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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8928 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 3 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13226 R.G. 2024 TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2
elettivamente domiciliati in Napoli, presso lo studio legale dell'avv. Nicola Cacciapuoti, da cui sono rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, per procura generale alle liti rep. N.37875 del 22.3.2024 a rogito Notaio di Persona_1
Roma e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell . CP_1
RESISTENTE NONCHE' Controparte_3
- , in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 18.6.2014 ,conferita per atto Notaio ,recante rep. N. 17705 Racc. 8545, in atti, Persona_2 dall'Avv. Concetta Petrillo, elett.te domiciliato nella Avvocatura di Napoli – CP_3
Via Nuova Poggioreale – ang. S. AZ
RESISTENTE
OGGETTO: accredito contributi FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO I ricorrenti in epigrafe indicati deducono di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, della durata di 4 ore settimanali, dal 02 gennaio del 2021 fino al 15 luglio del 2021 per l'insegnamento rispettivamente della disciplina Italiano e Storia, classe di concorso A012 – il prof. , e per Pt_1
l'insegnamento della disciplina Scienze motorie, classe di concorso A048 – il prof. e di aver effettivamente prestato il relativo servizio presso l'Istituto Pt_2
Scolastico paritario “San TO D'Aquino” gestione . Controparte_1
Deducono che, in occasione della presentazione delle domande di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per i Supplenti per il biennio 2022-2024, era stato rilevato che l'Istituto datore di lavoro aveva omesso diversare i contributi per il periodo di cui sopra, con conseguente decurtazione id punteggio nelle graduatorie predette. Chiedono pertanto di accertare e dichiarare la intercorrenza dei rapporti di lavoro di cui sopra, con l'applicazione ad essi del CCNL “ANINSEI” per il personale docente delle scuole gestite da privati e Enti morali e per l'effetto condannare l' in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 versare all e all' i contributi determinati, ovvero a risarcire il danno CP_2 CP_3 causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza.
LA CONTUMACIA DELLA CONVENUTA. LO SVOLGIMENTO DEL PORCESSO OCN CHIAMATA IN CAUSA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI E LA DECISIONE. Rimasto contumace l' paritario convenuto, non costituitosi in giudizio CP_1 sebbene ritualmente citato, all'udienza del 29 gennaio 2025, sentite le parti e ritenuta la necessità stante l'oggetto del ricorso, è stata disposta la chiamata in causa degli enti previdenziali. Costituitisi in giudizio, tali enti hanno dedotto l'interesse all'accertamento della omissione contributiva, riservando ogni facoltà per il recupero dell'omissione omessa. Rinviata quindi la causa per la discussione con termine per il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto segue. Osserva il tribunale che il principio della “automaticità delle prestazioni previdenziali” che, sancito in via generale dall'art. 2116 c.c., ispira il nostro ordinamento previdenziale ha l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro dal rapporto previdenziale intercorrente tra ente previdenziale ed assicurato, con trasferimento all'ente del pregiudizio derivante dal ritardo con cui la contribuzione viene recuperata, conferendosi a tale quota di contribuzione gli stessi effetti di quella presente nella posizione assicurativa e, al contempo, sollevando l'assicurato dal rischio dell'insolvenza del debitore, datore di lavoro, trasferendo il rischio di incapienza a carico dell'ente previdenziale. Tale principio già operante nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex rdl 1765 del 1935 e per le prestazioni previdenziali temporanee ex art. 27 rdl 636 del 1939, è stato reso concretamente operativo per le prestazioni pensionistiche dall'art. 40 l n. 153 del 1969, con rilevanza anche ai fini della misura della pensione in virtù della modifica di cui all'art. 23 ter dl 267 del 1972 e poi dell'art. 3 dlgs 1992 n. 80.. Per garantire l'attuazione del sistema si è ritenuto in giurisprudenza che il lavoratore, in caso di omissione contributiva del datore di lavoro, anche in corso di rapporto, possa – oltre che esercitare la facoltà di sollecito all'ente per l'azione di recupero mediante una denuncia in sede amministrativa secondo i requisiti di cui all'art. 27 rdl n. 636\1939 – agire direttamente verso l' per CP_2 conseguire le prestazioni previdenziali dovute, in relazione a contributi omessi e non ancora prescritti ( Cass 472\1985) che ove versati avrebbe consentito il perfezionarsi del requisito di anzianità contributiva. Nel caso in cui il lavoratore agisca per ottenere il mero accredito di contributi non versati, non sufficienti ad integrare l'anzianità contributiva per conseguire il trattamento pensionistico, si deve riconoscere la legittimazione ad agire contro il datore di lavoro, in contraddittorio con l'ente previdenziale per la condanna specifica al pagamento dello stesso al pagamento dei contributi all'ente previdenziale, nei limiti della prescrizione. Tale azione riveste funzione cautelativa in quanto volta a prevenire un danno futuro ed incerto. Nel caso di prescrizione dei contributi omessi, soggetta al termine quinquennale ex legge 335\1995, il lavoratore può, poi, agire per il risarcimento dei danni secondo le azioni risarcitorie nei confronti del responsabile dell'omissione ai sensi dell'art. 2116 c.c., secondo comma. , azionabili dal momento della prescrizione senza necessità di raggiungere l'età o lo stato di invalidità pensionabile. Egli può inoltre agire con l'azione ex art 13 legge 1338\1960 per ottenere il risarcimento per equivalente con ricostituzione della posizione contributiva, mediante il versamento di un importo pari alla “riserva matematica” corrispondente alla pensione o quota di pensione persa in seguito all'omissione contribuiva. In tale ultimo caso si ritiene il lavoratore legittimato ad agire contro datore di lavoro e istituto previdenziale per ottenere la condanna del primo al versamento della riserva matematica. Dal predetto quadro si evince che nessuna legittimazione compete al lavoratore per agire in giudizio direttamente nei confronti del solo Istituto previdenziale per ottenere il mero accredito di contributi omessi al di fuori delle ipotesi di cui sopra, potendosi riconoscere solo la facoltà di sollecito all'ente per l'azione di recupero mediante una denuncia in sede amministrativa secondo i requisiti di cui all'art. 27 rdl n. 636\1939. In altri termini, ove non si agisca per ottenere la prestazione pensionistica, nei limiti della prescrizione, legittimato passivo è sempre il datore di lavoro inadempiente che può essere convenuto al fine di ottenerne la condanna nei confronti dell' e non l' medesimo che non può essere destinatario CP_1 CP_1 di alcuna condanna all'accredito diretto di contributi omessi. La tutela del lavoratore è assicurata dalle predette azioni nei confronti del datore di lavoro per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo contributivo nonché dalle azioni risarcitorie per il caso di prescrizione dei crediti previdenziali. Nel caso in esame, parte istante agisce al solo fine di ottenere l'accredito di contribuzione per un periodo di lavoro per il quale la stessa risulta omessa, senza che da ciò consegua il diritto alla prestazione previdenziale.
Deve pertanto ritenersi per quanto sopra legittimato passivo il datore di lavoro nonché gli istituti previdenziali, chiamati in causa, a cui può ritenersi estesa l'originaria domanda.
Deve ritenersi che, nel caso di specie, risulti documentalmente accertata la intercorrenza dei rapporti di lavoro subordinati nei periodi indicati in ricorso – vedi contratti di assunzione e certificati di servizio nel fascicolo di parte ricorrente – dal 2.1.2021 al 15.7.2021. Tale documentazione proveniente dal datore di lavoro e non contestata in giudizio, anche per la contumacia volontaria dell'Istituto scolastico paritario, costituisce prova piena di quanto affermato in ricorso. Deve, del pari, ritenersi accertata l'omissione contributiva dedotta, non risultando l'effettivo versamento e accredito della contribuzione per i periodi di lavoro di cui sopra.
Il datore di lavoro convenuto va pertanto condannato alla chiesta regolarizzazione della posizione contributiva inerente i lavoratori istanti nei confronti dell e dell' nei cui confronti la predetta sentenza fa pieno CP_2 CP_3 stato. Il medesimo datore di lavoro va condannato alla rifusione delle spese di lite, anche per la chiamata in causa degli enti previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara il diritto dei ricorrenti alla richiesta regolarizzazione contributiva per il periodo 02.01.2021 al 15.7.2021 e ordina al datore di lavoro il relativo adempimento nei confronti dell' e dell;
CP_2 CP_3 condanna il datore di lavoro alle spese di lite, in favore del ricorrente e degli Enti previdenziali chiamati in causa, che liquida in euro 49,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 1.100,00, per onorari, in favore di parte ricorrente, nonché in euro 850,00 in favore di ciascuna delle parti chiamate in causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli, 2.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 3 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13226 R.G. 2024 TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2
elettivamente domiciliati in Napoli, presso lo studio legale dell'avv. Nicola Cacciapuoti, da cui sono rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, per procura generale alle liti rep. N.37875 del 22.3.2024 a rogito Notaio di Persona_1
Roma e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell . CP_1
RESISTENTE NONCHE' Controparte_3
- , in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 18.6.2014 ,conferita per atto Notaio ,recante rep. N. 17705 Racc. 8545, in atti, Persona_2 dall'Avv. Concetta Petrillo, elett.te domiciliato nella Avvocatura di Napoli – CP_3
Via Nuova Poggioreale – ang. S. AZ
RESISTENTE
OGGETTO: accredito contributi FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO I ricorrenti in epigrafe indicati deducono di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, della durata di 4 ore settimanali, dal 02 gennaio del 2021 fino al 15 luglio del 2021 per l'insegnamento rispettivamente della disciplina Italiano e Storia, classe di concorso A012 – il prof. , e per Pt_1
l'insegnamento della disciplina Scienze motorie, classe di concorso A048 – il prof. e di aver effettivamente prestato il relativo servizio presso l'Istituto Pt_2
Scolastico paritario “San TO D'Aquino” gestione . Controparte_1
Deducono che, in occasione della presentazione delle domande di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per i Supplenti per il biennio 2022-2024, era stato rilevato che l'Istituto datore di lavoro aveva omesso diversare i contributi per il periodo di cui sopra, con conseguente decurtazione id punteggio nelle graduatorie predette. Chiedono pertanto di accertare e dichiarare la intercorrenza dei rapporti di lavoro di cui sopra, con l'applicazione ad essi del CCNL “ANINSEI” per il personale docente delle scuole gestite da privati e Enti morali e per l'effetto condannare l' in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 versare all e all' i contributi determinati, ovvero a risarcire il danno CP_2 CP_3 causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza.
LA CONTUMACIA DELLA CONVENUTA. LO SVOLGIMENTO DEL PORCESSO OCN CHIAMATA IN CAUSA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI E LA DECISIONE. Rimasto contumace l' paritario convenuto, non costituitosi in giudizio CP_1 sebbene ritualmente citato, all'udienza del 29 gennaio 2025, sentite le parti e ritenuta la necessità stante l'oggetto del ricorso, è stata disposta la chiamata in causa degli enti previdenziali. Costituitisi in giudizio, tali enti hanno dedotto l'interesse all'accertamento della omissione contributiva, riservando ogni facoltà per il recupero dell'omissione omessa. Rinviata quindi la causa per la discussione con termine per il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto segue. Osserva il tribunale che il principio della “automaticità delle prestazioni previdenziali” che, sancito in via generale dall'art. 2116 c.c., ispira il nostro ordinamento previdenziale ha l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro dal rapporto previdenziale intercorrente tra ente previdenziale ed assicurato, con trasferimento all'ente del pregiudizio derivante dal ritardo con cui la contribuzione viene recuperata, conferendosi a tale quota di contribuzione gli stessi effetti di quella presente nella posizione assicurativa e, al contempo, sollevando l'assicurato dal rischio dell'insolvenza del debitore, datore di lavoro, trasferendo il rischio di incapienza a carico dell'ente previdenziale. Tale principio già operante nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex rdl 1765 del 1935 e per le prestazioni previdenziali temporanee ex art. 27 rdl 636 del 1939, è stato reso concretamente operativo per le prestazioni pensionistiche dall'art. 40 l n. 153 del 1969, con rilevanza anche ai fini della misura della pensione in virtù della modifica di cui all'art. 23 ter dl 267 del 1972 e poi dell'art. 3 dlgs 1992 n. 80.. Per garantire l'attuazione del sistema si è ritenuto in giurisprudenza che il lavoratore, in caso di omissione contributiva del datore di lavoro, anche in corso di rapporto, possa – oltre che esercitare la facoltà di sollecito all'ente per l'azione di recupero mediante una denuncia in sede amministrativa secondo i requisiti di cui all'art. 27 rdl n. 636\1939 – agire direttamente verso l' per CP_2 conseguire le prestazioni previdenziali dovute, in relazione a contributi omessi e non ancora prescritti ( Cass 472\1985) che ove versati avrebbe consentito il perfezionarsi del requisito di anzianità contributiva. Nel caso in cui il lavoratore agisca per ottenere il mero accredito di contributi non versati, non sufficienti ad integrare l'anzianità contributiva per conseguire il trattamento pensionistico, si deve riconoscere la legittimazione ad agire contro il datore di lavoro, in contraddittorio con l'ente previdenziale per la condanna specifica al pagamento dello stesso al pagamento dei contributi all'ente previdenziale, nei limiti della prescrizione. Tale azione riveste funzione cautelativa in quanto volta a prevenire un danno futuro ed incerto. Nel caso di prescrizione dei contributi omessi, soggetta al termine quinquennale ex legge 335\1995, il lavoratore può, poi, agire per il risarcimento dei danni secondo le azioni risarcitorie nei confronti del responsabile dell'omissione ai sensi dell'art. 2116 c.c., secondo comma. , azionabili dal momento della prescrizione senza necessità di raggiungere l'età o lo stato di invalidità pensionabile. Egli può inoltre agire con l'azione ex art 13 legge 1338\1960 per ottenere il risarcimento per equivalente con ricostituzione della posizione contributiva, mediante il versamento di un importo pari alla “riserva matematica” corrispondente alla pensione o quota di pensione persa in seguito all'omissione contribuiva. In tale ultimo caso si ritiene il lavoratore legittimato ad agire contro datore di lavoro e istituto previdenziale per ottenere la condanna del primo al versamento della riserva matematica. Dal predetto quadro si evince che nessuna legittimazione compete al lavoratore per agire in giudizio direttamente nei confronti del solo Istituto previdenziale per ottenere il mero accredito di contributi omessi al di fuori delle ipotesi di cui sopra, potendosi riconoscere solo la facoltà di sollecito all'ente per l'azione di recupero mediante una denuncia in sede amministrativa secondo i requisiti di cui all'art. 27 rdl n. 636\1939. In altri termini, ove non si agisca per ottenere la prestazione pensionistica, nei limiti della prescrizione, legittimato passivo è sempre il datore di lavoro inadempiente che può essere convenuto al fine di ottenerne la condanna nei confronti dell' e non l' medesimo che non può essere destinatario CP_1 CP_1 di alcuna condanna all'accredito diretto di contributi omessi. La tutela del lavoratore è assicurata dalle predette azioni nei confronti del datore di lavoro per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo contributivo nonché dalle azioni risarcitorie per il caso di prescrizione dei crediti previdenziali. Nel caso in esame, parte istante agisce al solo fine di ottenere l'accredito di contribuzione per un periodo di lavoro per il quale la stessa risulta omessa, senza che da ciò consegua il diritto alla prestazione previdenziale.
Deve pertanto ritenersi per quanto sopra legittimato passivo il datore di lavoro nonché gli istituti previdenziali, chiamati in causa, a cui può ritenersi estesa l'originaria domanda.
Deve ritenersi che, nel caso di specie, risulti documentalmente accertata la intercorrenza dei rapporti di lavoro subordinati nei periodi indicati in ricorso – vedi contratti di assunzione e certificati di servizio nel fascicolo di parte ricorrente – dal 2.1.2021 al 15.7.2021. Tale documentazione proveniente dal datore di lavoro e non contestata in giudizio, anche per la contumacia volontaria dell'Istituto scolastico paritario, costituisce prova piena di quanto affermato in ricorso. Deve, del pari, ritenersi accertata l'omissione contributiva dedotta, non risultando l'effettivo versamento e accredito della contribuzione per i periodi di lavoro di cui sopra.
Il datore di lavoro convenuto va pertanto condannato alla chiesta regolarizzazione della posizione contributiva inerente i lavoratori istanti nei confronti dell e dell' nei cui confronti la predetta sentenza fa pieno CP_2 CP_3 stato. Il medesimo datore di lavoro va condannato alla rifusione delle spese di lite, anche per la chiamata in causa degli enti previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara il diritto dei ricorrenti alla richiesta regolarizzazione contributiva per il periodo 02.01.2021 al 15.7.2021 e ordina al datore di lavoro il relativo adempimento nei confronti dell' e dell;
CP_2 CP_3 condanna il datore di lavoro alle spese di lite, in favore del ricorrente e degli Enti previdenziali chiamati in causa, che liquida in euro 49,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 1.100,00, per onorari, in favore di parte ricorrente, nonché in euro 850,00 in favore di ciascuna delle parti chiamate in causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli, 2.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo