CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
17/03/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAGNOLI LUISA ANNA, Presidente
DE CO SERGIO, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Badesi - Via Risorgimento 15 07030 Badesi SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2 e pubblicata il 05/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 670 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Sardegna, Sezione Staccata di Sassari, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, Voglia in riforma della stessa, accertare in favore dell' appellante l'esenzione IMU 2016 prevista per la casa principale e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato Resistente/Appellato: Voglia codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sezione distaccata di Sassari:
1. Rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza n. 8/2023, resa in data 20 dicembre 2022 dalla Corte di Giustizia di primo grado di Sassari e depositata in data 05.01.2023
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente depositato, il contribuente Ricorrente_1, ha impugnato la sentenza decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di SASSARI il 20 dicembre 2022, iscritta al n°
08/2023, che aveva rigettato il ricorso depositato in quel giudizio dal medesimo contribuente, il quale aveva impugnato l'epigrafato avviso di accertamento emesso dal Comune di BADESI in relazione all'omesso versamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) dovuta per l'anno di imposta 2016, in relazione ad un immobile situato nello stesso Comune, costituito da una abitazione della categoria catastale A2 (registrata al Foglio 48, Num. 2870, sub. 4, Categoria A/2, ubicata nel predetto Comune di Badesi, Indirizzo_1, piano t 1), e di una pertinenza della medesima abitazione (registrata al Foglio 48, Num. 2870, sub. 23, Categoria C/6, ubicata nella medesima Indirizzo_1 dello stesso Comune, piano s 1).
In particolare, l'appellante ha dedotto che i predetti immobili, "... omissis ... rappresentano da sempre l'unica unità immobiliare nella quale il Sig. Ricorrente_1 dimora abitualmente e stabilmente e risiede anagraficamente, così come risulta dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Badesi in data 20.01.2022, in atti, offerto in comunicazione unitamente al ricorso di primo grado" (cfr., l'appello depositato, enfasi aggiunta).
Il contribuente nell'originario ricorso con il quale aveva impugnato il citato avviso di accertamento emesso a suo carico dal Comune di Badesi per conseguire il pagamento dell'I.M.U. relativa all'anno di imposta 2016 da lui asseritamente dovuta, calcolata dall'Ente territoriale impositore nell'importo di €1.375,00 (valore dichiarato dall'appellante in questo giudizio), oltre alle sanzioni ed agli interessi maturati (per un debito fiscale complessivo di €1.812,00), aveva dedotto di essere legittimato ad usufruire della esenzione dal pagamento della predetta Imposta, dovendo beneficiare della c.d. “agevolazione prima casa” ex art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (vigente nell'anno di imposta considerato nell'avviso emesso dal Comune di Badesi).
La C.T.P. sassarese, nella citata sentenza n°08-2023, valutava infondato il ricorso, e lo rigettava, con la seguente motivazione:
".... omissis ... In relazione all'invocata esenzione di taluni immobili (abitazione e sua pertinenza) in quanto
“unica unità immobiliare” del nucleo familiare del ricorrente, il Collegio deve richiamare quanto contenuto nell'approdo rappresentato dalla pronuncia (richiamata dallo stesso ricorrente) n. 209/2022 dell'Alta Corte, laddove viene affermato che da una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 13 d.l. 201/11 consegue, anche qualora i componenti del nucleo familiare abbiano dimora abituale e residenza in comuni diversi, che le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. Ebbene, nella documentazione in atti è emerso che la signora Nominativo_2, coniuge del ricorrente, fruisce, nel Comune di Sassari, dell'agevolazione sopra menzionata per un immobile ubicato nel predetto comune.
Sul punto, il ricorrente non ha offerto argomentazioni difensive idonee e convincenti, tali da contrastare l'avversa produzione. A tali osservazioni deve essere aggiunto il tema, proposto dal resistente, relativo alla irrilevanza dei consumi di energia elettrica, elemento questo indiziario che denota un utilizzo stagionale dell'abitazione sita nel Comune di Badesi.
Circa la domanda subordinata di riduzione dell'imposta accertata per effetto di un'errata determinazione dell'imponibile derivante dalla rendita catastale presa in considerazione, osserva il Collegio che il Comune di Badesi, con atto di rettifica n. 34 del 16-3-2022, ha rideterminato l'imposta dovuta. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
le spese vengono compensate in ragione dell'erronea determinazione dell'imposta, ed in considerazione della circostanza che l'atto di rettifica è conseguente alla notifica del ricorso introduttivo" (cfr., la sentenza appellata, enfasi e sottolineatura aggiunte).
Nell'atto di impugnazione della predetta sentenza, il nominato Ricorrente_1 ha, in particolare, dedotto che, " ... omissis ... a nulla rileva la circostanza che la moglie dell'odierno appellante risieda in diverso comune e goda della medesima agevolazione per la casa principale di sua esclusiva proprietà. Infatti, appare opportuno ribadire che in tema di agevolazioni sull'imposta municipale propria (IMU) prima casa, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza è legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell'esclusione del beneficio fiscale in esame, l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Nel caso di specie è, dunque, legittima la doppia esenzione a vantaggio sia dell'odierno appellante residente nel comune parte in causa, che del coniuge residente in altro comune (Sassari) per motivi di lavoro" (cfr., l'atto di appello depositato, enfasi e sottolineature aggiunte).
Il Comune intimato si è costituito in questo giudizio per resistere all'appello, e ne ha chiesto il rigetto, rilevandone l'infondatezza.
Nelle controdeduzioni depositate, l'Ente territoriale ha specificamente dedotto:
".... omissis ... La sentenza della Commissione Tributaria di primo grado, pur nella sua sinteticità, è assolutamente completa riguardo ai punti legittimamente fondanti la decisione assunta.
La Commissione di primo Grado da atto che la coniuge del ricorrente usufruisce dell'agevolazione per un immobile ubicato nel Comune di Sassari.
Circostanza questa, peraltro, non contestata da controparte. La Commissione richiama poi l'irrilevanza dei consumi di energia elettrica quale elemento riconducibile all'utilizzo stagionale dell'abitazione sita nel Comune di Badesi.
Sul punto, la modifica introdotta nel sistema normativo dalla pronuncia della Corte Costituzionale non incide sulla legittimità dell'atto impugnato, difatti, la sentenza invocata da controparte incide sull'impianto normativo operando la seguente sostituzione: disposizione illegittima: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» disposizione a seguito di pronuncia: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La pronuncia della Corte Costituzionale invocata da controparte è chiarissima nell'affermare che “questa Corte, ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all'attuale disciplina dell'esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.” Il ricorrente ha residenza nell'immobile oggetto di accertamento (anche se il Coniuge non legalmente separato ha residenza in altro immobile, in altro Comune), ma emerge pacificamente dalle produzioni documentali di primo grado (si veda copia integrale del fascicolo di primo grado che qui pure si allega, All.1). I consumi dell'abitazione, come si dirà meglio di seguito sono infatti incompatibili con il concetto di dimora abituale. A sostegno dell'estrema esiguità dei consumi idrici ed elettrici, l'appellante afferma che nella maggior parte dell'anno il sig. Ricorrente_1 abita quasi esclusivamente da solo, dedicandosi alla coltivazione e cura dei propri terreni mentre durante il periodo estivo viene ivi raggiunto dalla moglie e dalle figlie per passarvi il periodo estivo.
Controparte lamenta che il Comune non abbia effettuato i necessari controlli al fine di verificare se il sig. Ricorrente_1 dimori effettivamente nell'abitazione oggetto di accertamento. In realtà i controlli necessari sono stati effettuati dal Comune su base documentale, utilizzando proprio i documenti forniti dall'appellante a sostegno del suo primo ricorso in autotutela, vale a dire le fatture dei consumi elettrici ed idrici.
E i consumi emergenti dalle suddette fatture appaiono incompatibili, come sopra detto, con il concetto di dimora abituale, anche solo per una sola persona, come vorrebbe sostenere l'appellante" (cfr., l'atto di costituzione del Comune di Badesi, enfasi e sottolineature aggiunte).
Il Comune intimato ha chiesto quindi il rigetto dell'appello.
Fissata dal Presidente di questa Sezione per la trattazione del giudizio di appello l'odierna udienza, nella quale le parti hanno discusso la lite in video collegamento con questa Corte nella modalità c.d. "da remoto", la causa è stata decisa sulle epigrafate conclusioni confermate all'esito della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Comune di Badesi L'Ente non ha dimostrato irrefutabilmente che il nominato Ricorrente_1 non abbia stabilito nell'immobile di cui è proprietario eseclusivo nello stesso Comune la propria dimora abituale: circostanza che, se fosse stata compiutamente provata, avrebbe consentito di superare la presunzione legale sulla effettiva coincidenza fra la residenza anagrafica e la dimora abituale del contribuente, dimostrando l'insussistenza della condizione che legittima l'agevolazione invocata dall'appellante.
Considera, quindi, questa Corte - così ribadendo l'orientamento interpretativo già reiteramente espresso nella subiecta materia - che nella fattispecie considerata in questo giudizio, il Comune di Badesi non ha dimostrato di avere effettuato puntuali verifiche periodiche sulla presenza del contribuente nella predetta unità immobiliare in cui egli ha stabilito la residenza anagrafica: verifiche che l'Ente impositore ben avrebbe potuto (e dovuto) effettuare utilizzando la propria Polizia Municipale, e che non risultano ex actis effettuate.
Inoltre, la circostanza che la coniuge del contribuente abbia stabilito la propria residenza e dimora abituale in altro Comune situato nella Regione Sardegna (quello di Sassari), e per questo titolo abbia a sua volta in ipotesi usufruito della "esenzione prima casa" per l'immobile di cui è proprietaria in quel Comune, non è incompatibile con lo stabilimento del marito nel Comune di Badesi, che questi ha ex professo dichiarato costituire la sua dimora abituale, essendo i due immobili situati in Comuni diversi.
Il concetto di abitazione principale è delineato dall'articolo 8, secondo comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992
n. 504 ed è effettivamente legato a quello della residenza anagrafica. Recita, infatti, la suddetta disposizione che si intende tale (per abitazione principale), salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. E poi chiarisce che, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
La sentenza della Corte Costituzionale 12 settembre - 13 ottobre 2022 n°209, che entrambe le parti di questo giudizio invocano quale fondamento delle rispettive, contrapposte, ragioni, deve essere letta - ed interpretata - nel senso che qualora la dimora abituale (e la residenza anagrafica) dei coniugi non coincidano, svolgendo essi attività differenziate e indipendenti, in Comuni diversi nei quali abbiano stabilito la loro
(diversa) dimora abituale, a ciascuno di essi compete l'indicata agevolazione in relazione all'immobile di cui sono rispettivamente proprietari.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna del Comune di Badesi al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, per i due gradi del giudizio, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello, e riforma la sentenza impugnata, annullando l'avviso di accertamento limitatamente all'immobile registrato al Foglio 48, Num. 2870, sub. 4, Categoria A/2, ubicato nel Comune di Badesi,
Indirizzo_1, piano t 1, ed alla pertinenza del medesimo immobile registrata al Foglio 48, Num. 2870, sub. 23, Categoria C/6, ubicata nella medesima Indirizzo_1 dello stesso Comune, piano s 1. Condanna il Comune di BADESI al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in
€300,00 per il primo giudizio, e in €400,00 per il secondo grado.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
17/03/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAGNOLI LUISA ANNA, Presidente
DE CO SERGIO, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Badesi - Via Risorgimento 15 07030 Badesi SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2 e pubblicata il 05/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 670 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Sardegna, Sezione Staccata di Sassari, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, Voglia in riforma della stessa, accertare in favore dell' appellante l'esenzione IMU 2016 prevista per la casa principale e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato Resistente/Appellato: Voglia codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sezione distaccata di Sassari:
1. Rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza n. 8/2023, resa in data 20 dicembre 2022 dalla Corte di Giustizia di primo grado di Sassari e depositata in data 05.01.2023
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente depositato, il contribuente Ricorrente_1, ha impugnato la sentenza decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di SASSARI il 20 dicembre 2022, iscritta al n°
08/2023, che aveva rigettato il ricorso depositato in quel giudizio dal medesimo contribuente, il quale aveva impugnato l'epigrafato avviso di accertamento emesso dal Comune di BADESI in relazione all'omesso versamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) dovuta per l'anno di imposta 2016, in relazione ad un immobile situato nello stesso Comune, costituito da una abitazione della categoria catastale A2 (registrata al Foglio 48, Num. 2870, sub. 4, Categoria A/2, ubicata nel predetto Comune di Badesi, Indirizzo_1, piano t 1), e di una pertinenza della medesima abitazione (registrata al Foglio 48, Num. 2870, sub. 23, Categoria C/6, ubicata nella medesima Indirizzo_1 dello stesso Comune, piano s 1).
In particolare, l'appellante ha dedotto che i predetti immobili, "... omissis ... rappresentano da sempre l'unica unità immobiliare nella quale il Sig. Ricorrente_1 dimora abitualmente e stabilmente e risiede anagraficamente, così come risulta dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Badesi in data 20.01.2022, in atti, offerto in comunicazione unitamente al ricorso di primo grado" (cfr., l'appello depositato, enfasi aggiunta).
Il contribuente nell'originario ricorso con il quale aveva impugnato il citato avviso di accertamento emesso a suo carico dal Comune di Badesi per conseguire il pagamento dell'I.M.U. relativa all'anno di imposta 2016 da lui asseritamente dovuta, calcolata dall'Ente territoriale impositore nell'importo di €1.375,00 (valore dichiarato dall'appellante in questo giudizio), oltre alle sanzioni ed agli interessi maturati (per un debito fiscale complessivo di €1.812,00), aveva dedotto di essere legittimato ad usufruire della esenzione dal pagamento della predetta Imposta, dovendo beneficiare della c.d. “agevolazione prima casa” ex art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (vigente nell'anno di imposta considerato nell'avviso emesso dal Comune di Badesi).
La C.T.P. sassarese, nella citata sentenza n°08-2023, valutava infondato il ricorso, e lo rigettava, con la seguente motivazione:
".... omissis ... In relazione all'invocata esenzione di taluni immobili (abitazione e sua pertinenza) in quanto
“unica unità immobiliare” del nucleo familiare del ricorrente, il Collegio deve richiamare quanto contenuto nell'approdo rappresentato dalla pronuncia (richiamata dallo stesso ricorrente) n. 209/2022 dell'Alta Corte, laddove viene affermato che da una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 13 d.l. 201/11 consegue, anche qualora i componenti del nucleo familiare abbiano dimora abituale e residenza in comuni diversi, che le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. Ebbene, nella documentazione in atti è emerso che la signora Nominativo_2, coniuge del ricorrente, fruisce, nel Comune di Sassari, dell'agevolazione sopra menzionata per un immobile ubicato nel predetto comune.
Sul punto, il ricorrente non ha offerto argomentazioni difensive idonee e convincenti, tali da contrastare l'avversa produzione. A tali osservazioni deve essere aggiunto il tema, proposto dal resistente, relativo alla irrilevanza dei consumi di energia elettrica, elemento questo indiziario che denota un utilizzo stagionale dell'abitazione sita nel Comune di Badesi.
Circa la domanda subordinata di riduzione dell'imposta accertata per effetto di un'errata determinazione dell'imponibile derivante dalla rendita catastale presa in considerazione, osserva il Collegio che il Comune di Badesi, con atto di rettifica n. 34 del 16-3-2022, ha rideterminato l'imposta dovuta. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
le spese vengono compensate in ragione dell'erronea determinazione dell'imposta, ed in considerazione della circostanza che l'atto di rettifica è conseguente alla notifica del ricorso introduttivo" (cfr., la sentenza appellata, enfasi e sottolineatura aggiunte).
Nell'atto di impugnazione della predetta sentenza, il nominato Ricorrente_1 ha, in particolare, dedotto che, " ... omissis ... a nulla rileva la circostanza che la moglie dell'odierno appellante risieda in diverso comune e goda della medesima agevolazione per la casa principale di sua esclusiva proprietà. Infatti, appare opportuno ribadire che in tema di agevolazioni sull'imposta municipale propria (IMU) prima casa, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza è legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell'esclusione del beneficio fiscale in esame, l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Nel caso di specie è, dunque, legittima la doppia esenzione a vantaggio sia dell'odierno appellante residente nel comune parte in causa, che del coniuge residente in altro comune (Sassari) per motivi di lavoro" (cfr., l'atto di appello depositato, enfasi e sottolineature aggiunte).
Il Comune intimato si è costituito in questo giudizio per resistere all'appello, e ne ha chiesto il rigetto, rilevandone l'infondatezza.
Nelle controdeduzioni depositate, l'Ente territoriale ha specificamente dedotto:
".... omissis ... La sentenza della Commissione Tributaria di primo grado, pur nella sua sinteticità, è assolutamente completa riguardo ai punti legittimamente fondanti la decisione assunta.
La Commissione di primo Grado da atto che la coniuge del ricorrente usufruisce dell'agevolazione per un immobile ubicato nel Comune di Sassari.
Circostanza questa, peraltro, non contestata da controparte. La Commissione richiama poi l'irrilevanza dei consumi di energia elettrica quale elemento riconducibile all'utilizzo stagionale dell'abitazione sita nel Comune di Badesi.
Sul punto, la modifica introdotta nel sistema normativo dalla pronuncia della Corte Costituzionale non incide sulla legittimità dell'atto impugnato, difatti, la sentenza invocata da controparte incide sull'impianto normativo operando la seguente sostituzione: disposizione illegittima: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» disposizione a seguito di pronuncia: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La pronuncia della Corte Costituzionale invocata da controparte è chiarissima nell'affermare che “questa Corte, ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all'attuale disciplina dell'esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.” Il ricorrente ha residenza nell'immobile oggetto di accertamento (anche se il Coniuge non legalmente separato ha residenza in altro immobile, in altro Comune), ma emerge pacificamente dalle produzioni documentali di primo grado (si veda copia integrale del fascicolo di primo grado che qui pure si allega, All.1). I consumi dell'abitazione, come si dirà meglio di seguito sono infatti incompatibili con il concetto di dimora abituale. A sostegno dell'estrema esiguità dei consumi idrici ed elettrici, l'appellante afferma che nella maggior parte dell'anno il sig. Ricorrente_1 abita quasi esclusivamente da solo, dedicandosi alla coltivazione e cura dei propri terreni mentre durante il periodo estivo viene ivi raggiunto dalla moglie e dalle figlie per passarvi il periodo estivo.
Controparte lamenta che il Comune non abbia effettuato i necessari controlli al fine di verificare se il sig. Ricorrente_1 dimori effettivamente nell'abitazione oggetto di accertamento. In realtà i controlli necessari sono stati effettuati dal Comune su base documentale, utilizzando proprio i documenti forniti dall'appellante a sostegno del suo primo ricorso in autotutela, vale a dire le fatture dei consumi elettrici ed idrici.
E i consumi emergenti dalle suddette fatture appaiono incompatibili, come sopra detto, con il concetto di dimora abituale, anche solo per una sola persona, come vorrebbe sostenere l'appellante" (cfr., l'atto di costituzione del Comune di Badesi, enfasi e sottolineature aggiunte).
Il Comune intimato ha chiesto quindi il rigetto dell'appello.
Fissata dal Presidente di questa Sezione per la trattazione del giudizio di appello l'odierna udienza, nella quale le parti hanno discusso la lite in video collegamento con questa Corte nella modalità c.d. "da remoto", la causa è stata decisa sulle epigrafate conclusioni confermate all'esito della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Comune di Badesi L'Ente non ha dimostrato irrefutabilmente che il nominato Ricorrente_1 non abbia stabilito nell'immobile di cui è proprietario eseclusivo nello stesso Comune la propria dimora abituale: circostanza che, se fosse stata compiutamente provata, avrebbe consentito di superare la presunzione legale sulla effettiva coincidenza fra la residenza anagrafica e la dimora abituale del contribuente, dimostrando l'insussistenza della condizione che legittima l'agevolazione invocata dall'appellante.
Considera, quindi, questa Corte - così ribadendo l'orientamento interpretativo già reiteramente espresso nella subiecta materia - che nella fattispecie considerata in questo giudizio, il Comune di Badesi non ha dimostrato di avere effettuato puntuali verifiche periodiche sulla presenza del contribuente nella predetta unità immobiliare in cui egli ha stabilito la residenza anagrafica: verifiche che l'Ente impositore ben avrebbe potuto (e dovuto) effettuare utilizzando la propria Polizia Municipale, e che non risultano ex actis effettuate.
Inoltre, la circostanza che la coniuge del contribuente abbia stabilito la propria residenza e dimora abituale in altro Comune situato nella Regione Sardegna (quello di Sassari), e per questo titolo abbia a sua volta in ipotesi usufruito della "esenzione prima casa" per l'immobile di cui è proprietaria in quel Comune, non è incompatibile con lo stabilimento del marito nel Comune di Badesi, che questi ha ex professo dichiarato costituire la sua dimora abituale, essendo i due immobili situati in Comuni diversi.
Il concetto di abitazione principale è delineato dall'articolo 8, secondo comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992
n. 504 ed è effettivamente legato a quello della residenza anagrafica. Recita, infatti, la suddetta disposizione che si intende tale (per abitazione principale), salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. E poi chiarisce che, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
La sentenza della Corte Costituzionale 12 settembre - 13 ottobre 2022 n°209, che entrambe le parti di questo giudizio invocano quale fondamento delle rispettive, contrapposte, ragioni, deve essere letta - ed interpretata - nel senso che qualora la dimora abituale (e la residenza anagrafica) dei coniugi non coincidano, svolgendo essi attività differenziate e indipendenti, in Comuni diversi nei quali abbiano stabilito la loro
(diversa) dimora abituale, a ciascuno di essi compete l'indicata agevolazione in relazione all'immobile di cui sono rispettivamente proprietari.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna del Comune di Badesi al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, per i due gradi del giudizio, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello, e riforma la sentenza impugnata, annullando l'avviso di accertamento limitatamente all'immobile registrato al Foglio 48, Num. 2870, sub. 4, Categoria A/2, ubicato nel Comune di Badesi,
Indirizzo_1, piano t 1, ed alla pertinenza del medesimo immobile registrata al Foglio 48, Num. 2870, sub. 23, Categoria C/6, ubicata nella medesima Indirizzo_1 dello stesso Comune, piano s 1. Condanna il Comune di BADESI al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in
€300,00 per il primo giudizio, e in €400,00 per il secondo grado.