Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 940
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Interruzione obbligo pagamento tasse automobilistiche per sospensione

    Per i veicoli targati Targa_1 – Targa_2, per i periodi corrispondenti alla proprietà della Società ricorrente, non si riscontrano sospensioni per il periodo sett 2022 agosto 2023 oggetto degli avvisi impugnati.

  • Rigettato
    Interruzione obbligo pagamento tasse automobilistiche per sospensione

    Per i veicoli targati Targa_1 – Targa_2, per i periodi corrispondenti alla proprietà della Società ricorrente, non si riscontrano sospensioni per il periodo sett 2022 agosto 2023 oggetto degli avvisi impugnati.

  • Accolto
    Interruzione obbligo pagamento tasse automobilistiche per sospensione

    Per il veicolo Tg. Targa_3, l'avviso di accertamento risulta emesso illegittimamente con riferimento al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023, che costituisce oggetto di esenzione dal pagamento del bollo tenuto conto che la ricorrente ha acquisito la proprietà in data 23.10.2021 e che pertanto risulta legittima l'esenzione per l'anno di imposta successivo, a decorrere dal 1.1.2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 940
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 940
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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