CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2026, n. 8285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8285 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30238/2017 R.G. proposto da: Nuovo Pignone Holding S.p.A. (già Ge Italia Holding S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Fimiani e Berardo Lanci -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1249/2017 depositata il 15/05/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2026 dal Consigliere AN PA NO. Dato atto che, in prossimità della pubblica udienza, le parti hanno richiamato la “istanza congiunta di rinvio” depositata in prossimità della pubblica udienza. Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Trincone, che ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine non opponendosi al rinvio. Civile Sent. Sez. 5 Num. 8285 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 02/04/2026 2 Uditi l’Avvocata Beatrice Fimiani e l’Avvocata dello Stato Francesca D’Ambrosio, che hanno richiamato l’istanza di rinvio, in subordine rinnovando le richieste già in atti formulate. FATTI DI CAUSA 1. Come si apprende dagli atti di causa, in data 20/12/2011, a seguito di una verifica fiscale generale effettuata dalla Guardia di Firenze, veniva notificato alla Società Nuovo Pignone Holding S.p.A. (poi G.E. Italia Holding S.p.A., in seguito nuovamente Nuovo Pignone Holding S.p.A., nel prosieguo indicata anche come NPH) un processo verbale di constatazione con il quale, relativamente agli anni di imposta 2007/2008/2009, venivano sollevati vari rilievi attinenti ad operazioni poste in essere dalla Società con altre società dalla stessa controllate, operazioni che nella loro concreta concatenazione ed articolazione venivano ritenute dai verificatori compiute in abuso del diritto, in quanto riconducibili a fattispecie di finanziamento infragruppo, soggette alle presunzioni tributarie di cui agli artt. 45, 46 e 110, comma 7, Tuir. 1.1. La Direzione Regionale della Toscana, preso atto dei rilievi ivi formulati e ad esito di contraddittorio con la società, notificava l'avviso di accertamento n. TZB080100121/2011 per l'anno di imposta 2008, con cui veniva recuperata a tassazione, ai sensi degli artt. 39, 41-bis e 40-bis d.P.R. n. 600/1973, una maggiore imposta ai fini Ires pari ad euro 10.054.165,00 oltre interessi, con irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione pari ad euro 10.054.165,00. 1.2. Tale avviso di accertamento si fondava su due rilievi: i) interessi attivi non contabilizzati e non dichiarati (relativi al finanziamento in favore della GEIFI Ltd.), qualificati come derivanti da un'operazione compiuta in abuso del diritto, ai fini di evitare l’applicazione dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/86, con accertamento di un maggior imponibile di euro 36.559.561,00; ii) interessi attivi non contabilizzati e non dichiarati 3 (relativi al finanziamento in favore della GEEE B. V.), con accertamento di un maggior imponibile di euro 1.039,00. 1.3. Sulla base delle medesime risultanze di verifica la Direzione Provinciale di Firenze notificava l'avviso di accertamento n. T8B082104858/2012 per l'anno 2007, recuperando a tassazione interessi attivi e determinando una maggiore imposta ai fini Ires pari a euro 8.001.370,00. 1.4. Secondo l'Amministrazione finanziaria, mediante una concatenazione di operazioni, analiticamente descritte negli atti impositivi, la società avrebbe utilizzato la riserva “sovraprezzo azioni” per effettuare finanziamenti alle società del gruppo al fine di sfruttare le opportunità di investimento da queste offerte, senza peraltro prevedere alcuna forma di remunerazione del capitale, così ponendo in essere una condotta contrastante con il divieto di abuso del diritto. 1.5. In sintesi, il Gruppo GE, nella prospettazione dell’Agenzia, avrebbe abusato dello strumento del conferimento in conto futuro aumento di capitale, piegandone le naturali caratteristiche e finalità al proprio specifico fine contingente, che non era quello di meglio allocare le risorse finanziarie all'interno del gruppo in modo tendenzialmente stabile e duraturo, bensì quello di finanziare un'operazione a breve-medio termine (due anni circa), integralmente eterodiretta dal soggetto investitore, che avrebbe beneficiato sin dall'inizio anche della certezza dei tempi e modi di rientro del proprio capitale di investimento. Il tutto senza dover contabilizzare la percezione di interessi attivi da parte di Nuovo Pignone Holding S.p.A., che avrebbero concorso alla formazione dell'utile di esercizio e conseguentemente del reddito imponibile della società di diritto interno. 1.6. Il vantaggio fiscale si era quindi realizzato come differenza tra le imposte che NPH avrebbe dovuto corrispondere all'erario sugli interessi attivi percepiti a fronte di finanziamenti infragruppo erogati a titolo 4 oneroso e le imposte dalla stessa effettivamente versate sui dividendi percepiti dalla controllata GEIFI Ltd., rilevandosi altresì da parte dell’Ufficio che nell’anno 2007 la controllata GEIFI Ltd. non aveva distribuito dividendi, e dunque il risparmio di imposta per tale anno ammontava al totale dell'imposta non versata sugli interessi attivi che la società NPH avrebbe dovuto percepire. Il risparmio fiscale veniva dunque quantificato per l’esercizio 2007 con applicazione del tasso legale del 2,5 %, e per l’esercizio 2008 con applicazione del tasso del 3,29% estrapolato da altro finanziamento infragruppo fruttifero. 2. La società proponeva ricorso avverso entrambi gli avvisi di accertamento, contestando le motivazioni dei recuperi effettuati, nonché la liquidazione degli interessi sulle somme dovute a titolo provvisorio e l’irrogazione delle sanzioni per incompatibilità con le ipotesi di abuso del diritto. 2.1. La società sintetizzava le operazioni esaminate valorizzando la prima fase di capitalizzazione della controllata al 100% GEIFI Ltd., e qualificando la fase del successivo disinvestimento come slegata dalla precedente, in quanto finalizzata a reperire i mezzi finanziari da distribuire all'azionista di controllo della Nuovo Pignone Holding S.p.A., così contestando in radice l’esistenza del disegno elusivo. 2.2. In particolare, secondo la difesa della società: i) l'Ufficio avrebbe letto in modo arbitrario i documenti, giungendo erroneamente ad individuare una precisa volontà della ricorrente di effettuare finanziamenti;
ii) l'Ufficio non avrebbe rilevato l'ingente perdita su cambi (molto maggiore dei menzionati interessi attivi) che la società avrebbe subito se avesse direttamente erogato alle società operative del gruppo i finanziamenti di cui si discute;
iii), in radice, l'operazione contestata non avrebbe comportato alcun risparmio di imposte né alcun reddito per sé e 5 per le sue consociate, bensì sarebbe stata dettata da prevalenti ragioni economiche consistenti nel finanziamento di società del Gruppo. 3. La CTP di Firenze, con sentenza n. 897/04/15 depositata il 28/07/2015, disposta la riunione dei giudizi, aderiva alle tesi della società contribuente ed accoglieva i ricorsi, annullando gli avvisi di accertamento. 4. Quindi, l’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata. 5. Avverso la predetta sentenza ricorre la società Nuovo Pignone Holding S.p.A. con cinque motivi, illustrati con il deposito di successiva memoria ex art. 378 c.p.с., e resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 6. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 7. Infine, in prossimità della pubblica udienza, la ricorrente ha depositato “istanza congiunta di rinvio”, sottoscritta da entrambe le parti, nella quale si dà atto che «la Società e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sopra menzionati hanno avviato un contraddittorio finalizzato ad una definizione concordata della complessa vicenda oggetto del presente giudizio mediante l’istituto della conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 applicabile anche al presente giudizio». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si dà atto che, in assenza di qualsivoglia documentazione attestante lo stadio raggiunto dalle prospettate trattative tra le parti, non può essere accolta l’istanza congiunta di rinvio, e ciò anche in relazione alla risalente pendenza del procedimento. 1.1. Ancora in via preliminare, si rileva che l’Amministrazione controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato per conto della società Nuovo Pignone Holding S.p.A., in 6 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ing. SS Messen, contestando i poteri rappresentativi di quest’ultimo. 1.2. Osserva la ricorrente che, dalle risultanze presenti nella banca dati della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, il legale rappresentante della società risulta essere, a far data dal 28.06.2016, il sig. Sandro De Poli, Presidente del C.d.A. di Nuovo Pignone Holding S.p.A. Rileva la controricorrente che è pur vero che tra i poteri che possono essere conferiti dal Presidente De Poli al Vicepresidente ing. SS ME vi è anche quello di «32) rappresentare la società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria e speciale, nazionale e regionale, anche locale, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi», ma che agli atti non verrebbe dato conto di una tale delega espressamente conferita al Vicepresidente ing. SS ME. Ne discenderebbe, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. 1.3. L’eccezione è infondata, rilevandosi che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.с. risulta: i) che con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci del 28 giugno 2016, l’ing. SS ME è stato nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
ii) che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2016 sono stati attribuiti all’ing. SS ME i poteri, tra l’altro, di «Rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, ordinaria e speciale, nazionale e regionale, anche locale, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi;
nei procedimenti possessori, nei procedimenti d'urgenza e in quelli per atti conservativi ed esecutivi;
nelle procedure concorsuali, inclusa l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ivi compresa l'insinuazione di crediti nello stato passivo e la rappresentanza della Società negli eventuali giudizi di impugnazione e di opposizione allo stato passivo;
con il potere di instaurare singole controversie, rinunciare e/o 7 accettare rinunzie sia all'azione che agli atti del giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa;
con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli. Presentare querele o denunce penali e costituirsi parte civile nei processi stessi» e di «nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato e grado, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori od in fase di revocazione, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, speciale ed amministrativa;
nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte civile in processi penali;
nominare procuratori speciali per i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie»; iii) che dalla visura camerale del 5 dicembre 2017, estratta dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, risultano sia la nomina dell’ing. SS Masseri quale Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione con atto del 28 giugno 2016, sia i poteri allo stesso conferiti. 2. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/92, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. La ricorrente eccepisce la nullità della gravata sentenza per anomalia motivazionale, ovvero per motivazione apparente, in considerazione delle argomentazioni assunte a base della decisione rassegnata, che – sostiene - risulterebbero contraddistinte da una grave inconsistenza, nonché svolte con esclusivo riguardo alle deduzioni articolate dall’appellante Ufficio. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in 8 procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. Va ancora rammentato che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 2.3. Nessuna di queste ipotesi è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, e quindi nemmeno quella della motivazione apparente, prova ne sia che le censure della ricorrente si concentrano sulla mancata considerazione delle argomentazioni poste a fondamento dell’appello e quindi, se mai, sono intese a segnalare carenze motivazionali inerenti a determinati profili. Senonché, non inerendo questi ultimi a questioni specifiche in relazione alla quali potrebbe ipotizzarsi 9 un’omessa pronuncia, e quindi un error in procedendo, il motivo si risolve, esclusivamente, nella contestazione, inammissibile, del percorso motivazionale. 3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di "divieto di abuso del diritto" ovvero dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3.1. La ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi invocati in rubrica laddove l'adito organo giudicante, in thesi errando sugli elementi costitutivi della fattispecie di abuso del diritto, ha ritenuto che nella fattispecie dovessero considerarsi soddisfatte le condizioni per poter configurare l'operazione di cui si discute come "elusiva". 3.2. In primo luogo la società ricorrente invoca l’applicazione della disposizione di cui all'art. 10-bis della legge n. 212/2000, introdotto con d.lgs. 128/2015, quale norma che dovrebbe «ritenersi valida anche con riferimento a condotte poste in essere prima della sua traduzione in norma del diritto positivo» e che, conseguentemente, ritiene violata «in quanto l'indagine circa l'elusività dell'operazione è stata condotta esclusivamente sull'apprezzamento – peraltro carente e immotivato - della presenza o meno di valide ragioni extrafiscali ovvero sulla presenza o meno di uno scopo che non fosse volto essenzialmente all'ottenimento di vantaggi fiscali e senza alcuna indagine circa la configurabilità o meno di un contrasto con le norme e i principi dell'ordinamento tributario». 3.3. Il motivo, con riguardo a tale profilo, e segnatamente ove si invoca l’applicazione retroattiva dell’art. 10-bis cit., è inammissibile, trattandosi di questione nuova, che la società neppure allega di avere dedotto nei precedenti gradi di merito. 3.4. E, d’altronde, la tesi propugnata è infondata, come emerge dalla piana lettura dell’'art. 1, comma 5, d.lgs. 128/2015, ove si prevede che 10 «Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo». Le nuove disposizioni si applicano, quindi, ai soli avvisi di accertamento notificati dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 128/2015, vale a dire dopo il 10 ottobre 2015; talché la disciplina di cui all'art. 10-bis cit. non è applicabile ai rapporti pendenti a tale data davanti alle Commissioni Tributarie, come pacificamente risulta nel caso di specie. 3.5. La questione dell’applicabilità della specifica disposizione di legge invocata inoltre non riveste, in relazione alla controversia in esame, valenza dirimente, dovendosi a tale riguardo ricordare che questa Corte ha più volte affermato che in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici;
tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, con la conseguenza che questi ultimi sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria (da ultimo v. ancora Cass. Sez. 5, 27/05/2024, n. 14674, Rv. 671421 - 01). E ciò in applicazione del più generale principio, predicato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui «In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio 11 generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione. (Cass. Sez. U., 23/12/2008, n. 30055, Rv. 605850 - 01). 3.6. Tanto precisato, il motivo può dunque ritenersi ammissibile e deve essere esaminato nella parte in cui la società contribuente lamenta la errata qualificazione in termini di abuso, da parte della CTR, delle operazioni poste in essere con le società controllate. 3.7. Anche se così recuperato, purtuttavia il motivo è infondato. 3.8. I giudici di appello, in applicazione dei principi elaborati da questa Suprema Corte in materia di abuso del diritto, di cui hanno richiamato esplicitamente numerosi pertinenti arresti, hanno correttamente delineato la nozione di “indebito vantaggio fiscale” ed individuato il relativo onere probatorio incombente sulle parti. 3.9. E dunque la sentenza impugnata, nel contesto dell'attività svolta dalla contribuente, ha posto in relazione, cronologica e logica, il 12 conferimento «in futuro aumento di capitale» nella GEIFI Ltd. quale negozio strumentale, allo scopo ultimo di finanziamento delle società collegate scozzesi ed inglesi, con il successivo rientro dei capitali, a mera richiesta, senza che fosse stato realizzato lo scopo, apparente, di patrimonializzazione della predetta GEIFI, di fatto meramente interposta. La CTR ha inoltre rilevato che si era nel frattempo generato un illogico indebitamento di NPH, che aveva dovuto sostenere ingenti costi finanziari passivi, ed ha logicamente concluso per l'assenza nel caso di specie di valide giustificazioni economiche e ravvisato, quale scopo esclusivo della complessiva operazione, il solo conseguimento di un indebito risparmio di imposta. 3.10. La Commissione territoriale ha, quindi, puntualmente dato conto del complessivo disegno perseguito dalla società ricorrente e dei passaggi in cui esso si era articolato, nonché del percorso logico-argomentativo seguito dai giudici dell’appello, motivando esaurientemente in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie abusiva, e richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità. Merita evidenziare a tale proposito che, in fattispecie che, pur non essendo sovrapponibile a quella qui in esame in qualche modo ne rievoca il meccanismo elusivo, in tempi recenti questa Corte ha ribadito che «In tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostituito dall'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta che trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto elusiva la trasformazione di un prestito infruttifero in prestito obbligazionario, avendo consentito alla società di dedurre gli interessi 13 passivi, prima non deducibili, ed ai soci di conseguire l'utile finanziario derivante dagli interessi attivi, sottoposti ad un trattamento fiscale più favorevole rispetto ai dividendi) (Cass. Sez. 5, 13/12/2024, n. 32303, Rv. 673276 - 01). 4. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di divieto di abuso del diritto, ovvero dell'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell'art. 53 Cost., e, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 4.1. Con il motivo in esame la ricorrente eccepisce la violazione e la falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di divieto di abuso del diritto in uno con l'omesso esame circa un fatto rilevante per il giudizio laddove i giudici del gravame, nell'avallare l'operato dell'Ufficio circa la rideterminazione dei tributi secondo le norme eluse, non avrebbero tenuto conto di fatti e circostanze, oggetto di discussione tra le parti, tese a dimostrare l'assenza di qualsivoglia "altrimenti" indebito vantaggio fiscale. 4.2. La società contribuente ricorda di avere censurato sin dal primo grado l'operato dell'Ufficio il quale, nel rettificare in aumento la base imponibile per effetto degli interessi attivi che sarebbero maturati nel caso di effettuazione di finanziamenti, avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che la società medesima aveva comunque conseguito una perdita su cambi (per effetto dell'andamento avverso del cambio euro/sterlina) di portata tale da sterilizzare qualsivoglia componente positiva tassabile. A parere della ricorrente il giudice del gravame non avrebbe, quindi, scrutinato detto profilo. 4.3. Il motivo è, sotto tale profilo, ammissibile, previa rettifica della erronea intitolazione in rubrica, che non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altra fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., né 14 determina l’inammissibilità del ricorso, rilevandosi che, dall’articolazione del motivo, è chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (arg. da Cass., 10 settembre 2020 n. 18770; Cass. 20 febbraio 2014 n. 4036). 4.4. Il motivo in discorso va dunque ricondotto esclusivamente al vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c.: la violazione di legge denunciata, integrata dall’asserita erronea sussunzione della fattispecie nell’ipotesi dell’abuso del diritto, non è che una conseguenza, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, dell’omessa considerazione di un determinato fatto, e segnatamente del fattore avverso rappresentato dalla perdita sui cambi, donde la dimostrazione che nessun diverso indebito vantaggio fiscale sarebbe conseguito all’operazione per cui è causa. 4.5. La doglianza è, tuttavia, inammissibile per altra ragione. 4.6. Come noto, l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 15 Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831 – 01; Cass. Sez. 2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01). 4.7. La ricorrente, invero, non ha indicato un preciso fatto storico non considerato nella pronuncia impugnata, ma un argomento a dimostrazione che la tesi sostenuta nell’atto impositivo sia infondata;
di qui la riconducibilità del motivo ad una contestazione del merito della pretesa impositiva, e quindi l’inammissibilità anche di tale motivo. 4.8. Inoltre, non risponde al vero che la circostanza in parola sia stata ignorata dalla pronuncia impugnata, che invece la esamina, contestandone la valenza probatoria, nel primo periodo di pag. 6, laddove si evidenzia, testualmente: «Quanto poi alle asserite perdite su cambi non tenute in considerazione dall'Ufficio nel caso in esame, va condivisa l'argomentazione dell'Ufficio, non seriamente revocata in dubbio dall'odierna appellante, che i relativi oneri sono stati sopportati in larga misura dalle società collegate proprio a causa dell'andamento del cambio euro/sterlina; perdita che peraltro avrebbe dovuto e potuto essere oggetto di valutazione in ordine all'intero gruppo, il cui bilancio consolidato non è stato oggetto di produzione nel processo né di primo né di secondo grado.». Ed in effetti, non appare casuale che la stessa società ricorrente faccia salva la contestazione di motivazione perplessa di cui al primo motivo di ricorso, il che rileva, inoltre, una contraddittorietà nell'impianto del primo e terzo motivo del ricorso per cassazione: o la CTR ha del tutto omesso l'esame del fatto decisivo oggetto di discussione delle parti, o ha reso una motivazione, sebbene bollata come “perplessa". 5. Con il quarto strumento di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, primo comma, c.p.с., per omessa valutazione di una principale prova documentale. 5.1. Con il suddetto motivo si eccepisce l'omesso esame di un elemento di prova ritenuto dirimente, proposto all'esame dei giudici di 16 appello a supporto della infondatezza della tesi dell'Ufficio, che dimostrerebbe l’intento della società di porre in essere operazioni di finanziamento. 5.2. A parere della società ricorrente i giudici non avrebbero in alcun modo preso in considerazione il contenuto del verbale del Consiglio di amministrazione della società ricorrente del 26.07.2006, dal quale sarebbe per tabulas smentito l'intento di NPH di finanziare le altre società del Gruppo. Ciò avrebbe comportato la violazione dell'art. 115 c.p.c. a norma del quale «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita». 5.3. Il motivo è inammissibile. 5.4. Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una, reputata, erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016). Nel caso di specie, il ricorrente si duole esclusivamente di una omessa specifica valutazione di allegazioni istruttorie e, dunque, formula una censura di insufficiente motivazione, non più sollevabile in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). 17 6. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, denunciando l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni in una fattispecie di contestato abuso del diritto. 6.1. La sentenza, da un lato, violerebbe il principio di legalità per illegittima applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, introdotto nell'ordinamento successivamente alle condotte di cui trattasi, dall'altro, avrebbe riconosciuto l'applicabilità delle sanzioni in assenza di accertato dolo o colpa della società. 6.2. Il motivo è infondato. 6.3. Con riguardo al primo profilo di censura, quando l'avviso di accertamento fiscale discende dall'individuazione di una fattispecie di abuso del diritto, l'amministrazione finanziaria è pienamente legittimata ad erogare sanzioni amministrative, le quali sono applicabili, secondo i principi generali, sul maggiore imponibile accertato in conseguenza del disconoscimento dei vantaggi fiscali ritenuti indebiti. Ed infatti si è affermato che, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale l'Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l'applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sono 18 irrogate quale naturale conseguenza dell'esito dell'accertamento volto a contrastare il fenomeno l'abuso del diritto (Cass. Sez. 5, 31/12/2019, n. 34750, Rv. 656427 - 01). 6.4. Ancora, con riguardo alla censura afferente al difetto di prova dell’elemento soggettivo, va rammentato che «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza» (Cass. Sez. 5, 30/01/2020, n. 2139, Rv. 656818 - 02). E tale prova la ricorrente non ha offerto. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 30.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 19 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026. Il Consigliere est. AN PA NO La Presidente RO UC
ii) l'Ufficio non avrebbe rilevato l'ingente perdita su cambi (molto maggiore dei menzionati interessi attivi) che la società avrebbe subito se avesse direttamente erogato alle società operative del gruppo i finanziamenti di cui si discute;
iii), in radice, l'operazione contestata non avrebbe comportato alcun risparmio di imposte né alcun reddito per sé e 5 per le sue consociate, bensì sarebbe stata dettata da prevalenti ragioni economiche consistenti nel finanziamento di società del Gruppo. 3. La CTP di Firenze, con sentenza n. 897/04/15 depositata il 28/07/2015, disposta la riunione dei giudizi, aderiva alle tesi della società contribuente ed accoglieva i ricorsi, annullando gli avvisi di accertamento. 4. Quindi, l’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata. 5. Avverso la predetta sentenza ricorre la società Nuovo Pignone Holding S.p.A. con cinque motivi, illustrati con il deposito di successiva memoria ex art. 378 c.p.с., e resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 6. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 7. Infine, in prossimità della pubblica udienza, la ricorrente ha depositato “istanza congiunta di rinvio”, sottoscritta da entrambe le parti, nella quale si dà atto che «la Società e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sopra menzionati hanno avviato un contraddittorio finalizzato ad una definizione concordata della complessa vicenda oggetto del presente giudizio mediante l’istituto della conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 applicabile anche al presente giudizio». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si dà atto che, in assenza di qualsivoglia documentazione attestante lo stadio raggiunto dalle prospettate trattative tra le parti, non può essere accolta l’istanza congiunta di rinvio, e ciò anche in relazione alla risalente pendenza del procedimento. 1.1. Ancora in via preliminare, si rileva che l’Amministrazione controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato per conto della società Nuovo Pignone Holding S.p.A., in 6 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ing. SS Messen, contestando i poteri rappresentativi di quest’ultimo. 1.2. Osserva la ricorrente che, dalle risultanze presenti nella banca dati della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, il legale rappresentante della società risulta essere, a far data dal 28.06.2016, il sig. Sandro De Poli, Presidente del C.d.A. di Nuovo Pignone Holding S.p.A. Rileva la controricorrente che è pur vero che tra i poteri che possono essere conferiti dal Presidente De Poli al Vicepresidente ing. SS ME vi è anche quello di «32) rappresentare la società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria e speciale, nazionale e regionale, anche locale, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi», ma che agli atti non verrebbe dato conto di una tale delega espressamente conferita al Vicepresidente ing. SS ME. Ne discenderebbe, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. 1.3. L’eccezione è infondata, rilevandosi che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.с. risulta: i) che con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci del 28 giugno 2016, l’ing. SS ME è stato nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
ii) che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2016 sono stati attribuiti all’ing. SS ME i poteri, tra l’altro, di «Rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, ordinaria e speciale, nazionale e regionale, anche locale, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi;
nei procedimenti possessori, nei procedimenti d'urgenza e in quelli per atti conservativi ed esecutivi;
nelle procedure concorsuali, inclusa l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ivi compresa l'insinuazione di crediti nello stato passivo e la rappresentanza della Società negli eventuali giudizi di impugnazione e di opposizione allo stato passivo;
con il potere di instaurare singole controversie, rinunciare e/o 7 accettare rinunzie sia all'azione che agli atti del giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa;
con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli. Presentare querele o denunce penali e costituirsi parte civile nei processi stessi» e di «nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato e grado, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori od in fase di revocazione, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, speciale ed amministrativa;
nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte civile in processi penali;
nominare procuratori speciali per i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie»; iii) che dalla visura camerale del 5 dicembre 2017, estratta dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, risultano sia la nomina dell’ing. SS Masseri quale Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione con atto del 28 giugno 2016, sia i poteri allo stesso conferiti. 2. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/92, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. La ricorrente eccepisce la nullità della gravata sentenza per anomalia motivazionale, ovvero per motivazione apparente, in considerazione delle argomentazioni assunte a base della decisione rassegnata, che – sostiene - risulterebbero contraddistinte da una grave inconsistenza, nonché svolte con esclusivo riguardo alle deduzioni articolate dall’appellante Ufficio. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in 8 procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. Va ancora rammentato che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 2.3. Nessuna di queste ipotesi è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, e quindi nemmeno quella della motivazione apparente, prova ne sia che le censure della ricorrente si concentrano sulla mancata considerazione delle argomentazioni poste a fondamento dell’appello e quindi, se mai, sono intese a segnalare carenze motivazionali inerenti a determinati profili. Senonché, non inerendo questi ultimi a questioni specifiche in relazione alla quali potrebbe ipotizzarsi 9 un’omessa pronuncia, e quindi un error in procedendo, il motivo si risolve, esclusivamente, nella contestazione, inammissibile, del percorso motivazionale. 3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di "divieto di abuso del diritto" ovvero dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3.1. La ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi invocati in rubrica laddove l'adito organo giudicante, in thesi errando sugli elementi costitutivi della fattispecie di abuso del diritto, ha ritenuto che nella fattispecie dovessero considerarsi soddisfatte le condizioni per poter configurare l'operazione di cui si discute come "elusiva". 3.2. In primo luogo la società ricorrente invoca l’applicazione della disposizione di cui all'art. 10-bis della legge n. 212/2000, introdotto con d.lgs. 128/2015, quale norma che dovrebbe «ritenersi valida anche con riferimento a condotte poste in essere prima della sua traduzione in norma del diritto positivo» e che, conseguentemente, ritiene violata «in quanto l'indagine circa l'elusività dell'operazione è stata condotta esclusivamente sull'apprezzamento – peraltro carente e immotivato - della presenza o meno di valide ragioni extrafiscali ovvero sulla presenza o meno di uno scopo che non fosse volto essenzialmente all'ottenimento di vantaggi fiscali e senza alcuna indagine circa la configurabilità o meno di un contrasto con le norme e i principi dell'ordinamento tributario». 3.3. Il motivo, con riguardo a tale profilo, e segnatamente ove si invoca l’applicazione retroattiva dell’art. 10-bis cit., è inammissibile, trattandosi di questione nuova, che la società neppure allega di avere dedotto nei precedenti gradi di merito. 3.4. E, d’altronde, la tesi propugnata è infondata, come emerge dalla piana lettura dell’'art. 1, comma 5, d.lgs. 128/2015, ove si prevede che 10 «Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo». Le nuove disposizioni si applicano, quindi, ai soli avvisi di accertamento notificati dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 128/2015, vale a dire dopo il 10 ottobre 2015; talché la disciplina di cui all'art. 10-bis cit. non è applicabile ai rapporti pendenti a tale data davanti alle Commissioni Tributarie, come pacificamente risulta nel caso di specie. 3.5. La questione dell’applicabilità della specifica disposizione di legge invocata inoltre non riveste, in relazione alla controversia in esame, valenza dirimente, dovendosi a tale riguardo ricordare che questa Corte ha più volte affermato che in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici;
tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, con la conseguenza che questi ultimi sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria (da ultimo v. ancora Cass. Sez. 5, 27/05/2024, n. 14674, Rv. 671421 - 01). E ciò in applicazione del più generale principio, predicato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui «In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio 11 generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione. (Cass. Sez. U., 23/12/2008, n. 30055, Rv. 605850 - 01). 3.6. Tanto precisato, il motivo può dunque ritenersi ammissibile e deve essere esaminato nella parte in cui la società contribuente lamenta la errata qualificazione in termini di abuso, da parte della CTR, delle operazioni poste in essere con le società controllate. 3.7. Anche se così recuperato, purtuttavia il motivo è infondato. 3.8. I giudici di appello, in applicazione dei principi elaborati da questa Suprema Corte in materia di abuso del diritto, di cui hanno richiamato esplicitamente numerosi pertinenti arresti, hanno correttamente delineato la nozione di “indebito vantaggio fiscale” ed individuato il relativo onere probatorio incombente sulle parti. 3.9. E dunque la sentenza impugnata, nel contesto dell'attività svolta dalla contribuente, ha posto in relazione, cronologica e logica, il 12 conferimento «in futuro aumento di capitale» nella GEIFI Ltd. quale negozio strumentale, allo scopo ultimo di finanziamento delle società collegate scozzesi ed inglesi, con il successivo rientro dei capitali, a mera richiesta, senza che fosse stato realizzato lo scopo, apparente, di patrimonializzazione della predetta GEIFI, di fatto meramente interposta. La CTR ha inoltre rilevato che si era nel frattempo generato un illogico indebitamento di NPH, che aveva dovuto sostenere ingenti costi finanziari passivi, ed ha logicamente concluso per l'assenza nel caso di specie di valide giustificazioni economiche e ravvisato, quale scopo esclusivo della complessiva operazione, il solo conseguimento di un indebito risparmio di imposta. 3.10. La Commissione territoriale ha, quindi, puntualmente dato conto del complessivo disegno perseguito dalla società ricorrente e dei passaggi in cui esso si era articolato, nonché del percorso logico-argomentativo seguito dai giudici dell’appello, motivando esaurientemente in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie abusiva, e richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità. Merita evidenziare a tale proposito che, in fattispecie che, pur non essendo sovrapponibile a quella qui in esame in qualche modo ne rievoca il meccanismo elusivo, in tempi recenti questa Corte ha ribadito che «In tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostituito dall'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta che trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto elusiva la trasformazione di un prestito infruttifero in prestito obbligazionario, avendo consentito alla società di dedurre gli interessi 13 passivi, prima non deducibili, ed ai soci di conseguire l'utile finanziario derivante dagli interessi attivi, sottoposti ad un trattamento fiscale più favorevole rispetto ai dividendi) (Cass. Sez. 5, 13/12/2024, n. 32303, Rv. 673276 - 01). 4. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di divieto di abuso del diritto, ovvero dell'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell'art. 53 Cost., e, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 4.1. Con il motivo in esame la ricorrente eccepisce la violazione e la falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di divieto di abuso del diritto in uno con l'omesso esame circa un fatto rilevante per il giudizio laddove i giudici del gravame, nell'avallare l'operato dell'Ufficio circa la rideterminazione dei tributi secondo le norme eluse, non avrebbero tenuto conto di fatti e circostanze, oggetto di discussione tra le parti, tese a dimostrare l'assenza di qualsivoglia "altrimenti" indebito vantaggio fiscale. 4.2. La società contribuente ricorda di avere censurato sin dal primo grado l'operato dell'Ufficio il quale, nel rettificare in aumento la base imponibile per effetto degli interessi attivi che sarebbero maturati nel caso di effettuazione di finanziamenti, avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che la società medesima aveva comunque conseguito una perdita su cambi (per effetto dell'andamento avverso del cambio euro/sterlina) di portata tale da sterilizzare qualsivoglia componente positiva tassabile. A parere della ricorrente il giudice del gravame non avrebbe, quindi, scrutinato detto profilo. 4.3. Il motivo è, sotto tale profilo, ammissibile, previa rettifica della erronea intitolazione in rubrica, che non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altra fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., né 14 determina l’inammissibilità del ricorso, rilevandosi che, dall’articolazione del motivo, è chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (arg. da Cass., 10 settembre 2020 n. 18770; Cass. 20 febbraio 2014 n. 4036). 