Decreto cautelare 5 agosto 2025
Decreto presidenziale 18 settembre 2025
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
Decreto cautelare 19 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/04/2026, n. 7060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7060 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07060/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8997 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da VA CA DO, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Ammendola e Maria Laura TA Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei difensori in Napoli, alla via Francesco Caracciolo, n. 15;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AT De EN, non costituito in giudizio;
VI OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Lullo e Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Via Michele Mercati n. 51;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, in data 28.07.2025 e pubblicata sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 31.07.2025 relativa al concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al IX corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022 in parte qua richiama “la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l'elenco dei vincitori del concorso e dell'indicazione dell'amministrazione assegnata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) il Decreto n. 132/2025 del 16.07.2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione con
il quale è stata adottata la graduatoria dell'esame finale del IX corso concorso per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali; ii) tutti i verbali della Commissione d'esame; iii) della nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025; iv) del Regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del corso-concorso approvato con decreto 126 del 09.07.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione; v) del decreto della Presidente della SNA del 19 giugno 2024, n. 113, con il quale è stato approvato il progetto didattico di massima del IX corso-concorso articolato in una fase di formazione generale e in una fase di formazione specialistica mai pubblicato dalla P.A. e, pertanto, di contenuti ignoti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.12.2025:
- del decreto direttoriale n. 1408 del 21.10.2025del Ministero della Cultura, Dipartimento per l’Amministrazione Generale, Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II, con il quale è disposta l’assunzione nei ruoli del personale dirigenziale del Dicastero, tra gli altri, del dott. Giovani CA DO, quale dirigente di seconda fascia;
- della graduatoria del 7 marzo 2025, decreto n. 40, mai pubblicata né depositata agli atti dall’Amministrazione, dei vincitori dell’esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso-concorso, decreto richiamato nelle premesse dell’atto impugnato ma pubblicato dall’Amministrazione;
- di ogni altro di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) la nota DFP 0062720 del 29.08.2025; ii) la nota DFP 0021679 del 20.03.2025 richiamate nel decreto n. 1408 del 21.10.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione e di VI OS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2026 il dott. AL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente è risultato tra i vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al IX corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici, indetto con DPCM pubblicato in G.U. n. 103 del 30.12.2022;
- in questa sede, con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, il ricorrente si duole del fatto che, terminato il corso, le assegnazioni alle amministrazioni di destinazione sia avvenuta sulla base della graduatoria “intermedia”, formata all’esito del periodo di formazione generale (asseritamente funzionale soltanto ad individuare l’ente presso cui svolgere la fase di formazione specialistica, nel caso del ricorrente il Ministero della Cultura), anziché sulla scorta della graduatoria di merito dei vincitori stilata a seguito dell’esame finale, che lo vede meglio collocato;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo, nell’ordine a) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, b) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato effettivo e c) l’irricevibilità per mancata impugnazione della graduatoria intermedia, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- si è costituita in giudizio, altresì, VI OS, al solo fine di richiedere la trattazione congiunta con il proprio ricorso;
- integrato il contraddittorio per pubblici proclami, all’udienza pubblica del 23 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, preliminarmente, che:
- è infondata l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, giacché nel caso di specie non si controverte in tema di diritto all’assegnazione del posto, bensì di scelta su quale delle due graduatorie utilizzare per la convocazione dei vincitori, fase tipicamente amministrativa;
- è parimenti infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di instaurazione del contraddittorio, atteso che il ricorrente ha individuato il controinteressato tra i soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, vedrebbero mutate le proprie assegnazioni in virtù dell’impiego della graduatoria finale in luogo di quella intermedia;
- da ultimo, va disattesa l’eccezione relativa alla mancata impugnazione della graduatoria intermedia, posto che la lesione della sfera giuridica del ricorrente si è realizzata al momento del mancato, atteso, impiego della graduatoria finale;
Ritenuto, nel merito, che:
- il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 74 c.p.a., con sintetico richiamo ad un recentissimo precedente favorevole di questa Sezione (sentenza n. 6550/26) secondo il quale “ il regolamento SNA offre diversi indici normativi a sostegno della natura meramente intermedia della prima graduatoria, stilata all’esito del periodo di formazione generale ”; le preferenze espresse al termine della fase di formazione generale “ sono dirette esclusivamente ad individuare l’amministrazione di destinazione ove svolgere il periodo di formazione specialistica di quattro mesi ”, sicché i soggetti che abbiano superato l’esame finale “ dovranno essere chiamati a scegliere l’amministrazione di destinazione sulla base della graduatoria ‘finale’ di cui all’art. 15, comma 1 ”;
- “ Tale ricostruzione appare al Collegio l’unica in grado di conciliare il dato normativo con la necessità logico-giuridica di regolare la convivenza tra due graduatorie, alle quali deve essere assegnata una diversa funzione. Del resto, la brevità del periodo di formazione specialistica non impone, sul piano del buon andamento della p.a., la perfetta coincidenza tra l’amministrazione di destinazione per tale periodo e l’amministrazione di destinazione finale ”;
Ritenuto, pertanto, che, quale effetto conformativo della presente sentenza, il ricorrente dovrà essere rimesso in termini per scegliere l’amministrazione di destinazione sulla base del punteggio conseguito nell’esame finale;
Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
CA Biffaro, Primo Referendario
AL LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LO | TA IC |
IL SEGRETARIO