Art. 6.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, a modifica dell' articolo 21, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , in nessun caso e' richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazioni dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.
Per i casi di morte a partire dal 1 gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' oppure del settantacinquesimo anno di eta' se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di eta' tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di eta' non e' richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge. (3) (4) (6a) (7)
Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e su riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta abbia contrattato matrimonio prima del cinquantesimo anno di eta', per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie, risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico e' equiparato alla vedova.(6) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979 n. 139 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1979, n. 338) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , in relazione al disposto dell' art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168 , in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , ma non oltre il 31 dicembre 1975"." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 15 febbraio 1980 n. 15 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1980, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro:
a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro requisito;
b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta', e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi gli anni venti, anziche' venticinque;
[. . .] in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione di privilegio, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di eta'". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988 n. 439 (in G.U. 1a s.s. 20/04/1988, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. ". --------------- AGGIORNAMENTO (6a) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 502 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "a norma dell' art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro)". --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1988 n. 587 (in G.U. 1a s.s. 08/06/1988, n. 23) ha dichiarato "a norma dell' art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale:[. . .] b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"." --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 marzo 1990 n. 123 (in G.U. 1a s.s. 21/03/1990, n. 12) ha dichiarato "a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale:
a) dell' art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "sia durato almeno due anni"."
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, a modifica dell' articolo 21, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , in nessun caso e' richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazioni dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.
Per i casi di morte a partire dal 1 gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' oppure del settantacinquesimo anno di eta' se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di eta' tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di eta' non e' richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge. (3) (4) (6a) (7)
Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e su riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta abbia contrattato matrimonio prima del cinquantesimo anno di eta', per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie, risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico e' equiparato alla vedova.(6) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979 n. 139 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1979, n. 338) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , in relazione al disposto dell' art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168 , in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , ma non oltre il 31 dicembre 1975"." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 15 febbraio 1980 n. 15 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1980, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro:
a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro requisito;
b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta', e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi gli anni venti, anziche' venticinque;
[. . .] in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione di privilegio, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di eta'". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988 n. 439 (in G.U. 1a s.s. 20/04/1988, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. ". --------------- AGGIORNAMENTO (6a) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 502 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "a norma dell' art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro)". --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1988 n. 587 (in G.U. 1a s.s. 08/06/1988, n. 23) ha dichiarato "a norma dell' art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale:[. . .] b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"." --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 marzo 1990 n. 123 (in G.U. 1a s.s. 21/03/1990, n. 12) ha dichiarato "a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale:
a) dell' art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "sia durato almeno due anni"."