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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19/11/2025, innanzi al G.L. Dr. IO LE, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 15276 2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente per l' l'Avv. Delia ER, la quale chiede che la causa venga CP_1
posta in decisione.
Sino alle ore 10:30, nessuno è comparso per parte ricorrente.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.55 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. IO LE) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM Addì _____________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. ______________________ persona del Giudice Dr. IO LE, nella causa civile iscritta al n° 15276 R.G.L. 2024, promossa
Per ___________________ DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DAVIDE LO
Parte_1
GIUDICE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di questi, in CANICATTI', Via Regina Elena n°
60; Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carla Maria CP_1
EI IN e IA ER, giusta procure generali richiamate in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in
Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : PRESTAZIONI DEL FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi All'udienza del 19/11/2025 ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, , già dipendente ( liv. G1 CCNL) Parte_1
della , in liquidazione giudiziale, nel periodo dal 2/10/2020 al 31/03/2022, Parte_2
data in cui era stato licenziato, premesso di essere stato ammesso al passivo per un credito di Euro 4.756,17, relativo alle mensilità non corrisposte di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022
e di Euro 2.414,70 per t.f.r. e di aver presentato domanda all' per l'intervento del CP_1
fondo di garanzia, lamento' che l' gli avesse liquidato, a titolo di retribuzioni degli CP_1
ultimi tre mesi la somma di Euro 3.453,35, inferiore a quella richiesta e chiese pertanto la condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento della differenza, pari ad Euro CP_1
1.302,41, con gli interessi legali e rimborso delle spese di lite.
L' ritualmente costituitosi, ha dedotto di aver corrisposto le retribuzioni nei limiti CP_1
del massimale previsto per legge, pari all'importo del trattamento di integrazione salariale
(Euro 1.151,12 mensili), che, moltiplicati per tre mensilità, consentivano di pervenire alla somma erogata.
Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 19/11/2025, previo deposito di note difensive da parte ricorrente, la causa è
stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso è infondato.
Secondo l'art. 2, co. D.l.vo n° 80/92 il pagamento effettuato dal Fondo, ai sensi del comma 1, non
può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario
di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. Come affermato da una giurisprudenza consolidata ( v. tra le tante, Cass. n° 17801 2016) In tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982, in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, gli importi relativi alle ultime tre mensilità retributive spettanti ai
lavoratori sono esenti da contribuzione e si calcolano con applicazione del limite del triplo del
trattamento di integrazione salariale mensile determinato al netto delle trattenute previdenziali ed
assistenziali.
E non può esservi dubbio, secondo criteri interpretazione logica e sistematica, che il limite sia quello vigente nel periodo cui si riferiscono le retribuzioni, cioè nell'anno 2022, pari ad
Euro 1.151,12 mensili.
Pertanto, correttamente l' ha calcolato la relativa prestazione a carico del Fondo di CP_1
garanzia.
Non avendo l fornito la prova dell'avvenuta ricezione della nota del 15/12/2023 e CP_1
dell'allegato prospetto di calcolo, da parte del , consentendogli così di prendere Pt_1
cognizione dei criteri di determinazione della prestazione, seguiti dall' , ricorrono CP_2
gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ. per compensare interamente, fra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/11/2025
IL GIUDICE
IO LE
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19/11/2025, innanzi al G.L. Dr. IO LE, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 15276 2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente per l' l'Avv. Delia ER, la quale chiede che la causa venga CP_1
posta in decisione.
Sino alle ore 10:30, nessuno è comparso per parte ricorrente.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.55 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. IO LE) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM Addì _____________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. ______________________ persona del Giudice Dr. IO LE, nella causa civile iscritta al n° 15276 R.G.L. 2024, promossa
Per ___________________ DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DAVIDE LO
Parte_1
GIUDICE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di questi, in CANICATTI', Via Regina Elena n°
60; Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carla Maria CP_1
EI IN e IA ER, giusta procure generali richiamate in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in
Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : PRESTAZIONI DEL FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi All'udienza del 19/11/2025 ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, , già dipendente ( liv. G1 CCNL) Parte_1
della , in liquidazione giudiziale, nel periodo dal 2/10/2020 al 31/03/2022, Parte_2
data in cui era stato licenziato, premesso di essere stato ammesso al passivo per un credito di Euro 4.756,17, relativo alle mensilità non corrisposte di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022
e di Euro 2.414,70 per t.f.r. e di aver presentato domanda all' per l'intervento del CP_1
fondo di garanzia, lamento' che l' gli avesse liquidato, a titolo di retribuzioni degli CP_1
ultimi tre mesi la somma di Euro 3.453,35, inferiore a quella richiesta e chiese pertanto la condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento della differenza, pari ad Euro CP_1
1.302,41, con gli interessi legali e rimborso delle spese di lite.
L' ritualmente costituitosi, ha dedotto di aver corrisposto le retribuzioni nei limiti CP_1
del massimale previsto per legge, pari all'importo del trattamento di integrazione salariale
(Euro 1.151,12 mensili), che, moltiplicati per tre mensilità, consentivano di pervenire alla somma erogata.
Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 19/11/2025, previo deposito di note difensive da parte ricorrente, la causa è
stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso è infondato.
Secondo l'art. 2, co. D.l.vo n° 80/92 il pagamento effettuato dal Fondo, ai sensi del comma 1, non
può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario
di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. Come affermato da una giurisprudenza consolidata ( v. tra le tante, Cass. n° 17801 2016) In tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982, in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, gli importi relativi alle ultime tre mensilità retributive spettanti ai
lavoratori sono esenti da contribuzione e si calcolano con applicazione del limite del triplo del
trattamento di integrazione salariale mensile determinato al netto delle trattenute previdenziali ed
assistenziali.
E non può esservi dubbio, secondo criteri interpretazione logica e sistematica, che il limite sia quello vigente nel periodo cui si riferiscono le retribuzioni, cioè nell'anno 2022, pari ad
Euro 1.151,12 mensili.
Pertanto, correttamente l' ha calcolato la relativa prestazione a carico del Fondo di CP_1
garanzia.
Non avendo l fornito la prova dell'avvenuta ricezione della nota del 15/12/2023 e CP_1
dell'allegato prospetto di calcolo, da parte del , consentendogli così di prendere Pt_1
cognizione dei criteri di determinazione della prestazione, seguiti dall' , ricorrono CP_2
gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ. per compensare interamente, fra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19/11/2025
IL GIUDICE
IO LE