuto nel 2018 Controparte_1
che avessero la residenza nel proprio circondario e quante sacche ematiche siano state effettivamente acquistate per la loro cura.
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
Si ricordi poi che la fattura commerciale, pur essendo prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, ha tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione piena), essa è mero documento unilaterale che non integra, di per sé, la piena prova del credito in esso indicato (ivi compreso della fonte negoziale e delle pattuizioni raggiunte tra le parti), non comportando neppure l'inversione dell'onere della prova in capo al debitore.
Analogamente, anche il documento allegato alla comparsa di risposta dalla parte opposta e denominato “elenco prestazioni emodialisi novembre 2023” è di pura formazione unilaterale e, in quanto tale, è privo di significativa rilevanza probatoria. Il tutto senza considerare che tale documento e la fattura n. 456 E del 4.12.2023 emessa dal
[...]
sembrano far riferimento a prestazioni di emodialisi del 2023, Parte_2
laddove, invece, nel ricorso monitorio, come causale del credito, viene allegato l'acquisto di sacche ematiche per degenze ospedaliere del 2018 (“per l'anno 2018 i degenti della residenti nel ed ai quali sono state Controparte_3 Controparte_5
somministrate sacche di emazie concentrate risultano essere 69 (sessantanove)”).
Detti documenti fanno quindi riferimento a prestazioni diverse e risalenti ad una differente epoca temporale.
L'evidenziata carenza probatoria in ordine al del fatto costitutivo primario posto a fondamento della domanda – l'acquisto nel 2018 di sacche ematiche per degenti aventi Part residenza nel territorio di riferimento dell' pponente – ha valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione (in primis, rispetto a quella relativa alla previsione nell'ordinamento regionale del diritto, per la struttura convenzionata col S.S.R., al Part rimborso dall' delle spese sostenute per l'acquisto di sacche ematiche eseguito per i propri degenti).
Per tutto quanto considerato, si impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7737/2023
per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio ed introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2291/2023;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, che si Controparte_5
liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 2.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 3.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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