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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01NG013832023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 339/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta istanza si sospensione dell'avviso di accertamento n. T2A01NG01383/2023, ex art. 47 D.Lgs. 546/92, in relazione all'anno fiscale 2017, per complessivi Euro 5.772,60. L'avviso in parola deriva dalla verifica fiscale iniziata in data 05.04.2023 e condotta dalla Guardia di Finanza di Trento, a seguito della quale veniva redatto in data 13.10.2023 il Processo Verbale di Constatazione n. 0107350/2023-TN131. L'Agenzia delle Entrate facendo riferimento a tale PVC, ha accertato le seguenti somme non dichiarate:
a) N. 2 bonifici per complessivi euro 7.000,00. Il sig. Ricorrente_1 faceva presente che trattasi di mera regalia effettuata da un parente in un momento di difficoltà economica.
b) N. 2 bonifici per complessivi euro 4.500,00 effettuati nell'anno 2017. Il ricorrente precisa di aver ricevuto tale somma dal sig. Nominativo_3 a seguito della vendita dell'automobile Fiat BO. Trattandosi della vendita di un veicolo, non necessita di alcuna formalità dal punto di vista fiscale.
c) Versamento sul conto della somma di euro 904,14. Il sig. Ricorrente_1 specifica che trattasi di denaro ricevuto a seguito di risarcimento riferito ad un sinistro e quindi non sottoposto a tassazione.
Ricorso
a) In primo lugo parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 comma
5 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992 comma 5 bis. Mette in luce che l'onere della prova è a carico dell'Agenzia delle Entrate, la quale non lo ha dimostrato. Riguardo l'importo di € 7.000,00 è bene chiarire che su tale passaggio di denaro non vi è alcuna prova né nel PVC né nell'accertamento impugnato, della avvenuta mediazione nella vendita di veicoli. Circa i 2 bonifici per complessivi euro 4.500,00, effettuati nell'anno 2017 dal sig. Nominativo_3 per vendita di automobile Fiat BO, precisava che trattavasi di vendita di veicolo usato effettuata dal medesimo ricorrente in proprio, ed in quanto tale vendibile senza alcuna formalità dal punto di vista fiscale. Quanto al versamento sul conto di un assegno circolare di euro 904,14, il ricorrente trascorsi 5 anni non ricordava, con precisione, la provenienza ma precisava che era plausibile si trattasse di assegno ricevuto a titolo di risarcimento dovuto ad un sinistro ed in quanto tale non sottoposto a tassazione b) Con il secondo motivo di ricorso mette in luce la nullità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 42 comma
3 DPR n. 600/1973 per difetto di sottoscrizione – Difetto di attestazione di conformità ed inesistenza giuridica dell'avviso per inapplicabilità dell'art. 2, comma 6 del D. Lgs n. 82/2005. Evidenzia la carenza di delega da parte del funzionario dell'Ufficio.
c) Il terzo punto di ricorso riguarda la nullità dell'avviso di accertamento per assenza di contraddittorio preventivo. L'Agenzia delle Entrate ha integralmente aderito a quelle che erano le risultanze del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza, senza però avviare a sua volta il necessario contraddittorio con il contribuente
Chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato e la vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio) eccependo, riguardo “alla valenza probatoria dei rilievi e alle specifiche operazioni contestate”, l'irrilevanza al comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/92. In altri termini, le presunzioni semplici e, a maggior ragione, quelle legali continuano ad operare e non sono state eliminate. Sono prive di fondamento le giustificazioni riguardo le somme contestate, i cui recuperi sono stati corroborati dall'esito dell'accesso dei militari presso l'abitazione del Contribuente e dai dati reperiti da diverse banche dati.
Circa l'attestazione di conformità e la sottoscrizione dell'atto impositivo, l'ufficio eccepisce l'infondatezza dopo l'introduzione del comma 6 bis all'art. 2 del D.Lgs. n. 217/17.
In ordine all'eccezione sul mancato contraddittorio preventivo, l'Ufficio precisa che il PVC era stato notificato in data 13.10.2023 ed in data 19/10/2023 (quest'utilima data è quella riportata nelle Controdeduzioni. Come verrà specificato nei Motivi della Decisione si terrà conto dell'errore di trascrizione) era stato emesso l'avviso qui impugnato. Per tali motivi l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento in composizione monocratica (anche CGT) ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Preliminarmente, parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7, comma
5-bis del D. Lgs. n. 546 del 1992. Nel processo tributario tale norma disciplina l'onere della prova, in buona sostanza spetta all'Ufficio provare le violazioni riportate nel PVC. Ad avviso di codesta CGT l'onere probatorio, in capo all'Agenzia, è stato ampiamente dimostrato. Infatti, parte resistente precisa che “Presso la sua abitazione, oltre a diversi libretti di circolazione, certificati di proprietà di autovetture e altrettante chiavi, è stato trovato il timbro della ditta Società_1 (avente ad oggetto “importazione ed esportazione di auto”), formalmente intestata al nipote Nominativo_1 ed attiva dal settembre 2017 al luglio 2018. E' significativo che proprio il nipote Nominativo_1 abbia poi disposto gli accrediti più rilevanti del 2017, pari a complessivi € 7.000,00. Essi, effettuati in data 22 novembre e in data 22 dicembre 2017 secondo la linea avversa sarebbero state
“liberalità” a favore dello zio in un momento di difficoltà”. L'Ufficio analizza anche l'importo pari ad € 4.500,00 evidenziando che “nelle causali è stato indicato “Fiat BO nera targa tedesca”. Anche in questo caso è chiaro il collegamento con l'attività di commercio di auto, considerato che detta automobile – con telaio Numero_1 non è mai stata intestata al ricorrente (cfr. avviso, pag. 7). In ricorso non viene peraltro sostenuto che la FI BO sia stata ceduta perché di proprietà (cfr. ricorso, 4). Trattandosi di auto non di proprietà è evidente che l'accredito è stato operato a suo favore in qualità di intermediario, con conseguente imponibilità come reddito diverso”. La Corte mette in luce il sig. Ricorrente_1 disponesse della delega di firma sui conti intestati alla convivente;
ciò è stato rilevato dai verificatori in sede di verifica. In tal modo parte ricorrente era in grado di effettuare versamenti e prelievi a sua discrezione. In merito ai due versamenti di assegni per
€ 674,00 e € 230,00, il sig. Ricorrente_1 precisa di non ricordare. Nel caso di specie le difese di parte ricorrente risultano generiche per cui la CGT ritiene le eccezioni inconsistenti.
Anche il secondo motivo, nullità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 42 comma 3 DPR n. 600/1973 per difetto di sottoscrizione, è infondato. E' corretta la citazione, da parte dell'Ufficio, circa la sentenza n. 6142 del
07.03.2024 della Suprema Corte di Cassazione. La SC ha evidenziato che “ai sensi dell'art. 23 CAD, "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nella specie risulta incontestato, e comunque provato, che l'atto impositivo presentava la sottoscrizione digitale (in tema di sentenze sottoscritte digitalmente vedi Cass. n. 15074 del 2017; Cass.8.07.2022, n. 21712; Cass. 21.01.2021, n. 1150)”. A conferma della legittimità dell'operato del responsabile dell'Ufficio, parte resistente ha prodotto copia dell'attestato di servizio e delega di firma al funzionario Nominativo_2. Ne consegue l'infondatezza della richiesta di nullità invocata da parte ricorrente.
Circa l'eccezione sul mancato contraddittorio preventivo è appena il caso di precisare che nell'arco temporale compreso tra l'emissione del PVC e la data dell'avviso di accertamento (dal 13/10/2023 al 28/12/2023 pari a 72 giorni consecutivi – la Corte, al riguardo mette in evidenza un errore di scrittura dell'Ufficio perché nelle
Controdeduzioni si indica come data ultima il 19/10/2023 mentre in realtà è il 28/12/2023), parte ricorrente avrebbe potuto notificare all'Ufficio le proprie giustificazioni ma di tutto ciò non c'è traccia. Il sig. Ricorrente_1 aveva diritto di difendersi entro 60 giorni dalla data del PVC ed in tal senso l'Ufficio ha posto il contribuente nelle condizioni di poterlo fare. La circostanza che il sig.. Ricorrente_1 non abbia presentato le memorie, ha consentito all'Ufficio di emettere l'avviso di accertamento qui impugnato e quindi il difetto di contradittorio preventivo non è fondato.
Per i motivi sopra descritti la CGT rigetta il ricorso. Riguardo le spese di giudizio, tenuto conto dell'importo della controversia, condanna parte ricorrente a rifondere € 350,00 omnicomprensive a favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di giudizio a carico di parte ricorrente liquidate in complessivi € 350,00.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01NG013832023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 339/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta istanza si sospensione dell'avviso di accertamento n. T2A01NG01383/2023, ex art. 47 D.Lgs. 546/92, in relazione all'anno fiscale 2017, per complessivi Euro 5.772,60. L'avviso in parola deriva dalla verifica fiscale iniziata in data 05.04.2023 e condotta dalla Guardia di Finanza di Trento, a seguito della quale veniva redatto in data 13.10.2023 il Processo Verbale di Constatazione n. 0107350/2023-TN131. L'Agenzia delle Entrate facendo riferimento a tale PVC, ha accertato le seguenti somme non dichiarate:
a) N. 2 bonifici per complessivi euro 7.000,00. Il sig. Ricorrente_1 faceva presente che trattasi di mera regalia effettuata da un parente in un momento di difficoltà economica.
b) N. 2 bonifici per complessivi euro 4.500,00 effettuati nell'anno 2017. Il ricorrente precisa di aver ricevuto tale somma dal sig. Nominativo_3 a seguito della vendita dell'automobile Fiat BO. Trattandosi della vendita di un veicolo, non necessita di alcuna formalità dal punto di vista fiscale.
c) Versamento sul conto della somma di euro 904,14. Il sig. Ricorrente_1 specifica che trattasi di denaro ricevuto a seguito di risarcimento riferito ad un sinistro e quindi non sottoposto a tassazione.
Ricorso
a) In primo lugo parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 comma
5 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992 comma 5 bis. Mette in luce che l'onere della prova è a carico dell'Agenzia delle Entrate, la quale non lo ha dimostrato. Riguardo l'importo di € 7.000,00 è bene chiarire che su tale passaggio di denaro non vi è alcuna prova né nel PVC né nell'accertamento impugnato, della avvenuta mediazione nella vendita di veicoli. Circa i 2 bonifici per complessivi euro 4.500,00, effettuati nell'anno 2017 dal sig. Nominativo_3 per vendita di automobile Fiat BO, precisava che trattavasi di vendita di veicolo usato effettuata dal medesimo ricorrente in proprio, ed in quanto tale vendibile senza alcuna formalità dal punto di vista fiscale. Quanto al versamento sul conto di un assegno circolare di euro 904,14, il ricorrente trascorsi 5 anni non ricordava, con precisione, la provenienza ma precisava che era plausibile si trattasse di assegno ricevuto a titolo di risarcimento dovuto ad un sinistro ed in quanto tale non sottoposto a tassazione b) Con il secondo motivo di ricorso mette in luce la nullità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 42 comma
3 DPR n. 600/1973 per difetto di sottoscrizione – Difetto di attestazione di conformità ed inesistenza giuridica dell'avviso per inapplicabilità dell'art. 2, comma 6 del D. Lgs n. 82/2005. Evidenzia la carenza di delega da parte del funzionario dell'Ufficio.
c) Il terzo punto di ricorso riguarda la nullità dell'avviso di accertamento per assenza di contraddittorio preventivo. L'Agenzia delle Entrate ha integralmente aderito a quelle che erano le risultanze del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza, senza però avviare a sua volta il necessario contraddittorio con il contribuente
Chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato e la vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio) eccependo, riguardo “alla valenza probatoria dei rilievi e alle specifiche operazioni contestate”, l'irrilevanza al comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/92. In altri termini, le presunzioni semplici e, a maggior ragione, quelle legali continuano ad operare e non sono state eliminate. Sono prive di fondamento le giustificazioni riguardo le somme contestate, i cui recuperi sono stati corroborati dall'esito dell'accesso dei militari presso l'abitazione del Contribuente e dai dati reperiti da diverse banche dati.
Circa l'attestazione di conformità e la sottoscrizione dell'atto impositivo, l'ufficio eccepisce l'infondatezza dopo l'introduzione del comma 6 bis all'art. 2 del D.Lgs. n. 217/17.
In ordine all'eccezione sul mancato contraddittorio preventivo, l'Ufficio precisa che il PVC era stato notificato in data 13.10.2023 ed in data 19/10/2023 (quest'utilima data è quella riportata nelle Controdeduzioni. Come verrà specificato nei Motivi della Decisione si terrà conto dell'errore di trascrizione) era stato emesso l'avviso qui impugnato. Per tali motivi l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento in composizione monocratica (anche CGT) ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Preliminarmente, parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7, comma
5-bis del D. Lgs. n. 546 del 1992. Nel processo tributario tale norma disciplina l'onere della prova, in buona sostanza spetta all'Ufficio provare le violazioni riportate nel PVC. Ad avviso di codesta CGT l'onere probatorio, in capo all'Agenzia, è stato ampiamente dimostrato. Infatti, parte resistente precisa che “Presso la sua abitazione, oltre a diversi libretti di circolazione, certificati di proprietà di autovetture e altrettante chiavi, è stato trovato il timbro della ditta Società_1 (avente ad oggetto “importazione ed esportazione di auto”), formalmente intestata al nipote Nominativo_1 ed attiva dal settembre 2017 al luglio 2018. E' significativo che proprio il nipote Nominativo_1 abbia poi disposto gli accrediti più rilevanti del 2017, pari a complessivi € 7.000,00. Essi, effettuati in data 22 novembre e in data 22 dicembre 2017 secondo la linea avversa sarebbero state
“liberalità” a favore dello zio in un momento di difficoltà”. L'Ufficio analizza anche l'importo pari ad € 4.500,00 evidenziando che “nelle causali è stato indicato “Fiat BO nera targa tedesca”. Anche in questo caso è chiaro il collegamento con l'attività di commercio di auto, considerato che detta automobile – con telaio Numero_1 non è mai stata intestata al ricorrente (cfr. avviso, pag. 7). In ricorso non viene peraltro sostenuto che la FI BO sia stata ceduta perché di proprietà (cfr. ricorso, 4). Trattandosi di auto non di proprietà è evidente che l'accredito è stato operato a suo favore in qualità di intermediario, con conseguente imponibilità come reddito diverso”. La Corte mette in luce il sig. Ricorrente_1 disponesse della delega di firma sui conti intestati alla convivente;
ciò è stato rilevato dai verificatori in sede di verifica. In tal modo parte ricorrente era in grado di effettuare versamenti e prelievi a sua discrezione. In merito ai due versamenti di assegni per
€ 674,00 e € 230,00, il sig. Ricorrente_1 precisa di non ricordare. Nel caso di specie le difese di parte ricorrente risultano generiche per cui la CGT ritiene le eccezioni inconsistenti.
Anche il secondo motivo, nullità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 42 comma 3 DPR n. 600/1973 per difetto di sottoscrizione, è infondato. E' corretta la citazione, da parte dell'Ufficio, circa la sentenza n. 6142 del
07.03.2024 della Suprema Corte di Cassazione. La SC ha evidenziato che “ai sensi dell'art. 23 CAD, "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nella specie risulta incontestato, e comunque provato, che l'atto impositivo presentava la sottoscrizione digitale (in tema di sentenze sottoscritte digitalmente vedi Cass. n. 15074 del 2017; Cass.8.07.2022, n. 21712; Cass. 21.01.2021, n. 1150)”. A conferma della legittimità dell'operato del responsabile dell'Ufficio, parte resistente ha prodotto copia dell'attestato di servizio e delega di firma al funzionario Nominativo_2. Ne consegue l'infondatezza della richiesta di nullità invocata da parte ricorrente.
Circa l'eccezione sul mancato contraddittorio preventivo è appena il caso di precisare che nell'arco temporale compreso tra l'emissione del PVC e la data dell'avviso di accertamento (dal 13/10/2023 al 28/12/2023 pari a 72 giorni consecutivi – la Corte, al riguardo mette in evidenza un errore di scrittura dell'Ufficio perché nelle
Controdeduzioni si indica come data ultima il 19/10/2023 mentre in realtà è il 28/12/2023), parte ricorrente avrebbe potuto notificare all'Ufficio le proprie giustificazioni ma di tutto ciò non c'è traccia. Il sig. Ricorrente_1 aveva diritto di difendersi entro 60 giorni dalla data del PVC ed in tal senso l'Ufficio ha posto il contribuente nelle condizioni di poterlo fare. La circostanza che il sig.. Ricorrente_1 non abbia presentato le memorie, ha consentito all'Ufficio di emettere l'avviso di accertamento qui impugnato e quindi il difetto di contradittorio preventivo non è fondato.
Per i motivi sopra descritti la CGT rigetta il ricorso. Riguardo le spese di giudizio, tenuto conto dell'importo della controversia, condanna parte ricorrente a rifondere € 350,00 omnicomprensive a favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di giudizio a carico di parte ricorrente liquidate in complessivi € 350,00.