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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. ES IA PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale “ ” Parte_1
con sede in Recco (GE-16036) Via privata Palme n.1/7 (p.iva ), P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via C.R. Ceccardi 4/35 – 35A presso lo studio dell'Avv. Federico Bertorello del Foro di Genova (C. FISC. – CodiceFiscale_1
PEC: che lo rappresenta e difende in forza di procura Email_1
alle liti conferita in calce al ricorso, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 133,
134 e 137 c.p.c. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative all'instaurando procedimento al seguente numero di telefax: 010.2923611 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC): Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
corrente in Roma, elettivamente domiciliato in Genova, P.zza della Vittoria 6 presso l'avvocato Pietro Capurso (codice fiscale: – PEC: C.F._2
1 t), che lo rappresenta e difende in virtù di Email_2
mandato generale alle liti che produce convenuto
MOTIVAZIONE
Nel giudizio instaurato il ricorrente chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di essere sottoposto alla contribuzione ordinaria per l'anno fiscale 2017 avendo egli diritto a vedersi applicato il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 1 comma 77 della legge 190 /2014.
Gli articoli 1 commi 54 seguenti della legge 190 ha introdotto un regime contributivo agevolato per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti
Tale regime prevedeva che la contribuzione previdenziale fosse dovuta dai soggetti sopraindicati in percentuale rispetto al reddito prodotto in maniera forfettaria, quindi, senza applicazione del livello minimo imponibile di cui alla legge 233/90.
La legge numero 208 del 2015 ha successivamente riformulato la disposizione di cui al comma 77 del citato articolo 1 nel quantum della contribuzione dovuta. In particolare la base imponibile è ora costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali e la contribuzione dovuta viene ridotta del 35%.
Sostiene infatti di avere tutti i requisiti previsti per godere del beneficio agevolato e che il mancato godimento dell'agevolazione- da cui l pretende di originare il recupero CP_2
della contribuzione ordinaria,- consegue ad un mero errore materiale effettuato dal suo commercialista di riferimento, nella compilazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno 2017, in cui egli avrebbe erroneamente barrato la sezione I del quadro LM in luogo della sezione II dello stesso modulo relativa appunto al regime forfettario, così erroneamente optando per l'anno 2017 per il regime agevolato.
Il quadro LM della dichiarazione annuale dei redditi è infatti quel quadro della dichiarazione che interessa i contribuenti, titolari di partita IVA (professionisti o esercenti attività di impresa), che aderiscono al regime dei minimi ( detto anche di vantaggio) e al regime forfetario.
Ricevuto l'avviso bonario da parte dell che evidenziava l'indebita fruizione del CP_2
regime agevolato ed il recupero della contribuzione dovuta.
2 Accortosi dell'errore, il ricorrente depositava istanza di rettifica nei termini di cui al di
DPR 322/1998 che all'articolo 2 comma 8 stabilisce che “le dichiarazioni fiscali possono sempre essere integrate per correggere errore od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o comunque di un maggior o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggior minor credito”.
La giurisprudenza ha stabilito che: “Il principio generale di emendabilità della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione Iva riguarda soltanto l'ipotesi in cui la stessa riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, essendo invece irretrattabile nelle parti in cui assume valore negoziale e non potendo in tal caso essere oggetto di una dichiarazione integrativa salvo che il contribuente dimostri il carattere essenzialmente obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia in corso ai sensi di articolo 1427 seguenti cc. (Cassazione sezione 5 del 20 giugno 2025 numero 16.592) .
Deve quindi concludersi che la dichiarazione reddituale possa essere emendata solo nelle parti in cui rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre laddove detta dichiarazione costituisca una manifestazione negoziale, il principio di generale di emendabilità della stessa non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconducibilità e riconoscibilità dell'errore ai sensi degli articoli 1427 seguenti
CC ( vedi anche Cassazione 31 gennaio 2019 numero 2021).
Ritiene il giudice che questa sia l'eventualità occorsa nel caso di specie.
Il ha infatti dimostrato attraverso una serie di elementi che l'indicazione della Pt_1
Sezione I in luogo della Sezione II del quadro LM sia stato un mero errore materiale perché:
- in data 21 Febbraio 2017 presentava domanda per l'accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'articolo 1 comma 77- 84 della legge 190/2014 come modificata dalla legge 208 del 2015 (doc 6 ricorso);
- nella Comunicazione Unica d'Impresa presentata dal ricorrente all'avvio della propria attività risulta opzionato il regime fiscale forfettario, laddove nell'apposita
Sezione del modulo di dichiarazione di inizio attività, denominata regime fiscale agevolato, è stato inserito il codice numero 2 ,corrispondente al regime forfettario ex articolo 1 comma 54 legge 190/2014 (doc. 8 e 8 bis del ricorso);
3 - possedeva tutti i requisiti per accedere al beneficio (vedi doc 9 ovvero la dichiarazione fiscale anno 2016 , anno precedente a quello dell'anno del beneficio) ovvero: a) ricavi nell'anno precedente quello di accesso al regime inferiore a euro
85.000 (euro 65.000 nella disciplina allora vigente); b) spese per un ammontare non superiore a 20.000 € lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, eccetera;
c) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 57 legge 190/2014;
- nell'anno fiscale di interesse aveva provveduto al versamento delle imposte sulla base del regime forfettario applicato, circostanza risultante dalla dichiarazione delle Agenzie dell'Entrate del 24.1.2025, acquisita su ordine ex art 216 cpc di questo Giudice.
Inoltre nelle dichiarazioni per gli anni successivi, dal 2019 al 2022, il quadro LM risultava correttamente compilato alla Sezione II ( vedi documenti da 17 documenti a 20).
Deve quindi ritenersi dall'insieme degli elementi di fatto sopra evidenziati e dalla circostanza che il ricorrente per l'anno 2017 abbia versato le imposte come regime forfettario che egli aveva altresì diritto a godere per l'anno 2017 dell'agevolazione contributiva di cui all'art 1 comma 7 e ss della legge 190/2014.
Quanto all'anno 2022, oggetto di richiesta di contribuzione iscritta a ruolo , il ricorrente risulta aver optato per il regime ordinario e su tale regime ha versato imposte e contribuzione calcolate secondo i criteri ordinari.
Di tale pagamento ha offerto prova col deposito dei modelli F24 ( doc 22) e l nulla CP_2
ha contestato al riguardo .
La pretesa dell è dunque infondata e nulla è dovuto dal ricorrente per l'anno 2022. CP_2
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della rilevanza dell'errore commesso nella dichiarazione dei redditi rilevante ai fini di causa, interamente imputabile al ricorrente.
Il Giudice
Definitivamente pronunciando,
4 1. dichiara che nulla è dovuto all' per i debiti oggetto di avviso di addebito nr CP_2
348 2023 000 21763 17 000;
2. compensa fra le parti le spese di lite.
3. Riserva giorni 60 per il deposito della motivazione
Genova, 31/10/2025
IL GIUDICE
ES IA PA
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