Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 22/04/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 50/2025
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati Marco NI Presidente Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere DR IN Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24484 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
SOCIETÀ E.B. di B.L. e F. s.n.c.,
p.iva omissis, con sede legale in omissis, omissis, in persona della socia amministratrice e rappresentante legale, B.L.,
c.f. omissis, nata a omissis il omissis, residente a
omissis, Via omissis;
B.L., c.f. omissis, nata a omissis il
omissis, residente a omissis, Via omissis.
Nessuno costituito in giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026, il Magistrato relatore Cons. DR Olessina, la Procura contabile nella persona del V.P.G. Cons. Massimo Valero, nessuno presente per parte convenuta, come da verbale.
Esaminati gli atti.
Rilevato in
FATTO
1. La Procura contabile ha convenuto in giudizio le convenute in epigrafe indicate in relazione all’inadempimento degli obblighi relativi ad un finanziamento regionale e alla conseguente revoca del medesimo.
1.1. In particolare, parte attrice espone che la Regione Piemonte, a mezzo della propria società finanziaria NP S.p.a., a seguito di relativa domanda presentata in data 27 giugno 2011, sottoscritta da B.L.,
rappresentante legale e socia amministratrice della Società E.B. di B.L. e F. s.n.c., di richiesta di agevolazione a valere sulla L.R. n. 1/2009, concedeva in data 12 settembre 2011 ed erogava in data 20 ottobre 2011 alla citata società un finanziamento agevolato per euro 50.000,00, dei quali euro 35.000,00 con fondi regionali ed euro 15.000,00 con fondi bancari a tasso zero da parte di Banca TE S. Paolo.
Il finanziamento aveva una durata di 60 mesi ed era assistito da garanzia Confartigianato Fidi Piemonte limitatamente al 50% della perdita definitiva; sussistevano altresì fideiussioni rilasciate da B.L. e da S.
G.
1.2. In data 11/09/2012 veniva trasferita la sede oggetto dell’investimento senza dare alcuna comunicazione a NP.
In data 20 novembre 2012 scadeva il termine per la presentazione del rendiconto finale, così come previsto al punto 7 delle Procedure per la presentazione delle domande di finanziamento (LR 1/2009, art. 7- DGR n. 63-13339 del 15/02/2010 Fondo per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole imprese sezione artigianato) … " L’impresa artigiana, terminato l’investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di Valutazione, c/o NP S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute, redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda".
Tuttavia, l’impresa beneficiaria non presentava alcun rendiconto delle spese sostenute.
1.3.Accertata la mancata rendicontazione in ordine all’impiego delle risorse del finanziamento erogato, oltre alla violazione dell’esplicito obbligo di svolgimento dell’attività finanziata nella sede indicata nella domanda fino all’estinzione del finanziamento, NP, con nota n. 17-13572 del 25/05/2017, dava avvio al procedimento di revoca del finanziamento, segnalando la mancata presentazione della relazione finale, il mancato mantenimento dei beni oggetto dell’investimento, nonché l’irregolare pagamento delle rate del finanziamento erogato, rispetto al piano di rientro sottoscritto nel contratto di finanziamento.
La mancata presentazione della relazione finale di spesa e il mancato mantenimento dei beni oggetto dell’investimento comportavano la revoca totale dell’agevolazione concessa, considerato quanto previsto dal Bando/Programma degli interventi al paragrafo 10. “Revoca totale del finanziamento" … “. Il finanziamento è revocato totalmente, dandone comunicazione all’impresa in tempi brevi tramite raccomandata A.R., qualora: … b) i beni, le opere, i servizi finanziati siano dismessi o ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee al programma di investimento approvato, oppure impiegati in strutture diverse da quelle indicate in domanda prima dell’estinzione del finanziamento; d) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo; f) l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario”. [...].
Con nota prot. n. 17-19548 del 04/08/2017 NP disponeva la revoca totale dell'agevolazione concessa di euro 35.000,00 quale finanziamento regionale erogato.
Conseguentemente, in ragione della predetta revoca, NP richiedeva la restituzione dell’agevolazione indebitamente fruita, maggiorata secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10, punto 2 del bando, per un importo complessivo pari ad euro 17.151,72 di cui euro 15.072,60 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali, ed euro 2.079,12, quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'erogazione, per il periodo intercorso tra la data valuta dell'erogazione (20/10/2011) e la data dell'adozione del provvedimento di revoca (04/08/2017).
In data 05/08/2020 prot. n. ATR/20 – 37349, NP inviava formale atto di richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. alla società
E.B. DI B.L. E F. S.N.C
intimando e diffidando formalmente il destinatario ad adempiere al versamento di euro 17.151,72, atto non recapitato in quanto il destinatario risultava sconosciuto, a cui è seguita un’ulteriore richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 prot. 20-54090 del 02/11/2020, che si è perfezionata per compiuta giacenza a Volterra 56048 il 24/12/2020.
A seguito di richiesta istruttoria della Procura contabile, con nota acquisita al prot. n. 979 del 28/02/2024 NP ha trasmesso una relazione di aggiornamento in ordine alle attività poste in essere per il recupero del credito nei confronti della società di cui trattasi, aggiornando questa Procura sul credito vantato.
In particolare, quanto alle sorti del finanziamento, dalla predetta relazione risulta che la società beneficiaria del finanziamento ha provveduto al pagamento di una sola rata in data 16/05/2012 e, pertanto, in data 30/10/2013 la Banca cofinanziatrice ha comunicato alla società beneficiaria la revoca degli affidamenti.
In data 02/10/2014 la Banca ha inviato alla Società lettera di diffida al pagamento di quanto dovuto.