4.4. Il motivo in discorso va dunque ricondotto esclusivamente al vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c.: la violazione di legge denunciata, integrata dall’asserita erronea sussunzione della fattispecie nell’ipotesi dell’abuso del diritto, non è che una conseguenza, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, dell’omessa considerazione di un determinato fatto, e segnatamente del fattore avverso rappresentato dalla perdita sui cambi, donde la dimostrazione che nessun diverso indebito vantaggio fiscale sarebbe conseguito all’operazione per cui è causa. 4.5. La doglianza è, tuttavia, inammissibile per altra ragione. 4.6. Come noto, l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 15 Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831 – 01; Cass. Sez. 2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01). 4.7. La ricorrente, invero, non ha indicato un preciso fatto storico non considerato nella pronuncia impugnata, ma un argomento a dimostrazione che la tesi sostenuta nell’atto impositivo sia infondata;
di qui la riconducibilità del motivo ad una contestazione del merito della pretesa impositiva, e quindi l’inammissibilità anche di tale motivo. 4.8. Inoltre, non risponde al vero che la circostanza in parola sia stata ignorata dalla pronuncia impugnata, che invece la esamina, contestandone la valenza probatoria, nel primo periodo di pag. 6, laddove si evidenzia, testualmente: «Quanto poi alle asserite perdite su cambi non tenute in considerazione dall'Ufficio nel caso in esame, va condivisa l'argomentazione dell'Ufficio, non seriamente revocata in dubbio dall'odierna appellante, che i relativi oneri sono stati sopportati in larga misura dalle società collegate proprio a causa dell'andamento del cambio euro/sterlina; perdita che peraltro avrebbe dovuto e potuto essere oggetto di valutazione in ordine all'intero gruppo, il cui bilancio consolidato non è stato oggetto di produzione nel processo né di primo né di secondo grado.». Ed in effetti, non appare casuale che la stessa società ricorrente faccia salva la contestazione di motivazione perplessa di cui al primo motivo di ricorso, il che rileva, inoltre, una contraddittorietà nell'impianto del primo e terzo motivo del ricorso per cassazione: o la CTR ha del tutto omesso l'esame del fatto decisivo oggetto di discussione delle parti, o ha reso una motivazione, sebbene bollata come “perplessa". 5. Con il quarto strumento di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, primo comma, c.p.с., per omessa valutazione di una principale prova documentale. 5.1. Con il suddetto motivo si eccepisce l'omesso esame di un elemento di prova ritenuto dirimente, proposto all'esame dei giudici di 16 appello a supporto della infondatezza della tesi dell'Ufficio, che dimostrerebbe l’intento della società di porre in essere operazioni di finanziamento. 5.2. A parere della società ricorrente i giudici non avrebbero in alcun modo preso in considerazione il contenuto del verbale del Consiglio di amministrazione della società ricorrente del 26.07.2006, dal quale sarebbe per tabulas smentito l'intento di NPH di finanziare le altre società del Gruppo. Ciò avrebbe comportato la violazione dell'art. 115 c.p.c. a norma del quale «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita». 5.3. Il motivo è inammissibile. 5.4. Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una, reputata, erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016). Nel caso di specie, il ricorrente si duole esclusivamente di una omessa specifica valutazione di allegazioni istruttorie e, dunque, formula una censura di insufficiente motivazione, non più sollevabile in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). 17 6. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, denunciando l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni in una fattispecie di contestato abuso del diritto. 6.1. La sentenza, da un lato, violerebbe il principio di legalità per illegittima applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, introdotto nell'ordinamento successivamente alle condotte di cui trattasi, dall'altro, avrebbe riconosciuto l'applicabilità delle sanzioni in assenza di accertato dolo o colpa della società. 6.2. Il motivo è infondato. 6.3. Con riguardo al primo profilo di censura, quando l'avviso di accertamento fiscale discende dall'individuazione di una fattispecie di abuso del diritto, l'amministrazione finanziaria è pienamente legittimata ad erogare sanzioni amministrative, le quali sono applicabili, secondo i principi generali, sul maggiore imponibile accertato in conseguenza del disconoscimento dei vantaggi fiscali ritenuti indebiti. Ed infatti si è affermato che, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale l'Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l'applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sono 18 irrogate quale naturale conseguenza dell'esito dell'accertamento volto a contrastare il fenomeno l'abuso del diritto (Cass. Sez. 5, 31/12/2019, n. 34750, Rv. 656427 - 01). 6.4. Ancora, con riguardo alla censura afferente al difetto di prova dell’elemento soggettivo, va rammentato che «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza» (Cass. Sez. 5, 30/01/2020, n. 2139, Rv. 656818 - 02). E tale prova la ricorrente non ha offerto. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 30.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 19 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026. Il Consigliere est. AN PA NO La Presidente RO UC