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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1539/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 7 marzo 2022
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ribaldone, del Parte_1
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, _1
rappresentata e difesa dall'avv. Donato Silvestre, del Foro di Rovigo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valentina Boetto, del Foro
di Padova, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
, in persona del titolare , RT RT
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Zilio, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
1 e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Pascale De Falco, del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Boscolo, del Foro Controparte_4
di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
con la chiamata in causa
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria Chersevani, del Foro di Venezia,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura generale notarile
ZA CHIAMATA
e di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP
e difesa dagli avv. Andrea Giraldi e Fabrizio De Santis, del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
ZA CHIAMATA
e di
, in persona del legale rappresentante pro empore, Controparte_7
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi, del Foro di Milano, ed
2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
ZA CHIAMATA
Oggetto: Appalto
Conclusioni
per l'attore : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis Parte_1
reiectis,
a) accertare e dichiarare i vizi e difetti presenti nell'appartamento sito in
Sottomarina, Viale Po 35, di proprietà dell'Ing. , come indicati in atti Pt_1
ed emersi dall'istruttoria; b) accertare e dichiarare i danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti dall'Ing. in conseguenza dei vizi e difetti sub a), Pt_1
quantificati in € 263.436,73 o in quella diversa misura che risulterà in corso di causa;
c) accertare e dichiarare le responsabilità dei convenuti in relazione ai vizi e difetti sub a) e ai danni sub b); d) per l'effetto condannare _1
il Sig. , quale titolare dell'impresa individuale Edilfabio di RT
PA , e l'Ing. al CP_2 Controparte_3 Controparte_4
risarcimento, in favore dell'Ing. , dei danni sub b); e) con vittoria di Pt_1
spese ”;
per la convenuta “Nel merito, In via principale respingere ogni CP_8
domanda, eccezione, istanza o difesa proposta da e dalle Parte_1
altre parti in giudizio nei confronti di siccome infondata in fatto ed _1
in diritto e inammissibile per i motivi in atti o, in subordine, contenersi le domande attoree entro il minimo ritenuto di giustizia.
In via subordinata e di riconvenzionale trasversale in relazione alla chiamata dei terzi, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare titolare dell'impresa individuale RT CP_2
di PA con sede in Codevigo, Via Cavaizza 32; CP_2 CP_9
[...
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
Campolongo Maggiore (VE) Via G. Verdi 16/6; Ing. con Controparte_4
domicilio professionale in Chioggia Viale Vespucci n. 143/C, tenuti a garantire,
manlevare e tenere indenne dagli effetti dell'accoglimento totale _1
o parziale della domanda attorea e per gli effetti condannare solidalmente gli stessi, in via diretta, di manleva di regresso o di rivalsa, a sollevare e/o tener indenne e comunque a corrispondere di tutte le somme che _1
fosse tenuta a pagare alla per i titoli di cui è causa, Parte_1
compresi interessi, rivalutazione e spese legali.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di lite, comprese quelle sostenute in sede di TP nei confronti dell'attore e dei terzi chiamati.
In via istruttoria come da nota di precisazione delle conclusioni datata
18.9.2024”;
per il convenuto : “Voglia l'ill.mo Tribunale di RT
Padova, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare, dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità proposta nei confronti dell'appaltatore a mente dell'art. 1669 co 2 c.c., essendo trascorso più di un anno tra le diffide trasmesse dall'odierno attore a e l'instaurazione _1
del procedimento per accertamento tecnico preventivo;
dichiarare la nullità
della citazione nei confronti di attesa RT
l'indeterminatezza della domanda spiegata dall'odierno attore;
in via principale nel merito: rigettare la domanda attorea perché destituita di ogni fondamento per tutti i motivi esposti;
in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea dichiarare le società nonché il _1 Controparte_3
direttore dei lavori Ing. nonché il terzo chiamato Controparte_4 CP_5
4 tenuti a manlevare rispetto alle richieste risarcitorie, se ed in RT
quanto accolte, spiegate dall'attore.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”;
per la convenuta “In via preliminare di rito si Controparte_3
eccepisce il difetto di competenza territoriale del Tribunale Ordinario di
Padova, in favore di quello del Tribunale di Venezia;
in via preliminare nel merito, per i motivi sopra esposti, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della convenuta sulle domande Controparte_3
formulate dall'attrice nei suoi confronti;
sempre in via preliminare nel merito: eccepisce la decadenza dal diritto di garanzia, in quanto i vizi lamentati non sono mai stati denunciati, ovvero sono stati denunciati tardivamente alla convenuta dall'attrice;
nel merito, per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto destituita di fondamento in fatto e diritto;
in subordine nel merito: per i motivi sopra esposti ridurre le domande avversarie ai minimi di giustizia ed in ragione al profilo ed all'entità della responsabilità della per i vizi lamentati dall'attore; Controparte_10
sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, nonché di ogni altra domanda formulata nei confronti della dichiarare la terza chiamata Controparte_3 [...]
( ), con sede Controparte_11 CP
legale sita a Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n°2 (P.I. , in P.IVA_1
forza della polizza assicurativa RC n° n°0A/M11833133, tenuta a garantire la contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle Controparte_3
domande attoree e di quelle delle altre parti formulate nei confronti della predetta e, per l'effetto, condannare al pagamento di tutte quelle CP
somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa e di cui la
5 verrà condannata a pagare sia per sorte che per spese Controparte_10
legali;
in ogni caso: piena vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
in via istruttoria come da memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 n. 3 c.p.c.;”
per il convenuto : “In via istruttoria come da foglio di Controparte_4
precisazione delle conclusioni.
Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte,
sia in atto introduttivo che nelle comparse di costituzione, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex
adverso formulate, con accertamento di una qualche responsabilità - anche solo concorrente - in capo all'ing. , associato dello Controparte_4 [...]
dichiarare la società , in Controparte_12 Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore – già Controparte_13
- tenuta a manlevare e tenere indenne l'ing. ,
[...] Controparte_4
associato dello da ogni e qualsiasi somma lo Controparte_12
stesso fosse condannato a pagare ad una delle odierne parti in causa e, di conseguenza, condannarsi la società , in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore – già Controparte_13
- a rifondere all'ing. , associato dello CP_4 Controparte_12
le predette somme.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre accessori di legge.”;
per la terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Controparte_5
Padova nel merito, respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata da nei confronti della società di Parte_1 CP_2
6 PA Fabio, poiché prescritta ex art. 1669, 2° c., c.c., nonché infondata,
in fatto ed in diritto, e non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultima nei confronti di . Controparte_5
Nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità della società per i RT
fatti de quibus, dichiarare la non operatività, per le circostanze dedotte in narrativa, della polizza assicurativa azionata n. 400750955, stipulata dalla società con e per gli effetti RT Controparte_5
rigettare la domanda di garanzia dalla stessa formulata perché infondata, in fatto ed in diritto.
Nel merito in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda di garanzia formulata dalla società RT
, accertare e dichiarare il grado responsabilità ad essa ascrivibile nella
[...]
causazione dei danni ex adverso lamentati e, per gli effetti dichiarare tenuta a tenere indenne la propria assicurata nei limiti del grado di Controparte_5
responsabilità alla stessa ascrivibile, di cui si chiede venga dichiarata in maniera espressa la percentuale, ed in ogni caso dichiarare Controparte_5
tenuta a garantire la propria assicurata entro i limiti di polizza
[...]
contrattualmente previsti, ed in particolare entro il limite del massimale ed in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto il 10% di scoperto a carico dell'assicurato.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite”;
per la terza chiamata : “In via principale, rigettare le domande CP
proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
perché è prescritto il diritto alla garanzia azionata nei confronti dei convenuti e perché comunque, non sussiste alcuna responsabilità della _14
[...
[...] nella causazione dei danni lamentati;
per l'effetto rigettare la domanda
[...]
di manleva da questa proposta nei confronti di;
CP
in via subordinata: rigettare la domanda di manleva proposta dalla
[...]
nei confronti di stante l'inoperatività della polizza per i CP_3 CP
motivi indicati nel paragrafo 3) della narrativa del presente atto;
in via ulteriormente subordinata: qualora si ritenesse operante la garanzia assicurativa prestata da , limitare il risarcimento del danno alla sola CP
quota di responsabilità accertata, ai sensi del secondo comma dell'art. 2055
cod. civ., in capo alla per i fatti oggetto di causa e Controparte_10
comunque entro i limiti di risarcimento (scoperto e massimale) indicati nel paragrafo 4) della narrativa del presente atto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”;
per la terza chiamata DAC: “Voglia il Giudice Unico Controparte_7
designato, in via preliminare, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata nei confronti della terza chiamata dall'ing. Controparte_7
in quanto il diritto di quest'ultimo a essere garantito e Controparte_4
manlevato in forza della polizza “Dual Professionisti Area Tecnica” nr. PI-
08712220L8 è estinto per intervenuto decorso del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 2, c.c..
In subordine, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata nei confronti della terza chiamata dall'ing. Controparte_7 CP_4
, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia
[...]
assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale “Dual
Professionisti Area Tecnica” nr. PI-08712220L8, per i motivi dedotti in narrativa.
8 In ulteriore subordine, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata nei confronti della terza chiamata dall'ing. Controparte_7 CP_4
per intervenuta decadenza dello stesso ing. dal diritto al
[...] CP_4
riconoscimento dell'indennizzo assicurativo alla polizza di Responsabilità
Civile Professionale “Dual Professionisti Area Tecnica” nr. PI-08712220L8.
Nel merito, rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dall'ing.
nei confronti della terza chiamata Controparte_4 Controparte_7
, previo rigetto delle domande svolte nei confronti dello stesso ing.
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo Controparte_4
qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo nell'esercizio dell'attività
professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio.
In via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. nei confronti della terza chiamata CP_4
, statuire la condanna di quest'ultima nei limiti delle Controparte_7
condizioni di operatività del contratto di assicurazione in atti, compresi massimali e franchigie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Padova _1 [...]
quale titolare dell'impresa individuale CP_2 RT
, e per sentirli condannare, in
[...] Controparte_3 Controparte_4
solido, al pagamento della somma di € 263.436,73 (aumentata ad €
277.001,73 in sede di precisazione delle conclusioni) a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa dei vizi e difetti riscontrati nell'appartamento di sua proprietà sito al settimo piano in località Sottomarina
(Ve) e meglio descritto in atti.
9 A fondamento della propria domanda ha dedotto di avere Parte_1
acquistato, in data 24.11.2017, da l'unità immobiliare di cui sopra _1
al prezzo di € 750.000,00 e che, a partire dal 2018, si erano manifestate alcune infiltrazioni d'acqua principalmente dal terrazzo dell'ottavo piano dell'edificio; ha dedotto, altresì, che, nonostante le plurime segnalazioni alla committente-alienante ed al direttore lavori ing. _1 CP_4
e nonostante plurimi interventi da parte di anche per il
[...] _1
tramite dell'ing. , la permanenza dei vizi e dei difetti aveva reso CP_4
necessaria l'effettuazione di appositi accertamenti di carattere tecnico, all'esito dei quali (novembre 2020) erano emerse localizzate zone sottoposte a bagnatura, con evidenti distacchi di colore e rigonfiamenti delle finiture;
ha dedotto, inoltre, che, in data 16 novembre 2020, era stato depositato ricorso per TP, avanti al Tribunale di Padova, al fine di fare accertare i vizi dell'immobile oltre che nei confronti di anche nei confronti _1
dell'appaltatrice di , e della direzione lavori, CP_2 RT [...]
in persona dei suoi titolari e _12 Controparte_4 _15
ha dedotto anche che il CTU nominato, geom.
[...] Persona_1
nella consulenza depositata il 6.11.2021, aveva evidenziato vizi progettuali e costruttivi della impermeabilizzazione delle terrazze, nonché delle relative pavimentazioni e delle lattonerie, e ravvisato in ciò la causa delle infiltrazioni lamentate dall'attore, quantificando il costo complessivo degli interventi di sistemazione dei vizi in € 62.421,45.
ha, dunque, chiesto il risarcimento di tutti i danni Parte_1
patrimoniali, consistenti nel corrispettivo degli interventi di ripristino (€
63.000,00, aumentati ad € 81.900,00 per l'asserita intervenuta maggiorazione dei costi), nelle spese di assistenza legale e tecnica (€ 21.717,33) e nel
10 controvalore derivante dall'inagibilità abitativa per 45 mesi (€ 109.819,40), e di tutti i danni non patrimoniali (€ 50.000,00), consistenti nel disagio vissuto.
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha contestato la fondatezza della _1
domanda attorea svolta nei propri confronti, avendo assunto essa il ruolo di mera venditrice e ha, di converso, dedotto che eventuali responsabilità
sarebbero dovute ricadere sugli altri convenuti, in quanto esecutori o direttori dei lavori;
ha chiesto, dunque, di essere eventualmente manlevata da e dal progettista e RT Controparte_3
direttore lavori , provvedendo a chiamarli, a sua volta, in Controparte_4
causa.
1.3 Nel giudizio così incardinato si è costituito anche RT
, chiedendo nel merito il rigetto delle domande svolte nei propri confronti
[...]
sul presupposto di essere rimasto estraneo rispetto alla realizzazione delle lavorazioni inerenti alle impermeabilizzazioni dei poggioli dell'edificio per cui è
causa, in quanto imputabili a ditte terze, segnatamente a e ad CP_3
[...]
ha comunque eccepito la prescrizione dell'azione di _16
responsabilità ex art. 1669, comma 2, c.c., in ragione del decorso di oltre un anno tra le diffide trasmesse da alla committente Parte_1 _1
e il ricorso in giudizio per TP – diffide del 13 aprile 2018 e 21 maggio
[...]
2019 e ricorso per TP depositato il 16 novembre 2020 -; ha, altresì, insistito,
in via preliminare di rito, per la chiamata in causa di in Controparte_5
virtù del concluso contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi di cui alla polizza n. 400750955.
1.4 Si è costituita in giudizio anche eccependo, Controparte_3
anzitutto, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Padova, in favore del Tribunale di Venezia ed eccependo, altresì, il proprio difetto di
11 legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta da Parte_1
, non essendo intercorso tra i due alcun rapporto contrattuale.
[...]
Nel merito, ha eccepito la decadenza dal diritto di garanzia, per decorso dei
60 giorni previsti per la denuncia dei vizi contestati dall'attore; ha, comunque,
insistito per il rigetto di ogni domanda avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto, e, in subordine, ha chiesto la riduzione delle pretese creditorie avanzate nei propri confronti, tenuto conto delle condotte serbate dalle ditte coinvolte nella materiale realizzazione dell'edificio.
In ogni caso ha chiesto di poter chiamare in causa di
[...]
quale propria Controparte_17
compagnia assicuratrice in virtù della polizza R.C. n. 0A/M11833133.
1.5 Si è costituito in giudizio anche , chiedendo, in via Controparte_4
preliminare, la chiamata in causa di – già Controparte_7 [...]
– a fronte della stipulata polizza n. PI- Controparte_18
08712221M9 del 30.08.2021.
Nel merito, oltre a contestare la decadenza e l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice, il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso proposte, eccependo l'inopponibilità nei propri confronti delle risultanze peritali di cui al procedimento di istruzione preventiva n.
6664/2020 R.G., per non essere stato parte di quel procedimento, e contestandone, in ogni caso, il rilievo probatorio segnatamente sul piano delle modalità di indagine seguite dal CTU per individuare le cause dei vizi e dei difetti lamentati da;
il convenuto, quanto al dedotto incarico Parte_1
di progettista e direttore lavori, ha, inoltre, rappresentato, da un lato, di non aver mai assunto l'onere di provvedere alla direzione di cantiere, incombente in capo all'impresa dall'altro lato, la piena _19 Controparte_3
autonomia decisionale mantenuta dalla committente con CP_20
12 riferimento alle scelte costruttive intraprese ed alle ditte presenti in cantiere, di qui il ruolo di mero nudus minister in ordine alla realizzazione dei poggioli e terrazze dell'immobile.
1.6 Costituitasi in giudizio, ha, anzitutto, evidenziato Controparte_5
l'inoperatività della polizza azionata, in considerazione del lasso di tempo decorso dall'ultimazione dei lavori – 24 novembre 2017 – sino all'inizio di efficacia della copertura assicurativa – 23 settembre 2020 -, nonché
dell'esclusione dall'assicurazione delle pretese risarcitorie inerenti a danni riscontrati alle opere costruite e ai relativi danni da inidoneità all'uso,
unitamente alle spese sostenute per l'accertamento extragiudiziale delle cause del sinistro, in forza delle richiamate clausole contrattuali c) e b).
Rilavata l'operatività dei massimali e franchigie del contratto di assicurazione,
ha chiesto il rigetto della domanda attorea, associandosi alle difese svolte dall'impresa sia in punto di prescrizione del diritto azionato dall'attore CP_2
ex art. 1669, comma 2, c.c. che in punto di estraneità dell'assicurata rispetto alla realizzazione delle impermeabilizzazioni delle terrazze.
1.7 Si è costituita in giudizio anche , lamentando l'esclusione della CP
garanzia assicurativa, per mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurata entro il termine di un anno dalla data di Controparte_3
ultimazione dei lavori, in spregio della clausola contrattuale n. 8.2.
Nel merito, ha eccepito la prescrizione dell'azione di garanzia di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti di instando, comunque, per il Controparte_3
rigetto della domanda proposta da parte attrice, essendo il contestato difetto di impermeabilizzazione delle terrazze imputabile esclusivamente alla ditta
; inoltre, richiamati lo scoperto ed il limite di RT
risarcimento previsto in polizza, ha chiesto la limitazione del risarcimento del
13 danno alla sola quota di responsabilità accertata in capo alla propria assicurata.
1.8 Si è costituita in giudizio anche , eccependo Controparte_7
l'estinzione del diritto di a essere manlevato in forza del Controparte_4
concluso contratto di assicurazione, visto il decorso del termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952, commi 2 e 3, c.c.; ha, altresì, CP_7
dedotto l'inoperatività della garanzia assicurativa in ossequio al combinato disposto degli artt. 3.3., sez. A, e 1.1., sez. D, delle Condizioni generali di assicurazione, per mancata comunicazione in sede di rinnovo delle contestazioni riguardanti la condotta dell'assicurato.
La compagnia di assicurazione ha, in aggiunta, lamentato l'intervenuta decadenza di dal diritto all'indennizzo, causa Controparte_4
inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta relativa all'osservanza del termine di 30 giorni per la denuncia del sinistro, avvenuta solo in data 13 gennaio 2021, nonostante la ricevuta diffida datata 13 aprile
2018; con conseguente rilevanza anche ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.
Nel merito, la terza chiamata, aderendo alle difese del proprio assicurato e, in ogni caso, ricordato i limiti di operatività della polizza ivi inclusi massimali e franchigie, ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
1.9 All'esito dell'udienza di prima comparizione celebrata il 18 gennaio 2023,
ritenuta non dirimente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da e rigettata la richiesta attorea di disporre in via anticipata Controparte_3
una ulteriore indagine peritale, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
CP_2 Acquisito il fascicolo dell n. 6664/2020 R.G., non è stata svolta istruttoria orale e la causa passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate dalle parti all'udienza del 19 settembre 2024.
14 La domanda attorea va accolta nei limiti di seguito esposti.
2.1 Come già esposto, la vicenda che ci occupa trae origine dall'atto di compravendita stipulato in data 24 novembre 2017 (doc. 1 attoreo) con cui acquistò da l'appartamento sito in località Parte_1 _1
Sottomarina (Ve) meglio descritto in atti e ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni – patrimoniali e non – asseritamente patiti dal in Pt_1
conseguenza dei vizi e difetti riscontrati nel detto appartamento e consistenti in distacchi di colore e rigonfiamenti delle pareti interne legati principalmente a fenomeni di infiltrazione di acqua piovana.
Ciò detto, va, anzitutto, ribadita l'ordinanza del 18 gennaio 2023 nella parte in cui è stata ritenuta non dirimente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da in comparsa di costituzione e risposta e Controparte_3
reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In particolare, va ricordato che, nella fattispecie in esame, Parte_1
è qualificabile come “consumatore”, avendo egli agito, quale acquirente della menzionata unità immobiliare ad uso abitativo, nei confronti della costruttrice-
venditrice dell'appaltatore Edilfabio di e del _1 RT
subappaltatore nonché nei confronti del direttore lavori Controparte_3
ai sensi dell'art. 1669 c,c.. Sussiste, pertanto, la Controparte_4
competenza del Tribunale di Padova a conoscere della presente controversia in forza del foro esclusivo del consumatore ai sensi dell'art. 66-bis d.lgs. n.
206 del 2005.
Va comunque ribadita l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da non avendo la società Controparte_3
convenuta provveduto a contestare la radicata competenza in base a tutti i possibili criteri di collegamento ed in relazione a tutti gli altri convenuti (cfr.
Cass. 20.8. 2020 n. 17374).
15 Del tutto irrilevante, ai fini che ci occupano, è la pattuizione contenuta nel contratto di appalto concluso, in data 12 gennaio 2016, tra la committente e l'appaltatrice <per eventuali _1 RT
controversie sull'interpretazione del presente contratto e controversie ad esso
legate le parti eleggono quale foro competente quello di Venezia>> (doc. 5
convenuta , non essendo la fattispecie concreta sussumibile nella CP_8
riportata previsione contrattuale.
Sempre in via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in ragione della Controparte_3
inesistenza di un rapporto contrattuale diretto con . Parte_1
Anche tale eccezione non merita accoglimento, giacché, avendo l'attore invocato una responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti di sussiste la legittimazione passiva di Controparte_3
quest'ultima.
2.2 Vanno ora esaminate, per il loro carattere potenzialmente assorbente, le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dai convenuti
[...]
, e nei confronti RT Controparte_3 Controparte_4
dell'attore sul presupposto che sarebbe incorso nella Parte_1
decadenza prevista dall'art. 1669, comma 1, c.c. - che impone al committente di effettuare la denunzia dei vizi entro un anno dalla scoperta – e, comunque,
sul presupposto che il diritto dell'acquirente si sarebbe prescritto in considerazione del maturato decorso del termine di prescrizione previsto dal successivo comma 2.
Ricordato, anzitutto, che ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti compiuti nei confronti di uno dei debitori in solido “hanno effetto riguardo agli altri debitori”,
entrambe le eccezioni non meritano accoglimento.
16 Quanto all'eccepita decadenza ai sensi dell'art. 1669, comma 1, c.c., occorre evidenziare che per aversi “scoperta” dei difetti è necessario che il danneggiato acquisisca un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità degli stessi e del loro collegamento causale con l'imperfetta esecuzione dei lavori.
Giova ricordare che, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art.
1669 cod. civ., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché
il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza
non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei
difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti
tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed
imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della
proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo» (per tutte Cass.
16.1.2020 n. 777).
Ebbene, nel caso di specie la conoscenza dei difetti come provenienti dal terrazzo dell'appartamento sovrastante, e, in particolare, dalle scossaline di smaltimento delle acque meteoriche, nonché dai giunti tra pavimento e muratura può ritenersi raggiunta da soltanto all'esito del Parte_1
procedimento per TP, con il deposito della perizia tecnica del CTU.
All'esito dell'indagine compiuta, il CTU ha dimesso una perizia tecnica contenente l'analitica descrizione dei difetti delle guaine impermeabilizzanti,
delle scossaline di smaltimento delle acque meteoriche e dei giunti fra pavimento e muratura del terrazzo sovrastante quale causa delle accertate infiltrazioni d'acqua nell'unità abitativa di (segnatamente in Parte_1
corrispondenza tra il rivestimento esterno a cappotto e la muratura), oltre che la descrizione della eziologia degli stessi (errori di progettazione e di esecuzione).
17 Posto che la consulenza tecnica d'ufficio è stata depositata il 6 novembre
2021 e che l'atto di citazione contenente la denuncia dei gravi difetti riscontrati in sede di TP è stato notificato in data 7 marzo 2022, il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c. risulta rispettato e, vista l'interdipendenza fra i due termini, risulta, altresì, osservato quello di prescrizione di cui al comma 2 della medesima disposizione.
Al contrario, la “scoperta” dei difetti ai sensi dell'art. 1669, comma 1, c.c. non può ritenersi risalente alle e-mail del 18 gennaio 2018 (doc. 2 attoreo) e del 5
agosto 2019 (doc. 8 attoreo), come rilevato dal convenuto , Controparte_4
il quale, oltre a contestare di essere stato il destinatario della comunicazione del 18.1.2018, fa decorrere dalle dette e-mail i termini di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1669 e 1667 c.c..
Infatti, a prescindere dal fatto che la e-mail del 18.1.2018 sia effettivamente giunta a conoscenza del , mette conto osservare che da nessuna CP_4
delle due e-mail suddette può evincersi la prova della consapevolezza della natura e della causa dei vizi lamentati: nella prima comunicazione Parte_1
si è limitato a manifestare un mero “timore” circa la sussistenza di
[...]
un'infiltrazione d'acqua proveniente dal terrazzo del piano superiore, laddove nella seconda e-mail, avente ad oggetto <l'intervento di sistemazione
infiltrazioni appartamento al 7° piano in viale Po a Sottomarina>>, l'attore si è
semplicemente riservato, in difetto dei richiesti lavori manutentivi, di nominare un perito proprio per <un'indagine approfondita circa le cause
dell'infiltrazione>>, nella specie, quindi, non ancora individuate in modo puntuale.
Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata da sul presupposto che sia decorso RT
più di un anno tra le diffide trasmesse dall'odierno odierno attore a CP_22
[...]
[...] (13 aprile 2018 di cui al doc. 6 attoreo e 21 maggio 2019 di cui al doc. 7
[...]
attoreo) ed il deposito del ricorso per TP (16 novembre 2020).
Oltre a doversi considerare che le appena menzionate comunicazioni non consistono in “denuncia” nei confronti del PA, non essendone egli il destinatario (destinatari sono, infatti, e ), mette CP_8 Controparte_4
conto osservare che esse risultano essere doglianze generiche in ordine alla manifestazione del difetto ed evidenziano che all'epoca non era ancora maturata la piena ed oggettiva comprensione del fenomeno, nonché la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause (<sono, pertanto, con la
presente a diffidarvi formalmente, ad effettuare senza ulteriore indugio il
necessario sopralluogo al fine di accertare le cause delle infiltrazioni ed
individuare i corretti rimedi ed interventi>> cfr. cit. doc. 7). Non è, pertanto,
possibile far decorrere da tali comunicazioni il dies a quo per il computo dei termini di cui ai citati artt. 1669 e 1667 c.c..
Né, infine, può ricollegarsi la scoperta dei difetti alle antecedenti relazioni tecniche prodotte da parte attrice sud docc. 11 e 12 – rispettivamente relazione di del 18 aprile 2019 e relazione del geom. CP_23 CP_24
datata 6 novembre 2020 -, in quanto, seppur indicative della gravità delle infiltrazioni in danno dell'immobile per cui è causa, esse non offrono piena contezza circa il corretto collegamento causale con eventuali errori di progettazione, costruzione o esecuzione dell'opera, rimandando, sul punto, a futuri accertamenti (<in riferimento alle verifiche eseguite si presume la
presenza di infiltrazione acqua dalla facciata lato Sud dell'ottavo piano>>, cfr.
doc. 11; <i cassonetti prefabbricati delle finestre e delle porta finestre
necessitano di verifica di tenuta in corrispondenza del nodo tra cassonetto e lo
spigolo con la parete in cappotto;
dalla ispezione dei pluviali, pur non
risultando evidenti particolari problematiche (quali forature, lesioni o errati
19 innesti), è necessario provvedere ad una prova di tenuta con le modalità
suggerite nel par. 6; l'ispezione della condotta di scarico di collegamento tra le
pilette di raccolta dell'acqua poste nella terrazza al piano 8° ha evidenziato
infine un profilo compatibile con una rottura. Tale evidenza, se confermata,
necessita di ulteriori verifiche, quali la prova di tenuta suggerita al par. 6 e la
verifica della corretta posa del risvolto della guaina ai piedi della muratura
perimetrale della terrazza e in corrispondenza delle soglie dell'appartamento
dell'8° piano>>, cfr.doc. 12).
Prendendo, pertanto, come riferimento il deposito della c.t.u. all'esito del procedimento di TP quale momento a partire dal quale può ritenersi maturata la “scoperta” dei vizi e difetti, vanno respinte le sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione, dovendosi ritenere tempestiva sia la denuncia dei difetti da parte dell'odierno attore, acquirente dell'immobile sito in Sottomarina,
che l'esercizio in giudizio del relativo diritto nei confronti di tutti i convenuti e delle reciproche domande di manleva.
Con precipuo riguardo a tale ultimo aspetto, non meritano accoglimento le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da nei Controparte_3
confronti di _1
Oltre a doversi ribadire che solo all'esito del deposito della c.t.u. può farsi risalire il dies a quo della effettiva “scoperta” dei vizi, donde la tempestività
dell'azione giudiziale, va evidenziato, per un verso, che plurime sono le state le interlocuzioni tra le varie parti in causa in ordine ai difetti lamentati dal
(docc. da 11 a 22), per altro verso che, pur essendo stata la Pt_1
comparsa di costituzione e risposta di – contenente la domanda _1
di manleva - depositata il 20 maggio 2022, nulla ha Controparte_3
eccepito né nella propria comparsa di costituzione e risposta del 24 maggio
2022, né nelle note scritte datate 11 gennaio 2023 per l'udienza cartolare del
20 18 gennaio 2023, avendo proposto le eccezioni de quibus solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
3.1 Venendo al merito della vicenda, ritiene questo Giudice di poter, anzitutto,
confermare l'ordinanza del 21 settembre 2023 nella parte in cui si argomenta l'utilizzabilità dell'TP come prova atipica anche nei confronti dei soggetti che non hanno partecipato alle operazioni peritali del procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 6664/2020 R.G..
Sul punto si può in generale ricordare che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, cosicché il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove c.d. atipiche, tra le quali vanno annoverate anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, ove della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. In presenza di tali presupposti, non è ravvisabile la violazione del principio di cui all'art. 101
c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative evidenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità (per le parti del giudizio stesso) di farne oggetto di valutazione critica e stimolarne la valutazione giudiziale (cfr. per tutte Cass.
1.2.2023 n. 2947).
Tale raffronto in contraddittorio è avvenuto nel corso del presente giudizio,
essendo stato acquisito il fascicolo dell'TP (cfr. citata ordinanza del
21.9.2023) con conseguente sottoposizione dell'elaborato peritale alla verifica in contraddittorio delle parti, le quali non hanno allegato specifici elementi in grado di incrinarne le risultanze.
21 Va, dunque, rigettata l'eccezione di inopponibilità dell'elaborato peritale redatto in sede di TP.
Ciò precisato, ritiene questo Giudice di condividere le considerazioni e le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato depositato nel menzionato procedimento di TP, apparendo esso immune da vizi logici e svolto secondo criteri di valutazione condivisibili.
Il consulente tecnico d'ufficio ha appurato che i difetti lamentati riguardano l'impermeabilizzazione, oltre che la relativa pavimentazione e lattoneria, della terrazza posta al piano superiore rispetto all'unità immobiliare di proprietà di
, così concludendo: <il vizio sussiste e proviene dal Parte_1
terrazzo sovrastante verosimilmente a causa di un'errata esecuzione delle
guaine impermeabilizzanti, delle scossaline di smaltimento delle acque
meteoriche, nonché dell'errata formazione di giunti tra pavimento e
muratura>> (cfr. CTU pag. 24).
Il consulente tecnico d'ufficio è giunto a tale conclusione attraverso l'esecuzione di apposite prove tecniche con impiego della metodologia dei liquidi traccianti e della termografia ed ha, così, individuato la provenienza delle infiltrazioni d'acqua dalla terrazza sovrastante, all'altezza del serramento del soggiorno affacciato alla terrazza esterna dell'appartamento dell'odierno attore. Gli accertamenti effettuati nell'immobile di parte attrice hanno, invero,
evidenziato: <la presenza di aloni con diversa cromia sul controsoffitto in
cartongesso. Detti aloni si manifestano principalmente sull'angolo sinistro
della parete in prossimità del cassonetto di un infisso e proseguono dall'alto
verso il basso affianco alla cornice dell'infisso stesso, nonché, in senso
orizzontale fin sopra l'alzata scorrevole del soggiorno. E' possibile riscontrare
le stesse reazioni anche sulla parte destra dello stesso serramento, in
posizione più centrale. Si accerta la presenza di distacchi delle pitture in
22 prossimità del centro della parete del soggiorno nonché sull'angolo destro
dell'edificio>> (cfr. CTU pagg. da 12 a 15); in corrispondenza del punto di ingresso dell'acqua, risultante dalle stesse fotografie di cui a pag. 13, il consulente tecnico d'ufficio, quanto alla terrazza dell'unità sovrastante a quella di cui è causa, ha, inoltre, rilevato: <la presenza di fori tra la pavimentazione
drenante e i sistemi di convogliamento delle acque, nonché giunti e presenza
di diversi materiali sulla pavimentazione drenante e fra la pavimentazione e le
lattonerie>> (cfr. CTU pag. 16).
Inoltre, lo stesso confronto delle fotografie scattate nel corso degli accertamenti svolti in sede di operazioni peritali (pag. 13 in ordine all'abitazione dell'attore e pag. 17 in relazione all'unità dell'ottavo piano) offre chiara contezza del punto di ingresso delle infiltrazioni d'acqua, in ragione del verificarsi delle reazioni dell'uranina ai raggi UV proprio all'altezza degli accumuli e ristagni d'acqua verificatesi in prossimità della soglia dell'alzante scorrevole posto sul terrazzo dell'appartamento sovrastante. Va, poi,
evidenziato che le indagini compiute escludono ulteriori eziologie del fenomeno lamentato da parte attrice, segnatamente riconducibili all'impianto fotovoltaico installato a copertura dell'ultimo piano dell'immobile come sostenuto da parte convenuta , ciò in quanto, se così fosse, le CP_4
reazioni alla luce ultravioletta non si sarebbero verificate in corrispondenza della pavimentazione e dei sistemi di convogliamento delle acque del terrazzo dell'ottavo piano, appositamente allagato per le operazioni mediante acqua e uranina;
peraltro, le emergenze peritali, corredate da relativa produzione fotografica, hanno localizzato le infiltrazioni fra il rivestimento a cappotto e la muratura della parete esterna, tanto da rinvenire aloni di uranina sulla soglia dell'alzante scorrevole della terrazza del piano sottostante (fotografia a pag.
15). Inoltre, il posizionamento di tale impianto a copertura dell'ottavo piano
23 dell'edificio avrebbe portato, nel corso dei sopralluoghi compiuti in sede peritale, al rinvenimento di distacchi di colore perlomeno nelle pareti esterne del relativo terrazzo.
Gli esiti delle prove tecniche sopra esposti rendono irrilevante il contestato mancato esperimento di indagini distruttive, avendo la metodologia dei liquidi traccianti unitamente alla termografia, utilmente individuato la causa tecnica delle infiltrazioni d'acqua lamentate dall'attore, oltre che l'esatto punto di ingresso dell'acqua in correlazione con gli aloni presenti nel soggiorno dell'appartamento di , al momento dell'esecuzione delle Parte_1
operazioni peritali;
in ogni caso, dalla lettura della c.t.u. si ricava che, chiarito il nesso di causa dei riscontrati difetti, lo svolgimento di indagini distruttive potrebbe solo individuare “ulteriori infiltrazioni d'acqua” sempre provenienti dal piano superiore e sempre correlati ai relativi difetti delle guaine di impermeabilizzazione, della lattoneria e della pavimentazione.
3.2 Tanto chiarito, si ricorda che la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
si fonda sul disposto dell'art. 1669 c.c., che prevede una
[...]
responsabilità extracontrattuale a carico dell'appaltatore e degli altri soggetti che hanno prestato la loro opera professionale nella realizzazione di un immobile, ma anche a carico del venditore-costruttore. Infatti, l'azione di responsabilità ex art. 1669 può essere esercitata dall'acquirente nei confronti del venditore-costruttore non solo quando questi abbia provveduto personalmente alla costruzione in economia, ma anche quando abbia fatto ricorso ad altre figure (appaltatore, progettista, ecc.) mantenendo il potere di impartire direttive ovvero il potere di sorveglianza, cosicché la costruzione dell'opera sia comunque a lui riferibile.
I soggetti che, con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o incorrono in violazioni di norme giuridiche diverse,
24 ma concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nell'art. 1669 c.c., rispondono tutti, per colpa, dell'unico illecito extracontrattuale cagionato e a detto titolo (cfr. per tutte Cass. 21.5.2012 n.
8016).
Nel caso che ci occupa la costruzione dell'immobile è riconducibile alla condotta di plurimi soggetti, essendo indiscusso che la generale realizzazione dell'edificio fu commissionata da all'impresa _1 RT
sulla base delle specifiche tecniche allegate al contratto di
[...]
appalto del 12 gennaio 2016 e dello stesso costituenti <parte integrante e
sostanziale>> (cfr. art. 1 del doc. d di parte convenuta – doc. 5 CP_2
ed essendo parimenti indiscusso che l'impermeabilizzazione dei _1
poggioli fu commissionata da a (doc. 7 _1 Controparte_3
; infine, è indiscusso che l'ing. assunse il ruolo _1 Controparte_4
di progettista e direttore dei lavori su incarico di (doc. 8 _1 _1
.
[...]
