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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 940/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME FR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18306/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000500663-2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000003810173-2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00006233365-2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 837/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 s.a.s., in persona del l.r. impugnava gli avvisi di accertamento nn. 000005006663 per il veicolo targato Targa_1 – 000006233365 per il veicolo targato Targa_2 – 000003810173 per il veicolo targato Targa_3, concernenti tasse automobilistiche, annualità 2022.
Deduce che per i veicoli per cui si richiede l'imposta la ricorrente, nella qualità di esercente l'attività di acquisto e vendita di auto, aveva al momento della “mini voltura”, comunicato la interruzione dell'obbligo al pagamento del bollo e di ogni ulteriore tributo aggiuntivo da versare
Si è costituita la Regione Campania che ha contestato l'avverso ricorso chiedendone il rigetto atteso che per il periodo in cui i veicoli sono stati ascritti nella proprietà del rivenditore la sospensione non risulta presente ovvero non acquista efficacia. Nello specifico ha chiarito che per il veicolo tg Targa_3 acquistato ad ottobre 2021 la sospensione non può essere applicata tenuto conto che la società ricorrente entra nella proprietà della vettura nel mese di pagamento del periodo accertato come da tabella acclusa alle controdeduzioni.
La tassa automobilistica può essere sospesa solo se è in corso di validità e non se già scaduta. In relazione ai veicoli targati Targa_1 – Targa_2 deduce che per i periodi corrispondenti alla proprietà della Società ricorrente non si riscontrano sospensioni.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella misura di cui in motivazione.
Il comma 43 dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con L. n. 53/1983, stabilisce che, per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Il successivo comma 44 prevede che: “Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre…”.
Nel caso in esame, come evidenziato dalla resistente Regione Campania, per quanto attiene i veicoli targati Targa_1 – Targa_2, per i periodi corrispondenti alla proprietà della Società ricorrente, non si riscontrano sospensioni per il periodo sett 2022 agosto 2023 oggetto degli avvisi impugnati, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti.
I relativi avvisi di accertamento n 000005006663 per il veicolo targato Targa_1 e n. 000006233365 per il veicolo targato Targa_2 risultano pertanto legittimamente emessi dall'ufficio.
Per quanto attiene invece il veicolo Tg. Targa_3, l'avviso di accertamento n. 000003810173 risulta emesso illegittimamente con riferimento al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023, che costituisce oggetto di esenzione dal pagamento del bollo tenuto conto che la ricorrente ha acquisito la proprietà in data 23.10.2021
e che pertanto risulta legittima l'esenzione per l'anno di imposta successivo, a decorrere dal 1.1.2022.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza. Per mero errore materiale il dispositivo notificato ha disposto il rigetto del ricorso con compensazione delle spese in luogo di quella corretta: “Accoglie il ricorso con riferimento all'avviso di accertamento n. 000003810173 riferito al veicolo Tg. Targa_3 Rigetta per il resto. Spese compensate”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso con riferimento all'avviso di accertamento n. 000003810173 riferito al veicolo Tg.
Targa_3. Rigetta per il resto. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME FR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18306/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000500663-2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000003810173-2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00006233365-2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 837/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 s.a.s., in persona del l.r. impugnava gli avvisi di accertamento nn. 000005006663 per il veicolo targato Targa_1 – 000006233365 per il veicolo targato Targa_2 – 000003810173 per il veicolo targato Targa_3, concernenti tasse automobilistiche, annualità 2022.
Deduce che per i veicoli per cui si richiede l'imposta la ricorrente, nella qualità di esercente l'attività di acquisto e vendita di auto, aveva al momento della “mini voltura”, comunicato la interruzione dell'obbligo al pagamento del bollo e di ogni ulteriore tributo aggiuntivo da versare
Si è costituita la Regione Campania che ha contestato l'avverso ricorso chiedendone il rigetto atteso che per il periodo in cui i veicoli sono stati ascritti nella proprietà del rivenditore la sospensione non risulta presente ovvero non acquista efficacia. Nello specifico ha chiarito che per il veicolo tg Targa_3 acquistato ad ottobre 2021 la sospensione non può essere applicata tenuto conto che la società ricorrente entra nella proprietà della vettura nel mese di pagamento del periodo accertato come da tabella acclusa alle controdeduzioni.
La tassa automobilistica può essere sospesa solo se è in corso di validità e non se già scaduta. In relazione ai veicoli targati Targa_1 – Targa_2 deduce che per i periodi corrispondenti alla proprietà della Società ricorrente non si riscontrano sospensioni.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella misura di cui in motivazione.
Il comma 43 dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con L. n. 53/1983, stabilisce che, per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Il successivo comma 44 prevede che: “Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre…”.
Nel caso in esame, come evidenziato dalla resistente Regione Campania, per quanto attiene i veicoli targati Targa_1 – Targa_2, per i periodi corrispondenti alla proprietà della Società ricorrente, non si riscontrano sospensioni per il periodo sett 2022 agosto 2023 oggetto degli avvisi impugnati, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti.
I relativi avvisi di accertamento n 000005006663 per il veicolo targato Targa_1 e n. 000006233365 per il veicolo targato Targa_2 risultano pertanto legittimamente emessi dall'ufficio.
Per quanto attiene invece il veicolo Tg. Targa_3, l'avviso di accertamento n. 000003810173 risulta emesso illegittimamente con riferimento al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023, che costituisce oggetto di esenzione dal pagamento del bollo tenuto conto che la ricorrente ha acquisito la proprietà in data 23.10.2021
e che pertanto risulta legittima l'esenzione per l'anno di imposta successivo, a decorrere dal 1.1.2022.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza. Per mero errore materiale il dispositivo notificato ha disposto il rigetto del ricorso con compensazione delle spese in luogo di quella corretta: “Accoglie il ricorso con riferimento all'avviso di accertamento n. 000003810173 riferito al veicolo Tg. Targa_3 Rigetta per il resto. Spese compensate”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso con riferimento all'avviso di accertamento n. 000003810173 riferito al veicolo Tg.
Targa_3. Rigetta per il resto. Spese compensate.