Articolo 114 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 104 bisArticolo 115
Versione
24 ottobre 1989
Art 114
(Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore)
Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facolta' di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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