Per quanto riguarda in particolare la posizione della committente/venditrice mette conto osservare che dalla disamina della documentazione _1
allegata al menzionato contratto di appalto emerge il suo coinvolgimento nella impartizione delle necessarie direttive tecniche per la realizzazione dell'opera,
e, segnatamente, per quanto qui interessa (cfr. infra), per l'esecuzione delle scossaline (pag. 69 del doc. 5 prodotto da , nonché delle _1
impermeabilizzazioni delle terrazze (pag. 37 cit. doc. 5). Non si può, poi,
omettere di considerare che mantenne una non trascurabile _1
autonomia decisionale, come si può evincere dalla citata documentazione con precipuo riferimento alla lavorazione inerente alla pavimentazione delle terrazze: a pag. 67 del suddetto documento n. 5 si parla di pavimentazione in gres porcellanato, successivamente sostituita (come risulta dalle fotografie
25 riportate in sede di c.t.u. a pag. 17) con una pavimentazione in pietre sminuzzate ed impastate, in conformità a quanto stabilito in sede di contratto di appalto ove si prevede: <sono a carico del committente, salvo diversa ed
espressa pattuizione: a)l'integrazione, ove necessario, degli allegati
progettuali, al fine di consentire all'appaltatore l'esecuzione dei lavori di cui al
presente contratto>> (cfr. art. 4 doc. d). Inoltre, in relazione alla impermeabilizzazione delle terrazze, ha assunto diretta _1
responsabilità verso nella predisposizione dei supporti Controparte_3
per la stesura della resina impermeabilizzante, con le specifiche caratteristiche, anche prestazionali, indicate nel preventivo in atti (doc. 2 della convenuta . Controparte_3
Può ritenersi, quindi, provata, anche alla luce delle generiche contestazioni da parte della convenuta sul punto, la qualifica di venditrice-costruttrice di _1
con conseguente responsabilità anche in capo a quest'ultima ai sensi
[...]
dell'art. 1669 c.c..
3.3 In merito alla responsabilità in ordine ai gravi difetti, va osservato che l'art. 1669 c.c. prevede una responsabilità per colpa presunta iuris tantum, che può
essere vinta dall'appaltatore, ovvero dai soggetti che prestano la loro attività
professionale nella realizzazione dell'opera, con la positiva e specifica dimostrazione di fatti, precisi e concordanti, che dimostrino l'ascrivibilità dei difetti al caso fortuito o all'opera di terzi (cfr. per tutte Cass. 17.1.2013 n. 1026)
e va subito detto che, nel caso di specie, tale onere non può ritenersi assolto dalle parti convenute , _1 RT CP_4
e
[...] Controparte_3
Per quanto riguarda la venditrice-costruttrice oltre a quanto _1
sopra esposto, va osservato che essa risulta avere assunto a suo carico la predisposizione, con le caratteristiche tecniche meglio indicate nel preventivo
26 depositato sub doc. 2 da dei supporti per la stesura Controparte_3
della resina impermeabilizzante sovrastante il massetto della terrazza, tra cui,
in particolare, la previsione dei “relativi giunti di frazionamento/strutturali/di
contrazione che saranno rispettati in fase di applicazione e riportati in
superficie”.
Considerato anche che il documento in questione non è stato contestato da non è seriamente confutabile l'incidenza dell'attività dalla stessa _1
posta in essere rispetto alla produzione dei difetti accertati in sede di consulenza tecnica d'ufficio, in particolare sotto il profilo “dell'errata
formazione di giunti tra pavimento e muratura” della terrazza posta all'ottavo piano dell'immobile (cfr. CTU pag. 24).
Peraltro, a fronte della natura anche progettuale dei lamentati difetti e della sottolineata autonomia decisionale della convenuta nella scelta dei dettagli costruttivi, si è limitata esclusivamente a negare il proprio _1
coinvolgimento diretto nell'esecuzione materiale dell'opera (circostanza questa comunque non dirimente alla luce del su richiamato pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità del venditore-costruttore), senza fornire alcuna allegazione specifica in ordine all'esclusiva ascrivibilità dei difetti al caso fortuito o all'operato di terzi.
Del pari, con riferimento alla posizione dell'appaltatore RT
la produzione documentale in atti non prova l'estraneità della
[...]
convenuta rispetto ai riscontrati difetti dell'immobile per cui è causa: vero è
che il contratto di appalto concluso con demanda <la fornitura e _1
posa in opera di pavimenti e rivestimenti a ditte terze con le quali il
committente stipulerà un apposito contratto>>, tuttavia è altrettanto vero che l'esame congiunto delle emergenze peritali e del doc. 9, “stratigrafia delle terrazze”, del progettista depongono per una responsabilità Controparte_4
27 dell'appaltatrice, in considerazione della realizzazione della guaina sottostante al massetto della terrazza all'ottavo piano. Il CTU ha, infatti, rilevato a carico della convenuta una non corretta apposizione delle guaine che si CP_2
trovano al di sotto del massetto e <che devono essere risvoltate sino alla
soglia del serramento>> (cfr. CTU pag. 21), il che incide sulla realizzata impermeabilizzazione della terrazza all'ottavo piano, in quanto attività
comprensiva di diverse operazioni, e, dunque, non solo della mera stesura del sovrastante rivestimento al di sopra del massetto (cfr. cit. doc. 9 ). CP_4
Può ritenersi irrilevante il documento prodotto sub. c dal in quanto CP_2
gli ivi riportati lavori in detrazione, in favore della convenuta , CP_2
riguardano la fornitura e posa in opera dei parapetti in c.a. prefabbricati -
segnatamente parapetti rettilinei e curvilinei, intonaci e rasature sui parapetti,
correntino sopra i parapetti, dipintura dei parapetti - che nulla hanno a che vedere con l'errata esecuzione delle guaine impermeabilizzanti, delle scossaline di smaltimento delle acque meteoriche, nonché con l'errata formazione di giunti tra pavimento e muratura (cfr. CTU pag. 24).
Per quanto riguarda la posizione della subappaltatrice Controparte_3
va osservato che il preventivo di cui al sopra citato doc. 2 e le fatture da n. 18
a 40/2017 di cui al doc. 3 (documenti entrambi depositati da CP_3
attestano la fornitura e la posa in opera da parte di tale società della
[...]
ulteriore guaina sovrastante il massetto del terrazzo posto all'ottavo piano e delle pilette di scarico. In particolare, la società risulta Controparte_3
avere effettuato i seguenti interventi: “Scarifica e molatura superficie da
trattare mediante mola a diamante e pulizia;
Stesura primer Alsan 150 a rullo;
Stesura impermeabilizzazione Alsan 450, Stesura Flashing Alsan 450
fibrorinforzato; Stesura impermeabilizzazione Alsan 450, e spolvero di quarzo
0,3\0,9; Stesura primer ALSAN 117 a rullo;
Stesura FLOORSTONE graniglia
28 a scelta e ALSAN 817; Stesura battiscopa perimetrale h 2,5 cm;
Lisciatura
mediante spatola americana;
Fornitura e posa pilette di scarico in acciaio inox
doppio scarico in due livelli”.
Ebbene, tenuto conto della attinenza di tali lavorazioni ai difetti specificatamente accertati dal CTU, va affermata la responsabilità anche di
Controparte_3
Risultano, invece, irrilevanti, stante la complessità dell'opera di impermeabilizzazione delle terrazze, le deduzioni della detta società in ordine all'utilizzo da parte di del sistema Alsan 450 balcony come _1
membrana warter-proofing ed in ordine alla realizzazione sempre da parte di del sistema drenante floorstone. Le difese della convenuta CP_8
confermano il suo coinvolgimento nella realizzazione delle finiture impermeabilizzanti delle terrazze dell'edificio, tenuto, altresì, conto di quanto affermato con riferimento al sistema Floorstone e alle sue relative qualità
drenanti del flusso d'acqua negli scarichi in caso di pioggia (pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Alla realizzazione dell'unico illecito ex art. 1669 c.c. ha, altresì, contribuito la condotta del progettista e direttore lavori , in ragione della Controparte_4
natura progettuale dei difetti riscontrati in sede di c.t.u. e della stessa conforme prospettazione fornita da quest'ultimo: <il convenuto ha
provveduto, secondo l'originaria indicazione della costruttrice , a _1
redigere il progetto e le relative tavole, nonché il conseguente computo
metrico estimativo>> (cfr. pag. 11 comparsa conclusionale).
Rispetto alla realizzazione dei progetti riferiti alla pavimentazione delle terrazze dell'edificio, va, poi, rigettato l'assunto difensivo inerente all'assenza in capo al progettista dell'autonomia decisionale, in quanto mero nudus
minister a fronte dell'autonomia decisionale della committente _1
29 Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini non si applica al direttore lavori – quale è nel caso di specie per difetto di precipua contestazione sul punto -, il Controparte_4
quale per le sue peculiari capacità tecniche assume nei confronti del committente precisi doveri di sorveglianza, correlati alla particolare diligenza richiestagli. Il direttore lavori, pur tenuto ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività con l'impiego di peculiari competenze tecniche, sicché il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della diligenza in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione della medesima al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (per tutte Cass. 18.10.2024 n. 27045).
In aggiunta, va evidenziato che, al di là delle contraddittorie argomentazioni sul piano della distinzione della figura del direttore lavori da quella del direttore di cantiere, i capitoli di prova testimoniale articolati da parte convenuta (cap.
13, 18, 19 di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.), anche ove ammessi e confermati, avrebbero postulato il coinvolgimento del nel controllo e CP_4
supervisione delle maestranze presenti in cantiere e, soprattutto, delle opere eseguite, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c., attesa la rilevata eziologia dei difetti all'immobile che è così sintetizzabile: “una
progettazione priva di elementi tecnici di dettaglio;
un superficiale controllo
delle maestranze presenti in cantiere e delle opere eseguite;
un lavoro
eseguito in modo superficiale e non rispondente alla regola dell'arte” (cfr. CTU
pag. 18).
30 In conclusione, le difese ed eccezioni delle convenute non sono idonee ad escludere la loro concorrente responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., in relazione ai gravi difetti riscontrati nell'immobile acquistato da Parte_1
; pertanto, ,
[...] _1 RT CP_4
e vanno condannati in solido a risarcire i danni
[...] Controparte_3
patiti dall'attore nei limiti di seguito precisati.
