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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/11/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 775/2019 vertente
TRA
persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , Parte_1 P.IVA_1
parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ALLEGRINI Eugenia del foro di Catanzaro
ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Catanzaro (via A. De
Gasperi n. 30)
APPELLANTE
CONTRO
. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PORCELLI Marianna del foro di Palmi ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Gioia Tauro
(via F. tripodi n. 267);
APPELLATO
E CONTRO
1 E-DISTRIBUZIONE (già , in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, p. IVA: parte rappresentata e difesa per procura in atti P.IVA_3
dall'avv. TRAVIA Giovanni Domenico del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria (via D. Tripepi n. 64)
APPELLATO–APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 264/19, pubblicata il 7/3/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_1
giudizio e , avanti il Tribunale di Palmi, proponendo opposizione CP_4 Controparte_3
avverso il D. I. n. 160/15, emesso dal medesimo Tribunale per la somma di €. 25.873,08 per consumi di energia elettrica.
Parte L'opponente contestava i consumi conteggiati da maggiori rispetto a quelli segnati dal contatore.
Si costituiva chiedendo di chiamare in causa e, per tale incombente CP_4 Controparte_3
veniva autorizzata, contestando gli assunti di parte opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Si costituiva , contestando la propria chiamata diretta in causa, chiedendo, comunque, Controparte_5
il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, il Tribunale di Palmi, con sentenza n.264/19, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il D.I. opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di €. 5.684,50; accoglieva la domanda di manleva avanzata
Parte dal nei confronti di e condannava quest'ultima al pagamento delle spese nei Controparte_5
confronti dell'opponente e di CTU.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato proponeva appello Parte_2
chiedendone la riforma per i motivi meglio specificati nel detto atto.
2 Si costituiva , resistendo all'appello di cui chiedeva il rigetto, proponendo appello Controparte_5
incidentale nel quale insisteva.
Si costituiva resistendo ai gravami dei quali chiedeva il rigetto con il Controparte_1
favore delle spese.
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 2/12/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre, per questioni di economia processuale, esaminare l'appello incidentale proposto da con il quale si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per: Controparte_5
a) motivazione illogica e irrazionale in merito alla chiamata diretta in giudizio di , Controparte_5
per avere, il primo giudice, ritenuto non necessaria l'autorizzazione per la chiamata in causa di un terzo;
b) errata valutazione delle risultanze istruttorie, in merito alla ricostruzione dei consumi;
1.1) L'appello incidentale è fondato.
a) Se è pur vero che l'opponente, in sede di opposizione a D.I., deve citare, unicamente il soggetto a favore del quale il D.I. è stato emesso, nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti, risulta che in sede di comparsa di costituzione ha chiesta di chiamare in causa Parte_1 [...]
, ottenendo l'autorizzazione del giudice e provvedendovi con rituale citazione per CP_5
chiamata di terzo.
Tale circostanza, regolarizza la posizione di , regolarmente costituitasi in giudizio. Controparte_5
b) In merito alla valutazione effettuata dal primo giudice sulle risultanze istruttorie relative alla quantificazione dei consumi, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che la ricostruzione dei consumi operata dal Distributore e fatturata da fosse sovrastimata, in quanto Parte_1
effettuata secondo criteri storici, ante manomissione.
Tale sovrastima era stata accertata, secondo il primo giudice, dal CTU, il quale, però, nel calcolarne
3 la misura aveva adottato il metodo di stima di cui alla delibera AEEG 200/1999, richiesto allo stesso.
Giova, preliminarmente, osservare che, nel caso che ci occupa, la delibera n. 200/99 della CP_6
non è applicabile, in quanto la stessa è finalizzata alla tutela degli utenti del servizio di fornitura dell'energia elettrica e di gas;
l'art. 11 della detta delibera, infatti, regola le modalità di ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura e non nel caso di manomissione dello stesso con conseguente prelievo fraudolento di energia.
Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 15/5/13, a seguito di un controllo da parte di
, è stato rinvenuto, nel distributore di carburante dell'appellata, l'apposizione di un Controparte_5
magnete sul contatore che riduceva i consumi di ben il 60%.
A seguito della detta verifica, Enel Servizio Elettrico, su comunicazione del distributore inviava alla intestataria dell'utenza, una fattura per €. 25.873,08, nella quale si ricostruivano i consumi CP_1
effettuati dal luglio 2011, data presunta della manomissione, alla data del sopra indicato accertamento,
ricostruzione effettuata attraverso il metodo storico.
