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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9377 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Federico Bile quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
alla pubblica udienza del 18.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 17756/20254 del ruolo generale lavoro vertente
T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 20, cod. fisc. , elett.te domiciliato in Napoli alla via Mergellina n. C.F._1 23, presso lo studio dell'avv. Adriana Lauri (cod. fisc. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso (comunicazioni tel. 081.2305738 – cell. 334-3679813 PEC: ) Email_1
ricorrente
C O N T R O
(cod. fisc. , , in persona del CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 suo Presidente pro tempore, per la carica domiciliato in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 ed in Napoli alla via Alcide de Gasperi n.ro 55
Convenuto contumace
Oggetto: pagamento ratei e interessi legali maturati di INDENNITA' SPECIALE PER CIECO e di PENSIONE PER CIECO TOTALE CP_3
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.07.2025 il ricorrente chiedeva all'adito giudice di “A. accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a percepire l'indennità speciale per cieco parziale per il periodo dal 01.02.2023 al 31.05.2023; B. accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a percepire la pensione per cieco totale a far data dal 01.05.2024 a tutt'oggi; C. per l'effetto, condannare l' in persona del suo Presidente pro tempore domiciliato come CP_1 sopra, al pagamento in favore dell'istante dei ratei maturati e maturandi delle prestazioni indicate sopra oltre interessi legali per le causali e i titoli di cui innanzi;
D. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario”
A tal fine parte attrice deduceva:
- che con decreto di omologa emesso e pubblicato il 17.02.2025 all'esito del giudizio per ATP recante RG num. 17842/2023 era stato così provveduto: “omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo quanto indicato nella relazione del CTU, il quale ha accertato quanto segue: “Il periziando è cieco parziale in quanto possiede un residuo Parte_1 visivo non superiore a 1/20 nell'occhio migliore anche con eventuale correzione dalla data della domanda. é cieco totale ai sensi della L. 382/70 dal mese di maggio del 2024 con revisione al mese di novembre del 2025”;
- che il suddetto decreto di omologa era stati notificato in data 18.02.2025 all' di Napoli e CP_1 di Roma;
CP_
- che, inoltre, con PEC inviata in data 25.02.2025, trasmessa alla sede di Napoli e di
Soccavo, era stato inviato anche il modello AP70 al fine di comunicare tutti i dati utili ad una più celere liquidazione della prestazione;
CP_
- - che l' con PEC del 21.05.2025 chiedeva l'inoltro del verbale di invalidità civile al fine di poter far valutare al Centro Medico Legale se il sig. è soggetto "pluriminorato" in Pt_1 quanto si rendeva “indispensabile la valutazione degli atti medici che hanno dato vita alle due indennita' nella fattispecie: verb. o sentenza + ctu per l'accompagnamento”;
- di essere pluriminorato e che la pensione di invalidità civile e la indennità di accompagnamento in godimento furono concesse dallo stesso per patologia differente;
CP_2
- che al momento del deposito del ricorso, nonostante tutto quanto sopra premesso, l' CP_2 convenuto ha provveduto a liquidare e a pagare al ricorrente solo l'indennità speciale per cieco parziale a far data dall'01.06.2023(quindi spostando la decorrenza rispetto alla data della domanda amministrativa del 05.01.2023) a tutt'oggi, quindi non ha mai liquidato né corrisposto i ratei di indennità per cieco parziale dall'01.02.2023 al 31.05.2023 né ha mai liquidato la pensione per cieco totale come riconosciuti con omologa del tribunale di Napoli, pertanto, essendo maturati i termini di legge per adire la competente autorità giudiziaria;
- che con il presente ricorso egli intende ottenere il riconoscimento del diritto e la consequenziale liquidazione dei ratei maturati a seguito del riconoscimento del diritto con decreto di omologa del 17.02.2025 recante RG num. 17852/2023 del Tribunale di Napoli sez.
