CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2024, n. 29220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29220 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AP RI OM NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. NI Maiorana che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa in data 5 febbraio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, applicata nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 479, 515-ter e 318 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29220 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/05/2024 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, RI AP chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione circa la sussistenza del pericolo di inquinamento e di reiterazione dei reati, a seguito della intervenuta condanna e del tempo decorso dai fatti. In particolare, il pericolo di inquinamento deve ritenersi cessato mentre il pericolo di reiterazione a fronte della incensuratezza e del tempo decorso dai fatti non è più attuale, in quanto l'imputato si trova detenuto agli arresti domiciliari da oltre un anno. 3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite in atti. Si deve richiamare, innanzitutto, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'attenuazione o della revoca di una misura cautelare, il mero decorso del tempo non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez.1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139). Tale principio si coniuga, poi, con quanto affermato in merito alla efficacia preclusiva "endoprocessuale" delle ordinanze in materia cautelare, una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, rispetto alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere ripropostà, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908). Correttamente il Tribunale ha ravvisato l'inammissibilità dell'appello proposto per una stessa questione già devoluta e decisa in sede di riesame. Quindi, un primo profilo di inammissibilità discende dalla reiterazione di argomenti già spesi e respinti in sede di impugnazione cautelare, considerato che il tempo decorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura cautelare non può essere evidentemente preso in considerazione, dopo che 2 4 .4 l'attualità del pericolo di reiterazione è stata già oggetto di valutazione nell'ordinanza genetica, e nella successiva conferma in sede di riesame. Il mero decorso del tempo tra il provvedimento genetico e le successive ordinanze di rigetto non giustifica la rivalutazione degli stessi elementi, perché in caso contrario si legittimerebbe la reiterazione di istanze di rivalutazione della prima ordinanza cautelare, senza una sostanziale modifica del quadro cautelare, con una inutile e defatigante ripetizione all'infinito dei medesimi argomenti. Con riferimento al tempo decorso dai fatti, si deve ribadire che, ai fini della revoca o della sostituzione della misura ex 299 cod. proc. pen., l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, che, ove ricorrano ulteriori elementi diversi da quelli già valutati, può essere considerato alla stregua di fatto nuovo sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999). Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione già operata dal Giudice delle indagini preliminari per l'assenza di elementi di novità idonei a giustificare una modifica del regime cautelare, considerato che l'unico l'elemento sopravvenuto è costituito dalla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. Inoltre, del tutto eccentrica è la censura dedotta con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, atteso che le esigenze cautelari sono state ravvisate con esclusivo riguardo al pericolo di reiterazione dei reati, e considerato che il quadro indiziario risultava già corroborato dal giudicato conseguente al rigetto della richiesta di riesame. Sicchè il tempo decorso dopo l'applicazione della misura è stato coerentemente ritenuto irrilevante a fronte della già ravvisata sussistenza del pericolo di reiterazione desunta dalla pluralità dei reati di corruzione per cui si procede. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Presidente Il Con re estensore Così deciso il 28 maggio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. NI Maiorana che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa in data 5 febbraio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, applicata nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 479, 515-ter e 318 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29220 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/05/2024 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, RI AP chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione circa la sussistenza del pericolo di inquinamento e di reiterazione dei reati, a seguito della intervenuta condanna e del tempo decorso dai fatti. In particolare, il pericolo di inquinamento deve ritenersi cessato mentre il pericolo di reiterazione a fronte della incensuratezza e del tempo decorso dai fatti non è più attuale, in quanto l'imputato si trova detenuto agli arresti domiciliari da oltre un anno. 3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite in atti. Si deve richiamare, innanzitutto, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'attenuazione o della revoca di una misura cautelare, il mero decorso del tempo non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez.1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139). Tale principio si coniuga, poi, con quanto affermato in merito alla efficacia preclusiva "endoprocessuale" delle ordinanze in materia cautelare, una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, rispetto alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere ripropostà, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908). Correttamente il Tribunale ha ravvisato l'inammissibilità dell'appello proposto per una stessa questione già devoluta e decisa in sede di riesame. Quindi, un primo profilo di inammissibilità discende dalla reiterazione di argomenti già spesi e respinti in sede di impugnazione cautelare, considerato che il tempo decorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura cautelare non può essere evidentemente preso in considerazione, dopo che 2 4 .4 l'attualità del pericolo di reiterazione è stata già oggetto di valutazione nell'ordinanza genetica, e nella successiva conferma in sede di riesame. Il mero decorso del tempo tra il provvedimento genetico e le successive ordinanze di rigetto non giustifica la rivalutazione degli stessi elementi, perché in caso contrario si legittimerebbe la reiterazione di istanze di rivalutazione della prima ordinanza cautelare, senza una sostanziale modifica del quadro cautelare, con una inutile e defatigante ripetizione all'infinito dei medesimi argomenti. Con riferimento al tempo decorso dai fatti, si deve ribadire che, ai fini della revoca o della sostituzione della misura ex 299 cod. proc. pen., l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, che, ove ricorrano ulteriori elementi diversi da quelli già valutati, può essere considerato alla stregua di fatto nuovo sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999). Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione già operata dal Giudice delle indagini preliminari per l'assenza di elementi di novità idonei a giustificare una modifica del regime cautelare, considerato che l'unico l'elemento sopravvenuto è costituito dalla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. Inoltre, del tutto eccentrica è la censura dedotta con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, atteso che le esigenze cautelari sono state ravvisate con esclusivo riguardo al pericolo di reiterazione dei reati, e considerato che il quadro indiziario risultava già corroborato dal giudicato conseguente al rigetto della richiesta di riesame. Sicchè il tempo decorso dopo l'applicazione della misura è stato coerentemente ritenuto irrilevante a fronte della già ravvisata sussistenza del pericolo di reiterazione desunta dalla pluralità dei reati di corruzione per cui si procede. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Presidente Il Con re estensore Così deciso il 28 maggio 2024