CS
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02330/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 02387 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02330/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2330 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ES Maselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio
ES RE in Roma, via Fabio Massimo 107;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE V BIS n. 00023/2024, resa tra le parti, N. 02330/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il pres. Rosanna De Nictolis
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione V-bis, ha respinto il ricorso presentato dall'odierno appellante – originario del -OMISSIS- - avverso il decreto del Presidente della Repubblica prot. n. -
OMISSIS- del 12 settembre 2022 con il quale è stato annullato, in autotutela, il precedente decreto del 15 gennaio 2016 che gli aveva concesso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
L'Amministrazione ha motivato il provvedimento di autotutela evidenziando che il precedente provvedimento favorevole era frutto di reato commesso da una funzionaria del Ministero dell'Interno, secondo le risultanze di un processo penale instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, con la condanna di detta funzionaria con sentenza definitiva per una pluralità di reati. Tali illeciti risultavano connessi alla gestione di numerose pratiche di cittadinanza, trattate e definite mediante accessi non autorizzati ai sistemi informatici dell'Amministrazione, sulla base di istruttorie incomplete e plurime violazioni formali e sostanziali, e concluse con esito favorevole in assenza della necessaria attività istruttoria volta ad accertare l'effettiva sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti previsti dalla normativa vigente. N. 02330/2024 REG.RIC.
2. Con il ricorso di primo grado, l'odierno appellante impugnava il provvedimento portando all'attenzione del primo giudice, da un lato, la propria estraneità ai fatti penali e, dall'altro, il possesso dei requisiti di legge.
3. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso osservando: “La motivazione, che assiste il provvedimento di autotutela impugnato, ha rilevato che il decreto di concessione della cittadinanza, dopo la prestazione del giuramento di rito da parte dell'interessato, “è diventato oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di
Roma (n. -OMISSIS- R.G.N.R. PM e n. -OMISSIS- R.G. Ufficio G.I.P.-G.U.P.), attualmente nella fase dell'udienza preliminare, instaurato a seguito dell'indagine compiuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, volta ad accertare l'avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell'istante”. Rispetto a tale procedimento penale, riferisce l'atto impugnato, era stato stralciato, tempo addietro, un ulteriore procedimento, “il n. -
OMISSIS-, definito con giudizio abbreviato con la sentenza n. -OMISSIS- del
Tribunale di Roma, che ha condannato una dipendente della Direzione centrale per la cittadinanza del Ministero dell'Interno per i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., per aver definitivo positivamente, nonostante l'istruttoria fosse alterata, circa 100 istanze di cittadinanza, mediante accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati dietro corrispettivo”. La sentenza del Tribunale di Roma, “è stata confermata in secondo grado, con la sentenza n. -OMISSIS- della Corte
d'Appello di Roma, e in ultimo grado, a seguito della pronuncia della Corte di
Cassazione nr. -OMISSIS-, diventando definitiva”. Il provvedimento di concessione della cittadinanza, nei confronti dell'odierno ricorrente, sarebbe pertanto risultato
“carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile, per via delle circostanze emerse in sede penale e non addebitabili all'Amministrazione”. N. 02330/2024 REG.RIC.
Ad avviso del Tar, l'integrale azzeramento della procedura viziata costituisce l'unico strumento idoneo a salvaguardare l'interesse pubblico coinvolto, restando comunque ferma la facoltà per l'interessato di presentare una nuova istanza volta all'ottenimento della cittadinanza. Aggiunge il Tar che il conferimento della cittadinanza integra un atto connotato da un elevato tasso di discrezionalità amministrativa, in quanto espressione di valutazioni che coinvolgono valori di rango costituzionale di primaria rilevanza.
4. Avverso tale decisione è insorto l'odierno appellante, chiedendone l'annullamento e/o la riforma.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno con mero atto di stile, allegando la documentazione del primo grado.
6. All'esito dell'udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è affidato ad un unico motivo di doglianza, che ripropone in chiave critica quanto già dedotto in primo grado. In particolare, l'appellante afferma la propria estraneità ai fatti penalmente rilevanti che hanno determinato la revoca della cittadinanza italiana. Nessun coinvolgimento a suo carico sarebbe mai stato accertato, né a livello investigativo né in sede giudiziaria, essendo le condotte illecite attribuite ad altri soggetti, in particolare ad una funzionaria infedele del Ministero dell'Interno.
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente su un prospetto riepilogativo predisposto dall'Amministrazione resistente, senza compiere alcuna istruttoria analitica sulla singola domanda di cittadinanza e senza acquisire documentazione comprovante le presunte irregolarità.
Difatti, l'appellante avrebbe regolarmente depositato, presso la Prefettura di Roma, N. 02330/2024 REG.RIC.
tutta la documentazione richiesta ai fini della domanda, e avrebbe richiesto l'accesso e una verifica concreta delle presunte irregolarità, istanze rimaste inascoltate.
L'appellante si duole, pertanto, di una assoluta carenza di istruttoria e della insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
8. L'appello è infondato.
Torna all'attenzione della Sezione la nota vicenda che ha coinvolto numerosi provvedimenti di concessione della cittadinanza, emessi a seguito della condotta illecita di una funzionaria infedele dell'Amministrazione, la quale, mediante la commissione di plurimi reati – per i quali è stata condannata con sentenza definitiva – ha inciso in modo determinante sulla formazione degli atti, in mancanza della necessaria istruttoria finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte in analoghe fattispecie, ove è stata evidenziata l'irrilevanza dell'estraneità dei beneficiari dei decreti di concessione della cittadinanza illecitamente emessi al procedimento penale coinvolgente la funzionaria infedele. Invero, la Sezione ha già avuto modo di chiarire che, una volta accertata la circostanza che il decreto di concessione della cittadinanza sia nominativamente indicato tra quelli per la cui illecita formazione la suddetta funzionaria è stata condannata in sede penale, l'illegittimità del provvedimento rileva in modo oggettivo senza che possa assumere rilevanza la diretta partecipazione dell'interessato, ovvero la sua inconsapevolezza dell'illecito commesso se del caso attraverso l'intermediazione di terzi (in tal senso, Cons. St., III, 5 giugno 2023, n.
5508; Id., 14 aprile 2025, n. 3211; Id., 16 luglio 2025, n. 6262). N. 02330/2024 REG.RIC.
In estrema sintesi, l'autotutela è stata legittimamente esercitata in ragione del deficit istruttorio riscontrabile nelle pratiche trattate dalla funzionaria in questione; questo anche a prescindere dalla mancata prova del coinvolgimento nell'illecito dei singoli richiedenti la concessione e della sussistenza o meno in capo agli stessi dei requisiti per ottenere la cittadinanza, essendo state le pratiche de quibus comunque definite dalla funzionaria infedele senza una adeguata istruttoria.
A ciò si aggiunge che dagli atti del giudizio emerge con chiarezza il fatto che la pratica di cittadinanza riferibile all'odierno appellante rientra tra quelle risultate viziate e inquinate dalla condotta illecita della funzionaria infedele. In particolare, questo
Giudice ha avuto modo di analizzare la documentazione proveniente dal procedimento penale, dalla quale si evince chiaramente che la pratica riferita all'odierno ricorrente
– protocollata con il n. -OMISSIS- – risulta ricompresa tra quelle menzionate nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. -OMISSIS- dell' 11 maggio 2022 pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Roma, a riprova della sua inclusione nel più ampio contesto delle irregolarità accertate.
A tale rilievo deve, altresì, aggiungersi che il deficit istruttorio che connota il provvedimento originario non può essere sanato in sede giurisdizionale mediante un accertamento diretto, da parte del giudice, circa la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, trattandosi di valutazioni rimesse propriamente all'Amministrazione nell'ambito delle sue competenze.
9. Deve aggiungersi che l'annullamento in autotutela del decreto di concessione della cittadinanza, fa regredire il procedimento amministrativo nello stato anteriore all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, ossia nello stato istruttorio, sicché il ricorrente ben può sollecitare la conclusione del procedimento amministrativo. N. 02330/2024 REG.RIC.
