Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00690/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2025, proposto dal sig. RI LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Bojano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ET RA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Lenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 185 del 07/01/2025, notificato in data 15/01/2025 di diniego del permesso di costruire in sanatoria (pratica edilizia n. 18/2024, prot. 13588 del 21/10/2024) relativo a manufatti in ET RA (Sa) alla C.da Fianello, fol. 6, p.lla 633, attinti dalle ordinanze di demolizione reg. 2 del 14/05/2024 (R.G. n. 16 del 14/05/2024) e reg. n. 3 del 14/05/2024 (R.G. n. 17 del 14/05/2024);
– di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e, comunque connesso, con particolare riferimento alla Delibera di CC n. 51 del 05/03/1985 (PRG del Comune di ET RA), nella parte in cui (Tavola n. 12 in All. 12) determina il Vallone ND quale limite settentrionale della zona soggetta a vincolo idrogeologico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ET RA;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. BE RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Mediante due distinte ordinanze il Comune di ET RA ha rispettivamente contestato:
con l’ordinanza n. 2 del 14/05/2024: “1. fabbricato a uso di deposito/fienile, realizzato completamente in blocchi di cemento precompresso con sovrastante copertura in legno e tegole, avente una superficie lorda di mq 51,67 e una volumetria di mc 165,34; 2. fabbricato pertinenziale realizzato in blocchi di cemento precompresso, adibito a forno e lavanderia, avente una superficie lorda di mq 38,82 e una volumetria di mc 77,26; 3. fabbricato, posto in aderenza a altro corpo di fabbrica realizzato prima del 1967, adibito a stalla per il ricovero di animali. La struttura è stata realizzata in blocchi in cemento precompresso con copertura in legno ad una falda, avente una superficie lorda di mq 67,60 oltre ad una tettoia avente superficie di mq 21,00, e una volumetria di mc 253,50”;
con l’ordinanza n. 3 del 14.5.2024: “ 1. Ampliamento fabbricato a uso attività artigianale, realizzato con struttura in ferro e copertura in lamiera, avente una superficie lorda di mq 283,50 + mq 5,04, una superficie a portico di mq 32,09 e una volumetria di mc 1.445,85 + mc 13,86, per complessivi mc 1.549,71”.
2. A seguito delle ingiunzioni il ricorrente ha presentato due istanze di sanatoria, distinte con prot. n. 13588 del 21 ottobre 2024, riferita ad entrambi i manufatti sanzionati e n. 14977 del 22 novembre 2024 nella quale ha, invece, contestato (tardivamente) le ordinanze di demolizione e ne chiesto una sospensione degli effetti.
2.1 L’amministrazione, con il provvedimento impugnato, preceduto dalla completa comunicazione dei motivi ostativi resa ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, ha innanzitutto disatteso l’istanza di sospensione degli effetti delle ordinanze di demolizione ormai inoppugnabili e per il resto ampiamente argomentato rispetto alle ragioni di diniego della sanatoria richiesta.
In particolare, poi, l’Amministrazione si è soffermata, così come nel provvedimento impugnato, sulla specifica natura paesaggisticamente vincolata dell’area, rientrando la stessa nella fascia di rispetto di 150 metri dal “NT ND”.
3. Con l’atto impugnato il Comune ha quindi ribadito le ragioni del diniego argomentando che “L’area su cui ricadono i manufatti abusivi è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/2004 perché ricadente nella fascia di 150 metri dal torrente ND (art. 142 comma 1, lett. c)”. Quanto alla richiesta sospensione il Comune, pur facendosi carico della richiesta, ne ha evidenziato l’irritualità e, comunque, l’infondatezza rappresentando che “ in considerazione della irritualità della stessa e della infondatezza delle argomentazioni poste a suo sostegno, ma anche perché il presente procedimento è ormai in corso di definizione e in ogni caso perché non sussiste - né è stata palesata - qualsivoglia ragione di urgenza”. Detta parte del provvedimento nemmeno risulta impugnata dalla ricorrente che non ha dunque contestato il diniego di sospensione.
4. Il ricorrente è insorto avverso il diniego mediante una contestazione, sostanzialmente unica, lamentando che il “ NT ND ” nonostante la sua specifica denominazione non sia considerabile, per l’appunto, quale torrente e, di conseguenza, ad esso non sarebbero correlabili le norme e la disciplina di salvaguardia richiamate dal Comune a fondamento del diniego impugnato.
4.1 Peraltro il ricorrente ha rilevato che, ai fini della distribuzione dell’onere probatorio, il Comune avrebbe dovuto dimostrare la natura vincolata del bene, in special modo in presenza di dati che, ad avviso dello stesso ricorrente erano da ritenersi tutt’altro che univoci rispetto alla natura di torrente e quindi vincolata del “NT ND”, indipendentemente dal non decisivo dato, a suo dire, del nomen iuris
5. Il Comune si è costituito in giudizio soffermandosi, in particolare, sulla natura vincolata dell’area su cui sorgono gli edificati abusivi. Nella memoria di merito ha poi sostenuto l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che al momento dell’istanza, essendo ormai trascorsi i termini per la demolizione spontanea, gli immobili in questione dovevano ritenersi acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 comma 4 TUED.
6. Nel merito il Comune ha comunque confutato le argomentazioni attoree, richiamandosi sostanzialmente alle motivazioni contenute nei provvedimenti impugnati. In vista dell’udienza odierna le parti hanno quindi depositato ulteriori memorie e documenti insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. All’odierna udienza pubblica, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione.
8. In primo luogo va disattesa l’istanza presentata nel corso dell’udienza, riportata nel relativo verbale, con la quale il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio della discussione sul presupposto che sarebbe in via di definizione il trasferimento della sede di svolgimento dell’attività produttiva del LO, ancora attualmente esercitata negli immobili oggetto di causa.
8.1 Premette in proposito il Collegio che ai sensi dell’art. 73 cod.proc.amm. comma 1 bis il rinvio della trattazione di merito di una causa può essere concesso soltanto in ipotesi eccezionali. Evenienza che non ricorre nella fattispecie odierna: difatti l’esito reiettivo del giudizio che qui s’anticipa, non costituisce di per sé motivo ostativo dell’eventuale trasferimento dell’attività, non sussistendo alcuna preclusiva norma in proposito.
8.2 Ciò posto, come appena anticipato, ai fini della decisione della causa è dirimente l’eccezione di inammissibilità presentata dalla difesa civica nella memoria del 15.3.2026: come ivi sottolineato, prima ancora dell’introduzione del giudizio sono venuti a mancare sia la legittimazione che l’interesse ad agire del ricorrente. Difatti risulta per tabulas che l’istanza di sanatoria sia stata presentata dopo la scadenza di novanta giorni individuata dall’art. 31 TUED come termine ultimo ai fini o della esecuzione della ingiunzione di demolizione ovvero della presentazione della istanza di permesso di costruire in sanatoria.
8.2.1 In particolare risulta dagli atti di causa che a seguito dell’ordinanza di demolizione del 14.5.2024, soltanto in data 21.10.2024 il ricorrente abbia presentato l’istanza di sanatoria senza nel frattempo proporre peraltro ricorso avverso l’ingiunzione demolitoria.
8.3 Nemmeno è decisivo in senso contrario il rilievo del ricorrente il quale ha sottolineato di aver comunque demolito una parte delle opere abusive. In proposito il Collegio intende dar seguito al costante orientamento invalso in giurisprudenza, in base al quale la demolizione parziale non incide sull’esercizio del potere acquisitivo, quante volte ne sussistano i presupposti di esercizio per la parte residua. Difatti “ L’ottemperanza all'ordinanza di demolizione, per evitare l'acquisizione gratuita, deve essere integrale ” (Consiglio di Stato Sez. II, n. 1031/2025). La parziale ottemperanza all’ingiunzione demolitoria equivale sostanzialmente a inottemperanza, come del resto accade, nel diritto civile, per le ipotesi di adempimento parziale, fattispecie equiparato all’inadempimento, giacché è reputato adempiente il solo debitore che esegue esattamente la prestazione dovuta (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 maggio 2024 n. 4642).
9. Ciò posto, acclarata l’inottemperanza (totale o parziale) rispetto all’ordine demolitorio, il D.P.R. n. 380/2001 all’articolo 31 prevede, quale conseguenza indefettibile, l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’opera abusiva e della relativa area di sedime: “ 3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente ”.
9.1 Sull’argomento il Collegio non intravede ragioni per discostarsi dall’ormai costante orientamento interpretativo della giurisprudenza secondo il quale l’inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva e rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire stessa, determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente. Il prefato effetto acquisitivo si verifica ex lege , senza che sia all’uopo necessaria né la notifica all’interessato dell’accertamento dell’inottemperanza né la trascrizione, in quanto il primo atto ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l’immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell’art. 2644 c.c.
A proposto della dinamica delle fattispecie analoghe a quella di causa, peraltro anche Corte di Cassazione Penale ha precisato che “ il rilascio di concessione o permesso in sanatoria del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 36, non presuppone, quale atto implicito, la rinuncia da parte del Comune al diritto di proprietà sull’opera abusiva già acquisita al suo patrimonio a seguito del decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, non essendovi coincidenza, sul piano della competenza, tra l’organo adottante l’atto presupponente (permesso in sanatoria) – ufficio tecnico comunale - e l’organo competente alla adozione dell’atto presupposto implicito (rinuncia al diritto di proprietà), da individuarsi in distinti e superiori organi comunali […]» ritenendo, pertanto, che «il permesso di costruire in sanatoria, successivo all’acquisizione al patrimonio immobiliare del comune, sia illegittimo, in quanto emesso a favore di un soggetto che non era più titolare del bene, spettando al comune di stabilire se mantenere o demolire l’opera […]” (Cass. Pen. n. 46702 del 2023).
