TRIB
Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2024, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9507/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Stefano Palomba
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Marco Fazio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 21.07.2023 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di essere stato sottoposto a visita di revisione all'esito della quale era stata negata la sussistenza del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno mensile di assistenza;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1 l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha valutato in modo adeguato le patologie di cui è affetto, essendo state omesse diverse patologie tra cui quella oncologica.
Invero il dott. risulta avere condotto con un condivisibile Per_1 metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il sig.
, anche in relazione alla documentazione medica allegata agli Pt_1 atti ed all'esame clinico svolto valutando non solo le singole infermità ma anche la loro incidenza sull'attitudine lavorativa del periziando.
Tra l'altro il ctu, contrariamente a quanto affermato in ricorso, ha valutato anche la patologia oncologica, attribuendo il codice 9322
(codice riconosciuto anche dalla commissione medica) e la relativa percentuale dell'11%.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni cui è giunto il consulente all'esito delle operazioni peritali.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Dichiara le spese irripetibili.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 2.04.2024
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua