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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 9 73100 Lecce LE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 578 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1835/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 24.2.2025 impugnava gli accertamenti IMU e TASI anno 2019, notificati il 27.12.2024, in relazione ad un immobile nel Comune di Porto Cesareo che la ricorrente assumeva costituire sua residenza anagrafica e dimora abituale e pertanto fosse esente da imposta. Deduceva di essere legalmente separata dal marito dal 12.4.2006, che dopo la separazione ha vissuto a Veglie nella casa dei genitori sino al 6.4.2018 allorché avendo ricevuto in donazione dai genitori l'immobile in Porto Cesareo oggetto di accertamento ha ivi trasferito la sua residenza e dimora abituale. Censurava gli atti impugnati per difetto di motivazione ed errore sui presupposti impositivi sussistendo l'esenzione per l'immobile oggetto di tassazione. Con comparsa del 29.5.2025 si costituiva il Comune di Porto Cesareo replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Infondato è l'eccepito difetto di motivazione degli atti impugnati atteso che essi indicano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa impositiva che la ricorrente ha ben compreso, tanto è che ha diffusamente contestato le stesse nel merito. La ricorrente non ha provato di dimorare abitualmente presso l'immobile, oggetto di accertamento, atteso che ostano a tale prova i consumi pari a zero di energia elettrica riportati al di fuori della stagione estiva che non possono giustificarsi con le esigenze di lavoro e di assistenza della madre che costringerebbero la ricorrente a stare tutto il giorno fuori di casa, ma piuttosto attestano che durante la maggior parte dell'anno l'immobile rimanga disabitato. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 9 73100 Lecce LE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 578 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1835/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 24.2.2025 impugnava gli accertamenti IMU e TASI anno 2019, notificati il 27.12.2024, in relazione ad un immobile nel Comune di Porto Cesareo che la ricorrente assumeva costituire sua residenza anagrafica e dimora abituale e pertanto fosse esente da imposta. Deduceva di essere legalmente separata dal marito dal 12.4.2006, che dopo la separazione ha vissuto a Veglie nella casa dei genitori sino al 6.4.2018 allorché avendo ricevuto in donazione dai genitori l'immobile in Porto Cesareo oggetto di accertamento ha ivi trasferito la sua residenza e dimora abituale. Censurava gli atti impugnati per difetto di motivazione ed errore sui presupposti impositivi sussistendo l'esenzione per l'immobile oggetto di tassazione. Con comparsa del 29.5.2025 si costituiva il Comune di Porto Cesareo replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Infondato è l'eccepito difetto di motivazione degli atti impugnati atteso che essi indicano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa impositiva che la ricorrente ha ben compreso, tanto è che ha diffusamente contestato le stesse nel merito. La ricorrente non ha provato di dimorare abitualmente presso l'immobile, oggetto di accertamento, atteso che ostano a tale prova i consumi pari a zero di energia elettrica riportati al di fuori della stagione estiva che non possono giustificarsi con le esigenze di lavoro e di assistenza della madre che costringerebbero la ricorrente a stare tutto il giorno fuori di casa, ma piuttosto attestano che durante la maggior parte dell'anno l'immobile rimanga disabitato. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico