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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4732 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] ed residente in [...](C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Sidney Sonnino 152, presso lo C.F._1
studio dell' avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Macomer, 18 (c.f. ); C.F._2 convenuto- contumace
e
Avv. Stefania Bandinelli, in qualità di curatore della minore Persona_1
Curatore speciale
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “conferma di quanto disposto nell'ordinanza”
Nell'interesse del curatore: “ Conferma di quanto disposto nell'ordinanza”
****
Con ricorso art. 473 bis c.p.c. depositato in data 22.07.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (29.12.2022). Persona_1
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il resistente dalla cui unione è nata la minore (29.12.2022); che il Persona_1
rapporto tra i conviventi già durante gli ultimi mesi di gravidanza si era deteriorato e la convivenza era divenuta intollerabile a causa delle dissipate e spregiudicate abitudini di vita del resistente;
che il resistente dopo la nascita della bambina ha manifestato da subito il proprio disinteresse verso la vita familiare;
che lo stesso era solito avere scatti d'ira a cui faceva seguito l'allontanamento dal domicilio familiare;
che in tali periodi il resistente ha omesso di dare notizie di sé lasciandola sola con la minore e priva di mezzi di sussistenza;
che la convivenza è cessata definitivamente nel mese di febbraio 2023 ed il resistente ha manifestato disinteresse emotivo per la figlia e non contribuisce al suo mantenimento e né partecipa ad alcuna decisione riguardante la medesima, rendendo difficoltoso l'esercizio della responsabilità genitoriale;
di provvedere in via esclusiva alla cura ed al mantenimento della minore figlia con il sostegno dei propri familiari.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di prestare attività lavorativa part-time in qualità di receptionist a far data dal 05.07.2024 e di percepire una retribuzione mensile di euro 800,00; che il resistente, invece, è un agente di Polizia di Stato con reddito mensile di importo pari ad euro 2.000,00 circa.
****
All'udienza dell'11.12.2024 si è proceduto all'audizione della ricorrente che ha affermato:
“Confermo il contenuto del ricorso con il abbiamo convissuto per qualche mese a Quartu in Per_1
un'abitazione in locazione. Dalla relazione è nata la figlia il 29.12.2022. Durante la Persona_1
gravidanza il ha frequentato altre donne una delle quali mi ha chiamato all'ottavo mese di Per_1
gravidanza avvertendomi della loro relazione, peraltro precedente alla mia gravidanza. L'ho mandato via di casa quando aveva circa un mese di vita perché lui spesso non tornava a Per_1
dormire la notte, non si curava minimamente dalla figlia manifestando un distacco affettivo ed emotivo. Ha dichiarato di non avere intenzione di avere un rapporto con la bambina né ora né in futuro. Non ha corrisposto alcunché a titolo di mantenimento. Lui è poliziotto. Io sono addetta all'accoglienza dei clienti presso un centro estetico a Cagliari nella via Sonnino con lo stipendio di euro 1100,00. Vivo a Quartu in una casa dei miei genitori e pertanto non sono gravata del canone di locazione. pago la retta di euro 480,00 mensili per l'asilo nido a Quartu (Up School). Ribadisco che lui mai si è occupato o ha neanche domandato alcunché della figli.”
Il Giudice all'esito dell'udienza ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., disponendo l'affido esclusivo della minore alla madre, con sospensione della responsabilità Persona_1
genitoriale in capo al padre, disponendo che ogni decisione relativa alla stessa minore sia assunta autonomamente dalla madre Ha, inoltre, determinato in euro 400,00 mensili il Parte_1 contributo mantenimento a carico di per il mantenimento della figlia minore CP_1
convivente con la madre, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Ha, inoltre, nominato un curatore speciale a tutela della minore (avv. Stefania Bandinelli) e conferito incarico ai Servizi Sociali di Quartu al fine di assumere informazioni in ordine alle condizioni di vita della madre e della figlia, con accesso domiciliare al nucleo familiare allargato
(nonni materni) e al fine di convocare il , per un' eventuale ripresa dei rapporti con la figlia. Per_1
*****
Con comparsa depositata in data 4.03.2025, si è costituito l'avv. Bandinelli, curatore del minore,
domandando la conferma dei provvedimenti adottati ex art. 473bis.22 c.p.c. ed, altresì, la decadenza del dalla responsabilità genitoriale sulla figlia (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_1
l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della minore con un importo non inferiore ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha domandato, altresì, che, qualora il sig.
volesse avviare una relazione con la figlia e ve ne fossero le condizioni, ciò dovrebbe Per_1 Per_1
avvenire previa adeguata preparazione e secondo i tempi e i modi (incontri liberi o protetti e/o facilitanti) più opportuni in relazione all'età della minore e alle sue condizioni di vita.
