TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1414 del
Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente tra:
, nata a [...] in data [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Colucci, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Colucci, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 23 settembre 2025, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Pt_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori Per_1
(28.01.2024) e 28.02.2016), riconosciuti da entrambi i genitori. Per_2
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" sino al mese di agosto del 2021 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i loro rapporti nell'interesse principale del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 22.10.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1
iscritto al n. 1414 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
[...]
2025, per l'effetto dispone:
A) i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, i quali eserciteranno in via congiunta la responsabilità genitoriale;
B) I genitori concordano che il sig. , il quale lavora Controparte_1 occasionalmente, verserà la somma di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento dei minori da intendersi euro 150,00 ciascun figlio, da versarsi con pagamento presso Banco Posta;
C) riguardo le residenze restano quelle in atti, con la specificazione che, per quanto attinente il diritto di visita, i minori potranno trascorrere con il papà tutti i giorni che vorranno con accordo settimanale con la madre.
D) Durante le festività natalizie i minori trascorreranno con il papà i giorni che riterranno più opportuni previo accordo con la madre, stessa cosa per le festività di Pasqua e le vacanze scolastiche
E) il versamento per le spese straordinarie ossia scolastiche, mediche e ricreative
2 al 50% tra i coniugi, e stabilire che l'assegno unico corrisposto dall'Inps sia corrisposto per intero alla sig quindi al 100%. Parte_1
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1414 del
Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 vertente tra:
, nata a [...] in data [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Colucci, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Colucci, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 23 settembre 2025, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Pt_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori Per_1
(28.01.2024) e 28.02.2016), riconosciuti da entrambi i genitori. Per_2
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" sino al mese di agosto del 2021 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i loro rapporti nell'interesse principale del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 22.10.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1
iscritto al n. 1414 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
[...]
2025, per l'effetto dispone:
A) i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, i quali eserciteranno in via congiunta la responsabilità genitoriale;
B) I genitori concordano che il sig. , il quale lavora Controparte_1 occasionalmente, verserà la somma di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento dei minori da intendersi euro 150,00 ciascun figlio, da versarsi con pagamento presso Banco Posta;
C) riguardo le residenze restano quelle in atti, con la specificazione che, per quanto attinente il diritto di visita, i minori potranno trascorrere con il papà tutti i giorni che vorranno con accordo settimanale con la madre.
D) Durante le festività natalizie i minori trascorreranno con il papà i giorni che riterranno più opportuni previo accordo con la madre, stessa cosa per le festività di Pasqua e le vacanze scolastiche
E) il versamento per le spese straordinarie ossia scolastiche, mediche e ricreative
2 al 50% tra i coniugi, e stabilire che l'assegno unico corrisposto dall'Inps sia corrisposto per intero alla sig quindi al 100%. Parte_1
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
3