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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29369/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.01.2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro-tempore
RESISTENTE – CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione avverso il decreto di pagamento del compenso professionale n.
12467/2024 emesso in data 18.06.2024 dal Tar Lazio nell'ambito del procedimento amministrativo n.
2830/2018.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato l'1.07.2024, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di Pt_1 pagamento del compenso professionale emesso dal Tar del Lazio, in data 18.06.2024, che aveva liquidato in suo favore l'importo € 708,50 per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento amministrativo n.2830/2018 reg.ric. in favore di soggetto ammesso al Controparte_2 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'annullamento del provvedimento della CP_3
prot. N. 0030535 del 7.12.2017 con il quale era stata disposta la revoca delle misure di
[...] accoglienza di cui all'art. 23, lett. e) del D.Lgs. 142/2015 in ragione della segnalazione quale persona indagata per presunte tentate molestie a danno di una cittadina italiana.
A tal fine ha dedotto: - che il Sig. era stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello CP_2 pagina 1 di 4 Stato con provvedimento del Tar- Lazio n.0071 del 29.01.2018 reg. patr. – n. 0008028/2018 Prot. Ag.
ID; - di aver svolto l'attività professionale in favore del Sig. nell'ambito del procedimento n. CP_2
2830/2018 proponendo ricorso avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 142/2015; - di aver posto a fondamento del ricorso la violazione dell'art. 7 della
L. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, la carenza di istruttoria e l'insussistenza dei presupposti per la revoca delle misure di accoglienza;
- di aver proposto istanza per la sospensione del provvedimento di revoca;
- che il Tar Lazio – Roma aveva rigettato la richiesta cautelare con ordinanza n. 2161, confermata dal Consiglio di Stato, in appello;
- di essere rimasto in attesa dell'udienza di discussione del merito del ricorso sino alla comunicazione dell'avviso di perenzione del 13.03.2023; - di essersi attivato per rintracciare il ricorrente al fine di inviare la dichiarazione di interesse alla decisione, non ricevendo alcun riscontro;
- che il Tar Lazio –
Roma con provvedimento del 24.08.2023 aveva dichiarato la perenzione del ricorso;
- di aver proposto istanza di liquidazione degli oneri maturati per l'attività difensiva svolta innanzi il Tar Lazio nella misura di € 4.904,00, secondo i parametri medi e in considerazione del valore indeterminabile della controversia, oltre spese generali e per l'appello cautelare, svoltosi innanzi il Consiglio di Stato nella misura di € 2.638,00, oltre oneri di legge;
- che con ordinanza del 16.02.2024 il Tar aveva onerato il procuratore di depositare documentazione comprovante la permanenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- di aver depositato in atti il certificato di assenza di reddito del Sig. inviato dall'Agenzia delle Entrate;
- che, esaminata la produzione CP_2 documentale, il Tar Lazio – Roma aveva rigettato l'istanza di liquidazione in relazione al compenso richiesto per l'appello cautelare e aveva liquidato la somma complessiva di € 708,50, per l'attività svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, in applicazione dei parametri minimi e in considerazione della riduzione prevista ai sensi dell'art.4, comma 9 del D.M. 55/2014 e dell'ulteriore riduzione del 1/2 prevista per l'attività difensiva svolta in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Tanto premesso ha chiesto: - la riforma del decreto opposto e la liquidazione del compenso pari all'importo complessivo di € 2.832,50, per il procedimento n. 2830/2018 e la fase cautelare collegiale innanzi il Consiglio di Stato, in applicazione dei valori medi e in considerazione del valore indeterminabile della controversia, con la sola applicazione della riduzione di cui all'art. 130 DPR n.
115/02; - in via subordinata, la liquidazione del compenso pari all'importo di € 1.417,00, in considerazione dei valori minimi e in applicazione della riduzione di cui all'art. 130 DPR n. 115/02, oltre spese generali.
Il , benché regolarmente citato non si è costituito in giudizio, Controparte_1 pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 23.10.2024.
Il ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 29.01.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
pagina 2 di 4 Il ricorrente ha motivato l'opposizione contestando nel merito la decisione del Tar Lazio in ordine al compenso liquidato pari all'importo di € 708,50, per l'attività professionale svolta nei confronti del Sig.
, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. N 115 del CP_2
2002 nonché l'erronea applicazione della riduzione prevista dall'art. 4 comma 9 del D.M. 55/2014.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente rileva l'illegittima applicazione della doppia decurtazione del 50% sugli importi liquidati, già ridotti ai valori minimi, in violazione del principio dell'inderogabilità dei minimi.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l'applicazione della riduzione del 50%, prevista dall'art. 4 comma 9 del D.M. 55/2014 per le ipotesi di definizione del giudizio con pronuncia in rito, non avendo il Tar Lazio motivato le gravi ed eccezionali ragioni che consentono l'applicazione della riduzione sugli importi liquidati, come previsto per legge.
