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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13938/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Di Falco presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Controparte_1 nata in Regno Unito a [...], il [...] cittadina: britannica
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Irina Daniela Radita presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Napoli il 1.9.2023 (anno 2023 atto n.50 reg. Comune di Napoli, parte II, serie A). In regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
C.F. , nata a [...], il [...], di Persona_1 C.F._3 cittadinanza italiana e britannica;
C.F. , nato a [...], il [...], di cittadinanza italiana e Parte_2 C.F._4 britannica.
pagina 1 di 5 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi prestano il consenso alla loro separazione personale consensuale e, pertanto, vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro.
2. i figli minori siano affidati congiuntamente ai genitori, secondo la previsione dell'art. 337 ter del c.c., con collocazione abitativa prevalente presso la madre, SI.ra , in Milano alla Controparte_1
Via Mac Mahon n. 84/A; i genitori, dunque, eserciteranno la responsabilità genitoriale nell'esclusivo interesse dei minori, assumendo pari doveri e responsabilità verso gli stessi ed impegnandosi a prestarsi la più ampia e reciproca collaborazione;
3. la casa coniugale, sita in Milano alla Via Mac Mahon n. 84/A, unitamente ai mobili ed agli arredi, è assegnata in uso esclusivo alla SI.ra , che continuerà ad abitarla insieme ai Controparte_1 due figli minorenni, e che ivi continueranno a mantenere la propria residenza;
la Per_2 Pt_2 SI.ra e il SI. del SI. provvederanno in misura pari al Controparte_1 Parte_1
50% ciascuno al pagamento degli oneri e delle spese ordinarie condominiali, Tari, Imu, ed utenze domestiche maturate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2024 in misura pari al 50% ciascuno;
a decorrere dal 1 gennaio 2025 la SI.ra provvederà, in misura integrale ed Controparte_1 esclusiva, al pagamento degli oneri e delle spese ordinarie condominiali, Tari, Imu ed utenze domestiche;
la medesima, altresì, si impegna ad effettuare, sin dal deposito del presente ricorso, la voltura o nuovo abbonamento delle utenze domestiche a suo nome, nessuna esclusa;
gli oneri condominiali straordinari relativi a detta abitazione restano, come per legge, a carico della SI.ra e del SI. in qualità di comproprietari, in misura pari al Controparte_1 Parte_1
50% ciascuno. Il SI. si obbliga a cambiare la propria residenza entro mesi tre dalla Parte_1 data dell'udienza di prima comparizione.
4. nessun contributo al mantenimento l'un coniuge corrisponderà all'altro, dichiarandosi entrambi indipendenti economicamente, avendo adeguata e sostanzialmente equivalente capacità lavorativa e di contribuzione;
5. il SI. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 prole, l'importo di € 850,00 mensili (425,00 per ciascun figlio), per dodici mensilità consecutive, in favore della madre SI.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico Controparte_1 bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6. la SI.ra percepirà l'Assegno Unico per i figli nella misura del 100%; Controparte_1
7. entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, dichiarando di aderire, quanto alla individuazione, modalità per la loro deliberazione e determinazione delle stesse, al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato dal
Tribunale di Milano, dalla Corte di Appello di Milano e dal COA di Milano in data 14/11/2017, che i genitori dichiarano di conoscere e di sottoscrivere per ratifica e conferma;
8. le spese straordinarie del nido privato per il corrente anno scolastico del figlio pertanto, Pt_2 restano suddivise nella misura del 50% tra i genitori;
i genitori, a partire dal prossimo anno scolastico e pagina 2 di 5 via via di anno in anno, onde evitare l'aggravio di spese per rette scolastiche di istituti privati, concordano e prestano, sin d'ora, il reciproco consenso ad effettuare la domanda di iscrizione dei figli minori esclusivamente presso un istituto scolastico pubblico;
9. circa le frequentazioni e il diritto di visita paterno, è stabilito il seguente calendario:
- i figli trascorreranno con il padre, a settimane alterne, un fine settimana con pernottamento presso l'abitazione paterna, dal venerdì all'uscita della scuola/attività extrascolastiche fino al lunedì successivo, con accompagnamento degli stessi a scuola;
- i figli trascorreranno con il padre, nella settimana di pertinenza della madre, due giorni infrasettimanali, ossia il mercoledì e il giovedì dall'uscita della scuola/attività extrascolastiche fino a venerdì con accompagnamento degli stessi a scuola;
- i figli trascorreranno con il padre, nella settimana di pertinenza dello stesso, un giorno infrasettimanale, ossia il mercoledì dall'uscita della scuola/attività extrascolastiche fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola;
Il padre si impegna altresì, nel weekend di sua pertinenza, di accompagnare la figlia , il lunedì successivo, alla visita presso l' Per_1 Pt_3
10. quanto ai contatti giornalieri genitori/figli, per telefonate e/o videochiamate quotidiane è stabilita la seguente fascia oraria: dalle h. 18:00 alle h. 18:30;
11. quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre 21 giorni, anche consecutivi, nel mese di agosto (in Italia o all'estero); il periodo in cui intende tenere con sé i figli minori dovrà essere comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
i figli trascorreranno, altresì, con la madre 21 giorni, anche consecutivi, in Italia o all'estero; il periodo dovrà essere comunicato al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
per il resto delle vacanze estive vigerà il calendario ordinario di visite;
12. quanto alle festività Natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, dalla fine delle attività scolastiche (normalmente 23 dicembre) al giorno 30 dicembre (a partire da quest'anno con la madre), ovvero, dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio, nel luogo prescelto (in Italia o all'estero) e comunicato all'altro genitore, anche per garantire ad entrambi i minori di mantenere rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
13. quanto alle festività Pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, dal giorno dal venerdì Santo a lunedì in Albis incluso (a partire da quest'anno con il padre);
14. i minori trascorreranno con la madre i giorni del compleanno e dell'onomastico della madre, nonché la festa della mamma e trascorreranno con il padre i giorni del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché la festa del papà; i giorni del compleanno e dell'onomastico dei minori saranno festeggiati, preferibilmente, alla presenza di entrambi i genitori;
15. i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso a consegnare, all'occorrenza, all'altro genitore i passaporti, carte d'identità valida per l'espatrio, tessera sanitaria, e qualunque altro documento identificativo dei minori, specialmente in occasione delle vacanze che ciascun genitore trascorrerà con i figli minori;
16. i coniugi dichiarano di avere già provveduto a risolvere in pieno accordo tra loro ogni questione economica conseguente il loro matrimonio anche qui non dedotta e, pertanto, dichiarando, altresì, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, né dal regime scelto in costanza di matrimonio, né, tantomeno, a qualsivoglia titolo o ragione;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.. pagina 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Napoli, in data 1.09.2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Di Falco presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Controparte_1 nata in Regno Unito a [...], il [...] cittadina: britannica
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Irina Daniela Radita presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Napoli il 1.9.2023 (anno 2023 atto n.50 reg. Comune di Napoli, parte II, serie A). In regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
C.F. , nata a [...], il [...], di Persona_1 C.F._3 cittadinanza italiana e britannica;
C.F. , nato a [...], il [...], di cittadinanza italiana e Parte_2 C.F._4 britannica.
pagina 1 di 5 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi prestano il consenso alla loro separazione personale consensuale e, pertanto, vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro.
2. i figli minori siano affidati congiuntamente ai genitori, secondo la previsione dell'art. 337 ter del c.c., con collocazione abitativa prevalente presso la madre, SI.ra , in Milano alla Controparte_1
Via Mac Mahon n. 84/A; i genitori, dunque, eserciteranno la responsabilità genitoriale nell'esclusivo interesse dei minori, assumendo pari doveri e responsabilità verso gli stessi ed impegnandosi a prestarsi la più ampia e reciproca collaborazione;
3. la casa coniugale, sita in Milano alla Via Mac Mahon n. 84/A, unitamente ai mobili ed agli arredi, è assegnata in uso esclusivo alla SI.ra , che continuerà ad abitarla insieme ai Controparte_1 due figli minorenni, e che ivi continueranno a mantenere la propria residenza;
la Per_2 Pt_2 SI.ra e il SI. del SI. provvederanno in misura pari al Controparte_1 Parte_1
50% ciascuno al pagamento degli oneri e delle spese ordinarie condominiali, Tari, Imu, ed utenze domestiche maturate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2024 in misura pari al 50% ciascuno;
a decorrere dal 1 gennaio 2025 la SI.ra provvederà, in misura integrale ed Controparte_1 esclusiva, al pagamento degli oneri e delle spese ordinarie condominiali, Tari, Imu ed utenze domestiche;
la medesima, altresì, si impegna ad effettuare, sin dal deposito del presente ricorso, la voltura o nuovo abbonamento delle utenze domestiche a suo nome, nessuna esclusa;
gli oneri condominiali straordinari relativi a detta abitazione restano, come per legge, a carico della SI.ra e del SI. in qualità di comproprietari, in misura pari al Controparte_1 Parte_1
50% ciascuno. Il SI. si obbliga a cambiare la propria residenza entro mesi tre dalla Parte_1 data dell'udienza di prima comparizione.
4. nessun contributo al mantenimento l'un coniuge corrisponderà all'altro, dichiarandosi entrambi indipendenti economicamente, avendo adeguata e sostanzialmente equivalente capacità lavorativa e di contribuzione;
5. il SI. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 prole, l'importo di € 850,00 mensili (425,00 per ciascun figlio), per dodici mensilità consecutive, in favore della madre SI.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico Controparte_1 bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6. la SI.ra percepirà l'Assegno Unico per i figli nella misura del 100%; Controparte_1
7. entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, dichiarando di aderire, quanto alla individuazione, modalità per la loro deliberazione e determinazione delle stesse, al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato dal
Tribunale di Milano, dalla Corte di Appello di Milano e dal COA di Milano in data 14/11/2017, che i genitori dichiarano di conoscere e di sottoscrivere per ratifica e conferma;
8. le spese straordinarie del nido privato per il corrente anno scolastico del figlio pertanto, Pt_2 restano suddivise nella misura del 50% tra i genitori;
i genitori, a partire dal prossimo anno scolastico e pagina 2 di 5 via via di anno in anno, onde evitare l'aggravio di spese per rette scolastiche di istituti privati, concordano e prestano, sin d'ora, il reciproco consenso ad effettuare la domanda di iscrizione dei figli minori esclusivamente presso un istituto scolastico pubblico;
9. circa le frequentazioni e il diritto di visita paterno, è stabilito il seguente calendario:
- i figli trascorreranno con il padre, a settimane alterne, un fine settimana con pernottamento presso l'abitazione paterna, dal venerdì all'uscita della scuola/attività extrascolastiche fino al lunedì successivo, con accompagnamento degli stessi a scuola;
- i figli trascorreranno con il padre, nella settimana di pertinenza della madre, due giorni infrasettimanali, ossia il mercoledì e il giovedì dall'uscita della scuola/attività extrascolastiche fino a venerdì con accompagnamento degli stessi a scuola;
- i figli trascorreranno con il padre, nella settimana di pertinenza dello stesso, un giorno infrasettimanale, ossia il mercoledì dall'uscita della scuola/attività extrascolastiche fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola;
Il padre si impegna altresì, nel weekend di sua pertinenza, di accompagnare la figlia , il lunedì successivo, alla visita presso l' Per_1 Pt_3
10. quanto ai contatti giornalieri genitori/figli, per telefonate e/o videochiamate quotidiane è stabilita la seguente fascia oraria: dalle h. 18:00 alle h. 18:30;
11. quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre 21 giorni, anche consecutivi, nel mese di agosto (in Italia o all'estero); il periodo in cui intende tenere con sé i figli minori dovrà essere comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
i figli trascorreranno, altresì, con la madre 21 giorni, anche consecutivi, in Italia o all'estero; il periodo dovrà essere comunicato al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
per il resto delle vacanze estive vigerà il calendario ordinario di visite;
12. quanto alle festività Natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, dalla fine delle attività scolastiche (normalmente 23 dicembre) al giorno 30 dicembre (a partire da quest'anno con la madre), ovvero, dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio, nel luogo prescelto (in Italia o all'estero) e comunicato all'altro genitore, anche per garantire ad entrambi i minori di mantenere rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
13. quanto alle festività Pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, dal giorno dal venerdì Santo a lunedì in Albis incluso (a partire da quest'anno con il padre);
14. i minori trascorreranno con la madre i giorni del compleanno e dell'onomastico della madre, nonché la festa della mamma e trascorreranno con il padre i giorni del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché la festa del papà; i giorni del compleanno e dell'onomastico dei minori saranno festeggiati, preferibilmente, alla presenza di entrambi i genitori;
15. i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso a consegnare, all'occorrenza, all'altro genitore i passaporti, carte d'identità valida per l'espatrio, tessera sanitaria, e qualunque altro documento identificativo dei minori, specialmente in occasione delle vacanze che ciascun genitore trascorrerà con i figli minori;
16. i coniugi dichiarano di avere già provveduto a risolvere in pieno accordo tra loro ogni questione economica conseguente il loro matrimonio anche qui non dedotta e, pertanto, dichiarando, altresì, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, né dal regime scelto in costanza di matrimonio, né, tantomeno, a qualsivoglia titolo o ragione;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.. pagina 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Napoli, in data 1.09.2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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