TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/06/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2278 del RG AC dell'anno 2024 avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Rondoni, presso il cui studio sito in Fornacette (PI), Piazza Ponti n. 12, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Michele Bini, presso il cui studio sito in Pisa (PI), via Oberdan n. 60, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e le figlie alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice .
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2024, ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità
RG n. 2278/2024 - Pagina 1 di 4 genitoriale sulle figlie nata il [...], e Persona_1 Persona_2 nata il [...]. In particolare, la ricorrente chiedeva di:
disporre l'affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza abituale presso di sé;
disporre l'assegnazione a sé della casa familiare, con impegno della stessa di pagare il 50% della rata di mutuo;
regolamentare il diritto di visita del padre tenuto conto dei turni di lavoro di quest'ultimo;
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di €600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Deduceva, per quanto d'interesse, che:
− la relazione sentimentale con il resistente da cui erano nate CP_1 le minori e si era interrotta nel 2023, ma i due genitori erano Per_1 Per_2 rimasti ad abitare nella stessa casa assieme alle figlie;
− la condivisione degli spazi domestici si rivelava ingestibile e fonte di confusione per le bambine, che da subito notavano un cambiamento nei rapporti tra i genitori, dormendo la madre in soggiorno, mentre il padre nella camera matrimoniale;
− i tentativi di regolamentare i rapporti reciproci con accordo bonario si rivelavano fallimentari, perché il resistente non aderiva alle proposte della ex compagna;
− mentre la ricorrente svolge l'attività di aiuto parrucchiera, con un reddito annuo di € 9.136,00, il resistente svolge l'attività di autista ed è dipendente di
Autolinee Toscane, con un reddito annuo di circa € 28.000;
− in ragione dell'articolazione su turni dell'orario di lavoro del resistente, il piano genitoriale allegato al ricorso prevede ampia libertà per i genitori nella gestione del tempo da trascorrere con le figlie;
− le parti sono comproprietarie della casa familiare, per la quale corrispondono mensilmente una rata di mutuo pari ad € 465,00, che viene addebitata sul conto cointestato a entrambe le parti;
la ricorrente non è intestataria di un proprio conto corrente personale.
RG n. 2278/2024 - Pagina 2 di 4 2. Con comparsa depositata in data 21.10.2024, si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alle richieste della ricorrente in punto di affidamento condiviso CP_1 delle minori e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ma opponendosi alla richiesta di corrispondere un assegno di mantenimento mensile, acconsentendo esclusivamente a versare una volta l'anno, nel mese di marzo, un contributo straordinario per il cambio stagionale del vestiario delle figlie, pari ad € 300,00.
Deduceva, per quanto d'interesse, di avere sempre fatto fronte al pagamento integrale della rata di mutuo e di non essere in grado, percependo uno stipendio mensile di €
1.770,00, di far fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento.
3. Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., sentite le parti, veniva disposta l'audizione delle minori, le quali dichiaravano di avere un rapporto migliore e più profondo con la madre, ma di voler continuare a vedere il padre regolarmente, anche una volta che questi avesse trovato una diversa sistemazione abitativa. All'esito dell'udienza di ascolto delle minori del 13.03.2025, il giudice relatore formulava una proposta conciliativa che le parti dichiaravano, alla successiva udienza del 10.04.2025, di accettare. La causa veniva, pertanto, rimessa alla decisione del Collegio.
4. La domanda di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale è fondata e merita accoglimento.
Le parti, aderendo alla proposta conciliativa del giudice istruttore, hanno chiesto che venissero recepite le condizioni così formulate , che si reputano rispondenti al superiore interesse delle minori:
“affidamento congiunto, collocazione prevalente delle minori con la madre a cui viene assegnata la casa familiare;
diritto di visita del padre così articolato: ogni domenica in cui il padre è libero dai turni di lavoro, oltre ad un giorno alla settimana da comunicare alla madre tenuto conto dei propri turni lavorativi;
15 giorni durante le vacanze estive;
5 giorni dura nte le vacanze di Natale;
2 giorni durante le vacanze pasquali compatibilmente con i turni lavorativi.
Obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma di € 400 (200 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie. Assegno unico alla madre.
Spese del giudizio compensate.
RG n. 2278/2024 - Pagina 3 di 4 La signora si rende disponibile a corrispondere la metà del Parte_1 finanziamento per il depuratore”.
5. In considerazione degli interessi coinvolti e rilevata l'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) DISPONE che le minori nata il [...], e Persona_1 Per_2
nata il [...], vengano affidate congiuntamente ad entrambi i
[...] genitori, con residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre, cui
è assegnata la casa familiare;
2) DISPONE che il padre possa vedere le minori ogni domenica in cui il padre è libero dai turni di lavoro, oltre ad un giorno alla settimana da comunicare alla madre tenuto conto dei propri turni lavorativi. Le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni durante le vacanze estive;
5 giorni durante le vacanze di Natale;
2 giorni durante le vacanze pasquali compatibilmente con i turni lavorativi;
3) DISPONE che il padre versi a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma di € 400 (€ 200 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) AUTORIZZA la madre a percepire l'assegno unico universale madre;
5) PRENDE ATTO del resto;
6) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.06.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG n. 2278/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2278 del RG AC dell'anno 2024 avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Rondoni, presso il cui studio sito in Fornacette (PI), Piazza Ponti n. 12, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Michele Bini, presso il cui studio sito in Pisa (PI), via Oberdan n. 60, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e le figlie alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice .
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2024, ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità
RG n. 2278/2024 - Pagina 1 di 4 genitoriale sulle figlie nata il [...], e Persona_1 Persona_2 nata il [...]. In particolare, la ricorrente chiedeva di:
disporre l'affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza abituale presso di sé;
disporre l'assegnazione a sé della casa familiare, con impegno della stessa di pagare il 50% della rata di mutuo;
regolamentare il diritto di visita del padre tenuto conto dei turni di lavoro di quest'ultimo;
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di €600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Deduceva, per quanto d'interesse, che:
− la relazione sentimentale con il resistente da cui erano nate CP_1 le minori e si era interrotta nel 2023, ma i due genitori erano Per_1 Per_2 rimasti ad abitare nella stessa casa assieme alle figlie;
− la condivisione degli spazi domestici si rivelava ingestibile e fonte di confusione per le bambine, che da subito notavano un cambiamento nei rapporti tra i genitori, dormendo la madre in soggiorno, mentre il padre nella camera matrimoniale;
− i tentativi di regolamentare i rapporti reciproci con accordo bonario si rivelavano fallimentari, perché il resistente non aderiva alle proposte della ex compagna;
− mentre la ricorrente svolge l'attività di aiuto parrucchiera, con un reddito annuo di € 9.136,00, il resistente svolge l'attività di autista ed è dipendente di
Autolinee Toscane, con un reddito annuo di circa € 28.000;
− in ragione dell'articolazione su turni dell'orario di lavoro del resistente, il piano genitoriale allegato al ricorso prevede ampia libertà per i genitori nella gestione del tempo da trascorrere con le figlie;
− le parti sono comproprietarie della casa familiare, per la quale corrispondono mensilmente una rata di mutuo pari ad € 465,00, che viene addebitata sul conto cointestato a entrambe le parti;
la ricorrente non è intestataria di un proprio conto corrente personale.
RG n. 2278/2024 - Pagina 2 di 4 2. Con comparsa depositata in data 21.10.2024, si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alle richieste della ricorrente in punto di affidamento condiviso CP_1 delle minori e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ma opponendosi alla richiesta di corrispondere un assegno di mantenimento mensile, acconsentendo esclusivamente a versare una volta l'anno, nel mese di marzo, un contributo straordinario per il cambio stagionale del vestiario delle figlie, pari ad € 300,00.
Deduceva, per quanto d'interesse, di avere sempre fatto fronte al pagamento integrale della rata di mutuo e di non essere in grado, percependo uno stipendio mensile di €
1.770,00, di far fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento.
3. Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., sentite le parti, veniva disposta l'audizione delle minori, le quali dichiaravano di avere un rapporto migliore e più profondo con la madre, ma di voler continuare a vedere il padre regolarmente, anche una volta che questi avesse trovato una diversa sistemazione abitativa. All'esito dell'udienza di ascolto delle minori del 13.03.2025, il giudice relatore formulava una proposta conciliativa che le parti dichiaravano, alla successiva udienza del 10.04.2025, di accettare. La causa veniva, pertanto, rimessa alla decisione del Collegio.
4. La domanda di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale è fondata e merita accoglimento.
Le parti, aderendo alla proposta conciliativa del giudice istruttore, hanno chiesto che venissero recepite le condizioni così formulate , che si reputano rispondenti al superiore interesse delle minori:
“affidamento congiunto, collocazione prevalente delle minori con la madre a cui viene assegnata la casa familiare;
diritto di visita del padre così articolato: ogni domenica in cui il padre è libero dai turni di lavoro, oltre ad un giorno alla settimana da comunicare alla madre tenuto conto dei propri turni lavorativi;
15 giorni durante le vacanze estive;
5 giorni dura nte le vacanze di Natale;
2 giorni durante le vacanze pasquali compatibilmente con i turni lavorativi.
Obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma di € 400 (200 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie. Assegno unico alla madre.
Spese del giudizio compensate.
RG n. 2278/2024 - Pagina 3 di 4 La signora si rende disponibile a corrispondere la metà del Parte_1 finanziamento per il depuratore”.
5. In considerazione degli interessi coinvolti e rilevata l'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) DISPONE che le minori nata il [...], e Persona_1 Per_2
nata il [...], vengano affidate congiuntamente ad entrambi i
[...] genitori, con residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre, cui
è assegnata la casa familiare;
2) DISPONE che il padre possa vedere le minori ogni domenica in cui il padre è libero dai turni di lavoro, oltre ad un giorno alla settimana da comunicare alla madre tenuto conto dei propri turni lavorativi. Le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni durante le vacanze estive;
5 giorni durante le vacanze di Natale;
2 giorni durante le vacanze pasquali compatibilmente con i turni lavorativi;
3) DISPONE che il padre versi a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma di € 400 (€ 200 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) AUTORIZZA la madre a percepire l'assegno unico universale madre;
5) PRENDE ATTO del resto;
6) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.06.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG n. 2278/2024 - Pagina 4 di 4