La non ha mai contestato l'effettiva manomissione ma, esclusivamente, l'inesattezza dei CP_1
consumi così come presuntivamente ricostruiti.
Sull'argomento, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui”
Occorre premettere, in via generale, che la manomissione del contatore od il consumo abusivo di
energia da parte di terzi con addebito all'utente ignaro possono dare luogo alle seguenti diverse
ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei
corrispettivi.
A-) Si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati
dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un
malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia…..
B -) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad
opera di terzi all'insaputa dell'utente.
L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono
4 inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi
contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente
sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in
difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione
manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la
attività illecita del terzo (dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett. B) ovvero di avere
adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi
non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo,
anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una
abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali
consumi al titolare della utenza).
C -) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente
(integrante reato di truffa) In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina
al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si
tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo
contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno
deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici
sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel
settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di
fatturato ecc. dell'utente”. Cass. 13605/19).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che ci troviamo al cospetto della fattispecie di cui al punto “C”,
in quanto la DUE P non ha contestato l'avvenuta manomissione né ha dato prova di avere adottato ogni possibile cautela al fine di evitarla.
Alla luce della sopra indicata giurisprudenza, pertanto, spetta al somministrante provare l'entità del danno subito, anche in base ad elementi presuntivi.
Nel caso che ci occupa per quantificare i consumi effettuati dalla P, ha applicato, il criterio Parte Contr
5 storico, in applicazione del sopra indicato arresto giurisprudenziale.
Nel primo grado di giudizio è stata disposta CTU le cui risultanze appaiono inattendibili rispetto al quantum ed alla data di inizio conteggio, ove si consideri che il consulente d'ufficio, su richiesta del primo giudice, ha dovuto effettuare il calcolo attenendosi alle disposizioni di calcolo e di periodo calcolabile della delibera ARERA, sopra indicata e non applicabile al caso in specie.
Lo stesso CTU, in ogni caso ha espressamente avallato la ricostruzione effettuata da , Controparte_5
anche sul periodo sospetto di manomissione, lo stesso, infatti conclude:” g ) dal secondo semestre del
2011 fino ai primi mesi del 2013 si osserva che il valore medio dell'assorbimento di energia elettrica
si riduce bruscamente a valori medi inferiori ai 3.000 KWH, con punti di picco nel periodo estivo
dovuti probabilmente al maggiore una dei frigoriferi e condizionatori. A parere dello scrivente è
giustificato che le circostanze che le circostanze illustrate ed in particolare quanto indicato al punto
g. destino all'osservatore esperto (in questo caso ) dubbio/sospetto che nel prelievo Controparte_5
dell'energia elettrica possa esserci qualche irregolarità.
Una prima verifica presso la è stata eseguita in data 13/6/2012 senza riscontrare alcuna CP_1
anomalia. Tuttavia, ha evidenziato in atti che proprio nella data del 13/6/12 il sistema Controparte_5
di monitoraggio dei consumi elettrici ha registrato per la detta utenza un considerevole aumento
dell'energia elettrica assorbita proprio nella fascia oraria della verifica (all.4) che va dalle 12,30
alle 13,00, ed in effetti il relativo verbale, riportato in estratto (all. 5), riporta l'ora della verifica alle
ore 12,45. La seconda verifica occorsa in data 15/5/2013 ha determinato l'epilogo noto”.
Per quanto sopra, appare chiaro che la manomissione è stata effettuata per tutto il periodo conteggiato da , cioè a far data dalle anomalie dei consumi, e con le modalità di calcolo (storico) Controparte_5
dallo stesso effettuato.
Era onere della provare rigorosamente, i consumi effettuati negli anni in questione e, CP_1
certamente, la detta prova non è stata fornita.
Per quanto fin qui esposto, non vi è dubbio che , invece, ha adempiuto all'onere Controparte_5
probatorio, ancorando la fatturazione dei consumi al metodo storico, di contra nessuna prova è stata
6 fornita dalla circa i reali consumi della propria azienda nel periodo incriminato, da parametrare CP_1
agli apparecchi in funzione ed al loro periodo di effettivo utilizzo.
Il suddetto metodo di ricostruzione dei consumi risulta, inoltre, assolutamente coerente anche con quanto accertato dal CTU;
infatti, ha ipotizzato la mancata fatturazione di 98.588 Controparte_5
Kwh nell'arco di due anni, per effetto dell'apposizione del magnete.
La Consulenza Tecnica, per come sopra riportato è stata eseguita con la ricostruzione dei consumi a partire dal 13/6/13 fino al 15/5/2013 e, secondo il Consulente il consumo effettivo sarebbe di 47.855
KWh, quindi in linea con quello stimato da (98.588 Kwh nell'arco di due anni). Controparte_5
Altra circostanza che corrobora la ricostruzione effettuata da è la mancata Controparte_5
registrazione dei consumi dall'1.07.2011 al 15.05.2013, infatti, viene prodotta dalla per CP_1
provare i consumi del suddetto periodo, una bolletta del 2010.
In detta bolletta, a pag. 2, i consumi presunti per l'intero anno, sono stimati in 50.319 kwh, quindi è
ragionevole ipotizzare che nell'arco di due anni i consumi potessero essere quelli indicati da
[...]
. CP_5
Per quanto fin qui esposto la sentenza impugnata che deve essere riformata con il rigetto dell'opposizione a D.I.
2.) Per quanto fin qui esposto, resta assorbito l'appello principale relativo alla regolarizzazione della
Parte fatturazione tra , in quanto, seppur fondato, attesa la regolarità della fattura Controparte_5
emessa da , nessuna rettifica deve essere effettuata. Controparte_5
3.) Le spese di entrambi e gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da 5.201,00 a 26.000,00, valori minimi stante la limitata difficoltà della causa e così analiticamente determinati: per quanto riguarda il primo grado di giudizio
€.460,00 Fase studio;
€.389.00 Fase introduttiva, €.840,00 Fase istruttoria, €. 851,00 Fase decisionale,
per quanto riguarda il presente grado, Fase studio €.567,00; Fase introduttiva €. 461,00, Fase
istruttoria, €. 922,00, Fase decisionale €. 956,00, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 264 /19 disattesa ogni contraria domanda, CP_5
eccezione e difesa, così decide:
accoglie l'appello incidentale;
dichiara assorbito l'appello principale;
in riforma della sentenza n. 264/19 rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il D. I. n. 160/15;
[...]
condanna al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1 CP_4
25.873,08, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura n.M137263873 del 11/11/13, al soddisfo.
condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi €. 2.540,00, ciascuno oltre spese Parte_3
generali, IVA e cpa.
condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi €. 2.906,00 ciascuno, oltre spese Parte_3
generali, IVA e cpa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 775/2019 vertente
TRA
persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , Parte_1 P.IVA_1
parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ALLEGRINI Eugenia del foro di Catanzaro
ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Catanzaro (via A. De
Gasperi n. 30)
APPELLANTE
CONTRO
. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PORCELLI Marianna del foro di Palmi ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Gioia Tauro
(via F. tripodi n. 267);
APPELLATO
E CONTRO
1 E-DISTRIBUZIONE (già , in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, p. IVA: parte rappresentata e difesa per procura in atti P.IVA_3
dall'avv. TRAVIA Giovanni Domenico del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria (via D. Tripepi n. 64)
APPELLATO–APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 264/19, pubblicata il 7/3/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_1
giudizio e , avanti il Tribunale di Palmi, proponendo opposizione CP_4 Controparte_3
avverso il D. I. n. 160/15, emesso dal medesimo Tribunale per la somma di €. 25.873,08 per consumi di energia elettrica.
Parte L'opponente contestava i consumi conteggiati da maggiori rispetto a quelli segnati dal contatore.
Si costituiva chiedendo di chiamare in causa e, per tale incombente CP_4 Controparte_3
veniva autorizzata, contestando gli assunti di parte opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Si costituiva , contestando la propria chiamata diretta in causa, chiedendo, comunque, Controparte_5
il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, il Tribunale di Palmi, con sentenza n.264/19, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il D.I. opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di €. 5.684,50; accoglieva la domanda di manleva avanzata
Parte dal nei confronti di e condannava quest'ultima al pagamento delle spese nei Controparte_5
confronti dell'opponente e di CTU.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato proponeva appello Parte_2
chiedendone la riforma per i motivi meglio specificati nel detto atto.
2 Si costituiva , resistendo all'appello di cui chiedeva il rigetto, proponendo appello Controparte_5
incidentale nel quale insisteva.
Si costituiva resistendo ai gravami dei quali chiedeva il rigetto con il Controparte_1
favore delle spese.
