Articolo 2 della Legge 22 novembre 1949, n. 861
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 dicembre 1949
Art. 2.
Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, nonche' gli assegni familiari e le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, saranno determinate o modificate con le stesse forme e modalita' previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1949
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente