Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00942/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01054/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Costanzo Brovida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alba, in persona del legale rappresentante pro tempore , in origine rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Maccagno e, successivamente, dagli avvocati Angioletta Coppa e Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la rideterminazione,
previo accertamento e declaratoria dell’illegittimità e conseguente annullamento totale o parziale della determinazione dell’oblazione effettuata dal Comune di Alba con nota del -OMISSIS-e preso atto del pagamento con riserva di ripetizione da parte dei ricorrenti della somma di € 27.687,60, dell’importo dovuto, nella minor somma di € 2.253,46, o, in via subordinata, nella minor somma di € 13.845,46, o, in via di ulteriore subordine, nella minore somma di € 16.098,72;
per la condanna
del Comune a restituire e pagare ai ricorrenti la capitale somma di € 25.434,14 (27.687,60-2.253,46), o, in via di subordine, la capitale somma di € 13.842,14 (27.687,60-13.845,46), o, in via di ulteriore subordine, la capitale somma di € 11.588,88 (27.687,60-16.098,72), oltre interessi legali dal -OMISSIS- (data del versamento) al saldo;
in ogni caso, per la rideterminazione dell’importo dell’oblazione de qua sulla base di corretti parametri normativi nell’ambito di quanto sopra dedotto, e per la condanna del Comune alla restituzione a favore dei ricorrenti dell’eccedenza versata, con interessi ut supra .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alba;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con atto pubblico del -OMISSIS- i deducenti acquistavano l’unità immobiliare di cui è causa, sita nel Comune di Alba e ivi descritta come fabbricato da cielo a terra ad uso abitazione, sviluppata su due livelli fuori terra.
2. Quanto compravenduto era stato edificato dal padre della venditrice quale “fabbricato rurale” in forza di licenza edilizia n. -OMISSIS- (docc. 4 e 5 Comune) e di successiva concessione edilizia -OMISSIS-, richiesta per “recinzione a perimetrazione della casa per civile abitazione di proprietà del su citato proprietario (coltivatore diretto) ivi residente” (docc. 6, 7 e 8 Comune); il suddetto compendio immobiliare era quindi pervenuto alla dante causa dei deducenti a seguito di successione ereditaria, di retratto successorio e di sentenza per divisione ereditaria, come descritto all’art. 7 dell’atto di vendita (doc. 1 ricorrenti).
3. In data -OMISSIS- gli esponenti inoltravano al Comune di Alba la domanda di Permesso di Costruire prot. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto la “sanatoria per mancata variante di opere realizzate in difformità alla licenza edilizia n. -OMISSIS-” (doc. 2 ricorrenti); l’opera più rilevante da sanare consisteva in un incremento volumetrico generato da un abbassamento del piano di campagna, realizzato in occasione della costruzione del fabbricato, con conseguente aumento del volume emergente del corpo di fabbrica pari a mc 101,17 (doc. 4, tavole progettuali; doc. 5, relazione accompagnamento; doc. 6, computo metrico estimativo, tutti di parte ricorrente).
4. Il Responsabile del procedimento, con nota del -OMISSIS-, comunicava ai richiedenti il parere positivo della Commissione Edilizia e l’ammissibilità della sanatoria, richiedendo, tuttavia, ulteriore documentazione al fine del relativo perfezionamento (doc. 7 ricorrenti); esaminata la documentazione integrativa versata, con nota del -OMISSIS- (doc. 8 ricorrenti) il suddetto funzionario intimava ai richiedenti il pagamento, entro sessanta giorni, della complessiva somma di € 27.678,60 così dettagliata: “a) per quota parte incidenza opere di urbanizzazione: aumento di volume mc. 701,17 x €/mc 19,32 x 2 = € 27.093,20; b) per quota incidenza del costo di costruzione € 17.931,72 x 5% x 1/3 x 2 = € 594,40 [secondo gli interessati, rectius , 597,72 €] ” .
5. La debenza e determinazione di detti importi veniva così motivata nella nota citata: “Considerato che l’art. 36 su citato [DPR 380/2001] subordina il rilascio del premesso di costruire in sanatoria al pagamento a titolo di oblazione del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’art. 16 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. A seguito delle disposizioni ricevute dal Dirigente la Ripartizione Urbanistica e Territorio (…), in merito ai “mutamenti di destinazione d’uso da residenza rurale a residenza civile per fabbricati realizzati ante L. 10/77”, pervenuta tramite e-mail del -OMISSIS- in seguito alla risposta formulata sull’argomento da parte dell’Amministrazione Comunale in data -OMISSIS-, nella persona del Segretario Generale (…), la S.V., improrogabilmente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di invio della presente, è tenuta al pagamento della somma di EURO 27.687,60” .
6. I richiedenti il titolo, ritenendo non perspicua la motivazione sopra trascritta, hanno depositato un parere legale a contestazione (docc. 9 e 10 ricorrenti), cui il Responsabile del procedimento ha replicato con nota del -OMISSIS- (doc. 11 ricorrenti), ribadendo la richiesta di pagamento già inoltrata, sulla scorta della circostanza che “… la destinazione legittimata in atto del fabbricato in questione, è rurale, così come autorizzata nella licenza edilizia n. -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS- per la costruzione di un fabbricato rurale, a due piani fuori terra, comprendente un alloggio e servizi in -OMISSIS-” .
7. Con lettera in data -OMISSIS- (doc. 12 ricorrenti) il legale degli istanti comunicava al Comune che i propri assistiti avrebbero provveduto a versare l’importo richiesto con riserva di ripetizione, al solo fine di perfezionare la pratica edilizia e dare corso ai lavori; in data -OMISSIS- i richiedenti provvedevano a versare nelle casse comunali la somma di € 27.687,60 per la sanatoria (doc 13 ricorrenti); all’esito, il Comune rilasciava il richiesto PdC in sanatoria del -OMISSIS- (doc. 14 ricorrenti).
8. Con ricorso notificato il 6.10.2022 e depositato il 26.10.2022 i deducenti hanno chiesto a questo Tribunale, previo accertamento e declaratoria della totale o parziale illegittimità della determinazione dell’oblazione effettuata dal Comune di Alba con Nota del -OMISSIS- (pr. n.-OMISSIS-), di annullarla in tutto o in parte, e, preso atto dell’intervenuto pagamento da parte loro della somma di € 27.687,60, rideterminare l’importo dovuto nella minor somma di € 2.253,46, o, in via subordinata, nella minor somma di € 13.845,46, o, in via di ulteriore subordine, nella minore somma di € 16.098,72, e, per l’effetto, dichiarare tenuto e condannare il Comune a restituire la differenza, oltre interessi legali dal versamento, intervenuto il -OMISSIS-.
9. Si è costituito in resistenza il Comune di Alba.
10. Nelle more del giudizio l’Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- (doc. 1 Comune), ha disposto la parziale restituzione degli importi versati dai ricorrenti, con riaccredito della somma di € 10.649,76; tale mutamento di indirizzo è stato motivato sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3558 del 19.04.2024, a mente della quale va esclusa la corresponsione di oneri di urbanizzazione in caso di trasformazione della residenza rurale in residenza civile.
11. In vista della discussione della causa le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, dando atto dell’ulteriore evoluzione della giurisprudenza amministrativa, maturata nell’ultimo biennio.
11.1. L’Amministrazione resistente, in particolare, con la memoria depositata il 23.01.2026 ha richiamato le recenti precisazioni contenute nella decisione n. 811/2025 del Consiglio di Stato, nonché le successive pronunce adesive di questo Tribunale, ritenendo che i principi ivi affermati depongano per la debenza delle somme come originariamente quantificate ovvero, quantomeno, del contributo di costruzione (in misura doppia ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) corrispondente al mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante della volumetria dei locali non destinati alla funzione abitativa dell’edificio in loro proprietà (mc 149,94); la difesa pubblica, ha, quindi formulato in detti termini le proprie conclusioni.
11.2. I ricorrenti, con memoria depositata il 23.01.2026, hanno dato atto della parziale restituzione medio tempore intervenuta, tuttavia, non ritenendola satisfattiva, hanno rimodulato alla luce di tale sopravvenienza le loro originarie domande, patrocinando le tre, gradate ipotesi ricostruttive di seguito meglio descritte.
11.2.1. Seguendo una prima prospettazione, chiesta in via principale (calcolata con oblazione in misura pari al contributo di costruzione e restituzione integrale degli oneri per mutamento di destinazione d’uso), residuerebbe loro un credito di 14.786,50.
11.2.2. Seguendo una seconda, subordinata prospettazione (calcolata con oblazione in misura pari al doppio del contributo di costruzione e restituzione integrale degli oneri per mutamento di destinazione d’uso), residuerebbe loro un credito di € 12.534,10.
11.2.3. Seguendo la terza e ulteriormente subordinata prospettazione (oblazione in misura pari al doppio del contributo di costruzione e restituzione parziale degli oneri per mutamento di destinazione d’uso) residuerebbe loro un credito di 9.637,26.
12. Con memoria di replica depositata il 4.2.2026 i ricorrenti hanno eccepito l’improponibilità e l’inammissibilità della domanda di parte resistente contenuta nella memoria del 23.01.2026, ritenendo che la stessa, in quanto domanda riconvenzionale, non potesse essere introdotta nel processo nella fase prodromica alla discussione; nel merito, prendendo atto del portato innovativo della sentenza del Consiglio di Stato n. 811/2025, hanno auspicato l’adesione di questo Tribunale al più risalente orientamento, insistendo comunque per la non debenza del “raddoppio degli oneri” preteso dal Comune per il mutamento di destinazione d’uso da rurale a civile, con formulazione di una ulteriormente subordinata richiesta di restituzione di € 3.194,04.
13. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebrata il 26.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
14. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità della domanda che il Comune ha formulato con la memoria depositata il 23.01.2026.
14.1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento degli oneri di urbanizzazione dovuti dai ricorrenti per la sanatoria delle opere di cui alla corrispondente istanza, pertanto valgono i principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30.08.2018 n. 12; la richiamata, autorevole pronuncia, infatti, chiarisce che “La giurisprudenza è consolidata, per parte sua, nell’affermare, che la controversia in ordine alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 16 della l. n. 10 del 1977 e, oggi, dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., ha ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti della pubblica amministrazione e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza. (…) La natura non autoritativa dei relativi atti e l’assenza di discrezionalità, nell’ambito di un rapporto paritetico tra la pubblica amministrazione e il privato, rendono perciò concettualmente inconfigurabile l’esercizio dell’autotutela pubblicistica, quale potere di secondo grado che viene incidere, secondo determinati presupposti e limiti, su un primigenio episodio di esercizio del potere autoritativo, che qui non sussiste ab origine (cfr., sul punto, Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2821; Cons. St., sez. IV, 27 settembre 2017, n. 4515)” .
14.2. La concreta declinazione delle trascritte coordinate induce a ritenere che le difese spiegate dal Comune con la contestata memoria del 23.01.2026 siano rimaste nell’ambito del thema decidendum come originariamente perimetrato dal ricorso introduttivo, poiché l’Amministrazione ha sostanzialmente chiesto a questo Tribunale di ignorare le restituzioni dalla stessa medio tempore disposte e confermare l’ammontare degli oneri originariamente richiesto. Orbene, il Collegio non ignora che l’art. 42, c. 5, c.p.a. consenta, nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi, di proporre “le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio” nelle forme ivi previste. La domanda comunale contenuta nella memoria del 23.01.2026, tuttavia, non ha natura riconvenzionale in senso tecnico, poiché, pur proposta dalla parte resistente avverso la propria controparte processuale (vale a dire, il ricorrente principale), non comporta, come visto, l’allargamento del thema decidendum a una differente pretesa, fatta valere da colui che è stato chiamato in giudizio quale debitore (cfr. Cass. civ., III, 25.10.2016, n. 21472).
14.3. Invero, sebbene la domanda di parte pubblica si incentri sulla condanna dei ricorrenti alla restituzione di quanto medio tempore dalla stessa riversato e, come tale, implica la censura giudiziale da parte della resistente di un proprio atto, quest’ultimo non assume, come visto, la consistenza di un provvedimento autoritativo di secondo grado. L’atto restitutorio, infatti, non diversamente dall’originaria determina contenente la quantificazione del contributo, riveste natura paritetica ed è destinato ad essere travolto da una eventuale pronuncia giurisdizionale contrastante. Questo Tribunale, infatti, è stato investito con il ricorso introduttivo della domanda di esatta quantificazione del contributo dovuto e sulla stessa è tenuto a pronunciarsi.
15. Ferme le superiori considerazioni in rito, il ricorso va accolto, nei sensi e limiti che seguono.
16. Deve premettersi che la tesi sostenuta dai ricorrenti aveva trovato l’avallo di questo Tribunale in precedenti pronunce e, in particolare, nelle sentenze n. 687 del 14.06.2019 e n. 446 del 27.04.2021, che essi agitano a proprio favore unitamente alle successive pronunce n. 111 e 112 del 10.02.2022.
17. In tali decisioni si era infatti evidenziato come, prima dell’entrata in vigore della L. 10/1977, la realizzazione di fabbricati abitativi in zone rurali fosse assoggettata al generale regime di gratuità degli interventi edilizi, essendo pertanto irrilevante se lo specifico fabbricato fosse stato realizzato da un imprenditore agricolo a servizio della propria attività o da soggetti diversi senza alcun legame con un’attività agricola. Successivamente all’entrata in vigore della L. 10/1977 (che ha introdotto il contrario principio generale di onerosità degli interventi edilizi), la realizzazione di nuovi fabbricati in area agricola ha mantenuto l’esenzione dal pagamento degli oneri concessori solo se ed in quanto strumentale all’attività dell’imprenditore agricolo. Di conseguenza, nelle predette pronunce si era ritenuto che l’art. 25, comma 10, della L.R. 56/1977, nel richiedere il pagamento degli oneri in caso di mutamento della destinazione d’uso a seguito della cessazione dell’impresa agricola (ad eccezione dell’ipotesi in cui l’immobile continuasse ad essere utilizzato quale abitazione dell’imprenditore cessato, dei suoi eredi o dei suoi familiari), si potesse applicare solo ai fabbricati realizzati dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.
18. Ad avviso del Collegio, tale orientamento deve tuttavia essere rimeditato alla luce delle pronunce del Consiglio di Stato n. 3558 del 19.04.2024 e n. 811 del 03.02.2025 (richiamate dalla difesa comunale) che, pur rigettando gli appelli avverso le predette sentenze di primo grado, hanno comunque operato alcune rilevanti precisazioni.
19. In particolare, la pronuncia n. 811/2025 ha evidenziato che “nel regime precedente alla l. 10/1977 la funzione residenziale in zona agricola non era vincolata all’uso strumentale alla conduzione del fondo, come previsto dall’attuale normativa” di talché “in molti casi prima dell’entrata in vigore di tale legge si era già consolidata una funzione meramente residenziale da parte di persone prive della qualifica di imprenditore agricolo che acquistavano una casa in campagna” ; conseguentemente “Il pagamento degli oneri si giustifica nel caso di mutamento d’uso da residenziale per l’imprenditore agricolo a residenziale tout court perché ciò determina un aumento del carico urbanistico, ma se la funzione meramente residenziale esisteva già prima del 1977 viene meno tale incremento e non è giustificato il pagamento degli oneri” .
20. In sostanza, dunque, il giudice di appello ha spostato l’attenzione sulla funzione svolta dal fabbricato abitativo prima del 1977: se già allora era utilizzato quale residenza di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo, allora non è configurabile un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso da assoggettare al pagamento degli oneri; se, invece, era utilizzato quale abitazione dell’imprenditore agricolo, la sua sopravvenuta destinazione a residenza di soggetti diversi da quest’ultimo, costituisce un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso da assoggettare al pagamento degli oneri.
21. Ebbene, nel caso di specie, la “domanda di licenza per opere edilizie” del 7.4.1970 (doc. 4 Comune) aveva ad oggetto una “nuova costruzione ad uso di abitazione per azienda agricola”, assentita con licenza edilizia n. -OMISSIS- per la “costruzione di un fabbricato rurale” (docc. 5 e 6 Comune, titolo edilizio e relativa tavola unica progettuale); il compendio edilizio è stato poi oggetto degli ulteriori interventi di cui alla concessione n. 431/1984, la cui richiesta ancora menzionava la qualità di “coltivatore diretto” in capo al proprietario.
22. Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi che prima del 1977 il fabbricato abitativo per cui è causa non avesse una destinazione d’uso propriamente residenziale ma, piuttosto, una destinazione rurale, caratterizzata dal vincolo di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola ed al soddisfacimento delle specifiche esigenze abitative dell’imprenditore agricolo (o coltivatore diretto) e della sua famiglia. Di talché la nuova destinazione a civile abitazione, effetto del permesso di costruire in sanatoria del -OMISSIS- (pratica edilizia n.-OMISSIS-), configura un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, comportando il passaggio tra due categorie funzionalmente autonome ex art. 23 ter, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (vale a dire da rurale a residenziale). Ne discende il dovuto assoggettamento del titolo al pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L.R. 19/1999.
23. Nel caso di specie, tuttavia, il Comune ha errato nel richiedere a titolo di oblazione il raddoppio degli oneri per l’intero intervento: l’immobile de quo , infatti, edificato come visto come edificio rurale, è pervenuto, a seguito di complesse vicende successorie, ad un’erede dell’originario proprietario. Tale prima vicenda, ai sensi dell’art. 25 commi 10 e 11 della LR piemontese n. 56/1977, richiamato dalla difesa ricorrente a pag. 8 della memoria di replica depositata il 4.02.2026, non denota ancora una variazione urbanisticamente rilevante, in quanto “non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'interessato, suoi eredi o familiari” . L’istruttoria comunale, poi, non porta alcun elemento dal quale desumere che il fabbricato sia stato trasformato in abitazione civile nel periodo intercorrente tra la morte dell’originario proprietario, avvenuta nell’anno 2003, e la vendita agli odierni deducenti, perfezionata nell’anno 2021.
24. Il cambio di destinazione d’uso da abitazione rurale a abitazione civile, piuttosto, costituiva l’obiettivo dei lavori che i nuovi proprietari, qui ricorrenti, intendevano svolgere a valle della sanatoria di alcune, pregresse difformità del fabbricato dal progetto assentito. Da ciò deriva che, per la volumetria in origine autorizzata, pari a 600 mc, comprendente, almeno in parte, anche il “ricovero attrezzi e macchinari agricoli” in realtà sin dall’origine realizzato in guisa di doppia “cantina” e così posto al servizio dell’abitazione rurale in luogo dell’azienda agricola (doc. 5 ricorrenti), sono dovuti gli oneri di urbanizzazione discendenti dal cambio di destinazione nella misura ordinaria di legge, senza raddoppio, ovvero mc. 600,00 x €/mc 19,32 = 11.592,00 €. Vanno, invece, assoggettati a raddoppio gli oneri riferiti ai volumi sanati con il titolo del 2022, in quanto eccedenti l’ingombro assentito nel 1970, ovvero mc. 101,17 x €/mc 19,32 x 2 = 3.909,20, cui va aggiunta la quota per incidenza del costo di costruzione, parametrata al computo metrico estimativo di parte istante, ovvero € 17.931,72 x 5% x 1/3 x 2 = € 597,72. Il totale dovuto, pertanto, ammontava a € 16.098,92.
25. Considerato che i ricorrenti hanno a suo tempo versato € 27.687,60 e il Comune ha restituito loro con determina n. -OMISSIS- € 10.649,76, gli stessi tuttora vantano un credito pari a € 947,92.
26. In conclusione, la domanda di rideterminazione del contributo di costruzione dovuto va accolta nei limiti sopra espressi, con condanna del Comune resistente alla restituzione dell’eccedenza versata. Per l’importo da ripetere va accolta anche la domanda di pagamento degli interessi legali che, ai sensi dell’art. 2033 c.c., alla luce della buona fede dell’ accipiens , devono decorrere dal giorno della domanda di restituzione, coincidente con la notifica dell’epigrafato ricorso, sino al saldo (non integra, infatti, domanda di restituzione la mera dichiarazione di pagamento degli oneri con riserva di ripetizione di cui al doc. 12 di parte attrice). Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell' accipiens in buona fede può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, solo ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, in quanto il termine “domanda” di cui all'art. 2033 c.c. va inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. un., 13 giugno 2019, n.15895; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 30 aprile 2020, n. 720).
27. La particolarità della fattispecie e il mutamento del quadro giurisprudenziale sopravvenuto in corso di causa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione nei limiti e sensi espressi in motivazione e condanna il Comune di Alba alle corrispondenti restituzioni, su cui dovranno essere versati gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla data della domanda e sino al saldo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | AN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.