4.1 Come già esposto, ha chiesto il risarcimento di tutti i Parte_1
danni patrimoniali, consistenti nel corrispettivo degli interventi di ripristino (€
63.000,00, aumentati ad € 81.900,00 per l'asserita intervenuta maggiorazione dei costi), nelle spese di assistenza legale e tecnica (€ 21.717,33) e nel controvalore derivante dall'inagibilità abitativa per 45 mesi (€ 109.819,40),
nonché di tutti i danni non patrimoniali (€ 50.000,00), consistenti nel disagio vissuto.
In ordine alla quantificazione della prima voce di danno sopra esposta può
farsi riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di TP.
Il consulente d'ufficio ha spiegato che l'eliminazione dei vizi riscontrati è
possibile mediante un rifacimento completo del terrazzo dell'ottavo piano,
giacché è probabile che qualora non si intervenga sull'intera superficie, i vizi
possano ripresentarsi a distanza di breve tempo proprio a causa di eventuali
giunture dell'impermeabilizzazione eseguite in tempi differenti e con ogni
probabilità con diverso materiale (CTU pag. 19). I lavori da eseguire sono stati analiticamente indicati (rimozione della pavimentazione esistente e parte del massetto;
rifacimento dello strato di cm 1,5 più parte del massetto per una superficie di mq 52,36; allestimento del cantiere;
oneri di discarica;
ripristini e tinteggiature;
oneri di sicurezza, direzione lavori ed imprevisti) con specificazione per ciascuno di essi dei relativi costi per un totale di €
62.421,45, arrotondato ad € 63.000,00, oltre oneri di legge (cit. pag. 19 CTU).
31 La quantificazione dei costi necessari al rispristino dell'immobile dai gravi difetti operata dalla consulenza tecnica può essere integralmente recepita,
essendo motivata in modo analitico e preciso, cosicché non meritano accoglimento le richieste di revisione del costo, al ribasso, come richiesto da alcuni convenuti, o al rialzo, come richiesto dall'attore.
Il consulente d'ufficio ha già risposto alle osservazioni delle parti _1
e evidenziando che le contestazioni della detta società Controparte_4
(costo stimato di € 400,00/mq contro i € 1.200,00/mq calcolati dal CTU) si basano su mere opinioni, in assenza, però, di qualsivoglia documentazione tecnica a supporto ed evidenziando la non pertinenza del raffronto, richiamato dal , con i costi di costruzione di un nuovo fabbricato, giacché nel CP_4
caso di specie si tratta di una “ricostruzione a nuovo” con necessaria previa demolizione e conseguenti maggiori oneri di discarica anche per la presenza di resine chimiche (pagg. da 42 a 44 CTU).
Per converso, non risulta giustificato il maggior importo richiesto dall'attore per l'assorbente considerazione che il preventivo di cui al documento dimesso sub n. 24 in allegato memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. prevede una quantificazione del danno pari ad € 130.000,00, senza specifica indicazione delle misure e prezzi applicati per le singole lavorazioni ivi elencate, laddove alcun rilievo probatorio può essere riconosciuto ai preventivi di cui ai documenti attorei dimessi sub nn. 26 e 27 di parte attrice, essendo stati tardivamente prodotti in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni del 16.9.2024, nonostante l'individuazione dei difetti dell'immobile e la conseguente stima delle opere necessarie per porvi rimedio fosse nota a già con il deposito della consulenza resa all'esito dell'TP Parte_1
n. 6664/2020 R.G. (6.11.2021). Infine, va escluso anche il dedotto aumento del 30% della voce di danno risarcibile determinata dal consulente tecnico,
32 vista la genericità delle allegazioni attoree sul punto (<a tale ultimo riguardo
l'odierno attore ritiene che, alla luce della ben nota situazione di aumento dei
costi delle materie prime e dell'energia, tale importo debba essere aumentate
del 30% per un totale di € 81.900,00>> cfr. atto di citazione pag. 15).
Quantificato in € 63.000,00 a valori del novembre 2021 il danno patito dal
, al fine di consentire una liquidazione integrale del danno, vale la Pt_1
pena richiamare ed applicare i principi da tempo enunciati dalla Suprema
Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. 17.2.1995 n. 1712) secondo cui il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito ai sensi dell'art. 1219
c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno.
Ebbene, proprio in relazione all'aspetto da ultimo menzionato, ritiene questo
Giudice che, nel caso di specie, il menzionato lucro cessante finanziario possa essere risarcito mediante riconoscimento degli interessi cosiddetti compensativi calcolati al tasso legale ex art. 1282, comma I, c.c. sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro, che nel caso in esame può farsi coincidere con la data di acquisto dell'immobile (novembre 2017), e poi rivalutata anno per anno. I medesimi interessi, sempre calcolati al tasso legale ex art. 1282, comma I, c.c., vanno applicati anche dalla data della presente
33 decisione al saldo, ritenendo questo Giudice di conformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di crediti risarcitori, quale è il caso in esame, trovano applicazione gli interessi ex art. 1284, comma I, c.c. (cfr. per tutte Cass.
7.11.2018 n. 28409).
4.2 L'attore ha chiesto la condanna dei convenuti anche al rimborso delle spese stragiudiziali, legali e tecniche, cui ha dovuto ricorrere anche prima dell'instaurazione del giudizio per l'accertamento dei difetti dell'immobile per cui è causa, delle relative cause e costi di ripristino.
Sul punto mette conto osservare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione 10.7.2017 n. 16990 hanno dato continuità alla giurisprudenza delle sezioni semplici (per tutte Cass. n. 6422/2017, n. 997/2010), secondo cui il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
del pari, è pacifica anche la risarcibilità delle spese di assistenza peritale stragiudiziale quale voce di danno emergente ex art. 1223 c.c..
Di tali voci va valutata l'utilità e la necessità ex ante, nonché la congruità.
Più precisamente, l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio,
cosicché l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Pertanto, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova,
al pari delle altre voci di danno emergente, con l'ulteriore conseguenza che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio,
34 superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più
rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (per tutte Cass.
13.4.2017 n. 9548).
Nel caso di specie, la domanda si presenta tempestiva, essendo stata formulata sin dalla citazione introduttiva.
Risultano documentate, pertinenti e congrue le seguenti voci: 1) l'importo di €
729,55, di cui al doc. 15 attoreo (fattura n. 121/AA del 10.7.2020), quale acconto per l'assistenza stragiudiziale prestata dall'avv. Marco Ribaldone
nella pratica Pandolfo/Laman; tale somma, attesa anche la complessità delle questioni in fatto ed in diritto implicate, è da ritenere congrua quale spesa di assistenza legale, considerato il disposto del d.m. 55/2014; 2) l'importo di €
814,00, di cui al doc. 16 attoreo (fattura n. 769/DE del 23.11.2020), quale attività compiuta da e consistente nell'intervento di video RT5
ispezione su tubazioni di scarico e pluviali dell'unità immobiliare per cui è
causa; 3) l'importo di € 986,99, di cui al doc. 17 attoreo (fattura n. 59/001 del
10.11.2020), quale spesa sostenuta per la consulenza tecnica stragiudiziale;
tale somma risulta rispettosa dei parametri di cui al d.m. 55/2014, considerati il valore della pratica stragiudiziale e gli importi tabellari ivi previsti.
Risulta un totale di € 2.530,54
Nulla viene liquidato per le fatture prodotte in giudizio ai documenti attorei n.
22 e n. 23, rispettivamente per € 294,09 ed € 297,30, non essendo provato il lamentato impiego straordinario di energia elettrica a causa dell'utilizzo di macchinari ad hoc per l'asciugatura dell'appartamento; peraltro, per ciò che concerne in particolare la seconda delle due fatture, mette conto osservare che essa si riferisce ai consumi del periodo giugno-luglio 2019, ossia proprio il periodo indicato dallo stesso come momento in cui la scarsa Pt_1
35 piovosità e le temperature dell'aria, idonee a contrastare l'umidità è stato possibile l'utilizzo dell'unità abitativa (pag. 16 dell'atto di citazione).
Le altre voci di cui è stato chiesto il ristoro sono le spese di TP, intese come spese di CTU, di CTP e dei legali.
Come precisato dalla Suprema Corte “le spese dell'accertamento tecnico
preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a
carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo
giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese
giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale,
a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (per tutte Cass.
8.6.2017 n. 14268). Per quanto riguarda in particolare le spese di CTP si ricorda che «le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha
natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte
vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga,
ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla
ripetizione, ritenendole eccessive o superflue»(cfr. per tutte Cass.
3.1.2013 n.
84).
Quanto alle spese di CTU, va riconosciuto l'importo di € 14.108,15 (doc. 20
attoreo); quanto alle spese di CTP, va riconosciuto l'importo di € 1.281,00
(doc. 21 attoreo) e quanto ai compensi del legale, va riconosciuto l'importo di
€ 3.206,24 (€ 1.747,12 + € 1.459,12) per un totale di € 18.595,39, importo comprensivo anche degli accessori di legge.
4.3 ha quantificato in € 109.819,40 il danno patrimoniale Parte_1
derivante dalla inagibilità abitativa dell'appartamento in questione, precisando di essere giunto a tale quantificazione sulla base di un ipotetico canone mensile di circa € 2.400,00 mensili per quarantacinque mensilità da marzo periodo tra metà luglio e metà agosto in cui l'attore ha potuto utilizzare l'immobile in ragione della condizione climatica del periodo idonea a contrastare il problema dell'umidità (cfr. pagg. 16 e 17 atto di citazione).
Ciò detto, mette conto osservare che le allegazioni dell'attore, oltre ad essere sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, risultano parzialmente contraddittorie.
Giova prendere le mosse dalla constatazione che, in relazione a tale voce di danno, il lamenta, appunto, un danno di carattere patrimoniale Pt_1
derivante dalla dedotta inagibilità dell'immobile, con la conseguenza che, per come prospettato, il danno patrimoniale non può che consistere negli esborsi che il ha dovuto sostenere per vivere, per il periodo sopra indicato, in Pt_1
una abitazione diversa da quella oggi in esame.
Già da quanto appena esposto deriva che il danno de quo non può consistere in un ipotetico canone mensile (quantificato in circa € 2.400,00 mensili),
dovendo, per converso, consistere negli esborsi effettivamente sostenuti di cui, è evidente, bisogna dare prova.
Tali considerazioni sarebbero di per sé sufficienti a rigettare sul punto la domanda.
Si può, comunque, aggiungere che la non plausibilità del danno in questione emerge dalle stesse allegazioni del enunciate in atto di citazione in Pt_1
cui ha dichiarato di avere acquistato un appartamento in una località di
vacanza vicina al suo luogo di abituale residenza (pag. 17) e di avere comunque utilizzato l'appartamento per circa un mese all'anno stanti le favorevoli condizioni climatiche (pag. 16); inoltre, la localizzazione (cfr. CTU
pag. 10) del vizio in un punto limitato dell'appartamento (di superficie commerciale di mq 191,16 – cfr. atto di citazione pag. 16) esclude la sua inagibilità.
37 In difetto di prova che il abbia avuto la necessità di prendere in Pt_1
locazione altro appartamento e che abbia effettivamente sostenuto l'esborso di circa € 2.400,00 mensili per quarantacinque mesi, la domanda attorea va sul punto rigettata.
4.4 Va parimenti rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente derivante nello stress e nelle preoccupazioni provocate dalla vicenda in questione e quantificato in € 50.000,00, pari alla metà del dedotto danno patrimoniale (pag. 18 atto di citazione).
A parte la considerazione che è possibile ricorrere alla quantificazione in via equitativa del danno solo quando sussista l'impossibilità di provare il suo ammontare preciso, difetta, a monte, la prova che un danno vi sia effettivamente stato.
Come noto, l'art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ed è altrettanto noto la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 31.5.2003 n. 8827; 31.5.2003 n.
8828) ha da tempo chiarito che il risarcimento del danno non patrimoniale è
consentito in tutte le ipotesi in cui l'illecito leda un diritto della persona costituzionalmente garantito. Pertanto, tutti i danni si dividono in patrimoniali e non patrimoniali;
il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. ha natura omnicomprensiva e anche quando l'illecito non integra gli estremi di un reato,
il danno non patrimoniale è risarcibile in caso di offesa a diritti della persona di rilievo costituzionale.
Ciò chiarito, si osserva che le (peraltro assai scarne) allegazioni dell'attore in ordine allo stress, al disagio, alla preoccupazione, ai problemi da gestire e altre spiacevolezze (cfr. atto di citazione pag. 17) connesse alla vicenda in questione non integrano né un reato, né un'offesa ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, né, in difetto di qualsivoglia deduzione ed appiglio
38 probatorio, una lesione alla salute con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti di cui al citato art. 2059 c.c., la domanda non può essere sul punto accolta.
5.1 Passando ad esaminare le domande di manleva svolte da nei _1
confronti di , e RT Controparte_3 CP_4
, nonché da verso e
[...] CP_2 CP_8 Controparte_3
, pare sufficiente osservare che il quadro probatorio sopra Controparte_4
esaminato porta a ritenere tutti i convenuti solidalmente responsabili dell'illecito extracontrattuale ex art. 1669 c.c., ciascuno in quote uguali, non avendo né né – per i motivi fin qui esposti – dimostrato _1 CP_2
la esclusiva o maggiore riconducibilità dei difetti all'operato degli ulteriori coobbligati;
di talché non può ritenersi vinta la presunzione di cui all'art. 1298
c.c..
Ciascuno dei coobbligati dovrà, pertanto, rispondere in solido nei confronti dell'attore, ma nei rapporti interni avrà diritto di regresso nei confronti degli altri debitori per ripetere quanto eventualmente pagato in eccedenza rispetto alla misura del 25%.
5.2 Proseguendo nella disamina delle domande di manleva, va rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da nei CP
confronti di per supposto ritardo nella denuncia del Controparte_3
sinistro, a norma dell'art.
8.2. del relativo contratto (doc. 2 di ) ai CP
sensi del quale la polizza è operativa “purchè i danni si siano manifestati e
denunciati alla Società entro lo stesso periodo (ossia il periodo di validità
dell'assicurazione) e comunque non oltre un anno dalla data di ultimazione dei
lavori stessi che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di
consegna od altro documento equivalente”.
39 Secondo la prospettazione di l'inoperatività della copertura CP
assicurativa deriva dal fatto che i lavori terminarono ancora nel settembre
2017 e che la compagnia è venuta a conoscenza del sinistro solo con la notifica della chiamata in causa relativa al presente giudizio, notificata nel giugno 2022; per converso, il sinistro avrebbe dovuto essere denunciato alla compagnia entro il mese di settembre 2018, tenuto anche conto del fatto che la stessa ha dato atto di un sopralluogo, eseguito in data Controparte_3
3 aprile 2018, in occasione furono eseguite delle prove di impermeabilizzazione (cfr. comparsa di costituzione e risposta CP_3
pag. 8).
[...]
L'assunto non convince.
In generale, non è dubitale che sussista in capo all'assicurato un onere di denuncia di un sinistro nella misura in cui l'assicurato stesso sia destinatario di una specifica richiesta risarcitoria, così come non è dubitabile che, nel caso in esame, il sopralluogo non abbia fatto sorgere alcun onere di denuncia in capo alla società , se non per altro perché le prove del 3.4.2018 CP_3
hanno avuto per la detta società un esito positivo in relazione agli interventi ad essa imputabili. Non rimane, allora, che richiamare quanto più sopra esposto in ordine alla “scoperta” dei difetti all'esito del deposito dell'elaborato redatto in sede di TP nel novembre 2021 e del conseguente e tempestivo avvio del presente giudizio con altrettanto tempestiva chiamata in causa della compagnia di assicurazione . CP
Le considerazioni da ultimo esposte inducono anche ad escludere che, entro un anno dalla ultimazione dei lavori, vi sia stata manifestazione dei danni,
avendo il sin da subito lamentato vizi e difetti, ma avuto esatta Pt_1
contezza della natura, delle cause e dell'entità del danno solo all'esito del procedimento per TP.
40 Va, quindi, accolta la domanda di manleva svolta da nei Controparte_3
confronti di , cosicché quest'ultima va condannata a rifondere la CP
detta società seppur nei limiti contrattualmente previsti, ossia nei limiti di cui all'art. 10 “Franchigie, scoperti, limite di risarcimento” riportati a pag. 44 della polizza (doc. 2 ) e, dunque, uno scoperto del 15%, con un minimo CP
di € 250,00, per ogni sinistro ed un limite di risarcimento di € 50.000,00 (cfr.
voce 8.2 della tabella di pag. 44).
5.3 Del pari va accolta la domanda di manleva svolta da nei Controparte_4
confronti della propria compagnia assicurativa in Controparte_7
forza della polizza n. PI-08712220L8, non essendo fondate le eccezioni di prescrizione, decadenza e di inadempimento dell'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore.
In particolare, ha eccepito l'estinzione del diritto Controparte_7
dell'assicurato a essere garantito e manlevato in forza della Controparte_4
polizza di responsabilità civile professionale “ ” RT6
per intervenuto decorso del termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952, commi 2 e 3, c.c., considerate la ricezione da parte di quest'ultimo della diffida datata 13 aprile 2018 e la denuncia di sinistro inviata alla compagnia solo in data 13 gennaio 2021 dopo la notifica del ricorso per TP;
la terza chiamata ha, altresì, rilevato la violazione del combinato disposto degli artt.
3.3. sez A e 1.1. sez. D delle Condizioni generali di assicurazione, con conseguente inoperatività della garanzia assicurativa, stante la reticenza dell'assicurato nel comunicare, al rinnovo della polizza, circostante atte a generare richieste di risarcimento, nonostante la detta diffida del 13 aprile
2018 e delle ulteriori comunicazioni da parte del danneggiato del 18 gennaio
2018, 13 febbraio 2018, 21 maggio 2019 e 5 maggio 2019; la terza chiamata ha, infine, eccepito l'inadempimento all'obbligo di denuncia del sinistro entro il
41 termine previsto dall'art. 1.1., sez. C, delle CGA (30 giorni), vista la diffida del
13 aprile 2018, oltre che, in subordine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 c.c..
Come anticipato, le eccezioni de quibus sono infondate.
La menzionata diffida del 13 aprile 2018 non può rilevare ai sensi ai sensi dell'art. 2952, comma 3, c.c., giacché la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceve dal danneggiato una richiesta di risarcimento dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare l'assicuratore (cfr. per tutte Cass.
31.1.2019 n. 2971).
Ne discende che tale termine non può computarsi a partire dalla diffida del 13
aprile 2018, attesa la genericità degli addebiti sollevati nei confronti del
(il danneggiato si è limitato, invero, a evidenziare CP_4 Parte_1
l'aggravarsi del fenomeno delle infiltrazioni, senza avanzare contestazioni specifiche circa l'attività svolta dall'assicurato).
Analoghe considerazioni valgono per l'eccepita violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3.3., sez. A, e 1.1., sez. D, delle CGA. L'obbligo di comunicazione previsto in capo all'assicurato opera per <circostanze e/o richieste di
risarcimento (….) che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere
conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento>>.
La fattispecie concreta non è sussumibile in tale previsione, poiché né la diffida del 13 aprile 2018, né le altre comunicazioni invocate dall'assicurazione
(docc. 2 e 3; 7 e 8 di parte attrice) sono suscettibili di generare successive pretese risarcitorie nei confronti di , e, dunque, tali da Controparte_4
comportare l'attivazione del pattuito obbligo contrattuale (segnatamente, con
42 le medesime il danneggiato ha palesato, non già un precipuo difetto dell'immobile acquistato, eventualmente imputabile all'operato del progettista e direttori lavori, ma il solo manifestarsi di infiltrazioni d'acqua, che ben potevano attribuirsi a molteplici cause, tenuto, altresì, conto dell'invocata necessità a ricorrere a futuri accertamenti in merito).
Deve ritenersi, inoltre, infondato l'eccepito inadempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro entro il termine di cui all'art. 1.1., sez. C, delle CGA,
considerata la tempestività della denuncia pervenuta alla compagnia di assicurazione in data 13 gennaio 2021, a seguito della notifica del prodromico ricorso introduttivo del procedimento ex art. 696 c.p.c. e la già rilevata inidoneità della diffida del 13 aprile 2018 ad assurgere a “richiesta di risarcimento” (lett. i, ii dell'art. 1.1.) ovvero a “circostanza” diretta a ingenerare una richiesta di risarcimento verso l'assicurato (lett. iii dell'art.
1.1. e lett.i e ii della sezione delle CGA dedicata alle definizioni, cfr. doc. 1).
La domanda di manleva proposta da va accolta, anche alla Controparte_4
luce del combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 c.c., non avendo l'assicurazione provato il dolo del proprio assicurato: non può, infatti, ricavarsi dalla invocata diffida del 13 aprile 2018 la conferma della cosciente volontà da parte di quest'ultimo di non adempiere all'obbligo di tempestiva denuncia,
visto il difetto di specifici addebiti formulati dal terzo danneggiato nei suoi confronti. Vieppiù, anche a ritenere colposa la condotta dell'assicurato, con conseguente riduzione del diritto all'indennizzo, l'eccezione va, comunque,
respinta, in ragione della mancata prova da parte di Controparte_7
dell'effettivo pregiudizio subito a causa della mancata tempestiva denuncia del sinistro. La ratio del divieto consiste, infatti, nell'esigenza di porre l'assicuratore in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove ed indizi, di
43 talché l'assicurazione avrebbe dovuto dimostrare il pregiudizio sofferto all'attività istruttoria, nella specie non verificatosi, in quanto le cause dei lamentati difetti risultano oggettivamente rilevabili in virtù degli accertamenti compiuti in sede di TP.
La copertura assicurativa è, pertanto, operante salva la franchigia pattuita di €
5.000,00.
5.4 Va, invece, rigettata la domanda di manleva proposta da RT
nei confronti della compagnia di assicurazione
[...] Controparte_5
[...]
Mette conto osservare che, nella propria comparsa di costituzione e risposta
(cfr. pag. 5), il PA ha dichiarato di voler chiamare in causa
[...]
in forza della polizza n. 400750955 concernente i “rischi CP_5
professionali connessi alla responsabilità civile” e che sin da subito la detta compagnia di assicurazione ne ha eccepito l'inoperatività, evidenziando che detta polizza copre un rischio altro e diverso rispetto a quello oggetto della domanda attorea svolta (anche) nei confronti di . RT
Come si può evincere dalla disamina del documento dimesso sub n. 1 da la polizza n. 400750955 copre i danni, materiali e Controparte_5
corporali, “cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
nell'esercizio di un'impresa che effettua costruzione di fabbricati civili”,
laddove la domanda di manleva ha ad oggetto il risarcimento di un danno derivante da un edificio già costruito.
Inoltre, la copertura assicurativa di tale danno non può essere affermata neppure in base alla appendice aggiuntiva Mod. X005 “Postuma edilizia per fabbricati civili ed industriali”, giacché ai sensi della clausola b) operano le seguenti esclusioni: <b-Esclusioni. Sono esclusi dall'assicurazione: i danni
alle opere costruite e/o realizzate;
i danni derivanti da responsabilità
44 volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla
legge; le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed
indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche,
indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; i danni
derivanti da vizi palesi dell'opera; i danni da inidoneità all'uso al quale le opere
costruite e/o realizzate sono destinate>> (doc. 2 ; Controparte_5
pertanto, sono espressamente esclusi dalla copertura assicurativa proprio i danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
In ogni caso, l'esclusione della copertura assicurativa deriva anche dalla previsione di cui al punto c) in ordine alla validità della garanzia:
<<l vale per le richieste di risarcimento presentate>
all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente polizza purché
relative ad opere ultimate non oltre un anno prima della data di effetto
dell'assicurazione stessa e in ogni caso per danni accaduti non oltre tre anni
dalle condizioni elencate nel
precedente punto a)>>.
Considerato che la polizza “postuma” è stata stipulata in data 23 settembre
2020 e che i lavori eseguiti dal erano stati ultimati nel novembre CP_2
2017 (cfr. pagg. 1 e 2 conclusionale ), è indubbia l'inoperatività della Pt_2
copertura assicurativa anche per una ragione di carattere temporale.
Rimane, infine, da osservare che, a fronte di tali specifiche contestazioni svolte da del tutto generiche sono state le difese del Controparte_5
il quale, precipuamente nella prima memoria ex art. 183, comma CP_2
6, c.p.c., ha chiesto che venisse rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza in considerazione del fatto che il sinistro era stato denunciato alla compagnia di assicurazione nel dicembre 2020, contestualmente alla
45 ricezione della contestazione del fatto oggetto di causa e, dunque, sulla base di argomentazioni non pertinenti rispetto alle suddette previsioni contrattuali.
6.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi (salve le specificazioni di cui infra) delle tabelle per tutte le fasi del giudizio, avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 52.001,00
ed € 260.000,00, in considerazione dei crediti effettivamente riconosciuti ed operato un aumento di circa il 60% in considerazione della pluralità di parti.
I convenuti vanno, dunque, condannati in solido a rifondere le spese di lite in favore dell'attore.
Inoltre, come sopra esposto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese relative al compenso del CTU ing. er Per_2
l'attività espletata in fase di TP, ammontanti, in conformità alla liquidazione giudiziale, in € 14.108,15; ai compensi legali di cui alle fatture n. 85/61/1 del
15.6.2021 per € 1.747,12 e n. 10/61/1 del 13.1.2022 per € 1.459,12; al compenso del CTP per l'attività espletata in sede di TP ammontanti ad €
1.281,00, come da fattura n. 7/001, così per un totale di € 18.595,39.
va condannato a rifondere le spese di lite in RT
favore di avendo svolto nei suoi confronti una domanda Controparte_5
di manleva esclusa dalla copertura assicurativa. La natura delle questioni relative al rapporto processuale tra queste due parti ed il fatto che, nel merito,
la compagnia di assicurazione si sia riportata alle difese del PA
inducono a liquidare le spese nei valori compresi tra il minimo ed il medio per tutte le fasi del giudizio.
Lo stesso criterio di liquidazione, nei valori compresi tra il minimo ed il medio,
CP_ può essere adottato anche nei rapporti delle compagnie di assicurazione ed con i rispettivi assicurati, posto che la controversia
[...] CP_7
46 tra le dette parti si è sostanziata nella valutazione della operatività o meno della polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 1539/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) condanna in solido , _1 RT [...]
e a pagare a la somma di CP_3 Controparte_4 Parte_1
€ 63.000,00 da rivalutare da novembre 2021 ad oggi, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo ed oltre interessi sulla somma previamente devalutata a novembre 2017 ed annualmente rivalutata sino ad oggi;
2) condanna in solido , _1 RT [...]
e a pagare a la somma di CP_3 Controparte_4 Parte_1
€ 2.530,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) accerta che nei rapporti interni tra _1 RT7
, e sussiste pari responsabilità
[...] Controparte_3 Controparte_4
nella causazione dei danni e, per l'effetto, accerta che in capo a ciascuno sussiste pari responsabilità nella misura del 25% con diritto di regresso per l'eccedenza;
4) rigetta la domanda di manleva svolta da nei confronti di _1
, e;
RT Controparte_3 Controparte_4
5) rigetta la domanda di manleva svolta da nei RT
confronti di e;
_1 Controparte_3 Controparte_4
6) rigetta la domanda di manleva svolta nei RT
confronti di Controparte_5
7) condanna a tenere indenne e manlevare CP CP_3
di tutto quanto quest'ultima pagherà a in forza della
[...] Parte_1
presente sentenza, nei limiti della accertata responsabilità di CP_28
[...]
[...] e con uno scoperto del 15%, con un minimo di € 250,00, per ogni
[...]
sinistro ed un limite di risarcimento di € 50.000,00;
8) condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_7
di tutto quanto quest'ultimo pagherà a in Controparte_4 Parte_1
forza della presente sentenza, nei limiti della accertata responsabilità di
, salva la franchigia di € 5.000,00; Controparte_4
9) condanna in solido , _1 RT [...]
e a rifondere a le spese di CP_3 Controparte_4 Parte_1
lite, che si liquidano in € 22.000,00 per compensi ed in € 1.214,00 per spese,
oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
10) liquida le spese dell'accertamento tecnico preventivo in complessivi €
18.595,39, inclusi oneri di legge, e li pone definitivamente a carico di _1
, e
[...] RT Controparte_3 Controparte_4
in via tra loro solidale;
11) condanna a rifondere a RT9 Controparte_5
le spese di lite che si liquidano in € 10.000,00, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
12) condanna a rifondere a le spese di lite CP Controparte_3
che si liquidano in € 10.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
11) condanna a rifondere a le Controparte_7 Controparte_4
spese di lite che si liquidano in € 10.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva
e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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2018 a dicembre 2021 con esclusione di un mese all'anno, identificato nel
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