In relazione al primo motivo di impugnazione, deve osservarsi che in astratto l'applicazione della riduzione di cui all'art. 4 comma 9 del D.M. 55/2014 operata dal Tar Lazio sugli importi minimi dovuti al professionista, va ritenuta legittima, essendo prevista da specifica norma di legge ed applicabile alle sole ipotesi di definizione del giudizio con pronuncia in rito, circostanza che ricorre nel caso di specie come emerge dalla produzione documentale di parte ricorrente.
La seconda censura è invece fondata: la disposizione di cui all'art. 4 comma 9 del D.M. 55/2014 prevede invero che l'applicazione della decurtazione nella misura del 50 per cento per i casi di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sia limitata alle ipotesi in cui concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Il provvedimento oggetto di opposizione invero contiene esclusivamente l'indicazione dell'applicazione della riduzione, senza alcun riferimento alle particolari ragioni che la giustificherebbero. E' evidente che la previsione invocata richiede al fine di consentire l'ulteriore decurtazione non solo il ricorrere della pronuncia di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda ma anche l'ulteriore presupposto concorrente dell'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare in maniera esplicita. Difettando totalmente la motivazione in ordine a tale ulteriore decurtazione, la relativa riduzione deve ritenersi non applicabile.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere revocato e deve essere disposta in favore del ricorrente la liquidazione della somma di € 1.417,00, così determinata: € 1.027,00 per la fase di studio,
€ 851,00 per la fase introduttiva e di € 956,00 per la fase cautelare collegiale, per un importo complessivo di € 2.834,00, cui va applicata la riduzione di cui all'art. 130 DPR n. 115/02.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto di liquidazione n. 12467/2024 emesso in data 18.06.2024 dal Tar Lazio nell'ambito del procedimento n. 2830/2018.
- liquida in favore dell'avv. la somma di € 1.417,00 oltre accessori, ponendo la Parte_1 stessa a carico dell'Erario;
- condanna il al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1 delle spese del procedimento, che liquida in € 462,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29369/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.01.2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro-tempore
RESISTENTE – CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione avverso il decreto di pagamento del compenso professionale n.
12467/2024 emesso in data 18.06.2024 dal Tar Lazio nell'ambito del procedimento amministrativo n.
2830/2018.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato l'1.07.2024, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di Pt_1 pagamento del compenso professionale emesso dal Tar del Lazio, in data 18.06.2024, che aveva liquidato in suo favore l'importo € 708,50 per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento amministrativo n.2830/2018 reg.ric. in favore di soggetto ammesso al Controparte_2 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'annullamento del provvedimento della CP_3
prot. N. 0030535 del 7.12.2017 con il quale era stata disposta la revoca delle misure di
[...] accoglienza di cui all'art. 23, lett. e) del D.Lgs. 142/2015 in ragione della segnalazione quale persona indagata per presunte tentate molestie a danno di una cittadina italiana.
A tal fine ha dedotto: - che il Sig. era stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello CP_2 pagina 1 di 4 Stato con provvedimento del Tar- Lazio n.0071 del 29.01.2018 reg. patr. – n. 0008028/2018 Prot. Ag.
ID; - di aver svolto l'attività professionale in favore del Sig. nell'ambito del procedimento n. CP_2
2830/2018 proponendo ricorso avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 142/2015; - di aver posto a fondamento del ricorso la violazione dell'art. 7 della
L. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, la carenza di istruttoria e l'insussistenza dei presupposti per la revoca delle misure di accoglienza;
- di aver proposto istanza per la sospensione del provvedimento di revoca;
- che il Tar Lazio – Roma aveva rigettato la richiesta cautelare con ordinanza n. 2161, confermata dal Consiglio di Stato, in appello;
- di essere rimasto in attesa dell'udienza di discussione del merito del ricorso sino alla comunicazione dell'avviso di perenzione del 13.03.2023; - di essersi attivato per rintracciare il ricorrente al fine di inviare la dichiarazione di interesse alla decisione, non ricevendo alcun riscontro;
- che il Tar Lazio –
Roma con provvedimento del 24.08.2023 aveva dichiarato la perenzione del ricorso;
- di aver proposto istanza di liquidazione degli oneri maturati per l'attività difensiva svolta innanzi il Tar Lazio nella misura di € 4.904,00, secondo i parametri medi e in considerazione del valore indeterminabile della controversia, oltre spese generali e per l'appello cautelare, svoltosi innanzi il Consiglio di Stato nella misura di € 2.638,00, oltre oneri di legge;
- che con ordinanza del 16.02.2024 il Tar aveva onerato il procuratore di depositare documentazione comprovante la permanenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- di aver depositato in atti il certificato di assenza di reddito del Sig. inviato dall'Agenzia delle Entrate;
- che, esaminata la produzione CP_2 documentale, il Tar Lazio – Roma aveva rigettato l'istanza di liquidazione in relazione al compenso richiesto per l'appello cautelare e aveva liquidato la somma complessiva di € 708,50, per l'attività svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, in applicazione dei parametri minimi e in considerazione della riduzione prevista ai sensi dell'art.4, comma 9 del D.M. 55/2014 e dell'ulteriore riduzione del 1/2 prevista per l'attività difensiva svolta in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Tanto premesso ha chiesto: - la riforma del decreto opposto e la liquidazione del compenso pari all'importo complessivo di € 2.832,50, per il procedimento n. 2830/2018 e la fase cautelare collegiale innanzi il Consiglio di Stato, in applicazione dei valori medi e in considerazione del valore indeterminabile della controversia, con la sola applicazione della riduzione di cui all'art. 130 DPR n.
115/02; - in via subordinata, la liquidazione del compenso pari all'importo di € 1.417,00, in considerazione dei valori minimi e in applicazione della riduzione di cui all'art. 130 DPR n. 115/02, oltre spese generali.
Il , benché regolarmente citato non si è costituito in giudizio, Controparte_1 pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 23.10.2024.
Il ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 29.01.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
pagina 2 di 4 Il ricorrente ha motivato l'opposizione contestando nel merito la decisione del Tar Lazio in ordine al compenso liquidato pari all'importo di € 708,50, per l'attività professionale svolta nei confronti del Sig.
, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. N 115 del CP_2
2002 nonché l'erronea applicazione della riduzione prevista dall'art. 4 comma 9 del D.M. 55/2014.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente rileva l'illegittima applicazione della doppia decurtazione del 50% sugli importi liquidati, già ridotti ai valori minimi, in violazione del principio dell'inderogabilità dei minimi.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l'applicazione della riduzione del 50%, prevista dall'art. 4 comma 9 del D.M. 55/2014 per le ipotesi di definizione del giudizio con pronuncia in rito, non avendo il Tar Lazio motivato le gravi ed eccezionali ragioni che consentono l'applicazione della riduzione sugli importi liquidati, come previsto per legge.
In relazione al primo motivo di impugnazione, deve osservarsi che in astratto l'applicazione della riduzione di cui all'art. 4 comma 9 del D.M. 55/2014 operata dal Tar Lazio sugli importi minimi dovuti al professionista, va ritenuta legittima, essendo prevista da specifica norma di legge ed applicabile alle sole ipotesi di definizione del giudizio con pronuncia in rito, circostanza che ricorre nel caso di specie come emerge dalla produzione documentale di parte ricorrente.
La seconda censura è invece fondata: la disposizione di cui all'art. 4 comma 9 del D.M. 55/2014 prevede invero che l'applicazione della decurtazione nella misura del 50 per cento per i casi di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sia limitata alle ipotesi in cui concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Il provvedimento oggetto di opposizione invero contiene esclusivamente l'indicazione dell'applicazione della riduzione, senza alcun riferimento alle particolari ragioni che la giustificherebbero. E' evidente che la previsione invocata richiede al fine di consentire l'ulteriore decurtazione non solo il ricorrere della pronuncia di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda ma anche l'ulteriore presupposto concorrente dell'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare in maniera esplicita. Difettando totalmente la motivazione in ordine a tale ulteriore decurtazione, la relativa riduzione deve ritenersi non applicabile.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere revocato e deve essere disposta in favore del ricorrente la liquidazione della somma di € 1.417,00, così determinata: € 1.027,00 per la fase di studio,
€ 851,00 per la fase introduttiva e di € 956,00 per la fase cautelare collegiale, per un importo complessivo di € 2.834,00, cui va applicata la riduzione di cui all'art. 130 DPR n. 115/02.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto di liquidazione n. 12467/2024 emesso in data 18.06.2024 dal Tar Lazio nell'ambito del procedimento n. 2830/2018.
- liquida in favore dell'avv. la somma di € 1.417,00 oltre accessori, ponendo la Parte_1 stessa a carico dell'Erario;
- condanna il al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1 delle spese del procedimento, che liquida in € 462,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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