TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/12/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.613/2024
Oggi 10/12/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Bragagni con la ricorrente di persona;
per la parte resistente il dott. . CP_1
L'avv. Bragagni discute oralmente la causa.
Il dott. discute oralmente la causa. CP_1
Il Giudice entra in camera di consiglio
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia sentenza non definitiva che deposita telematicamente e rinvia la causa al 12.3 2026 ore
9.45 per la discussione sull'ammissione degli eventuali mezzi istruttori. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa proposta da
( rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Francesco Bragagni, Marco Esposito e Federica Volta;
ricorrente contro
), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “per le ragioni esposte in narrativa, previo tentativo conciliativo, ACCERTARE e DICHIARARE nulla, illegittima e/o comunque priva di efficacia la nota prot. 19457 del 3 dicembre 2024 con cui è stata disposta la sanzione disciplinare pecuniaria di giorni 10 (dieci) di sospensione e privazione della retribuzione;
- ACCERTARE E DICHIARARE nei fatti di cui in premessa, ed oggetto di contestazione, l'insussistenza di un comportamento sanzionabile disciplinarmente in capo alla Dott.ssa Pt_1
e l'assenza di ogni danno all'Amministrazione; - DICHIARARE l'illegittimità della sanzione disciplinare a carico della DS per i motivi di cui in narrativa;
-
2 CONDANNARE l'Amministrazione alla corresponsione in favore della DS della retribuzione di fatto non goduta dalla Ricorrente a causa del suddetto provvedimento disciplinare, in ipotesi di applicazione del medesimo. IN
OGNI CASO: ADOTTARE gli ulteriori provvedimenti, anche in termini di riduzione graduale, ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla Ricorrente”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso e confermare la sanzione disciplinare impugnata, con vittoria di spese e competenze legali di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.12.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere
Dirigente Scolastico dell'I.T.S. “Ziga Zois” di Trieste e di essere stata fatta oggetto di un procedimento disciplinare, conclusosi con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per una durata di 10 (dieci) giorni dal 23-12-2024 al 01-01-2025, e privazione della retribuzione. Rilevava che con il procedimento disciplinare in questione le era stata contestata una reiterata grave inosservanza degli obblighi di diligenza, della normativa contrattuale e legislativa vigente, delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio così come richiamati nei punti 1 e 2 della presente contestazione d'addebiti, e di non avere organizzato l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, in modo da assicurare la regolare gestione documentale e da conciliare le esigenze di speditezza dell'azione amministrativa con gli obblighi di legalità e trasparenza, come puntualmente richiamati nel punto 3, lettere a), b), c) e d) della contestazione d'addebiti.
Sotto un primo profilo, la ricorrente eccepiva la decadenza dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 in relazione al termine di 30 giorni per l'apertura del procedimento disciplinare, rilevando
3 che l'Ufficio, pur disponendo di tutti i dati per procedere già all'esito dei chiarimenti ricevuti dalla ricorrente in data 12.3.2024, aveva preferito delegare un'ispezione per la raccolta di documentazione ulteriore, in tal modo potendo usufruire di un ulteriore termine per la contestazione degli addebiti, incombente cui si era provveduta solo in data 11.7.2024. Inoltre l'ispezione si era conclusa con una relazione datata e sottoscritta 5.6.2024, ma la stessa era protocollata solo in data 11 giugno 2024, sei giorni dopo la data indicata nella relazione ispettiva sottoscritta analogicamente dall'ispettore.
L'Amministrazione non aveva esibito alcuna documentazione da cui evincere la data di ricezione da parte dell'ufficio della relazione stessa, con la conseguenza che non era stato possibile per la scrivente difesa verificare se il termine perentorio di 30 giorni per l'avvio della contestazione di addebiti fosse stato rispettato, a fronte di una notifica della contestazione disciplinare avvenuta in data 11.7.2024. Nel merito evidenziava l'assenza di un danno come elemento rivelatore della rilevanza disciplinare delle condotte, contestando nel merito, in maniera articolata, i fatti posti a fondamento della sanzione.
2. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositatasi costituiva in giudizio il convenuto, disquisendo diffusamente in ordine CP_2
all'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'esercizio del potere disciplinare.
3. All'udienza odierna la causa veniva decisa esclusivamente con riferimento all'eccezione di decadenza dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 in relazione al termine di 30 giorni per l'apertura del procedimento disciplinare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Parte ricorrente ha proposto un'eccezione di decadenza dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 in relazione al
4 termine di 30 giorni per l'apertura del procedimento disciplinare rilevando che tale termine, a fronte di un procedimento avviato pacificamente in data
11.7.2024, doveva essere fatto decorrere alternativamente:
- dalla segnalazione dei 5 genitori del 24 gennaio 2024;
- dalla risposta a chiarimenti della DS del 12 marzo 2024;
- dalla relazione ispettiva del 27 dicembre 2023;
- dalla relazione ispettiva del 5 giugno 2024.
In sostanza, calcolando i 30 giorni perentori per l'avvio del procedimento disciplinare utilizzando come dies a quo, una qualunque delle date sopra indicate, l'Amministrazione sarebbe risutata in ogni caso in ritardo sulla contestazione.
5. Appare a questo punto opportuno soffermarsi sulla scansione procedimentale delineata dell'art. 55 bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone:
“
1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita' e responsabilita'.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55- quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e' prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala
5 immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita' di depositare memorie scritte, il dipendente puo' richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito….la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da
6 considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
6. La norma sopra riportata, in caso di infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, prevede che: a) il responsabile della struttura, ove presta servizio il dipendente, deve segnalare, immediatamente, o comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza;
b) l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve provvedere alla contestazione scritta dell'addebito al lavoratore con immediatezza o, comunque, non oltre trenta giorni decorrenti "dal ricevimento della predetta segnalazione" (sub. a.) ovvero "dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare"; c) l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve, infine, concludere il procedimento, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito, mediante l'adozione o di un atto di archiviazione o di un atto di irrogazione della sanzione. Inoltre, l'art. 55 bis, comma 9 ter, del D.lgs. citato, stabilisce che il termine per la contestazione dell'addebito (sub. b) ed il termine per la conclusione del procedimento (sub. c) sono da considerarsi perentori sicché in caso di violazione ne consegue la decadenza dall'azione disciplinare e la illegittimità degli atti e della sanzione disciplinare irrogata.
7. La Cassazione ha evidenziato come la ratio della fissazione di termini entro cui contestare gli addebiti o concludere il procedimento risponde a molteplici esigenze ovvero a “quella di far sì che il dipendente non vi resti assoggettato per un tempo indefinito, ma anche quella di consentire all'Amministrazione datrice di lavoro una reazione congrua ed esemplare, anche per gli altri lavoratori. Il che significa che le stesse esigenze di certezza che sono alla base della tutela del dipendente, vanno rispettate, per irrinunciabile
7 simmetria, anche con riguardo alla posizione dell'Amministrazione” (Cass. nr. 7134/2017).
8. Necessaria, alla luce delle previsioni normative è un'individuazione certa ed oggettiva del “dies a quo”, in quanto la decorrenza dei termini non può essere agganciata ad una qualsiasi tipologia di notizia pervenuta, anche considerato che le fonti di conoscenza alla base di un'iniziativa disciplinare possono avere diversa consistenza e provenienza. Viene in soccorso la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, enunciata sia con riferimento al termine per la conclusione del procedimento sia con riguardo alla tempestività della contestazione: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione
(D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis , comma 4) assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione. Il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, nel senso anzidetto" (in tali termini, Cass. nr. 14810/2020). E' stato in termini affermato che: “ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, comma
4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui
8 l'ufficio competente abbia acquisito una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare
l'addebito” (Cass. nr. 7134/2017, nr. 16706/2018, nr. 21193/2018).
Per quanto in argomento, dunque, il dies a quo coincide con la ricezione di una segnalazione ovvero di una notizia di una infrazione che non sia troppo generica o informale ma, viceversa, sufficientemente dettagliata e circostanziata idonea a fornire all'Ufficio dei procedimenti disciplinari i principali elementi di contestazione almeno in forma sintetica.
9. Applicati alla fattispecie i condivisibili principi giurisprudenziali sopra riportati non si può che pervenire al rigetto dell'eccezione attorea.
10. Del tutto infondato è l'assunto della necessità di fare riferimento alla segnalazione dei 5 genitori del 24 gennaio 2024 (doc. 2 ricorso) ed alla risposta a chiarimenti della DS del 12 marzo 2024 (doc. 4). La lettura dei documenti richiamati consente di chiarire che oggetto della segnalazione e della risposta a chiarimenti sono fatti del tutto differenti da quelli oggetto di contestazione. Nella segnalazione del 24.1.2024 alcuni genitori di studenti della scuola diretta dalla ricorrente lamentavano un notevole ritardo nell'avvio delle lezioni e la vacanza della cattedra “Finanze”. Nella risposta a Contr chiarimento della DS del 12.3.2024, si riscontra quanto lamentato dall'
(doc. 3) in ordine al fatto che l'insegnamento della disciplina riferibile alla classe di concorso A045 – Economia aziendale, fosse stata sotto articolata in materie di insegnamento distinte, oggetto di separate valutazioni ed affidate a
9 docenti diversi. Si tratta di fatti e condotte del tutto differenti da quelle che saranno poi oggetto di contestazione (doc. 1) in data 11.7.2025, e che si connettono alle vicende oggetto di giudizio in quanto hanno dato poi adito all'attivazione di un'ispezione (doc. 5). Sarà proprio all'esito di tale ispezione che emergeranno i fatti poi contestati alla ricorrente.
11. Parimenti infondata è la pretesa attorea di individuare il dies a quo rilevante per quanto in argomento, nel deposito, in data 27.12.2023, di una precedente relazione ispettiva di cui era stata fatta oggetto la ricorrente. La lettura di tale relazione ispettiva depositata da parte resistente (doc. 4 memoria difensiva), consente di chiarire che le condotte di rilevanza disciplinare ivi menzionate sono differenti da quelle oggetto di sanzione in questa sede impugnata, residuando l'unico collegamento fra le stesse di essere, in tesi accusatoria, elementi sintomatici di negligente gestione della scuola.
12. Rimane la pretesa di far decorrere il termine di 30 giorni per la contestazione dell'illecito disciplinare dalla data apposta alla relazione ispettiva che ha dato origine al procedimento disciplinare in esame, ovvero il 5.6.2024 (doc. 6 ricorso). Correttamente parte attorea afferma che non vi è prova in questo caso del momento nel quale tale relazione, la quale riporta analogicamente la data del 5.6.2024, sia stata ricevuta dall'USR FVG. Tuttavia, tale osservazione non è rilevante, in quanto, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce sopra riportate ciò che rileva ai fini della decorrenza dei termini per quanto in argomento, è il momento in cui l'ufficio competente per il procedimento disciplinare abbia acquisito una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione. Nel caso di specie non vi è dubbio che l'ufficio competente sia l'UPD (Ufficio per il
Procedimento Disciplinare), cui, come risulta dal doc. 35 di parte convenuta, il Direttore Generale dell ha trasmesso, in data 11.6.2025, la relazione Contr
10 degli ispettori del 5.6.2025. Tale competenza, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente la quale fa riferimento a funzioni in materia Contr disciplinare delegate dal Direttore Generale dell' , è individuata direttamente dal disposto dell'art. 55 bis D. Lgs. 165/2011, il quale dispone che: “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”. Emerge, dalla documentazione allegata agli atti (doc. 1 ricorso e doc. 2 memoria difensiva) che presso l era stato istituito CP_4
un Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) che si occupò di intraprendere e portare a termine il procedimento disciplinare per cui è causa.
Conseguentemente a tale ufficio, ed in particolare al momento della conoscenza degli atti da parte di tale ufficio, si deve fare riferimento per determinare il dies a quo rilevante per quanto in argomento. Poiché l'UPD nel caso di specie ricevette la relazione degli ispettori in data 11.6.2024, e notificò la contestazione disciplinare in data 11.6.2024, il termine di 30 giorni appare rispettato.
13. L'eccezione preliminare di decadenza deve essere pertanto rigettata.
14. Il giudizio deve proseguire per l'esame delle questioni di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro non definitivamente pronunciando:
- rigetta l'eccezione di decadenza proposta da parte ricorrente;
- dispone la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni di merito.
Trieste, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Ancora
11