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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/11/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1184 /2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CASAMASSIMA FRANCESCA ROSA nei confronti di ata a ASCOLI PICENO (AP) il 22/02/1975 (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CIPRIANI MONICA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 06/05/2025;
- vista la costituzione della resistente;
- visto l'accordo raggiunto in corso di causa tra le parti;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione,
1 protratta ininterrottamente per oltre 12 mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento ed al soddisfacimento delle proprie esigenze;
3) i coniugi continueranno ad abitare, ciascuno nella propria residenza;
4) le spese del procedimento sono compensate tra le parti“.
P.Q.M.
1) pronuncia il divorzio tra e che avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 18.09.2005 in Pesaro (PU) alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pesaro (PU) di procedere alla annotazione della presente sentenza - Anno 2005, Atto n. 197, Parte 2, Serie A;
3) Spese Compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1184 /2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CASAMASSIMA FRANCESCA ROSA nei confronti di ata a ASCOLI PICENO (AP) il 22/02/1975 (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CIPRIANI MONICA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 06/05/2025;
- vista la costituzione della resistente;
- visto l'accordo raggiunto in corso di causa tra le parti;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione,
1 protratta ininterrottamente per oltre 12 mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento ed al soddisfacimento delle proprie esigenze;
3) i coniugi continueranno ad abitare, ciascuno nella propria residenza;
4) le spese del procedimento sono compensate tra le parti“.
P.Q.M.
1) pronuncia il divorzio tra e che avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 18.09.2005 in Pesaro (PU) alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pesaro (PU) di procedere alla annotazione della presente sentenza - Anno 2005, Atto n. 197, Parte 2, Serie A;
3) Spese Compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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