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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ON ER RI, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 910/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 110/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 07/04/2023
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE PAG n. 08720229000995207 SANZ AMMIN 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di intimazione n. 08720229000995207000, relativo a due cartelle di pagamento, riguardanti sanzioni elevate dall'Ispettorato del Lavoro ed evasione di tasse automobilistiche, in particolare, la n. 08720140002757206000 dell'importo di € 14.472,08 e la n. 08720150004487688000 dell'importo di € 594,52.
L'11 novembre 2022, avverso la predetta intimazione, il contribuente ha proposto ricorso davanti alla C.T.P. di Pisa, ritenendola illegittima per mancata notifica delle sottese cartelle, per prescrizione del credito e per carenza di motivazione.
La Corte adita, con sentenza n. 110 del 2023, ha respinto il ricorso, ravvisando “… piena validità e vitalità del credito ed altresì esatto il riferimento alla cartella e al suo contenuto, posto che le viste ricognizioni del debito hanno avuto l'effetto di interrompere la prescrizione e di riconoscere l'esistenza del credito (relativo all'omesso pagamento della tassa de qua) ma anche la sua validità, non essendo stati impugnati nel merito gli atti di rateizzazione” (sent. n. 110/2023 C.T.P. di Pisa).
Il 27 luglio 2023 il Sig. Ricorrente_1 ha appellato la predetta pronuncia della C.T.P. di Pisa, chiedendone la riforma, principalmente sulla base dei seguenti motivi:
violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022, per omessa dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto, trattandosi di importo inferiore ad
€ 1.000,00, l'atto impositivo avrebbe dovuto essere annullato d'ufficio nel 2023 (limitatamente alla cartella relativa alla omissione di tasse automobilistiche regionali, dell'importo di € 594,52);
omessa notifica delle cartelle presupposte con conseguente nullità dell'intimazione.
In data 31 agosto 2023 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, confutando i motivi di appello esposti dal contribuente e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Il 27 ottobre 2025 il Sig. Ricorrente_1 ha prodotto una memoria illustrativa, contestando le argomentazioni esposte dalla controparte.
Nell'odierna camera di consiglio del 7 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, relativamente alla nullità dell'intimazione in conseguenza dell'asserita mancata notifica degli atti presupposti, si osserva che, in disparte la dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle il 14 aprile 2014 ed il 5 ottobre 2015, dalla documentazione depositata in primo grado dall'Agenzia appellata risulta che, in data 29 luglio 2015 (prot. n. 101109/2015) e 14 gennaio 2019 (prot. n. 113688/2019), il contribuente ha presentato due istanze di definizione agevolata del debito tributario, prova evidente che il Sig. Ricorrente_1 era a conoscenza della pretesa fiscale comunicatagli attraverso la notifica delle cartelle ed ha espresso l'intenzione di procedere al pagamento delle stesse, con effetto interruttivo del termine prescrizionale.
Il principio sopra espresso, relativamente agli effetti della richiesta di rateizzazione di un debito tributario, costituisce un orientamento univoco e consolidato di questa Corte (ex pluribus, sent. n. 884 del 2020 della C.T.R. Toscana: “Deve essere infatti condivisa l'opzione interpretativa dell'Ufficio per la quale l'istanza di definizione agevolata è un atto di riconoscimento formale del debito, che ha come beneficio il pagamento in misura ridotta;
inoltre, la parte privata non contesta che oggetto dell'istanza agevolata di rateizzazione fosse la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio ed anzi con essa si è impegnata a rinunciare ai ricorsi avverso le cartelle in essa ricomprese;
ne consegue l'irrilevanza di eventuali vizi di notifica delle cartelle stesse e la fondatezza della pretesa azionata”.
Per quanto attiene alla asserita cessazione della materia del contendere, relativamente alle tasse automobilistiche regionali, per automatica applicazione della rottamazione ex legge n. 197 del 29 dicembre 2022, si osserva che l'articolo 1, comma 229 della legge di stabilità per l'anno 2023, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni relative alla rottamazione dei ruoli e, quindi, gli stessi possono essere riscossi dall'ADER (“229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”).
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, la Regione Toscana, ente creditore, non ha inteso aderire a detta procedura di rottamazione dei ruoli ma, con delibera della Giunta Regionale n. 55 del 23 gennaio 2023, ha determinato “di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge”.