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 2/12/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre, per questioni di economia processuale, esaminare l'appello incidentale proposto da con il quale si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per: Controparte_5
a) motivazione illogica e irrazionale in merito alla chiamata diretta in giudizio di , Controparte_5
per avere, il primo giudice, ritenuto non necessaria l'autorizzazione per la chiamata in causa di un terzo;
b) errata valutazione delle risultanze istruttorie, in merito alla ricostruzione dei consumi;
1.1) L'appello incidentale è fondato.
a) Se è pur vero che l'opponente, in sede di opposizione a D.I., deve citare, unicamente il soggetto a favore del quale il D.I. è stato emesso, nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti, risulta che in sede di comparsa di costituzione ha chiesta di chiamare in causa Parte_1 [...]
, ottenendo l'autorizzazione del giudice e provvedendovi con rituale citazione per CP_5
chiamata di terzo.
Tale circostanza, regolarizza la posizione di , regolarmente costituitasi in giudizio. Controparte_5
b) In merito alla valutazione effettuata dal primo giudice sulle risultanze istruttorie relative alla quantificazione dei consumi, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che la ricostruzione dei consumi operata dal Distributore e fatturata da fosse sovrastimata, in quanto Parte_1
effettuata secondo criteri storici, ante manomissione.
Tale sovrastima era stata accertata, secondo il primo giudice, dal CTU, il quale, però, nel calcolarne
3 la misura aveva adottato il metodo di stima di cui alla delibera AEEG 200/1999, richiesto allo stesso.
Giova, preliminarmente, osservare che, nel caso che ci occupa, la delibera n. 200/99 della CP_6
non è applicabile, in quanto la stessa è finalizzata alla tutela degli utenti del servizio di fornitura dell'energia elettrica e di gas;
l'art. 11 della detta delibera, infatti, regola le modalità di ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura e non nel caso di manomissione dello stesso con conseguente prelievo fraudolento di energia.
Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 15/5/13, a seguito di un controllo da parte di
, è stato rinvenuto, nel distributore di carburante dell'appellata, l'apposizione di un Controparte_5
magnete sul contatore che riduceva i consumi di ben il 60%.
A seguito della detta verifica, Enel Servizio Elettrico, su comunicazione del distributore inviava alla intestataria dell'utenza, una fattura per €. 25.873,08, nella quale si ricostruivano i consumi CP_1
effettuati dal luglio 2011, data presunta della manomissione, alla data del sopra indicato accertamento,
ricostruzione effettuata attraverso il metodo storico.
La non ha mai contestato l'effettiva manomissione ma, esclusivamente, l'inesattezza dei CP_1
consumi così come presuntivamente ricostruiti.
Sull'argomento, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui”
Occorre premettere, in via generale, che la manomissione del contatore od il consumo abusivo di
energia da parte di terzi con addebito all'utente ignaro possono dare luogo alle seguenti diverse
ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei
corrispettivi.
A-) Si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati
dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un
malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia…..
B -) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad
opera di terzi all'insaputa dell'utente.
L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono
4 inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi
contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente
sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in
difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione
manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la
attività illecita del terzo (dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett. B) ovvero di avere
adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi
non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo,
anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una
abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali
consumi al titolare della utenza).
C -) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente
(integrante reato di truffa) In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina
al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si
tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo
contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno
deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici
sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel
settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di
fatturato ecc. dell'utente”. Cass. 13605/19).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che ci troviamo al cospetto della fattispecie di cui al punto “C”,
in quanto la DUE P non ha contestato l'avvenuta manomissione né ha dato prova di avere adottato ogni possibile cautela al fine di evitarla.
Alla luce della sopra indicata giurisprudenza, pertanto, spetta al somministrante provare l'entità del danno subito, anche in base ad elementi presuntivi.
Nel caso che ci occupa per quantificare i consumi effettuati dalla P, ha applicato, il criterio Parte Contr
5 storico, in applicazione del sopra indicato arresto giurisprudenziale.
Nel primo grado di giudizio è stata disposta CTU le cui risultanze appaiono inattendibili rispetto al quantum ed alla data di inizio conteggio, ove si consideri che il consulente d'ufficio, su richiesta del primo giudice, ha dovuto effettuare il calcolo attenendosi alle disposizioni di calcolo e di periodo calcolabile della delibera ARERA, sopra indicata e non applicabile al caso in specie.
Lo stesso CTU, in ogni caso ha espressamente avallato la ricostruzione effettuata da , Controparte_5
anche sul periodo sospetto di manomissione, lo stesso, infatti conclude:” g ) dal secondo semestre del
2011 fino ai primi mesi del 2013 si osserva che il valore medio dell'assorbimento di energia elettrica
si riduce bruscamente a valori medi inferiori ai 3.000 KWH, con punti di picco nel periodo estivo
dovuti probabilmente al maggiore una dei frigoriferi e condizionatori. A parere dello scrivente è
giustificato che le circostanze che le circostanze illustrate ed in particolare quanto indicato al punto
g. destino all'osservatore esperto (in questo caso ) dubbio/sospetto che nel prelievo Controparte_5
dell'energia elettrica possa esserci qualche irregolarità.
Una prima verifica presso la è stata eseguita in data 13/6/2012 senza riscontrare alcuna CP_1
anomalia. Tuttavia, ha evidenziato in atti che proprio nella data del 13/6/12 il sistema Controparte_5
di monitoraggio dei consumi elettrici ha registrato per la detta utenza un considerevole aumento
dell'energia elettrica assorbita proprio nella fascia oraria della verifica (all.4) che va dalle 12,30
alle 13,00, ed in effetti il relativo verbale, riportato in estratto (all. 5), riporta l'ora della verifica alle
ore 12,45. La seconda verifica occorsa in data 15/5/2013 ha determinato l'epilogo noto”.
Per quanto sopra, appare chiaro che la manomissione è stata effettuata per tutto il periodo conteggiato da , cioè a far data dalle anomalie dei consumi, e con le modalità di calcolo (storico) Controparte_5
dallo stesso effettuato.
Era onere della provare rigorosamente, i consumi effettuati negli anni in questione e, CP_1
certamente, la detta prova non è stata fornita.
Per quanto fin qui esposto, non vi è dubbio che , invece, ha adempiuto all'onere Controparte_5
probatorio, ancorando la fatturazione dei consumi al metodo storico, di contra nessuna prova è stata
6 fornita dalla circa i reali consumi della propria azienda nel periodo incriminato, da parametrare CP_1
agli apparecchi in funzione ed al loro periodo di effettivo utilizzo.
Il suddetto metodo di ricostruzione dei consumi risulta, inoltre, assolutamente coerente anche con quanto accertato dal CTU;
infatti, ha ipotizzato la mancata fatturazione di 98.588 Controparte_5
Kwh nell'arco di due anni, per effetto dell'apposizione del magnete.
La Consulenza Tecnica, per come sopra riportato è stata eseguita con la ricostruzione dei consumi a partire dal 13/6/13 fino al 15/5/2013 e, secondo il Consulente il consumo effettivo sarebbe di 47.855
KWh, quindi in linea con quello stimato da (98.588 Kwh nell'arco di due anni). Controparte_5
Altra circostanza che corrobora la ricostruzione effettuata da è la mancata Controparte_5
registrazione dei consumi dall'1.07.2011 al 15.05.2013, infatti, viene prodotta dalla per CP_1
provare i consumi del suddetto periodo, una bolletta del 2010.
In detta bolletta, a pag. 2, i consumi presunti per l'intero anno, sono stimati in 50.319 kwh, quindi è
ragionevole ipotizzare che nell'arco di due anni i consumi potessero essere quelli indicati da
[...]
. CP_5
Per quanto fin qui esposto la sentenza impugnata che deve essere riformata con il rigetto dell'opposizione a D.I.
2.) Per quanto fin qui esposto, resta assorbito l'appello principale relativo alla regolarizzazione della
Parte fatturazione tra , in quanto, seppur fondato, attesa la regolarità della fattura Controparte_5
emessa da , nessuna rettifica deve essere effettuata. Controparte_5
3.) Le spese di entrambi e gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da 5.201,00 a 26.000,00, valori minimi stante la limitata difficoltà della causa e così analiticamente determinati: per quanto riguarda il primo grado di giudizio
€.460,00 Fase studio;
€.389.00 Fase introduttiva, €.840,00 Fase istruttoria, €. 851,00 Fase decisionale,
per quanto riguarda il presente grado, Fase studio €.567,00; Fase introduttiva €. 461,00, Fase
istruttoria, €. 922,00, Fase decisionale €. 956,00, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 264 /19 disattesa ogni contraria domanda, CP_5
eccezione e difesa, così decide:
accoglie l'appello incidentale;
dichiara assorbito l'appello principale;
in riforma della sentenza n. 264/19 rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il D. I. n. 160/15;
[...]
condanna al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1 CP_4
25.873,08, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura n.M137263873 del 11/11/13, al soddisfo.
condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi €. 2.540,00, ciascuno oltre spese Parte_3
generali, IVA e cpa.
condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi €. 2.906,00 ciascuno, oltre spese Parte_3
generali, IVA e cpa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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