CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6416 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RL OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza DE 21/07/2023 DE TRIBUNALE DEL RIESAME di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni DE Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni DEl'avv. Guido Picciotti, per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza DE 21 luglio 2023, il Tribunale di Genova Sezione Riesame, nel rigettare il ricorso proposto da ND MO, ha confermato l'ordinanza emessa il 26 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Genova, applicativa DEla misura cautelare DEl'obbligo di dimora in Genova, per i reati di cui agli artt. 491-476 e 482 cod. pen. Secondo la pubblica accusa, il ND - in concorso cori RI QU - avrebbe formato un testamento olografo falso (datato 28 novembre 2019), apparentemente firmato da RA ER (deceduta il 30 dicembre 2019), con 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6416 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/11/2023 il quale venivano riformulate le precedenti volontà testamentarie di quest'ultima e veniva indicata quale beneficiaria di gran parte DE patrimonio RI QU - ON DE ND - e veniva nominato erede universale il sindacato SNALP Regione Liguria, di cui era presidente lo stesso ND. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo DE difensore di fiducia, deducendo, senza separarli in distinti motivi, i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192, 273, 309 e 546 cod. proc. pen. e i vizi di motivazione, di erronea applicazione DEla legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 125, 192, 273, 274, 275, 491 e 546 cod. proc. pen. La Difesa, successivamente, ha depositato una memoria scritta, illustrando ulteriormente le argomentazioni poste a sostegno DE ricorso. 2.1. Con riferimento alla gravità indiziaria, il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe risposto adeguatamente alle argomentazioni difensive e deduce la palese inattendibilità DEle consulenze grafologiche. Rappresenta che la difesa aveva prodotto, in allegato alla memoria difensiva, la relazione redatta dall'ingegnere Quatrale, che avrebbe svolto DEle indagini tecniche più accurate e approfondite rispetto a quelle svolte dal consulente tecnico DE pubblico ministero e dal consulente tecnico DEla parte civile. L'ingegnere Quatrale avrebbe posto in rilievo che: le altre due consulenze tecniche si baserebbero sulla «comparazione effettuata per immagini» che risulterebbe DE tutto errata «sul piano metodologico»; la consulenza DEla dott.ssa Parodi sarebbe da considerarsi meramente teorica, essendo stata realizzata senza mostrare alcuna immagine ed effettuando un'unica comparazione - con una DEega DE 2018 - che peraltro riporterebbe anche una firma di provenienza non certa;
alcune DEle firme utilizzate a fini comparativi dalle altre due consulenti sarebbero state assunte come certe, in assenza di qualsiasi approfondimento sulla loro origine;
alcune firme sarebbero «in realtà incerte o addirittura non veritiere». Il ricorrente sostiene che la mancanza di attendibilità DEle altre due consulenze finisca per «depauperare» anche gli altri elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazioni rese dalle badanti, dal medico curante e dalla nipote DEla RA, che, in realtà, sarebbero DE tutto «neutre», atteso che nessuna DEle persone informate sui fatti avrebbe specificamente accusato l'indagato. Le osservazioni formulate dall'ingegnere Quatrale, riportate nella memoria prodotta dalla difesa, sarebbero state completamente ignorate dal Tribunale per il riesame, che, in sostanza, si sarebbe limitato a sostenere che «due concordi consulenze valgano più di una». 2 2.2. Con riferimento alle esigenze cautelari, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale per il riesame avrebbe DE tutto omesso di motivare in ordine alla concretezza e all'attualità DEle esigenze, limitandosi a riportare pedissequamente le argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica, senza rispondere effettivamente alle deduzioni mosse dalla difesa. Il ricorrente sostiene che i fatti risalirebbero al 28 novembre 2 .019 e che i fatti addotti dai giudici di merito a «riscontro» DEla concretezza e DEl'attualità DEle esigenze cautelari, in realtà, non esisterebbero. In particolare, la controversia legale tra l'indagato e i nonni materni, oltre a non essere attuale, risalendo al lontano 2009, non si sarebbe mai «definita nella sua concretezza e veridicità, dal momento che essa si era conclusa con una remissione di querela, prima che il processo iniziasse». Analoghe considerazioni andrebbero fatte con riferimento alla vicenda relativa al testamento di RA MA (i cui beneficiari erano sempre la ON e il sindacato DEl'indagato), dalla quale non potrebbero essere desunti elementi di rilievo, atteso che nessuno dei parenti DEl'RA aveva presentato denuncia. Da essa, pertanto, non potrebbe essere desunto alcun elemento utile a dimostrare il pericolo di recidiva. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il Tribunale DE riesame non avrebbe adeguatamente valutato l'elemento di novità, costituito dal fatto che l'indagato aveva presentato le dimissioni da presidente DE sindacato, posizione che era stata particolarmente valorizzata nell'ordinanza genetica. Il Tribunale per il riesame, infatti, avrebbe ritenuto che tale circostanza non inciderebbe sull'attualità e sulla concretezza DE pericolo di recidiva poiché l'indagato sarebbe comunque rimasto responsabile regionale DE "CAF ConFael". Il ricorrente deduce l'illogicità di tale motivazione, atteso che i fatti contestati sarebbero maturati esclusivamente nell'ambito DEle vicende legate al sindacato, dalle quali dovrebbero essere nettamente distinte le attività DE "CAF ConFael", che si occupa prevalentemente di pratiche burocratiche per lavoratori autonomi e dipendenti. Il "CAF ConFael" sarebbe rimasto completamente estraneo alle indagini, come dimostrato dal fatto che la sua sede non sarebbe stata mai perquisita, e dunque sarebbe DE tutto illogico ritenere che l'attività svolta dall'indagato presso di esso - che peraltro costituisce l'unica sua fonte di sostentamento - possa costituire occasione per la reiterazione DE reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 3 1.1. Le censure mosse dal ricorrente con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili. Il ricorrente, invero, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie DE vizio di motivazione e DEla violazione di legge, ai sensi DEl'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo DEla sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito DEle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 DE 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 DE 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali DEle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione DEle caratteristiche soggettive DEl'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni DE Gip e DE tribunale DE riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame DEl'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza DEl'esposizione DEle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità DEle argomentazioni rispetto al fine giustificativo DE provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 DE 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato, in ogni caso, che il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico DEl'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico (cfr. pagine 2, 3 e 4 DEl'ordinanza impugnata), rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ribadito che «nella motivazione DEla sentenza il giudice DE gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni DEle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni DE suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 DE 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935). Con particolare riferimento alla consulenza tecnica DEl'ing. Quatrale, il Tribunale ha evidenziato non solo che le argomentazioni addotte dal tecnico di parte non erano risolutive per superare le concordi conclusioni DEle altre due consulenze, ma anche che, da essa, non erano desumibili elementi utili a superare 4 l'argomento decisivo costituito dal fatto che la RR, ad un mese dalla morte, si trovava in una condizione fisica che non le consentiva di redigere, con fluidità e costanza nella scrittura, il testamento in favore DEla RI. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così, sotto tale profilo, il ricorso privo anche DEla necessaria specificità estrinseca. Va poi evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni rese dai testi assumono una loro autonoma valenza indiziaria, atteso che, da esse, emerge non solo l'impossibilità DEla donna di redigere l'atto in questione, ma anche che: nel periodo di rilievo, la RR non era in grado di deambulare in maniera autonoma e non aveva ricevuto visite;
non aveva incontrato né la RI né il ND e non aveva mai parlato di tali persone. Il quadro indiziario, inoltre, non risulta integrato dalle sole dichiarazioni DEle persone informate dei fatti, ma anche dai rilevanti esiti DEle attività di perquisizione, all'esito DEla quale, presso l'ufficio DEl'indagato, veniva sequestrata documentazione inerente sia la consistenza DE patrimonio DEla RR sia l'attività preparatoria alla redazione DE testamento. 1.2. Le censure relative alla sussistenza DEle esigenze cautelari sono infondate. Le vicende relative alla controversia con i nonni materni e al testamento di RA MA mantengono, infatti, una loro oggettiva rilevanza anche se, poi, non hanno portato all'adozione di alcun provvedimento giudiziario. I giudici di merito non sono incorsi in alcun errore di carattere logico o giuridico nel trarre elementi da fatti che hanno ritenuto oggettivamente accaduti, anche se in relazione a essi la mancanza DEla condizione di procedibilità non aveva consentito l'esercizio DEl'azione penale. Le dimissioni dal sindacato costituiscono senza dubbio un elemento di rilevante di novità, ma il Tribunale DE riesame - senza incorrere in alcun vizio logico - non l'ha ritenuto decisivo, evidenziando che il concreto pericolo di reiterazione DE reato rimaneva sussistente in ragione DEla posizione DEl'indagato di segretario regionale DE "CAF ConFael", che avrebbe potuto offrirgli ulteriori occasioni di reiterazione DE reato. Va, poi, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il "CAF ConFael" non era rimasto estraneo alle indagini, visto che, dall'ordinanza DE Tribunale per il riesame, emerge che, all'esito DEla perquisizione eseguita presso i suoi locali, erano stati rinvenuti rilevanti documenti e che, dall'ordinanza genetica, emerge il "ConFael" era coinvolto anche nella vicenda DE testamento di RA MA. 5 2. Al rigetto DE ricorso, consegue, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Così deciso, il 17 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni DE Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni DEl'avv. Guido Picciotti, per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza DE 21 luglio 2023, il Tribunale di Genova Sezione Riesame, nel rigettare il ricorso proposto da ND MO, ha confermato l'ordinanza emessa il 26 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Genova, applicativa DEla misura cautelare DEl'obbligo di dimora in Genova, per i reati di cui agli artt. 491-476 e 482 cod. pen. Secondo la pubblica accusa, il ND - in concorso cori RI QU - avrebbe formato un testamento olografo falso (datato 28 novembre 2019), apparentemente firmato da RA ER (deceduta il 30 dicembre 2019), con 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6416 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/11/2023 il quale venivano riformulate le precedenti volontà testamentarie di quest'ultima e veniva indicata quale beneficiaria di gran parte DE patrimonio RI QU - ON DE ND - e veniva nominato erede universale il sindacato SNALP Regione Liguria, di cui era presidente lo stesso ND. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo DE difensore di fiducia, deducendo, senza separarli in distinti motivi, i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192, 273, 309 e 546 cod. proc. pen. e i vizi di motivazione, di erronea applicazione DEla legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 125, 192, 273, 274, 275, 491 e 546 cod. proc. pen. La Difesa, successivamente, ha depositato una memoria scritta, illustrando ulteriormente le argomentazioni poste a sostegno DE ricorso. 2.1. Con riferimento alla gravità indiziaria, il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe risposto adeguatamente alle argomentazioni difensive e deduce la palese inattendibilità DEle consulenze grafologiche. Rappresenta che la difesa aveva prodotto, in allegato alla memoria difensiva, la relazione redatta dall'ingegnere Quatrale, che avrebbe svolto DEle indagini tecniche più accurate e approfondite rispetto a quelle svolte dal consulente tecnico DE pubblico ministero e dal consulente tecnico DEla parte civile. L'ingegnere Quatrale avrebbe posto in rilievo che: le altre due consulenze tecniche si baserebbero sulla «comparazione effettuata per immagini» che risulterebbe DE tutto errata «sul piano metodologico»; la consulenza DEla dott.ssa Parodi sarebbe da considerarsi meramente teorica, essendo stata realizzata senza mostrare alcuna immagine ed effettuando un'unica comparazione - con una DEega DE 2018 - che peraltro riporterebbe anche una firma di provenienza non certa;
alcune DEle firme utilizzate a fini comparativi dalle altre due consulenti sarebbero state assunte come certe, in assenza di qualsiasi approfondimento sulla loro origine;
alcune firme sarebbero «in realtà incerte o addirittura non veritiere». Il ricorrente sostiene che la mancanza di attendibilità DEle altre due consulenze finisca per «depauperare» anche gli altri elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazioni rese dalle badanti, dal medico curante e dalla nipote DEla RA, che, in realtà, sarebbero DE tutto «neutre», atteso che nessuna DEle persone informate sui fatti avrebbe specificamente accusato l'indagato. Le osservazioni formulate dall'ingegnere Quatrale, riportate nella memoria prodotta dalla difesa, sarebbero state completamente ignorate dal Tribunale per il riesame, che, in sostanza, si sarebbe limitato a sostenere che «due concordi consulenze valgano più di una». 2 2.2. Con riferimento alle esigenze cautelari, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale per il riesame avrebbe DE tutto omesso di motivare in ordine alla concretezza e all'attualità DEle esigenze, limitandosi a riportare pedissequamente le argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica, senza rispondere effettivamente alle deduzioni mosse dalla difesa. Il ricorrente sostiene che i fatti risalirebbero al 28 novembre 2 .019 e che i fatti addotti dai giudici di merito a «riscontro» DEla concretezza e DEl'attualità DEle esigenze cautelari, in realtà, non esisterebbero. In particolare, la controversia legale tra l'indagato e i nonni materni, oltre a non essere attuale, risalendo al lontano 2009, non si sarebbe mai «definita nella sua concretezza e veridicità, dal momento che essa si era conclusa con una remissione di querela, prima che il processo iniziasse». Analoghe considerazioni andrebbero fatte con riferimento alla vicenda relativa al testamento di RA MA (i cui beneficiari erano sempre la ON e il sindacato DEl'indagato), dalla quale non potrebbero essere desunti elementi di rilievo, atteso che nessuno dei parenti DEl'RA aveva presentato denuncia. Da essa, pertanto, non potrebbe essere desunto alcun elemento utile a dimostrare il pericolo di recidiva. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il Tribunale DE riesame non avrebbe adeguatamente valutato l'elemento di novità, costituito dal fatto che l'indagato aveva presentato le dimissioni da presidente DE sindacato, posizione che era stata particolarmente valorizzata nell'ordinanza genetica. Il Tribunale per il riesame, infatti, avrebbe ritenuto che tale circostanza non inciderebbe sull'attualità e sulla concretezza DE pericolo di recidiva poiché l'indagato sarebbe comunque rimasto responsabile regionale DE "CAF ConFael". Il ricorrente deduce l'illogicità di tale motivazione, atteso che i fatti contestati sarebbero maturati esclusivamente nell'ambito DEle vicende legate al sindacato, dalle quali dovrebbero essere nettamente distinte le attività DE "CAF ConFael", che si occupa prevalentemente di pratiche burocratiche per lavoratori autonomi e dipendenti. Il "CAF ConFael" sarebbe rimasto completamente estraneo alle indagini, come dimostrato dal fatto che la sua sede non sarebbe stata mai perquisita, e dunque sarebbe DE tutto illogico ritenere che l'attività svolta dall'indagato presso di esso - che peraltro costituisce l'unica sua fonte di sostentamento - possa costituire occasione per la reiterazione DE reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 3 1.1. Le censure mosse dal ricorrente con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili. Il ricorrente, invero, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie DE vizio di motivazione e DEla violazione di legge, ai sensi DEl'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo DEla sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito DEle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 DE 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 DE 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali DEle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione DEle caratteristiche soggettive DEl'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni DE Gip e DE tribunale DE riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame DEl'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza DEl'esposizione DEle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità DEle argomentazioni rispetto al fine giustificativo DE provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 DE 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato, in ogni caso, che il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico DEl'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico (cfr. pagine 2, 3 e 4 DEl'ordinanza impugnata), rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ribadito che «nella motivazione DEla sentenza il giudice DE gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni DEle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni DE suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 DE 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935). Con particolare riferimento alla consulenza tecnica DEl'ing. Quatrale, il Tribunale ha evidenziato non solo che le argomentazioni addotte dal tecnico di parte non erano risolutive per superare le concordi conclusioni DEle altre due consulenze, ma anche che, da essa, non erano desumibili elementi utili a superare 4 l'argomento decisivo costituito dal fatto che la RR, ad un mese dalla morte, si trovava in una condizione fisica che non le consentiva di redigere, con fluidità e costanza nella scrittura, il testamento in favore DEla RI. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così, sotto tale profilo, il ricorso privo anche DEla necessaria specificità estrinseca. Va poi evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni rese dai testi assumono una loro autonoma valenza indiziaria, atteso che, da esse, emerge non solo l'impossibilità DEla donna di redigere l'atto in questione, ma anche che: nel periodo di rilievo, la RR non era in grado di deambulare in maniera autonoma e non aveva ricevuto visite;
non aveva incontrato né la RI né il ND e non aveva mai parlato di tali persone. Il quadro indiziario, inoltre, non risulta integrato dalle sole dichiarazioni DEle persone informate dei fatti, ma anche dai rilevanti esiti DEle attività di perquisizione, all'esito DEla quale, presso l'ufficio DEl'indagato, veniva sequestrata documentazione inerente sia la consistenza DE patrimonio DEla RR sia l'attività preparatoria alla redazione DE testamento. 1.2. Le censure relative alla sussistenza DEle esigenze cautelari sono infondate. Le vicende relative alla controversia con i nonni materni e al testamento di RA MA mantengono, infatti, una loro oggettiva rilevanza anche se, poi, non hanno portato all'adozione di alcun provvedimento giudiziario. I giudici di merito non sono incorsi in alcun errore di carattere logico o giuridico nel trarre elementi da fatti che hanno ritenuto oggettivamente accaduti, anche se in relazione a essi la mancanza DEla condizione di procedibilità non aveva consentito l'esercizio DEl'azione penale. Le dimissioni dal sindacato costituiscono senza dubbio un elemento di rilevante di novità, ma il Tribunale DE riesame - senza incorrere in alcun vizio logico - non l'ha ritenuto decisivo, evidenziando che il concreto pericolo di reiterazione DE reato rimaneva sussistente in ragione DEla posizione DEl'indagato di segretario regionale DE "CAF ConFael", che avrebbe potuto offrirgli ulteriori occasioni di reiterazione DE reato. Va, poi, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il "CAF ConFael" non era rimasto estraneo alle indagini, visto che, dall'ordinanza DE Tribunale per il riesame, emerge che, all'esito DEla perquisizione eseguita presso i suoi locali, erano stati rinvenuti rilevanti documenti e che, dall'ordinanza genetica, emerge il "ConFael" era coinvolto anche nella vicenda DE testamento di RA MA. 5 2. Al rigetto DE ricorso, consegue, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Così deciso, il 17 novembre 2023.