Lavoro e Previdenza ed i relativi interessi legali.
-
L' benché ritualmente citata in giudizio (cfr. notifica avvenuta in data 19.7.2025) non si CP_1
è costituita e, pertanto in data odierna ne veniva dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, la parte ricorrente esibiva Comunicazione dell' datata 7.8.2205 di CP_1
Riliquidazione della Prestazione n. 044-510407664623 Cat. INVCIV con decorrenza 1 giugno 2023 e, quindi, in sede di discussione parte ricorrente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla sorta capitale con condanna di parte convenuta alle spese del giudizio e con attribuzione delle spese in suo favore.
La causa veniva quindi decisa – dopo la discussione orale - con la presente sentenza contestuale letta in udienza. Questo giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto – almeno con riferimento alla sorta capitale - quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come dimostra la documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente (documentazione proveniente dalla stessa ); pertanto va dichiarata cessata la materia del CP_1 contendere tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Nel caso è pacifico il diritto vantato nei confronti dell' ; risulta documentalmente che la
CP_1 prestazione richiesta dall'attore con riferimento alla sorta capitale inerente i ratei e gli interessi legali maturati di indennità speciale per cieco parziale e di pensione per cieco totale è stata liquidata dall' nel mese di agosto 2025 ovvero dopo la notifica del ricorso avvenuta
CP_1 in data 19.7.2025 e prima della prima udienza fissata per la data odierna. Appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per 3/4 a carico dell' e
CP_1 compensare la restante parte delle medesime tra ricorrente ed .
CP_1
Le spese di giudizio vengono liquidate, in tale misura ridotta, come indicato nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere tra le parti;
b) condanna la parte convenuta al pagamento di 3/4 delle spese processuali che liquida CP_1 in tale misura ridotta complessivi euro 1.050/00 per onorario d'avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione ai difensori di parte ricorrente;
c) compensa le restante parte delle spese tra il ricorrente e l' . CP_1
Napoli 18 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Federico Bile quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
alla pubblica udienza del 18.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 17756/20254 del ruolo generale lavoro vertente
T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 20, cod. fisc. , elett.te domiciliato in Napoli alla via Mergellina n. C.F._1 23, presso lo studio dell'avv. Adriana Lauri (cod. fisc. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso (comunicazioni tel. 081.2305738 – cell. 334-3679813 PEC: ) Email_1
ricorrente
C O N T R O
(cod. fisc. , , in persona del CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 suo Presidente pro tempore, per la carica domiciliato in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 ed in Napoli alla via Alcide de Gasperi n.ro 55
Convenuto contumace
Oggetto: pagamento ratei e interessi legali maturati di INDENNITA' SPECIALE PER CIECO e di PENSIONE PER CIECO TOTALE CP_3
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.07.2025 il ricorrente chiedeva all'adito giudice di “A. accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a percepire l'indennità speciale per cieco parziale per il periodo dal 01.02.2023 al 31.05.2023; B. accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a percepire la pensione per cieco totale a far data dal 01.05.2024 a tutt'oggi; C. per l'effetto, condannare l' in persona del suo Presidente pro tempore domiciliato come CP_1 sopra, al pagamento in favore dell'istante dei ratei maturati e maturandi delle prestazioni indicate sopra oltre interessi legali per le causali e i titoli di cui innanzi;
D. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario”
A tal fine parte attrice deduceva:
- che con decreto di omologa emesso e pubblicato il 17.02.2025 all'esito del giudizio per ATP recante RG num. 17842/2023 era stato così provveduto: “omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo quanto indicato nella relazione del CTU, il quale ha accertato quanto segue: “Il periziando è cieco parziale in quanto possiede un residuo Parte_1 visivo non superiore a 1/20 nell'occhio migliore anche con eventuale correzione dalla data della domanda. é cieco totale ai sensi della L. 382/70 dal mese di maggio del 2024 con revisione al mese di novembre del 2025”;
- che il suddetto decreto di omologa era stati notificato in data 18.02.2025 all' di Napoli e CP_1 di Roma;
CP_
- che, inoltre, con PEC inviata in data 25.02.2025, trasmessa alla sede di Napoli e di
Soccavo, era stato inviato anche il modello AP70 al fine di comunicare tutti i dati utili ad una più celere liquidazione della prestazione;
CP_
- - che l' con PEC del 21.05.2025 chiedeva l'inoltro del verbale di invalidità civile al fine di poter far valutare al Centro Medico Legale se il sig. è soggetto "pluriminorato" in Pt_1 quanto si rendeva “indispensabile la valutazione degli atti medici che hanno dato vita alle due indennita' nella fattispecie: verb. o sentenza + ctu per l'accompagnamento”;
- di essere pluriminorato e che la pensione di invalidità civile e la indennità di accompagnamento in godimento furono concesse dallo stesso per patologia differente;
CP_2
- che al momento del deposito del ricorso, nonostante tutto quanto sopra premesso, l' CP_2 convenuto ha provveduto a liquidare e a pagare al ricorrente solo l'indennità speciale per cieco parziale a far data dall'01.06.2023(quindi spostando la decorrenza rispetto alla data della domanda amministrativa del 05.01.2023) a tutt'oggi, quindi non ha mai liquidato né corrisposto i ratei di indennità per cieco parziale dall'01.02.2023 al 31.05.2023 né ha mai liquidato la pensione per cieco totale come riconosciuti con omologa del tribunale di Napoli, pertanto, essendo maturati i termini di legge per adire la competente autorità giudiziaria;
- che con il presente ricorso egli intende ottenere il riconoscimento del diritto e la consequenziale liquidazione dei ratei maturati a seguito del riconoscimento del diritto con decreto di omologa del 17.02.2025 recante RG num. 17852/2023 del Tribunale di Napoli sez.
Lavoro e Previdenza ed i relativi interessi legali.
-
L' benché ritualmente citata in giudizio (cfr. notifica avvenuta in data 19.7.2025) non si CP_1
è costituita e, pertanto in data odierna ne veniva dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, la parte ricorrente esibiva Comunicazione dell' datata 7.8.2205 di CP_1
Riliquidazione della Prestazione n. 044-510407664623 Cat. INVCIV con decorrenza 1 giugno 2023 e, quindi, in sede di discussione parte ricorrente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla sorta capitale con condanna di parte convenuta alle spese del giudizio e con attribuzione delle spese in suo favore.
La causa veniva quindi decisa – dopo la discussione orale - con la presente sentenza contestuale letta in udienza. Questo giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto – almeno con riferimento alla sorta capitale - quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come dimostra la documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente (documentazione proveniente dalla stessa ); pertanto va dichiarata cessata la materia del CP_1 contendere tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Nel caso è pacifico il diritto vantato nei confronti dell' ; risulta documentalmente che la
CP_1 prestazione richiesta dall'attore con riferimento alla sorta capitale inerente i ratei e gli interessi legali maturati di indennità speciale per cieco parziale e di pensione per cieco totale è stata liquidata dall' nel mese di agosto 2025 ovvero dopo la notifica del ricorso avvenuta
CP_1 in data 19.7.2025 e prima della prima udienza fissata per la data odierna. Appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio per 3/4 a carico dell' e
CP_1 compensare la restante parte delle medesime tra ricorrente ed .
CP_1
Le spese di giudizio vengono liquidate, in tale misura ridotta, come indicato nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere tra le parti;
b) condanna la parte convenuta al pagamento di 3/4 delle spese processuali che liquida CP_1 in tale misura ridotta complessivi euro 1.050/00 per onorario d'avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione ai difensori di parte ricorrente;
c) compensa le restante parte delle spese tra il ricorrente e l' . CP_1
Napoli 18 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile