TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 28.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2323 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
Sant'Elena, via Umbria n. 12, elettivamente domiciliata in Cagliari, via San
Lucifero n. 84, presso lo Studio dell'Avv. Patrizia SORRENTI e dell'Avv. Rita
MELIS, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro DOA e dall'Avv. Mariantonietta
pagina 1 in forza di procura generale, rogito Notaio del 23.01.2023, in CP_2 Per_1
calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al CP_3
pagamento delle spese del procedimento, posto che l'esponente ricevuto l'avviso
di addebito per scongiurare il giudizio, aveva immediatamente inoltrato istanza in
autotutela (all. 4 ricorso) rappresentando l'intervenuta riduzione della base
imponibile conseguente alla conciliazione tributaria per ottenere la
rideterminazione della pretesa cui si è pervenuti solo nel corso del giudizio”.
Nell'interesse del resistente CP_3
“si richiamano difese e conclusioni in atti e si rappresenta che l'Ente resistente,
con provvedimento del 24.12.2024, ha rideterminato, sulla scorta dell'accordo
conciliativo ex art. 48 D.lgs., il reddito accertato (ACCERT. unificato PF
TW3010802329-20 per i redditi 2015) in € 26.284,00 e, per l'effetto, ha
provveduto all'annullamento parziale dell'AVA opposto e alla rideterminazione
dell'importo dovuto a titolo contributivo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1
dell' , al Controparte_1
fine di domandare l'annullamento dell'avviso di addebito n. 325 2023 00003480
pagina 2 56 000 portante la somma di euro 7.010,34 per contributi dovuti alla Gestione
Commercianti.
2. L' Controparte_1
si è costituito in giudizio, domandando il rigetto dell'opposizione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata certamente quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
CP_ Nel caso di specie, le parti costituite in giudizio hanno rappresentato che l'
resistente, con provvedimento del 24.12.2024, ha rideterminato, sulla scorta di un
pagina 3 accordo conciliativo il reddito accertato (ACCERT. unificato PF TW3010802329-
20 per i redditi 2015) in euro 26.284,00 e, per l'effetto, ha provveduto all'annullamento parziale dell'A.V.A. opposto e alla rideterminazione dell'importo dovuto a titolo contributivo.
5. In punto di spese, deve essere disposta, tra e l' Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_5
Presidente pro tempore, la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 92 c.p.c., avendo l'Istituto provveduto all'annullamento solo parziale dell'A.V.A. opposto e alla rideterminazione dell'importo comunque dovuto per la più gran parte dalla ricorrente a titolo contributivo dopo la proposizione del presente Giudizio.
Pertanto, l' , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, deve essere condannato a rifondere
[...]
del restante terzo delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., spese Pt_1
liquidate come in dispositivo con riferimento allo scaglione relativo al valore complessivo dell'avviso impugnato, rapportate ai minimi tariffari tenuto conto della complessità della materia, in ragione dell'effettiva attività difensiva spiegata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' Controparte_6
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...]
del restante terzo delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1
pagina 4 complessivi euro 914,33, di cui euro 14,33 per spese ed euro 900,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 28.11.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5