*****
Nonostante la regolare notificazione degli atti del presente procedimento il resistente è rimasto contumace.
****
All'udienza del 10 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'esito positivo della relazione dei Servizi Sociali di Quartu con riferimento ai rapporti tra madre e figlia e le famiglie materna e paterna. Ha domandato, pertanto, che la causa fosse tenuta in decisione con conferma di quanto disposto con ordinanza.
Il curatore della minore, dato atto di essersi rapportata con i servizi sociali, ha confermato quanto affermato dalla parte ricorrente. Il Giudice dopo la discussione orale ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, parte ricorrente e, da ultimo, il
Curatore speciale del minore hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul minore del padre . Per_1
In proposito, giova osservare che, ai sensi dell'art. 330, co. 1, c.p.c., il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
La disposizione contempla, come noto, una forma di intervento da parte del giudice in funzione essenzialmente preventiva. La decadenza dalla responsabilità, invero, mira non già a punire i genitori per gli inadempimenti connessi, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
I presupposti previsti dalla norma in esame per la relativa declaratoria sono una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
Quanto al primo presupposto, assume rilievo una condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità, senza alcun'indagine sulla natura dolosa o colposa del comportamento.
Sebbene la lettera della legge sembri far riferimento ai soli doveri inerenti alla responsabilità, la dottrina ritiene sia da respingere un'interpretazione restrittiva;
ciò dal momento che l'esigenza di tutelare il minore impedisce di collegare la norma unicamente ai doveri specifici dei genitori
(mantenimento, educazione, ecc.), ma pretende che essa operi anche quando vengano violati quei doveri di rispetto dell'integrità fisica e morale dell'individuo, che l'ordinamento pone a carico di tutti i consociati e che, a maggior ragione, gravano anche sul padre e sulla madre. Quanto al secondo presupposto, il grave pregiudizio per il minore viene solitamente individuato nella medesima difficile situazione ambientale nella quale versa il minore. Può trattarsi di un pregiudizio di natura sia morale che materiale.
Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriale, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale,
caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriale (Cass. civ. n. 9763/2019).
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, in applicazione dei criteri ermeneutici richiamati, le violazioni da parte del dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, siano di gravità Per_1
tale e irrecuperabile da giustificare l'adozione di un provvedimento ablativo della stessa sussistano i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto. Sul punto, è necessario tenere conto, in particolare, dell'inesistenza dei rapporti tra padre e figlia per volontà e distacco emotivo del padre.
Le violazioni da parte del dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, vengono Per_1
valutate da questo Tribunale di gravità tale e irrecuperabile da giustificare l'adozione di un provvedimento ablativo della stessa.
Le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse emotivo manifestato dal convenuto, sia durante la gravidanza che dopo la nascita della figlia appaiono avvalorate anche dal contegno processuale dal , che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno Per_1
contrario al plesso assertivo della Pt_1 La ha in particolare rilevato di essere stata costretta ad allontanare il convenuto dal domicilio Pt_1
familiare a solo un mese dalla nascita della figlia perché lo stesso non rincasava la notte, non si curava della minore manifestando un distacco affettivo ed emotivo.
Lo stesso avrebbe apertamente dichiarato di non avere intenzione di avere un rapporto con la bambina, né ora né in futuro, e non ha mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento.
Al fine di valutare l'attuale stato della minore e del nucleo familiare materno e la possibilità di una ripresa dei rapporti con il padre, il G.I. ha disposto l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
I Servizi hanno rilevato che non è stato possibile effettuare i colloqui con il sig. , in quanto lo Per_1
stesso non si è presentato alle convocazioni rendendosi irreperibile.
Per quanto concerne la ricorrente è stato, invece, rilevato che la stessa appare avere consapevolezza della scelta del convenuto di non volersi assumere responsabilità rispetto al proprio ruolo paterno e avrebbe interiorizzato le difficoltà, organizzandosi in autonomia per provvedere ad ogni aspetto della crescita della propria figlia.
Durante i colloqui con gli operatori è emerso che la ricorrente non ha assunto alcun atteggiamento conflittuale e di rabbia nei confronti del resistente e non ha manifestato durante i colloqui con i servizi riferimento ad episodi di maltrattamento e/o a questioni economiche (pur non avendo ricevuto alcuna somma dal convenuto), inoltre ha manifestato piena disponibilità nei confronti dei familiari del convenuto. Per tali ragioni il Servizio ha concluso non ritendo necessario alcun supporto alla ricorrente.
L'insieme di quanto sopra esposto fa ritenere comunque sussistenti, all'attualità e in prospettiva futura, i presupposti per disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del nei Per_1
confronti della figlia minore, in ragione delle gravi violazioni da parte dello stesso e dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale. ****
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia, con l'ordinanza resa in data
11.12.2024 è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 400,00 Per_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In tale sede si era tenuto conto della condizione reddituale delle parti. La ha, difatti, dedotto Pt_1
di prestare attività lavorativa part-time in qualità di receptionist al 05.07.2024 e di percepire una retribuzione mensile di euro 800,00 mentre il resistente è un agente di Polizia di Stato con reddito mensile pari ad euro 2.000,00 circa.
Tanto esposto, ritiene, dunque, il Collegio che considerata la condizione economica e personale dei genitori, i tempi totali di permanenza della minore con la madre, l'importo da porsi a carico del a titolo di contributo per il mantenimento della minore debba essere confermato Per_1
nell'importo di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e dovranno essere corrisposte allo stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Dispone la decadenza del dalla responsabilità genitoriale;
Per_1
2. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia mediante il CP_1
versamento a favore di , entro il 5 di ogni mese della somma di euro 400.00 Parte_1
con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. condanna a rifondere all'erario le spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
4000,00 , oltre accessori dovuti per legge, in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Così deciso in Cagliari in data 5.06.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4732 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] ed residente in [...](C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Sidney Sonnino 152, presso lo C.F._1
studio dell' avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Macomer, 18 (c.f. ); C.F._2 convenuto- contumace
e
Avv. Stefania Bandinelli, in qualità di curatore della minore Persona_1
Curatore speciale
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “conferma di quanto disposto nell'ordinanza”
Nell'interesse del curatore: “ Conferma di quanto disposto nell'ordinanza”
****
Con ricorso art. 473 bis c.p.c. depositato in data 22.07.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (29.12.2022). Persona_1
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il resistente dalla cui unione è nata la minore (29.12.2022); che il Persona_1
rapporto tra i conviventi già durante gli ultimi mesi di gravidanza si era deteriorato e la convivenza era divenuta intollerabile a causa delle dissipate e spregiudicate abitudini di vita del resistente;
che il resistente dopo la nascita della bambina ha manifestato da subito il proprio disinteresse verso la vita familiare;
che lo stesso era solito avere scatti d'ira a cui faceva seguito l'allontanamento dal domicilio familiare;
che in tali periodi il resistente ha omesso di dare notizie di sé lasciandola sola con la minore e priva di mezzi di sussistenza;
che la convivenza è cessata definitivamente nel mese di febbraio 2023 ed il resistente ha manifestato disinteresse emotivo per la figlia e non contribuisce al suo mantenimento e né partecipa ad alcuna decisione riguardante la medesima, rendendo difficoltoso l'esercizio della responsabilità genitoriale;
di provvedere in via esclusiva alla cura ed al mantenimento della minore figlia con il sostegno dei propri familiari.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di prestare attività lavorativa part-time in qualità di receptionist a far data dal 05.07.2024 e di percepire una retribuzione mensile di euro 800,00; che il resistente, invece, è un agente di Polizia di Stato con reddito mensile di importo pari ad euro 2.000,00 circa.
****
All'udienza dell'11.12.2024 si è proceduto all'audizione della ricorrente che ha affermato:
“Confermo il contenuto del ricorso con il abbiamo convissuto per qualche mese a Quartu in Per_1
un'abitazione in locazione. Dalla relazione è nata la figlia il 29.12.2022. Durante la Persona_1
gravidanza il ha frequentato altre donne una delle quali mi ha chiamato all'ottavo mese di Per_1
gravidanza avvertendomi della loro relazione, peraltro precedente alla mia gravidanza. L'ho mandato via di casa quando aveva circa un mese di vita perché lui spesso non tornava a Per_1
dormire la notte, non si curava minimamente dalla figlia manifestando un distacco affettivo ed emotivo. Ha dichiarato di non avere intenzione di avere un rapporto con la bambina né ora né in futuro. Non ha corrisposto alcunché a titolo di mantenimento. Lui è poliziotto. Io sono addetta all'accoglienza dei clienti presso un centro estetico a Cagliari nella via Sonnino con lo stipendio di euro 1100,00. Vivo a Quartu in una casa dei miei genitori e pertanto non sono gravata del canone di locazione. pago la retta di euro 480,00 mensili per l'asilo nido a Quartu (Up School). Ribadisco che lui mai si è occupato o ha neanche domandato alcunché della figli.”
Il Giudice all'esito dell'udienza ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., disponendo l'affido esclusivo della minore alla madre, con sospensione della responsabilità Persona_1
genitoriale in capo al padre, disponendo che ogni decisione relativa alla stessa minore sia assunta autonomamente dalla madre Ha, inoltre, determinato in euro 400,00 mensili il Parte_1 contributo mantenimento a carico di per il mantenimento della figlia minore CP_1
convivente con la madre, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Ha, inoltre, nominato un curatore speciale a tutela della minore (avv. Stefania Bandinelli) e conferito incarico ai Servizi Sociali di Quartu al fine di assumere informazioni in ordine alle condizioni di vita della madre e della figlia, con accesso domiciliare al nucleo familiare allargato
(nonni materni) e al fine di convocare il , per un' eventuale ripresa dei rapporti con la figlia. Per_1
*****
Con comparsa depositata in data 4.03.2025, si è costituito l'avv. Bandinelli, curatore del minore,
domandando la conferma dei provvedimenti adottati ex art. 473bis.22 c.p.c. ed, altresì, la decadenza del dalla responsabilità genitoriale sulla figlia (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_1
l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della minore con un importo non inferiore ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha domandato, altresì, che, qualora il sig.
volesse avviare una relazione con la figlia e ve ne fossero le condizioni, ciò dovrebbe Per_1 Per_1
avvenire previa adeguata preparazione e secondo i tempi e i modi (incontri liberi o protetti e/o facilitanti) più opportuni in relazione all'età della minore e alle sue condizioni di vita.
*****
Nonostante la regolare notificazione degli atti del presente procedimento il resistente è rimasto contumace.
****
All'udienza del 10 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'esito positivo della relazione dei Servizi Sociali di Quartu con riferimento ai rapporti tra madre e figlia e le famiglie materna e paterna. Ha domandato, pertanto, che la causa fosse tenuta in decisione con conferma di quanto disposto con ordinanza.
Il curatore della minore, dato atto di essersi rapportata con i servizi sociali, ha confermato quanto affermato dalla parte ricorrente. Il Giudice dopo la discussione orale ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, parte ricorrente e, da ultimo, il
Curatore speciale del minore hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul minore del padre . Per_1
In proposito, giova osservare che, ai sensi dell'art. 330, co. 1, c.p.c., il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
La disposizione contempla, come noto, una forma di intervento da parte del giudice in funzione essenzialmente preventiva. La decadenza dalla responsabilità, invero, mira non già a punire i genitori per gli inadempimenti connessi, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
I presupposti previsti dalla norma in esame per la relativa declaratoria sono una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
Quanto al primo presupposto, assume rilievo una condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità, senza alcun'indagine sulla natura dolosa o colposa del comportamento.
Sebbene la lettera della legge sembri far riferimento ai soli doveri inerenti alla responsabilità, la dottrina ritiene sia da respingere un'interpretazione restrittiva;
ciò dal momento che l'esigenza di tutelare il minore impedisce di collegare la norma unicamente ai doveri specifici dei genitori
(mantenimento, educazione, ecc.), ma pretende che essa operi anche quando vengano violati quei doveri di rispetto dell'integrità fisica e morale dell'individuo, che l'ordinamento pone a carico di tutti i consociati e che, a maggior ragione, gravano anche sul padre e sulla madre. Quanto al secondo presupposto, il grave pregiudizio per il minore viene solitamente individuato nella medesima difficile situazione ambientale nella quale versa il minore. Può trattarsi di un pregiudizio di natura sia morale che materiale.
Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriale, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale,
caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriale (Cass. civ. n. 9763/2019).
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, in applicazione dei criteri ermeneutici richiamati, le violazioni da parte del dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, siano di gravità Per_1
tale e irrecuperabile da giustificare l'adozione di un provvedimento ablativo della stessa sussistano i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto. Sul punto, è necessario tenere conto, in particolare, dell'inesistenza dei rapporti tra padre e figlia per volontà e distacco emotivo del padre.
Le violazioni da parte del dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, vengono Per_1
valutate da questo Tribunale di gravità tale e irrecuperabile da giustificare l'adozione di un provvedimento ablativo della stessa.
Le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse emotivo manifestato dal convenuto, sia durante la gravidanza che dopo la nascita della figlia appaiono avvalorate anche dal contegno processuale dal , che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno Per_1
contrario al plesso assertivo della Pt_1 La ha in particolare rilevato di essere stata costretta ad allontanare il convenuto dal domicilio Pt_1
familiare a solo un mese dalla nascita della figlia perché lo stesso non rincasava la notte, non si curava della minore manifestando un distacco affettivo ed emotivo.
Lo stesso avrebbe apertamente dichiarato di non avere intenzione di avere un rapporto con la bambina, né ora né in futuro, e non ha mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento.
Al fine di valutare l'attuale stato della minore e del nucleo familiare materno e la possibilità di una ripresa dei rapporti con il padre, il G.I. ha disposto l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
I Servizi hanno rilevato che non è stato possibile effettuare i colloqui con il sig. , in quanto lo Per_1
stesso non si è presentato alle convocazioni rendendosi irreperibile.
Per quanto concerne la ricorrente è stato, invece, rilevato che la stessa appare avere consapevolezza della scelta del convenuto di non volersi assumere responsabilità rispetto al proprio ruolo paterno e avrebbe interiorizzato le difficoltà, organizzandosi in autonomia per provvedere ad ogni aspetto della crescita della propria figlia.
Durante i colloqui con gli operatori è emerso che la ricorrente non ha assunto alcun atteggiamento conflittuale e di rabbia nei confronti del resistente e non ha manifestato durante i colloqui con i servizi riferimento ad episodi di maltrattamento e/o a questioni economiche (pur non avendo ricevuto alcuna somma dal convenuto), inoltre ha manifestato piena disponibilità nei confronti dei familiari del convenuto. Per tali ragioni il Servizio ha concluso non ritendo necessario alcun supporto alla ricorrente.
L'insieme di quanto sopra esposto fa ritenere comunque sussistenti, all'attualità e in prospettiva futura, i presupposti per disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del nei Per_1
confronti della figlia minore, in ragione delle gravi violazioni da parte dello stesso e dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale. ****
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia, con l'ordinanza resa in data
11.12.2024 è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 400,00 Per_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In tale sede si era tenuto conto della condizione reddituale delle parti. La ha, difatti, dedotto Pt_1
di prestare attività lavorativa part-time in qualità di receptionist al 05.07.2024 e di percepire una retribuzione mensile di euro 800,00 mentre il resistente è un agente di Polizia di Stato con reddito mensile pari ad euro 2.000,00 circa.
Tanto esposto, ritiene, dunque, il Collegio che considerata la condizione economica e personale dei genitori, i tempi totali di permanenza della minore con la madre, l'importo da porsi a carico del a titolo di contributo per il mantenimento della minore debba essere confermato Per_1
nell'importo di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e dovranno essere corrisposte allo stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Dispone la decadenza del dalla responsabilità genitoriale;
Per_1
2. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia mediante il CP_1
versamento a favore di , entro il 5 di ogni mese della somma di euro 400.00 Parte_1
con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. condanna a rifondere all'erario le spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
4000,00 , oltre accessori dovuti per legge, in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Così deciso in Cagliari in data 5.06.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti