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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 , nella causa iscritta al n. 3367 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: ; Email_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Pasquale Cogliano, Antonio Mennitto e MAangela Cianci con domicilio digitale presso gli indirizzi pec;
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 il ricorrente in epigrafe identificato premesso di lavorare alle dipendenze della dal 01/02/2007,con mansioni di medico CP_2 chirurgo in servizio presso vari presidi SAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Territoriale) e PSAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Territoriale Potenziati) della convenuta CP_3
e, da ultimo, con assegnazione al Distretto Sanitario di San Bartolomeo in Galdo;
di essere esposto a vari agenti infettivi e/o nocivi per la salute;
di essere stato obbligato dalla convenuta ad indossare, nell'espletamento delle proprie mansioni, i seguenti dispositivi CP_3 giacconi impermeabili, corpetti isotermici, giubbini con interno rimovibile, gilet, K-WAI, pantaloni multitasca (estivi ed invernali), sovra pantaloni, maglie di pile, maglie polo, estive ed invernali, a maniche lunghe ed mani corte, maglie a collo alto invernali, ulteriori D.P.I.
“monouso” quali mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta;
che i D.P.I. vengono sostituiti dall'azienda soltanto allorché divengono inidonei a garantire la loro funzione protettiva per via dell'usura dovuta al prolungato utilizzo;
che l' , non ha mai provveduto all'attività di lavaggio, igienizzazione e sanificazione dei CP_3 CO D.P.I. utilizzati;
che l' avrebbe appaltato ditte esterne il servizio di lavaggio, igienizzazione e sanificazione dei predetti D.P.I.ma non avrebbe comunque mai provveduto a ritirare, presso ciascun presidio e PSAUT, i D.P.I. utilizzati;
che solo dall'anno 2020, CP_4 la ha iniziato a comunicare ai responsabili di ciascun presidio e PSAUT un CP_3 CP_4 programma di ritiro settimanale dei D.P.I., rimasto, tuttavia, di fatto, inattuato;
di avere sempre dovuto provvedere personalmente, all'esito di ogni turno, al lavaggio dei D.P.I. indossati, facendosi carico per intero del relativo costo;
ha chiesto di : “1) Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno maturato, nei limiti della prescrizione decennale, della somma di € 45.029,77 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. 3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta al pagamento in suo COroparte_1 favore delle relative somme;
4) Vinte le spese ed il compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al sottoscritto avvocato che ne è creditore”.
La resistente, ritualmente costituitasi, ha dedotto, con varie argomentazioni, la infondatezza della domanda chiedendone il rigetto . La convenuta ha, in particolare, eccepito il proprio parziale difetto di legittimazione passiva, in quanto il servizio di noleggio, lavaggio e sanificazione dei DPI era stato affidato a ditte esterne, le quali pertanto erano responsabili della corretta esecuzione dello stesso;
la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.; la parziale prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande, poiché gli indumenti offerti in dotazione non erano tutti qualificabili come DPI in senso tecnico, alcuni di essi erano monouso, inoltre il servizio – relativamente sia agli indumenti che ai DPI – era stato affidato a ditte esterne conformemente alla normativa in materia. Infine, ha dedotto la concorrente responsabilità del ricorrente, il quale mai aveva segnalato difetti o inconvenienti nei DPI messi a disposizione o nel servizio CO di lavaggio, non consentendo così all' di contestare il disservizio alla ditta affidataria;
inoltre, aveva deciso arbitrariamente di non avvalersene e, provvedendo in autonomia al lavaggio, di propria iniziativa e senza renderne edotto il datore di lavoro, avevano rischiato di danneggiare e alterare i dispositivi, nonché di contaminare l'ambiente. Ha, in ogni caso, contestato la quantificazione effettuata, in quanto eccessiva e non supportata da idonea prova.
Escussi i testi, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. *
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata CO dall' È indubbio che, rispetto a una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo, gravante sul datore di lavoro, di manutenere e conservare in efficienza i DPI, il soggetto passivo sia da individuare nel datore di lavoro stesso, ovvero, CO nella fattispecie, nell' costituisce, invece, una questione di merito stabilire se l'obbligo sia stato correttamente adempiuto, eventualmente mediante affidamento a terzi del servizio.
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Va altresì, rigettata l'eccezione di nullità. È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenutoapprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501; Cass. 13 novembre 2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839). Nel caso di specie, il ricorso delinea in maniera chiara, precisa e dettagliata sia le ragioni di fatto che quelle di diritto poste a base della domanda, ponendo la convenuta pienamente in condizioni di approntare una compiuta difesa. Ne va, conseguentemente, esclusa la nullità.
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Non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di prescrizione. Trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale trova infatti applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., e – nel caso di specie – il ricorrente ha espressamente contenuto la domanda nei limiti della prescrizione decennale.
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È pacifico che parte ricorrente lavora alle dipendenze della dal 01/02/2007 CP_2 con mansioni di medico-chirurgo in servizio presso vari presidi SAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Territoriale) e PSAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Territoriale Potenziati) ed è assegnato al Distretto Sanitario di San Bartolomeo in Galdo. È, altresì, pacifico che al momento dell'assunzione il ricorrente abbia ricevuto dall'Azienda l'abbigliamento indicato in ricorso.
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Sul piano generale, il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108) ha abrogato, tra le altre anche il dgls 626/94, riproducendo tuttavia la stessa formulazione delle norme degli artt.40 e 43 del previgente testo. In particolare nel capo relativo all”Uso dei dispositivi di protezione individuale”, all'art. 74 rubricato “Definizioni” si prevede che “1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. L'art. 76 “Requisiti dei DPI” dispone che “1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità”. In tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto - cfr. Cass. n. 7889 del 2011, n. 23042 del 2012, n. 1577 del 2014 e n. 280 del 2016), la quale ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza. La circolare ha specificato che "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I. ... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc." L'art. 77 del d.lgs citato
“Obblighi del datore di lavoro” dispone, per la parte rilevante ai fini della controversia, tra gli obblighi del datore di lavoro “l'effettuazione dell'analisi e della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
l'individuazione delle caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
la valutazione, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); l'aggiornamento della scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito”. Sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di "disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno" (art. 2, lett. g), D.lgs. n. 626 del 1994), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico. La giurisprudenza ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.lgs. n. 626 del 1994, come in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010). In definitiva la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori", che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e s.m.i." (Cass. n. 33133/2019).
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Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono, in coerenza con precedenti pronunce intervenute su fattispecie identiche di questo Tribunale, le cui argomentazioni, condivise dalla scrivente, vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Non è dubitabile che, nella specie, svolgendo il ricorrente l'attività di medico addetto a presidi dell'emergenza territoriale SAUT e PSAUT, prestando attività di assistenza sanitaria in emergenza/urgenza.venisse a contatto con sostanze potenzialmente nocive per la salute (in particolare materiale biologico e chimico) con obbligo per la datrice alla fornitura di adeguati Dispositivi Individuali di Protezione. Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi ( ) Trattasi di dotazione che non costituisce solo una divisa ma che appare Tes_1 Tes_2 evidentemente finalizzata alla protezione del dipendente. Come innanzi esposto, alla luce degli orientamenti in materia della Suprema Corte il DPI può anche avere la finalità di migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio di contrarre malattie, come appunto nella specie. Non è dubitabile che l'intervento medico d'urgenza esponga l'operatore al contatto potenziale con sostanze nocive e pericolose per la salute;
giubbotti, pantaloni e guanti assegnati servivano, evidentemente, a fini igienici, ovvero di protezione dei lavoratori in quanto esposti a fattori esterni, e dunque devono ritenersi finalizzati a fungere da schermo rispetto ad agenti patogeni di pregiudizio alla salute, potenzialmente presenti in occasione di tali interventi che presentano un'indubitabile possibilità di imbattersi in materiali infetti o lesivi. Inoltre, è pacifico che tutti gli indumenti fossero dotati di strisce catarifrangenti (circostanza comprovata documentalmente dalla nota prot. 187513 del 13/12/2007, doc. 3 ricorso) e che dunque svolgessero anche l'ulteriore funzione protettiva dal rischio di investimento, considerata la necessità per i medici del 118 di effettuare interventi di emergenza anche sulle strade e anche in orario notturno, con conseguente pericolo di essere CO travolti dai veicoli in transito. Del resto, è la stessa a qualificare l'abbigliamento “ad alta visibilità”/divisa ad alta visibilità (ovvero, giaccone, corpetto isotermico, giubbino con interno rimovibile, pantalone multitasca, interno antifreddo pantalone, pile, shirt manica corta e lunga: cfr. allegati alla nota prot. 187513 del 2007) come DPI (cfr. nota prot. 155475 del 24/10/2008, doc. 4 ricorso, note prot. 156933 del 08/11/2016 e prot. 154774 del 03/11/2016, doc. 5 ricorso;
procedura di gestione dispositivi protezione individuale indumenti di lavoro e altri accessori dell' aggiornata a dicembre 2011, doc. 6 ricorso;
cfr. anche l'estratto CP_3 CO del DVR prodotto dall' che fra i DPI del medico addetto all'emergenza annovera la divisa ad alta visibilità e il gilet ad alta visibilità). Pertanto, accertata la natura di DPI degli indumenti forniti, ne consegue l'obbligo alla manutenzione e, dunque, alla pulizia e CO sanificazione degli stessi. L' ha dedotto di aver sempre correttamente adempiuto a tale obbligo, atteso che dal 31.12.2011 al 31.12.2013 aveva affidato il servizio lavanderia alla ditta SSI s.r.l., dal 17.01.2014 il servizio di lavanoleggio e lavanderia, già affidato alla SSI s.r.l., era stato prorogato fino al 31.12.2017 e, a far data dall'1.01.2018, aveva aderito alla
“Convenzione per la fornitura dei servizi integrati di lava-noleggio – Lotto 5” del CP_5
2017, comprendente anche il servizio di noleggio e lavaggio dei DPI dell'emergenza territoriale 118, poi affidato all' COroparte_6 Sul piano documentale, per quanto riguarda il periodo 2012-2013 non vi è prova dell'affidamento di un servizio di lavaggio e sanificazione dei DPI per cui è causa, dal CO momento che l' non ha prodotto copia dei contratti con la SSI s.r.l., ma solo determine di CO proroga di un servizio di “lavanderia e lavanolo PO Sant'Agata de' Goti”, da cui non è dato evincere quale fosse in concreto l'oggetto del servizio affidato. Per il triennio 2014-2017, CO l' ha invece documentato di avere aggiudicato (cfr. delibera n. 27 del 17.01.2014) il CO servizio di lavanoleggio e lavanderia destinato alle strutture dell' alla SSI s.r.l. Dai relativi disciplinari e capitolato speciale, risulta che fra le strutture da servire vi erano anche i presidi e che il servizio includeva lavaggio, disinfezione, stiratura e piegature delle CP_4 CO divise del personale, compreso quello del 118. Dall'1.04.2018 l' ha aderito alla convenzione comprendente anche il servizio integrato di lavanoleggio (incluso CP_5 quello delle divise del 118: cfr. capitolato tecnico allegato alla convenzione). La convenzione espressamente include il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, stiratura delle divise del personale, compreso quello del 118. Tuttavia, non vi è prova della concreta attivazione di detti servizi in favore del personale del 118. Come già rilevato nei richiamati precedenti di questo CO Tribunale, l'aver stipulato contratti per l'attività di lavanderia/sanificazione non esime l' da responsabilità, laddove a detta stipula non abbia fatto seguito l'effettiva attivazione del servizio mediante, innanzi tutto, l'introduzione di criteri identificativi dei DPI e soprattutto, l'organizzazione periodica del prelievo dei capi. La prova testimoniale espletata consente di escludere che nel periodo oggetto di causa ciò sia avvenuto. Ed invero, i testi escussi su intimazione di parte ricorrente hanno tutti dichiarato – con riferimento a diversi SAUT – che le tute in uso fino al 2020 erano prive di etichettatura (necessaria per l'identificazione e il ritiro/riconsegna dei capi), e che presso i il servizio di lavaggio, fino al 2021 e, in molti CP_4 casi, anche successivamente, non era concretamente operativo, pertanto i medici provvedevano autonomamente al lavaggio.
Nel dettaglio , dirigente medico , ha riferito: “ho Testimone_3 ricevuto inizialmente 2 pantaloni , 2 giubbini, due maglie a maniche corte ,due a maniche lunghe e un giubbino antipioggia oltre alle scarpe. ADR:Nel 2020 a c' è stata un'altra fornitura di dispositivi con il nome sull'etichetta . Prima i capi erano senza nome. ADR:Io non avevo conoscenza del servizio lavanderia ,Non sapevo dell'esistenza del servizio di lavanderia né ho mai visto qualcuno addetto alla lavanderia presso il Solo negli ultimi CP_4 mesi sono venuti gli addetti ed attualmente il servizio è attivo settimanalmente. Io non ne fruisco perché ho solo due cambi. Il lavaggio è settimanale e mi ridanno i capi lavati dopo una settimana. ADR:. Non mi risulta che qualche collega in precedenza fruisse del servizio di lavanderia. ADR: io sono referente del e non ho mai ricevuto comunicazioni scritte sul CP_4 servizio lavanderia. ADR: i ricorrenti lavorano principalmente in ambulanza. Qualche turno lo fanno anche sulla postazione fissa ove c'è comunque una divisa . ADR: Durante il turno di lavoro siamo esposti a rischi biologici come il sangue ADR: giacche e pantaloni che usiamo in ambulanza hanno bande catarifrangenti”.
dirigente medico ha riferito: “: ADR:ho ricevuto inizialmente 2 pantaloni , 2 Testimone_4 giubbini, due maglie a maniche corte ,due a maniche lunghe e un giubbino antipioggia oltre alle scarpe. La prima fornitura non era nominativa. ADR:Poco prima del Covid c' è stata un'altra fornitura di dispositivi con il nome sull'etichetta . ADR:Io non avevo conoscenza del servizio lavanderia .Non sapevo dell'esistenza del servizio di lavanderia né ho mai visto qualcuno addetto alla lavanderia presso il ADR: ultimamente ho sentito dell'esistenza CP_4 di un servizio lavanderia ma io non è ho mai fruito . io non so come si sviluppa il servizio lavanderia. ADR. Io ho sempre lavato i capi dopo ogni turno. Io turni a settimana sono circa 3/4. ADR: ultimamente c'erano dei turni extra e quindi capitavano anche più turni settimanali. ADR:. Non mi risulta che qualche collega in precedenza fruisse del servizio di lavanderia. ADR: il lavorava principalmente in ambulanza. ADR: Durante il turno Parte_1 di lavoro il ricorrente era esposto a rischi biologici come il sangue, sporcizia. ADR: giacche e pantaloni che si usain ambulanza hanno bande catarifrangenti”.
Le deposizioni dei testi sono chiare, precise e coerenti, sia intrinsecamente sia fra di loro. Il solo fatto di aver dichiarato di avere analoghe controversie in corso non può ritenersi, di per CO sé, idoneo a minarne la credibilità, anche tenuto conto del fatto che l' non ha offerto convincenti prove di segno contrario. Ed invero, il teste dirigente Testimone_5 responsabile del servizio 118, ha riferito di avere conoscenza diretta dei fatti di causa soltanto per il periodo dal 2018 in avanti, e anche in relazione a detto periodo ha confermato, per conoscenza diretta, l'esistenza del servizio di lavaggio e il suo regolare espletamento, con ritiro settimanale delle divise, presso la COT 118 di , dove presta la propria attività CP_2 lavorativa, mentre non ha potuto dare analoga conferma per i presidi territoriali
CO Anche sul piano documentale l' si è limitata ad allegare e documentare la formale stipulazione dei contratti, senza produrre documentazione comprovante l'effettiva attuazione del servizio di lavaggio presso i presidi territoriali dell'emergenza/urgenza (es. calendari di ritiro, fatture). L'onere del lavaggio/sanificazione è quindi rimasto totalmente a carico dei dipendenti;
né la mancata richiesta formale di provvedervi o l'assenza di segnalazioni scritte di disservizio esclude la responsabilità dell'ente per l'omesso svolgimento di tale attività, suo onere per legge, che non può essere eluso né attenuato dall'assenza di sollecitazioni esterne. A fronte dell'inadempimento datoriale, appare più che giustificata (e non certo violativa di doveri/obblighi del dipendente) l'attività di lavaggio/sanificazione posta in essere direttamente dai lavoratori, sebbene, senza dubbio, meno efficace di quella svolta a mezzo ditte specializzate.
Quanto all'entità di tale danno, pur in mancanza di adeguata prova in ordine ai costi affrontati dai ricorrenti, il danno può essere quantificato in via equitativa tenendo conto di una frequenza di lavaggio dei DPI a giorni alterni. In ordine al costo complessivo presumibilmente affrontato, deve rilevarsi che la quantificazione operata da parte ricorrente CO appare eccessiva, tenuto conto delle giuste considerazioni sollevate dalla in particolare quanto al costo orario parametrato alla retribuzione di un dirigente medico e alla maggiorazione del costo dei detersivi per spese di spedizione. Peraltro, è evidente che i costi quantificati sono relativi a un intero lavaggio, che normalmente comprende anche altri capi di abbigliamento oltre quelli destinati all'attività lavorativa (in proposito, si rileva che se appare verosimile che vengano lavati separatamente giacconi e copripantaloni, anche per ragioni igieniche, ciò non appare probabile per quanto riguarda ad esempio le polo: sul punto, le testimonianze non appaiono decisive, stante il chiaro interesse di tutti i testi escussi, con analoghi giudizi in corso, a far acclarare la frequenza di lavaggio sostenuta anche nei loro ricorsi) e dovendosi, inoltre, escludere dall'attività di lavaggio/sanificazione i DPI monouso. Per tali ragioni, si ritiene equo quantificare il danno patito tenendo conto per ciascun lavaggio di un costo pari a un quarto dell'importo calcolato da parte ricorrente (€ 18,76), considerando il costo affrontato per i lavaggi come destinato per un quarto ad altra tipologia di indumenti, e moltiplicando detto importo (€ 4,69 )per due lavaggi settimanali anziché cinque (anche tenuto conto proprio dell'esiguo numero di capi forniti a ciascun lavoratore, che rende poco credibile che tutti gli indumenti/DPI indossati venissero lavati dopo la fine di ciascun turno di lavoro). Tali parametri appaiono sufficientemente certi e oggettivi per una quantificazione che, come detto, non può che essere effettuata in via equitativa. Conclusivamente, il danno complessivo può essere quantificato nei limiti della prescrizione decennale, in complessivi € 4.502,97, con rivalutazione e interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
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CO
Per il principio della soccombenza l' va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, con riduzione del 30% per la serialità per la fase introduttiva e in misura unica
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
CO
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l di al risarcimento del danno CP_2 per il mancato lavaggio dei DPI, quantificato in via equitativa in € 4.502,97, con rivalutazione ed interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
CO 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1351,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 259,00 , con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana MA
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 , nella causa iscritta al n. 3367 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: ; Email_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Pasquale Cogliano, Antonio Mennitto e MAangela Cianci con domicilio digitale presso gli indirizzi pec;
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 il ricorrente in epigrafe identificato premesso di lavorare alle dipendenze della dal 01/02/2007,con mansioni di medico CP_2 chirurgo in servizio presso vari presidi SAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Territoriale) e PSAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Territoriale Potenziati) della convenuta CP_3
e, da ultimo, con assegnazione al Distretto Sanitario di San Bartolomeo in Galdo;
di essere esposto a vari agenti infettivi e/o nocivi per la salute;
di essere stato obbligato dalla convenuta ad indossare, nell'espletamento delle proprie mansioni, i seguenti dispositivi CP_3 giacconi impermeabili, corpetti isotermici, giubbini con interno rimovibile, gilet, K-WAI, pantaloni multitasca (estivi ed invernali), sovra pantaloni, maglie di pile, maglie polo, estive ed invernali, a maniche lunghe ed mani corte, maglie a collo alto invernali, ulteriori D.P.I.
“monouso” quali mascherine protettive, guanti protettivi, calzari, tute total body e camici usa e getta;
che i D.P.I. vengono sostituiti dall'azienda soltanto allorché divengono inidonei a garantire la loro funzione protettiva per via dell'usura dovuta al prolungato utilizzo;
che l' , non ha mai provveduto all'attività di lavaggio, igienizzazione e sanificazione dei CP_3 CO D.P.I. utilizzati;
che l' avrebbe appaltato ditte esterne il servizio di lavaggio, igienizzazione e sanificazione dei predetti D.P.I.ma non avrebbe comunque mai provveduto a ritirare, presso ciascun presidio e PSAUT, i D.P.I. utilizzati;
che solo dall'anno 2020, CP_4 la ha iniziato a comunicare ai responsabili di ciascun presidio e PSAUT un CP_3 CP_4 programma di ritiro settimanale dei D.P.I., rimasto, tuttavia, di fatto, inattuato;
di avere sempre dovuto provvedere personalmente, all'esito di ogni turno, al lavaggio dei D.P.I. indossati, facendosi carico per intero del relativo costo;
ha chiesto di : “1) Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno maturato, nei limiti della prescrizione decennale, della somma di € 45.029,77 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. 3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta al pagamento in suo COroparte_1 favore delle relative somme;
4) Vinte le spese ed il compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al sottoscritto avvocato che ne è creditore”.
La resistente, ritualmente costituitasi, ha dedotto, con varie argomentazioni, la infondatezza della domanda chiedendone il rigetto . La convenuta ha, in particolare, eccepito il proprio parziale difetto di legittimazione passiva, in quanto il servizio di noleggio, lavaggio e sanificazione dei DPI era stato affidato a ditte esterne, le quali pertanto erano responsabili della corretta esecuzione dello stesso;
la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.; la parziale prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande, poiché gli indumenti offerti in dotazione non erano tutti qualificabili come DPI in senso tecnico, alcuni di essi erano monouso, inoltre il servizio – relativamente sia agli indumenti che ai DPI – era stato affidato a ditte esterne conformemente alla normativa in materia. Infine, ha dedotto la concorrente responsabilità del ricorrente, il quale mai aveva segnalato difetti o inconvenienti nei DPI messi a disposizione o nel servizio CO di lavaggio, non consentendo così all' di contestare il disservizio alla ditta affidataria;
inoltre, aveva deciso arbitrariamente di non avvalersene e, provvedendo in autonomia al lavaggio, di propria iniziativa e senza renderne edotto il datore di lavoro, avevano rischiato di danneggiare e alterare i dispositivi, nonché di contaminare l'ambiente. Ha, in ogni caso, contestato la quantificazione effettuata, in quanto eccessiva e non supportata da idonea prova.
Escussi i testi, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. *
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata CO dall' È indubbio che, rispetto a una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo, gravante sul datore di lavoro, di manutenere e conservare in efficienza i DPI, il soggetto passivo sia da individuare nel datore di lavoro stesso, ovvero, CO nella fattispecie, nell' costituisce, invece, una questione di merito stabilire se l'obbligo sia stato correttamente adempiuto, eventualmente mediante affidamento a terzi del servizio.
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Va altresì, rigettata l'eccezione di nullità. È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenutoapprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501; Cass. 13 novembre 2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839). Nel caso di specie, il ricorso delinea in maniera chiara, precisa e dettagliata sia le ragioni di fatto che quelle di diritto poste a base della domanda, ponendo la convenuta pienamente in condizioni di approntare una compiuta difesa. Ne va, conseguentemente, esclusa la nullità.
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Non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di prescrizione. Trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale trova infatti applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., e – nel caso di specie – il ricorrente ha espressamente contenuto la domanda nei limiti della prescrizione decennale.
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È pacifico che parte ricorrente lavora alle dipendenze della dal 01/02/2007 CP_2 con mansioni di medico-chirurgo in servizio presso vari presidi SAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Territoriale) e PSAUT (Servizi di Assistenza ed Urgenza Territoriale Potenziati) ed è assegnato al Distretto Sanitario di San Bartolomeo in Galdo. È, altresì, pacifico che al momento dell'assunzione il ricorrente abbia ricevuto dall'Azienda l'abbigliamento indicato in ricorso.
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Sul piano generale, il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108) ha abrogato, tra le altre anche il dgls 626/94, riproducendo tuttavia la stessa formulazione delle norme degli artt.40 e 43 del previgente testo. In particolare nel capo relativo all”Uso dei dispositivi di protezione individuale”, all'art. 74 rubricato “Definizioni” si prevede che “1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. L'art. 76 “Requisiti dei DPI” dispone che “1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità”. In tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto - cfr. Cass. n. 7889 del 2011, n. 23042 del 2012, n. 1577 del 2014 e n. 280 del 2016), la quale ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza. La circolare ha specificato che "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I. ... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc." L'art. 77 del d.lgs citato
“Obblighi del datore di lavoro” dispone, per la parte rilevante ai fini della controversia, tra gli obblighi del datore di lavoro “l'effettuazione dell'analisi e della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
l'individuazione delle caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
la valutazione, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); l'aggiornamento della scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito”. Sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di "disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno" (art. 2, lett. g), D.lgs. n. 626 del 1994), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico. La giurisprudenza ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.lgs. n. 626 del 1994, come in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010). In definitiva la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori", che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e s.m.i." (Cass. n. 33133/2019).
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Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono, in coerenza con precedenti pronunce intervenute su fattispecie identiche di questo Tribunale, le cui argomentazioni, condivise dalla scrivente, vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Non è dubitabile che, nella specie, svolgendo il ricorrente l'attività di medico addetto a presidi dell'emergenza territoriale SAUT e PSAUT, prestando attività di assistenza sanitaria in emergenza/urgenza.venisse a contatto con sostanze potenzialmente nocive per la salute (in particolare materiale biologico e chimico) con obbligo per la datrice alla fornitura di adeguati Dispositivi Individuali di Protezione. Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi ( ) Trattasi di dotazione che non costituisce solo una divisa ma che appare Tes_1 Tes_2 evidentemente finalizzata alla protezione del dipendente. Come innanzi esposto, alla luce degli orientamenti in materia della Suprema Corte il DPI può anche avere la finalità di migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio di contrarre malattie, come appunto nella specie. Non è dubitabile che l'intervento medico d'urgenza esponga l'operatore al contatto potenziale con sostanze nocive e pericolose per la salute;
giubbotti, pantaloni e guanti assegnati servivano, evidentemente, a fini igienici, ovvero di protezione dei lavoratori in quanto esposti a fattori esterni, e dunque devono ritenersi finalizzati a fungere da schermo rispetto ad agenti patogeni di pregiudizio alla salute, potenzialmente presenti in occasione di tali interventi che presentano un'indubitabile possibilità di imbattersi in materiali infetti o lesivi. Inoltre, è pacifico che tutti gli indumenti fossero dotati di strisce catarifrangenti (circostanza comprovata documentalmente dalla nota prot. 187513 del 13/12/2007, doc. 3 ricorso) e che dunque svolgessero anche l'ulteriore funzione protettiva dal rischio di investimento, considerata la necessità per i medici del 118 di effettuare interventi di emergenza anche sulle strade e anche in orario notturno, con conseguente pericolo di essere CO travolti dai veicoli in transito. Del resto, è la stessa a qualificare l'abbigliamento “ad alta visibilità”/divisa ad alta visibilità (ovvero, giaccone, corpetto isotermico, giubbino con interno rimovibile, pantalone multitasca, interno antifreddo pantalone, pile, shirt manica corta e lunga: cfr. allegati alla nota prot. 187513 del 2007) come DPI (cfr. nota prot. 155475 del 24/10/2008, doc. 4 ricorso, note prot. 156933 del 08/11/2016 e prot. 154774 del 03/11/2016, doc. 5 ricorso;
procedura di gestione dispositivi protezione individuale indumenti di lavoro e altri accessori dell' aggiornata a dicembre 2011, doc. 6 ricorso;
cfr. anche l'estratto CP_3 CO del DVR prodotto dall' che fra i DPI del medico addetto all'emergenza annovera la divisa ad alta visibilità e il gilet ad alta visibilità). Pertanto, accertata la natura di DPI degli indumenti forniti, ne consegue l'obbligo alla manutenzione e, dunque, alla pulizia e CO sanificazione degli stessi. L' ha dedotto di aver sempre correttamente adempiuto a tale obbligo, atteso che dal 31.12.2011 al 31.12.2013 aveva affidato il servizio lavanderia alla ditta SSI s.r.l., dal 17.01.2014 il servizio di lavanoleggio e lavanderia, già affidato alla SSI s.r.l., era stato prorogato fino al 31.12.2017 e, a far data dall'1.01.2018, aveva aderito alla
“Convenzione per la fornitura dei servizi integrati di lava-noleggio – Lotto 5” del CP_5
2017, comprendente anche il servizio di noleggio e lavaggio dei DPI dell'emergenza territoriale 118, poi affidato all' COroparte_6 Sul piano documentale, per quanto riguarda il periodo 2012-2013 non vi è prova dell'affidamento di un servizio di lavaggio e sanificazione dei DPI per cui è causa, dal CO momento che l' non ha prodotto copia dei contratti con la SSI s.r.l., ma solo determine di CO proroga di un servizio di “lavanderia e lavanolo PO Sant'Agata de' Goti”, da cui non è dato evincere quale fosse in concreto l'oggetto del servizio affidato. Per il triennio 2014-2017, CO l' ha invece documentato di avere aggiudicato (cfr. delibera n. 27 del 17.01.2014) il CO servizio di lavanoleggio e lavanderia destinato alle strutture dell' alla SSI s.r.l. Dai relativi disciplinari e capitolato speciale, risulta che fra le strutture da servire vi erano anche i presidi e che il servizio includeva lavaggio, disinfezione, stiratura e piegature delle CP_4 CO divise del personale, compreso quello del 118. Dall'1.04.2018 l' ha aderito alla convenzione comprendente anche il servizio integrato di lavanoleggio (incluso CP_5 quello delle divise del 118: cfr. capitolato tecnico allegato alla convenzione). La convenzione espressamente include il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, stiratura delle divise del personale, compreso quello del 118. Tuttavia, non vi è prova della concreta attivazione di detti servizi in favore del personale del 118. Come già rilevato nei richiamati precedenti di questo CO Tribunale, l'aver stipulato contratti per l'attività di lavanderia/sanificazione non esime l' da responsabilità, laddove a detta stipula non abbia fatto seguito l'effettiva attivazione del servizio mediante, innanzi tutto, l'introduzione di criteri identificativi dei DPI e soprattutto, l'organizzazione periodica del prelievo dei capi. La prova testimoniale espletata consente di escludere che nel periodo oggetto di causa ciò sia avvenuto. Ed invero, i testi escussi su intimazione di parte ricorrente hanno tutti dichiarato – con riferimento a diversi SAUT – che le tute in uso fino al 2020 erano prive di etichettatura (necessaria per l'identificazione e il ritiro/riconsegna dei capi), e che presso i il servizio di lavaggio, fino al 2021 e, in molti CP_4 casi, anche successivamente, non era concretamente operativo, pertanto i medici provvedevano autonomamente al lavaggio.
Nel dettaglio , dirigente medico , ha riferito: “ho Testimone_3 ricevuto inizialmente 2 pantaloni , 2 giubbini, due maglie a maniche corte ,due a maniche lunghe e un giubbino antipioggia oltre alle scarpe. ADR:Nel 2020 a c' è stata un'altra fornitura di dispositivi con il nome sull'etichetta . Prima i capi erano senza nome. ADR:Io non avevo conoscenza del servizio lavanderia ,Non sapevo dell'esistenza del servizio di lavanderia né ho mai visto qualcuno addetto alla lavanderia presso il Solo negli ultimi CP_4 mesi sono venuti gli addetti ed attualmente il servizio è attivo settimanalmente. Io non ne fruisco perché ho solo due cambi. Il lavaggio è settimanale e mi ridanno i capi lavati dopo una settimana. ADR:. Non mi risulta che qualche collega in precedenza fruisse del servizio di lavanderia. ADR: io sono referente del e non ho mai ricevuto comunicazioni scritte sul CP_4 servizio lavanderia. ADR: i ricorrenti lavorano principalmente in ambulanza. Qualche turno lo fanno anche sulla postazione fissa ove c'è comunque una divisa . ADR: Durante il turno di lavoro siamo esposti a rischi biologici come il sangue ADR: giacche e pantaloni che usiamo in ambulanza hanno bande catarifrangenti”.
dirigente medico ha riferito: “: ADR:ho ricevuto inizialmente 2 pantaloni , 2 Testimone_4 giubbini, due maglie a maniche corte ,due a maniche lunghe e un giubbino antipioggia oltre alle scarpe. La prima fornitura non era nominativa. ADR:Poco prima del Covid c' è stata un'altra fornitura di dispositivi con il nome sull'etichetta . ADR:Io non avevo conoscenza del servizio lavanderia .Non sapevo dell'esistenza del servizio di lavanderia né ho mai visto qualcuno addetto alla lavanderia presso il ADR: ultimamente ho sentito dell'esistenza CP_4 di un servizio lavanderia ma io non è ho mai fruito . io non so come si sviluppa il servizio lavanderia. ADR. Io ho sempre lavato i capi dopo ogni turno. Io turni a settimana sono circa 3/4. ADR: ultimamente c'erano dei turni extra e quindi capitavano anche più turni settimanali. ADR:. Non mi risulta che qualche collega in precedenza fruisse del servizio di lavanderia. ADR: il lavorava principalmente in ambulanza. ADR: Durante il turno Parte_1 di lavoro il ricorrente era esposto a rischi biologici come il sangue, sporcizia. ADR: giacche e pantaloni che si usain ambulanza hanno bande catarifrangenti”.
Le deposizioni dei testi sono chiare, precise e coerenti, sia intrinsecamente sia fra di loro. Il solo fatto di aver dichiarato di avere analoghe controversie in corso non può ritenersi, di per CO sé, idoneo a minarne la credibilità, anche tenuto conto del fatto che l' non ha offerto convincenti prove di segno contrario. Ed invero, il teste dirigente Testimone_5 responsabile del servizio 118, ha riferito di avere conoscenza diretta dei fatti di causa soltanto per il periodo dal 2018 in avanti, e anche in relazione a detto periodo ha confermato, per conoscenza diretta, l'esistenza del servizio di lavaggio e il suo regolare espletamento, con ritiro settimanale delle divise, presso la COT 118 di , dove presta la propria attività CP_2 lavorativa, mentre non ha potuto dare analoga conferma per i presidi territoriali
CO Anche sul piano documentale l' si è limitata ad allegare e documentare la formale stipulazione dei contratti, senza produrre documentazione comprovante l'effettiva attuazione del servizio di lavaggio presso i presidi territoriali dell'emergenza/urgenza (es. calendari di ritiro, fatture). L'onere del lavaggio/sanificazione è quindi rimasto totalmente a carico dei dipendenti;
né la mancata richiesta formale di provvedervi o l'assenza di segnalazioni scritte di disservizio esclude la responsabilità dell'ente per l'omesso svolgimento di tale attività, suo onere per legge, che non può essere eluso né attenuato dall'assenza di sollecitazioni esterne. A fronte dell'inadempimento datoriale, appare più che giustificata (e non certo violativa di doveri/obblighi del dipendente) l'attività di lavaggio/sanificazione posta in essere direttamente dai lavoratori, sebbene, senza dubbio, meno efficace di quella svolta a mezzo ditte specializzate.
Quanto all'entità di tale danno, pur in mancanza di adeguata prova in ordine ai costi affrontati dai ricorrenti, il danno può essere quantificato in via equitativa tenendo conto di una frequenza di lavaggio dei DPI a giorni alterni. In ordine al costo complessivo presumibilmente affrontato, deve rilevarsi che la quantificazione operata da parte ricorrente CO appare eccessiva, tenuto conto delle giuste considerazioni sollevate dalla in particolare quanto al costo orario parametrato alla retribuzione di un dirigente medico e alla maggiorazione del costo dei detersivi per spese di spedizione. Peraltro, è evidente che i costi quantificati sono relativi a un intero lavaggio, che normalmente comprende anche altri capi di abbigliamento oltre quelli destinati all'attività lavorativa (in proposito, si rileva che se appare verosimile che vengano lavati separatamente giacconi e copripantaloni, anche per ragioni igieniche, ciò non appare probabile per quanto riguarda ad esempio le polo: sul punto, le testimonianze non appaiono decisive, stante il chiaro interesse di tutti i testi escussi, con analoghi giudizi in corso, a far acclarare la frequenza di lavaggio sostenuta anche nei loro ricorsi) e dovendosi, inoltre, escludere dall'attività di lavaggio/sanificazione i DPI monouso. Per tali ragioni, si ritiene equo quantificare il danno patito tenendo conto per ciascun lavaggio di un costo pari a un quarto dell'importo calcolato da parte ricorrente (€ 18,76), considerando il costo affrontato per i lavaggi come destinato per un quarto ad altra tipologia di indumenti, e moltiplicando detto importo (€ 4,69 )per due lavaggi settimanali anziché cinque (anche tenuto conto proprio dell'esiguo numero di capi forniti a ciascun lavoratore, che rende poco credibile che tutti gli indumenti/DPI indossati venissero lavati dopo la fine di ciascun turno di lavoro). Tali parametri appaiono sufficientemente certi e oggettivi per una quantificazione che, come detto, non può che essere effettuata in via equitativa. Conclusivamente, il danno complessivo può essere quantificato nei limiti della prescrizione decennale, in complessivi € 4.502,97, con rivalutazione e interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
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CO
Per il principio della soccombenza l' va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, con riduzione del 30% per la serialità per la fase introduttiva e in misura unica
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
CO
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l di al risarcimento del danno CP_2 per il mancato lavaggio dei DPI, quantificato in via equitativa in € 4.502,97, con rivalutazione ed interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
CO 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1351,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 259,00 , con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana MA