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 500,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
PI ON GO De CA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ON ER RI, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 910/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 110/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 07/04/2023
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE PAG n. 08720229000995207 SANZ AMMIN 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di intimazione n. 08720229000995207000, relativo a due cartelle di pagamento, riguardanti sanzioni elevate dall'Ispettorato del Lavoro ed evasione di tasse automobilistiche, in particolare, la n. 08720140002757206000 dell'importo di € 14.472,08 e la n. 08720150004487688000 dell'importo di € 594,52.
L'11 novembre 2022, avverso la predetta intimazione, il contribuente ha proposto ricorso davanti alla C.T.P. di Pisa, ritenendola illegittima per mancata notifica delle sottese cartelle, per prescrizione del credito e per carenza di motivazione.
La Corte adita, con sentenza n. 110 del 2023, ha respinto il ricorso, ravvisando “… piena validità e vitalità del credito ed altresì esatto il riferimento alla cartella e al suo contenuto, posto che le viste ricognizioni del debito hanno avuto l'effetto di interrompere la prescrizione e di riconoscere l'esistenza del credito (relativo all'omesso pagamento della tassa de qua) ma anche la sua validità, non essendo stati impugnati nel merito gli atti di rateizzazione” (sent. n. 110/2023 C.T.P. di Pisa).
Il 27 luglio 2023 il Sig. Ricorrente_1 ha appellato la predetta pronuncia della C.T.P. di Pisa, chiedendone la riforma, principalmente sulla base dei seguenti motivi:
violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022, per omessa dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto, trattandosi di importo inferiore ad
€ 1.000,00, l'atto impositivo avrebbe dovuto essere annullato d'ufficio nel 2023 (limitatamente alla cartella relativa alla omissione di tasse automobilistiche regionali, dell'importo di € 594,52);
omessa notifica delle cartelle presupposte con conseguente nullità dell'intimazione.
In data 31 agosto 2023 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, confutando i motivi di appello esposti dal contribuente e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Il 27 ottobre 2025 il Sig. Ricorrente_1 ha prodotto una memoria illustrativa, contestando le argomentazioni esposte dalla controparte.
Nell'odierna camera di consiglio del 7 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, relativamente alla nullità dell'intimazione in conseguenza dell'asserita mancata notifica degli atti presupposti, si osserva che, in disparte la dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle il 14 aprile 2014 ed il 5 ottobre 2015, dalla documentazione depositata in primo grado dall'Agenzia appellata risulta che, in data 29 luglio 2015 (prot. n. 101109/2015) e 14 gennaio 2019 (prot. n. 113688/2019), il contribuente ha presentato due istanze di definizione agevolata del debito tributario, prova evidente che il Sig. Ricorrente_1 era a conoscenza della pretesa fiscale comunicatagli attraverso la notifica delle cartelle ed ha espresso l'intenzione di procedere al pagamento delle stesse, con effetto interruttivo del termine prescrizionale.
Il principio sopra espresso, relativamente agli effetti della richiesta di rateizzazione di un debito tributario, costituisce un orientamento univoco e consolidato di questa Corte (ex pluribus, sent. n. 884 del 2020 della C.T.R. Toscana: “Deve essere infatti condivisa l'opzione interpretativa dell'Ufficio per la quale l'istanza di definizione agevolata è un atto di riconoscimento formale del debito, che ha come beneficio il pagamento in misura ridotta;
inoltre, la parte privata non contesta che oggetto dell'istanza agevolata di rateizzazione fosse la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio ed anzi con essa si è impegnata a rinunciare ai ricorsi avverso le cartelle in essa ricomprese;
ne consegue l'irrilevanza di eventuali vizi di notifica delle cartelle stesse e la fondatezza della pretesa azionata”.
Per quanto attiene alla asserita cessazione della materia del contendere, relativamente alle tasse automobilistiche regionali, per automatica applicazione della rottamazione ex legge n. 197 del 29 dicembre 2022, si osserva che l'articolo 1, comma 229 della legge di stabilità per l'anno 2023, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni relative alla rottamazione dei ruoli e, quindi, gli stessi possono essere riscossi dall'ADER (“229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”).
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, la Regione Toscana, ente creditore, non ha inteso aderire a detta procedura di rottamazione dei ruoli ma, con delibera della Giunta Regionale n. 55 del 23 gennaio 2023, ha determinato “di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge”.
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 500,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
PI ON GO De CA