10. In conclusione il ricorso va respinto.
11. Sussistono, in ragione della peculiare natura e della delicatezza degli interessi coinvolti nella presente controversia, giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere N. 02330/2024 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 02387 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02330/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2330 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ES Maselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio
ES RE in Roma, via Fabio Massimo 107;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE V BIS n. 00023/2024, resa tra le parti, N. 02330/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il pres. Rosanna De Nictolis
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione V-bis, ha respinto il ricorso presentato dall'odierno appellante – originario del -OMISSIS- - avverso il decreto del Presidente della Repubblica prot. n. -
OMISSIS- del 12 settembre 2022 con il quale è stato annullato, in autotutela, il precedente decreto del 15 gennaio 2016 che gli aveva concesso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
L'Amministrazione ha motivato il provvedimento di autotutela evidenziando che il precedente provvedimento favorevole era frutto di reato commesso da una funzionaria del Ministero dell'Interno, secondo le risultanze di un processo penale instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, con la condanna di detta funzionaria con sentenza definitiva per una pluralità di reati. Tali illeciti risultavano connessi alla gestione di numerose pratiche di cittadinanza, trattate e definite mediante accessi non autorizzati ai sistemi informatici dell'Amministrazione, sulla base di istruttorie incomplete e plurime violazioni formali e sostanziali, e concluse con esito favorevole in assenza della necessaria attività istruttoria volta ad accertare l'effettiva sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti previsti dalla normativa vigente. N. 02330/2024 REG.RIC.
2. Con il ricorso di primo grado, l'odierno appellante impugnava il provvedimento portando all'attenzione del primo giudice, da un lato, la propria estraneità ai fatti penali e, dall'altro, il possesso dei requisiti di legge.
3. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso osservando: “La motivazione, che assiste il provvedimento di autotutela impugnato, ha rilevato che il decreto di concessione della cittadinanza, dopo la prestazione del giuramento di rito da parte dell'interessato, “è diventato oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di
Roma (n. -OMISSIS- R.G.N.R. PM e n. -OMISSIS- R.G. Ufficio G.I.P.-G.U.P.), attualmente nella fase dell'udienza preliminare, instaurato a seguito dell'indagine compiuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, volta ad accertare l'avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell'istante”. Rispetto a tale procedimento penale, riferisce l'atto impugnato, era stato stralciato, tempo addietro, un ulteriore procedimento, “il n. -
OMISSIS-, definito con giudizio abbreviato con la sentenza n. -OMISSIS- del
Tribunale di Roma, che ha condannato una dipendente della Direzione centrale per la cittadinanza del Ministero dell'Interno per i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., per aver definitivo positivamente, nonostante l'istruttoria fosse alterata, circa 100 istanze di cittadinanza, mediante accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati dietro corrispettivo”. La sentenza del Tribunale di Roma, “è stata confermata in secondo grado, con la sentenza n. -OMISSIS- della Corte
d'Appello di Roma, e in ultimo grado, a seguito della pronuncia della Corte di
Cassazione nr. -OMISSIS-, diventando definitiva”. Il provvedimento di concessione della cittadinanza, nei confronti dell'odierno ricorrente, sarebbe pertanto risultato
“carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile, per via delle circostanze emerse in sede penale e non addebitabili all'Amministrazione”. N. 02330/2024 REG.RIC.
Ad avviso del Tar, l'integrale azzeramento della procedura viziata costituisce l'unico strumento idoneo a salvaguardare l'interesse pubblico coinvolto, restando comunque ferma la facoltà per l'interessato di presentare una nuova istanza volta all'ottenimento della cittadinanza. Aggiunge il Tar che il conferimento della cittadinanza integra un atto connotato da un elevato tasso di discrezionalità amministrativa, in quanto espressione di valutazioni che coinvolgono valori di rango costituzionale di primaria rilevanza.
4. Avverso tale decisione è insorto l'odierno appellante, chiedendone l'annullamento e/o la riforma.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno con mero atto di stile, allegando la documentazione del primo grado.
6. All'esito dell'udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è affidato ad un unico motivo di doglianza, che ripropone in chiave critica quanto già dedotto in primo grado. In particolare, l'appellante afferma la propria estraneità ai fatti penalmente rilevanti che hanno determinato la revoca della cittadinanza italiana. Nessun coinvolgimento a suo carico sarebbe mai stato accertato, né a livello investigativo né in sede giudiziaria, essendo le condotte illecite attribuite ad altri soggetti, in particolare ad una funzionaria infedele del Ministero dell'Interno.
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente su un prospetto riepilogativo predisposto dall'Amministrazione resistente, senza compiere alcuna istruttoria analitica sulla singola domanda di cittadinanza e senza acquisire documentazione comprovante le presunte irregolarità.
Difatti, l'appellante avrebbe regolarmente depositato, presso la Prefettura di Roma, N. 02330/2024 REG.RIC.
tutta la documentazione richiesta ai fini della domanda, e avrebbe richiesto l'accesso e una verifica concreta delle presunte irregolarità, istanze rimaste inascoltate.
L'appellante si duole, pertanto, di una assoluta carenza di istruttoria e della insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
8. L'appello è infondato.
Torna all'attenzione della Sezione la nota vicenda che ha coinvolto numerosi provvedimenti di concessione della cittadinanza, emessi a seguito della condotta illecita di una funzionaria infedele dell'Amministrazione, la quale, mediante la commissione di plurimi reati – per i quali è stata condannata con sentenza definitiva – ha inciso in modo determinante sulla formazione degli atti, in mancanza della necessaria istruttoria finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte in analoghe fattispecie, ove è stata evidenziata l'irrilevanza dell'estraneità dei beneficiari dei decreti di concessione della cittadinanza illecitamente emessi al procedimento penale coinvolgente la funzionaria infedele. Invero, la Sezione ha già avuto modo di chiarire che, una volta accertata la circostanza che il decreto di concessione della cittadinanza sia nominativamente indicato tra quelli per la cui illecita formazione la suddetta funzionaria è stata condannata in sede penale, l'illegittimità del provvedimento rileva in modo oggettivo senza che possa assumere rilevanza la diretta partecipazione dell'interessato, ovvero la sua inconsapevolezza dell'illecito commesso se del caso attraverso l'intermediazione di terzi (in tal senso, Cons. St., III, 5 giugno 2023, n.
5508; Id., 14 aprile 2025, n. 3211; Id., 16 luglio 2025, n. 6262). N. 02330/2024 REG.RIC.
In estrema sintesi, l'autotutela è stata legittimamente esercitata in ragione del deficit istruttorio riscontrabile nelle pratiche trattate dalla funzionaria in questione; questo anche a prescindere dalla mancata prova del coinvolgimento nell'illecito dei singoli richiedenti la concessione e della sussistenza o meno in capo agli stessi dei requisiti per ottenere la cittadinanza, essendo state le pratiche de quibus comunque definite dalla funzionaria infedele senza una adeguata istruttoria.
A ciò si aggiunge che dagli atti del giudizio emerge con chiarezza il fatto che la pratica di cittadinanza riferibile all'odierno appellante rientra tra quelle risultate viziate e inquinate dalla condotta illecita della funzionaria infedele. In particolare, questo
Giudice ha avuto modo di analizzare la documentazione proveniente dal procedimento penale, dalla quale si evince chiaramente che la pratica riferita all'odierno ricorrente
– protocollata con il n. -OMISSIS- – risulta ricompresa tra quelle menzionate nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. -OMISSIS- dell' 11 maggio 2022 pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Roma, a riprova della sua inclusione nel più ampio contesto delle irregolarità accertate.
A tale rilievo deve, altresì, aggiungersi che il deficit istruttorio che connota il provvedimento originario non può essere sanato in sede giurisdizionale mediante un accertamento diretto, da parte del giudice, circa la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, trattandosi di valutazioni rimesse propriamente all'Amministrazione nell'ambito delle sue competenze.
9. Deve aggiungersi che l'annullamento in autotutela del decreto di concessione della cittadinanza, fa regredire il procedimento amministrativo nello stato anteriore all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, ossia nello stato istruttorio, sicché il ricorrente ben può sollecitare la conclusione del procedimento amministrativo. N. 02330/2024 REG.RIC.
10. In conclusione il ricorso va respinto.
11. Sussistono, in ragione della peculiare natura e della delicatezza degli interessi coinvolti nella presente controversia, giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere N. 02330/2024 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.