In data 20/02/2015 TE SA è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare promossa da altri creditori nei confronti dei garanti, in esito alla quale non sono però stati effettuati riparti in quanto il valore dei beni pignorati non è risultato sufficiente a soddisfare neppure il creditore ipotecario di primo grado.
Successivamente, a seguito dell'escussione, da parte della Banca, della garanzia consortile rilasciata da Confartigianato Fidi a copertura del 50% dell'intero importo, il Consorzio ha provveduto a corrispondere l'importo garantito.
Dagli atti versati in giudizio si desume che la società convenuta è stata costituita in data 27/12/2010, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Torino in data 03/01/2011 con codice fiscale e Partita IVA: 10426720016, iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane in data 13/01/2011 al n. 336430 - stato attività: ATTIVA.
Si desume altresì che l’originaria socia B.F. è cessata in data 1/2/2013.
2. La Procura contabile ha notificato invito a dedurre ai sensi dell’art. 67 c.g.c. in data 8 aprile 2025.
Al termine dell’attività istruttoria, la Procura contabile, ritenendo sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell’invito a dedurre notificato, ha ritenuto di procedere con la citazione in giudizio per il recupero della somma di euro 17.151,72, maggiorata di accessori di legge, a favore della Regione Piemonte, a titolo di risarcimento del danno erariale, posto in essere con dolo o in via subordinata con colpa grave.
Le convenute non hanno depositato deduzioni difensive e non hanno chiesto l’audizione personale prevista dal comma 2 dell’art. 67 c.g.c.
3. Nella pubblica udienza del 25 febbraio 2025, la Procura, a fronte della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha chiesto la dichiarazione di contumacia e ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già svolte in citazione.
Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., di parte convenuta, che non risulta costituita nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza.
2. Venendo all’esame del merito, si osserva quanto segue.
Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.
Risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.
2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).
2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell’erogazione pubblica, ed un livello quantomeno di colpa grave nella deviazione dal modello tipico di condotta normativamente previsto.
Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l’impresa beneficiaria non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato.
Non ha mantenuto i beni oggetto dell’investimento nella sede indicata nella domanda fino all’estinzione del finanziamento (mai avvenuta).
Ha omesso il regolare pagamento delle rate del finanziamento erogato, in violazione del contratto stipulato.
Ha omesso la restituzione delle somme indebitamente percepite nonostante il provvedimento di revoca totale e di successiva richiesta di restituzione delle somme dovute, con rituale costituzione in mora, da parte di NP.
Tutto ciò ha costituito causa di revoca totale dell’agevolazione concessa, determinando un danno all’erario rappresentato dall’importo non restituito.
Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un’irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, secondo cui “il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, […] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening-C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre - C465/10).
I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.
La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell’agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App., 22 settembre 2020, n. 1529; su caso analogo, di recente, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 40/2023), in quanto, in difetto dell’ottemperanza all’essenziale obbligo del redde rationem, rimane privo di dimostrazione, da parte convenuta - rimasta peraltro contumace nel presente giudizio -, l’effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica.
2.3. Nel caso di specie, essendo una società il soggetto destinatario delle risorse pubbliche, deve essere richiamata la giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 296/2013), in base alla quale: “Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall’Amministrazione”.
Pertanto, nel caso di specie, alla responsabilità della SOCIETÀ E.
B. di B.L. e F. s.n.c., società percettrice del finanziamento come tale direttamente soggetta al sopra ricordato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, in virtù della propria pur imperfetta autonomia patrimoniale, deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità personale della convenuta B.L., socia amministratrice e rappresentante legale della società.
È infatti evidente che l’omessa puntuale e corretta rendicontazione prima, nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, e l’omessa restituzione delle stesse poi, sono senz’altro direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti della medesima, quale legale rappresentante, amministratrice e domina di fatto della società percettrice.
La predetta convenuta ha infatti violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si è direttamente ingerita nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda, poi omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine non provvedendo, a tutt’oggi, alla restituzione dell’indebito, nonostante l’intimazione di NP S.p.a.; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, essa stessa agente contabile di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).
La convenuta deve quindi rispondere, in solido, dell’ammanco pubblico con la società da essa pro tempore amministrata.
D’altro canto, la responsabilità della convenuta B.L. si fonda in ogni caso sul suo illecito arricchimento, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies della l. n. 20/1994, poiché le risorse pubbliche percepite e distratte dalle finalità pubblicistiche programmate si sono senza dubbio riversate, in virtù della natura personale della società, anche a suo diretto vantaggio (cfr. questa Sezione, n. 204/2021).
2.4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l’effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.
Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone al richiedente una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore (nonché, nella fattispecie, di socio personalmente responsabile) ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022).
3. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna al risarcimento della sopra citata somma di euro 17.151,72.
Trattandosi di danno cagionato con dolo, non viene in considerazione l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 1, comma 1-octies, della l. n. 20/1994, come introdotto dalla l. n. 1/2026.
Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia delle convenute;
-accoglie la domanda attorea, e, per l’effetto, condanna in solido la SOCIETÀ
E.B. di B.L. e F. s.n.c. e
B.L. al pagamento, in favore della Regione Piemonte e di NP S.p.a., dell’importo di euro 17.151,72 (diciassettemilacentocinquantuno/72), oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione del contributo de quo sino al deposito della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo;
-condanna in solido la SOCIETÀ E.B. di B.
L. e F. S.n.c. e B.L. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si liquidano in euro 1.106,14 (millecentosei/14).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
Marco Pieroni Presidente Giuseppe Maria Mezzapesa Consigliere DR Olessina Consigliere estensore Il Giudice estensore Il Presidente DR IN Marco NI
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 22/04/2026 Il Direttore della Segreteria
TE RU
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco NI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 22/04/2026 Il Direttore della Segreteria
TE RU
F.to digitalmente
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