Né sarebbe sostenibile affermare che prima che gli effetti sanzionatori repressivi conseguenti all’ordinanza di demolizione si cristallizzino l’Amministrazione sia tenuta a verificare l’astratta sanabilità delle opere eseguite abusivamente, in quanto “la conformità urbanistica delle opere deve essere oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione comunale solo nell’ipotesi in cui il privato abbia presentato un’istanza di accertamento di conformità” (Consiglio di Stato sez. VI, n. 9866/2023 ).
Ciò consegue al fatto che gli artt. agli artt. 27 e 31, del medesimo d.P.R. n. 380, cit. obbligano il responsabile del competente ufficio comunale “ a reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato ” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5457/2021).
10. Applicando le considerazioni suesposte alla fattispecie odierna rileva che al momento della presentazione del ricorso i beni abusivi residui fossero stati già acquisiti al patrimonio comunale. Tanto risulta confermato dal costante orientamento, rispetto al quale il Collegio non intravede ragioni per discostarsi, in base al quale “ il comprovato vano decorso del termine di 90 giorni entro il quale l’autore dell’abuso può ottemperare all’ordine di demolizione… non può che comportare la perdita del diritto dominicale del privato sul bene abusivo ” (Consiglio di Stato, VII sezione, n. 6368/25 e n. 7825/23; Sez. II n. 2329/24; Sez. VI n. 10033/23; T.A.R. Campania, Salerno. Sez. II, sent. nn. 55/2026, 61/2026). Ciò richiamando, ad ulteriore conferma dell’effetto acquisitivo automatico, le superiori coordinate tracciate dall’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023 riguardante l’acquisto ipso iure del diritto di proprietà correlato alla mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione in assenza di una sospensione e, ovviamente, di un annullamento in sede giudiziale. In questo quadro normativo, la cui interpretazione risulta ormai consolidata in giurisprudenza, la perdurante assenza dell’atto acquisitivo espresso non incide sulla fase costitutiva del relativo effetto. Difatti “ Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’immobile abusivamente realizzato e non rimosso in esito all’ordinanza di demolizione ha natura meramente dichiarativa (non implicando alcuna valutazione discrezionale) e costituisce l’effetto automatico della mancata esecuzione” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., n. 235/2025) .
11. Il ricorrente aveva dunque perduto la legittimazione ad agire prima della stessa proposizione del ricorso essendo ormai i beni abusivi oggetto di automatica acquisizione in virtù dell’effetto legalmente tipizzato previsto dall’art. 31 commi 3 e 4. L’inottemperanza all’ordine di demolizione ha comportato, inderogabilmente, l’automatica traslazione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune e, una volta acquisiti i beni, l’Amministrazione potrà ora optare per la demolizione d’ufficio o per la destinazione a una finalità pubblicistica, purché la sua conservazione “non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico ” (art. 31 comma 5 TUED).
12. Non di meno, seppur per mera completezza espositiva, il Collegio osserva sinteticamente che il ricorso nemmeno si sarebbe presentato fondato nel merito, non avendo fornito il ricorrente elementi utili a superate il dato “nominalistico” che definisce il “ LA ” quale torrente e la sua indicazione come tale, peraltro documentata dal Comune e non smentita dal ricorrente, all’interno della Carta tecnica regionale. Di qui l’applicazione alle opere edificate, come nel caso di specie, all’interno della fascia di 150 metri, del relativo regime vincolistico sia paesaggistico che idrogeologico.
12.1 In argomento va ricordato che ai sensi dell’art. 142 comma2 lett. c) “sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo... i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri” . Secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15 luglio 2021, n. 1748 e già in precedenza n. 2172/2008), la predetta disposizione va interpretata nel senso che, ai fini della rilevanza paesaggistica, il requisito della necessità dell’iscrizione sia riferito soltanto ai corsi d’acqua diversi dai fiumi e dai torrenti, rilevandosi per questi ultimi l'esistenza del vincolo ex lege , a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.
A tale conclusione si giunge, anche secondo l’interpretazione della più recente e condivisibile giurisprudenza, soffermandosi “ sul significato delle parole fiumi, torrenti e corsi d'acqua, come desunto dal sistema normativo complessivo; essendo anche i fiumi ed i torrenti dei corsi d'acqua, la ragione di una loro autonoma previsione nella norma trova fondamento nel fatto che il legislatore ha pensato a fiumi e torrenti come ad acque fluenti di maggiore importanza, mentre ai corsi d'acqua come categoria residuale” (T.A.R. Campania Napoli sez. VII, n.6001/2025).
Il Consiglio di Stato ha peraltro più volte precisato che “ Anche nella vigenza del codice dei beni culturali e del paesaggio, vanno considerati di interesse paesaggistico i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di acque pubbliche formati sulla base della normativa anteriore al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici” (Consiglio di Stato sez. IV, n. 3230/2017) .
13. Applicando le prefate coordinate ermeneutiche al caso in esame emerge che una volta qualificato come torrente il “ND”, alcun rilievo assume la sua diversa indicazione all’interno del PRG o addirittura del Piano di Coordinamento Provinciale, strumenti non deputati alla qualificazione del torrente. Del resto la denominazione ufficiale, in quanto frutto dell'accertamento da parte di soggetti qualificati, delle caratteristiche proprie della categoria non è dato liberamente obliterabile, recte disapplicabile, in assenza di elementi di sicuro contrasto.
Invero, come gli altri corsi d'acqua sono vincolati se iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, allo stesso modo i fiumi ed i torrenti risultano vincolati se sono denominati e qualificati come tali ufficialmente.
Sul punto il Collegio reputa altresì rilevante e condivisibile il richiamo argomentativo, svolto dalla stessa giurisprudenza innanzi citata, all’articolo 822 del codice civile, che qualifica come beni demaniali ex sé “i fiumi, i torrenti, e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ”, senza necessità di loro iscrizione in appositi elenchi.
13.1 Posto, dunque, che dal reticolo normativo e dalla sua interpretazione fornita dalla condivisa giurisprudenza è dato di evincere che la iscrizione di un bene in un elenco di beni pubblici non assuma portata costitutiva della sua natura giuridica, deve ragionevolmente ritenersi che tale regola sia stata seguita dal legislatore anche nella individuazione dei beni soggetti a vincolo paesaggistico. Pertanto, per fiumi e torrenti il requisito della pubblicità esiste di per sé (ex art. 822 c.c.) ed anche il vincolo paesaggistico è imposto ex lege senza necessità di iscrizioni ulteriori.
13.2 In ogni caso, rispetto al “ NT ND ”, al di là di opporre altre fonti documentali, come precisato nemmeno rilevanti, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a scalfire, all’opposto, il rilievo della denominazione e del richiamo alla CTR (cartografia tecnica regionale campana) nella quale il suddetto bene pubblico demaniale è qualificato come torrente.
14. Queste ultime considerazioni, ancorché svolte per mera completezza espositiva, rendono comunque ragione seppure sinteticamente, delle motivazioni per le quali, comunque, il diniego di sanatoria non avrebbe potuto essere favorevolmente contestato, vista la natura vincolata dell’area.
Ciò posto, ai fini della sanatoria delle opere abusivamente edificate, il ricorrente avrebbe dovuto peraltro richiedere l’autorizzazione paesaggistica.
15. Da ultimo, sempre per completezza d’esame, il Collegio rileva che alla luce della più recente giurisprudenza e segnatamente dell’insegnamento impartito dall’Adunanza Plenaria n. 8/2025, una volta affermato il rilievo paesaggistico e idrogeologico dell’area e la sua correlata tutela ai sensi dell’art. 142 D.lgs. n. 42/2004, non assume rilievo se le opere contestate fossero state realizzate a più di 150 mt dalla sponda interna del torrente “ND”. Difatti, come lumeggiato dal Consesso “ … il dato testuale e l'interpretazione logica della disposizione in esame portano a concludere che la fascia di vincolo deve essere computata dal margine superiore della sponda, indipendentemente dalla sua altezza. Pertanto, deve darsi risposta al quesito posto dalla Sezione nel senso che "la lettera c) del comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d'acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate” .
16.Conclusivamente il proposto ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. Difatti, tenuto conto della mancata impugnazione (segnatamente di ogni possibile effetto sospensivo di fonte giurisdizionale) e della inottemperanza rispetto alle ordinanze di demolizione a monte del denegato permesso in sanatoria, i beni abusivi e la relativa area di sedime risultano ormai acquisiti al patrimonio disponibile del Comune di ET RA ai sensi degli artt. 31 commi 3 e 4 DPR 380/2001.
17. Il recente consolidarsi in giurisprudenza dell’orientamento da cui promana il difetto di legittimazione e la controvertibilità della questione di merito, trattata peraltro per mera completezza d’esame, conducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione e d’interesse ad agire, stante l’avvenuta acquisizione del bene oggetto di causa al patrimonio disponibile del Comune ai sensi dell’art. 31 comma 3 DPR n. 380/2001, intervenuta ex lege già al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
UR Zoppo, Primo Referendario
BE RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO