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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1103/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria di II grado iscritta al ruolo generale in data
07/04/2018 al n. 1103/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 7/2017 pubblicata il 31/10/2017 e comunicata in data 06/11/17 del Giudice di Pace di Melfi
TRA
(C.F.: ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Savino di Paolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palazzo San Gervasio (PZ) al Corso Manfredi n.
169;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Griesi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palazzo San Gervasio, alla Via Gerardo P.M.
Griesi n. 2;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 04/12/2024, sostituita mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni, anche istruttorie, già rassegnate in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 7/2017 pubblicata
[...]
1 Proc. n. 1103/2018 R.G.
il 31/10/2017 e comunicata in data 06/11/17 del Giudice di Pace di Melfi, con la quale il G.d.P. rigettava la domanda di risarcimento dei danni azionata, dal a seguito di un'aggressione a seguito di Parte_1
aggressione consumata in suo danno da il 04/08/2002 e CP_1
dalla quale traeva origine il processo penale che vedeva imputato lo stesso dei reati p. e p. dagli artt. 81,594, 612, 582, 585 e 61 n. 1 c.p., CP_1
processo che, in primo grado, si concludeva con una pronuncia di condanna che, tuttavia, in grado d'appello veniva riformata cona una pronuncia che dichiarava il “non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere prescritti i reati ascrittigli”.
1.1. L'appello veniva affidato ai seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 2797 c.c., per avere erroneamente il primo giudice ritenuto insussistente la prova a causa dell'assenza di testi che abbiano assistito all'aggressione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., pere avere erroneamente il primo giudice ignorato la valenza probatoria, oltre che delle testimonianze espletate, delle sentenze del procedimento penale e della documentazione versata in atti.
1.2. Alla luce di tanto, l'appellante concludeva affinché, previo espletamento della CTU medico legale rigettata dal primo giudice, venisse così disposto: “Piaccia all'Il.mo Giudice adito, in riforma della sentenza impugnata e affermata la responsabilità dell'appellato per i fatti di causa condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dall' appellante liquidabili in complessive € 4.982,00 di cui € 1,291,00 per danno biologico in ragione di € 51,65 per ogni giorno di invalidità, €
1.291,00 per danno morale tenuto conto della gravità della condotta dell'appellato, delle circostanze di tempo e di luogo dell' aggressione, della giovane ètà dell'aggressore e della ridotta capacità di difendersi dell'aggredito affetto da invalidità temporanea permanente del 35%, €
2.000,00 per danno morale conseguente alla consumazione dei reati di ingiuria e di minaccia grave ed € 1.400,00 per danno esistenziale;
in subordine condannarlo alla somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa nei limiti della competenza per valore del giudice adito;
sul tutto gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 04/08/2002 fino
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all'effettivo soddisfo e le spese ed i compensi del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio, con comparsa del 06/12/2018, l'appellato , il quale eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza, perciò concludendo per il relativo rigetto.
3. Ammessa ed espletata la CTU medico-legale richiesta dall'appellante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 04/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, risulta ictu oculi infondata l'eccezione di inammissibilità del presente gravame.
4.1. Come noto, la norma prescrive, a pena di inammissibilità, un onere motivazionale a carico dell'appellante, il quale deve indicare le parti del provvedimento che intende impugnare e le modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
4.2. Nell'interpretare la citata disposizione – così come novellata dall'art. 54, c. 1 lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 – la giurisprudenza si è oramai da tempo assestata nel senso di ritenere che la motivazione del gravame non richiede che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino in toto la decisione appellata, né che si profili un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (ex multis, Cass. n. 13151/2017; Cass. n. 6734/2020; Cass. S.U.
n. 10878/2015).
Ciò che il principio di specificità dei motivi d'appello richiede all'appellante, dunque, è la precisa e puntuale indicazione, oltre ai punti e
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ai capi della decisione investiti dal gravame, anche delle ragioni correlate e alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali
è chiesta la riforma (S.U. 10878/2015), sicché l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, parte argomentativa che può ben essere esplicitata pur senza l'impiego di formule sacramentali (S.U. 27199/2017;
Cass. 24604/2020; Cass. 40560/2021; Cass. 22680/2022).
4.3. Orbene, calando i suesposti parametri al caso di specie, deve rilevarsi come emerga, in seno all'atto di citazione in appello, una chiara e puntuale individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e dei relativi motivi, perfettamente evincibili, questi ultimi, dal tenore delle doglianze mosse al provvedimento di primo grado;
onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. sez. lav. 24604/20; S.U. 27199/17), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass.
21504/20), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata e, specularmente, l'ammissibilità della spiegata impugnazione sotto tale profilo.
Ciò anche in considerazione del rilievo per cui la parte appellata è stata perfettamente in grado di dispiegare una puntuale difesa in merito ai profili di doglianza ex adverso articolati, di modo che gli stessi possono dirsi pienamente evincibili.
5. Chiaritane la piena ammissibilità, ritiene il Tribunale che l'appello si palesi, nel merito, fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
6. Orbene, premesso che, in mancanza di un pronunciamento definitivo di condanna che consenta l'applicazione de plano dell'art. 651 c.p.c., spetta al giudice civile verificare l'esistenza e l'entità di un danno eziologicamente riconducibile al fatto-reato, sotto il profilo probatorio, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, è consentito al giudice di merito,
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oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti (Cass. n. 11753/2018; Cass. n. 569/2015; Cass. S.U. n. 9040/2008;
Cass. n. 4239/08), sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cui cognizione il giudice è investito (Cass. n. 31312/2021; Cass. n.
10825/2016; Cass. n. 11555/2013), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari (ad es., una consulenza tecnica disposta dal P.M. o sommarie informazioni testimoniali verbalizzate da organi della polizia giudiziaria) svolte in sede penale, le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (Cass. n. 12577/2014; Cass. n. 8127/2009; Cass.
n. 17477/2007; Cass. n. 15181/2003), nonché delle risultanze di una sentenza penale di condanna, anche non definitiva (Cass. n. 10055/10) o finanche di una sentenza definitiva di non doversi procedere essendosi il reato estinto per prescrizione (Cass. n. 16559/2005, secondo cui non è vietato al giudice civile ripercorrere lo stesso “iter” argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni;
Cass. 13656/2014); inoltre, il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del relativo processo ed esaminare il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 13/05/1982, n. 2968).
Anche di recente, infatti, si è chiarito che il giudice civile ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le sole prove raccolte nel giudizio penale, senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione
(Cassazione civile, sez. III, 07/11/2023, n. 30992; Cassazione civile, sez.
III, 07/05/2021, n. 12164).
7. Ferme tali puntualizzazioni quanto alla spendibilità, nel procedimento civile, degli atti istruttori ivi confluiti alla luce del giudizio penale, nel caso di specie la sentenza penale di primo grado, con la quale era stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato, peraltro condannato al risarcimento del danno, è stata riformata dalla Corte d'Appello di Potenza con una pronuncia che, lungi dal caducare l'accertamento di responsabilità, ha accertato l'intervenuta prescrizione del reato (maturata nel corso del
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giudizio d'appello) senza, però, revocare le statuizioni civili, da ritenersi pertanto confermate ai sensi e per gli effetti dell'art. 578 c.p.p.
Con la previsione della norma in commento, come evidenziato dalla più attenta dottrina, il legislatore penale ha inteso, per un verso, evitare che talune cause estintive non dipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento ed alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta la condanna di primo grado e, per altro verso, soddisfare esigenze di celerità processuale, utilizzando gli atti del processo penale per giungere alla definizione della controversia civile, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo.
Dunque, il principio di economia processuale, in base al quale l'art. 129
c.p. impone di dichiarare la causa estintiva del reato in assenza della prova ictu oculi dell'innocenza, va coordinato, nell'ipotesi di una condanna di primo grado al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, con la disposizione di cui all'art. 578 c.p.p.: con la conseguenza che il giudice del gravame dovrà esaminare tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile, e se da detto esame emerge la prova dell'innocenza, egli dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, non potendo l'accertamento effettuato (sia pure per esigenza di decisione non penale) essere posto nel nulla attraverso la mera declaratoria di estinzione del reato
(così Cass., S.U., 27/09/2024. n. 36208).
Peraltro, ai fini dell'osservanza del disposto dell'articolo in esame, si ritiene sufficiente che il giudice di appello, pur riferendosi alla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p., abbia, nella sostanza, esaminato compiutamente i motivi di impugnazione, compiendo un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità dell'imputato (v. Cass., Sez. VI, 10/12/2024, n. 45262).
Le statuizioni civili potranno essere revocate, dal giudice d'appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice constatazione di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di valutazioni difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado (Cass. pen., Sez. Unite, 28/04/2022, n. 39614), ma, nel caso di specie,
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è testuale che la causa estintiva sia maturata soltanto nel corso del giudizio di secondo grado.
8. Ebbene, il primo giudice, in applicazione dei suesposti principi, avrebbe dovuto ritenere dimostrata la responsabilità, ai fini risarcitori, dell'odierno appellato valorizzando la produzione CP_1
documentale relativa al procedimento penale di primo grado (per come condivisibilmente compendiati nella sentenza di condanna) e la persistenza
– in quanto non scalfita dalla pronuncia della Corte d'Appello – della statuizione civile di condanna, dato che il giudice dell'impugnazione, evidentemente confrontandosi con gli elementi valorizzati dal primo giudice per affermare la penale responsabilità, non ha ritenuto emergere elementi utili a scalfire quest'ultima e, dunque, la prova dell'innocenza dell'imputato, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 129
c.p.
9. Acclarata la fondatezza dell'appello in ordine all'effettiva sussistenza dell'an debeatur, occorre procedere alla liquidazione del pregiudizio subito dall'appellante.
Al riguardo, prima di procedere in concreto alla quantificazione dei danni, appare opportuno operare una premessa di tipo sistematico.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 7513/18) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere, per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass.
S.U. n. 26972/08), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale
(tra le quali spicca, a titolo esemplificativo, proprio art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona
(cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione
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del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30 Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione (con elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa) del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, all'onore, alla dignità, all'identità personale, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056,
2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14);
3) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
4) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di
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esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Invero, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581,
582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico- legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02; Cassazione Civile, Sez.
III, sentenza n. 21970 pubblicata il 12/10/2020), pur essendo onere del danneggiato allegare "tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)" [Cass n. 25164 del 2020];
5) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.
10. Ciò posto, ritiene il Tribunale che possa senz'altro liquidarsi, in favore dell'appellante, il danno da invalidità temporanea eziologicamente
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riconnesso all'aggressione, così come quantificato mediante la CTU espletata nel presente grado di giudizio (le cui conclusioni si presentano pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate, coerenti con la documentazione in atti e scevre da vizi di tipo logico o giuridico).
10.1. In particolare il consulente, nel premettere che “senza dubbio alcuno, le lesioni riportate da [ossia trauma cranico non Parte_2
commotivo] sono, per dinamica lesiva, per epoca di identificazione clinica, per documentazione esibita, da ricondurre al fatto traumatico del 4/8/2002 così come dimostrato dal verificarsi e dal convergere di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale” (pag. 8 CTU), ha chiarito l'insussistenza di un danno biologico, non apprezzandosi alcuna lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica, nemmeno con riguardo al profilo psichico (“In definitiva la visita peritale non ha accertato alcuna lesione permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, v. pag. 9 CTU), quantificando l'inabilità temporanea in cinque giorni di I.T.T. e venti giorni di I.T.P., mediamente valutata al 50%.
10.2. Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza, nonché sulla scorta di quanto stabilito dal CTU, il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno da invalidità temporanea subito dall'attrice adottando come riferimento la Tabella delle micropermanenti di cui all'ultimo D.M. 16/07/2024. In proposito, è opportuno rammentare che, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l'art. 139, co. 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209/2005 deve essere ancora interpretato, pur dopo la modifiche introdotte dalla l. n.
124/2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 del 2019 della Corte costituzionale, nel senso che la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto strumentale poiché, in ogni caso,
è l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica,
a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia ad essa ricollegabile, dovendosi tenere conto, però, che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge (Cass. n. 7753/2020).
10 Proc. n. 1103/2018 R.G.
10.3. In applicazione di tali parametri, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (anni 57) e la durata dell'invalidità temporanea quantificata dal CTU, spetta all'attore la complessiva somma di € 1.104,77, già comprensiva della percentuale tabellarmente prevista quale aumento per il danno morale, da ritenersi presuntivamente dimostrato in ragione del tenore delle offese articolate ai danni dell'attore.
10.4. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 1.104,77), devalutata alla data di cessazione dell'inabilità temporanea (cfr. Cass. n. 26897/14; Cass. n. 3121/2017), ovvero alla data del 29/08/2002 – considerati i 25 giorni di inabilità temporanea calcolati dal CTU, considerati successivamente alla data del sinistro del 04/08/2002 – e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 29/08/2002 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
11. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite [rammentato che deriva, quale conseguenza della riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9062)], vanno poste a carico dell'appellato i 2/3 delle spese sostenute, in entrambi i gradi di giudizio, dall'appellante, e tanto nelle misure liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 parametrati al decisum
(scaglione da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della fase istruttoria per il grado d'appello e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
viceversa, si ritiene di poter compensare il restante 1/3 delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento in misura ridotta della pretesa attorea.
P.Q.M.
11 Proc. n. 1103/2018 R.G.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nell'ambito del giudizio n. 1103/2018 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 1.104,77 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva;
2. condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese giudiziali, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in €
1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado di appello in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, nonché in € 174,00 per spese vive, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Potenza, lì 13/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria di II grado iscritta al ruolo generale in data
07/04/2018 al n. 1103/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 7/2017 pubblicata il 31/10/2017 e comunicata in data 06/11/17 del Giudice di Pace di Melfi
TRA
(C.F.: ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Savino di Paolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palazzo San Gervasio (PZ) al Corso Manfredi n.
169;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Griesi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palazzo San Gervasio, alla Via Gerardo P.M.
Griesi n. 2;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 04/12/2024, sostituita mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni, anche istruttorie, già rassegnate in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 7/2017 pubblicata
[...]
1 Proc. n. 1103/2018 R.G.
il 31/10/2017 e comunicata in data 06/11/17 del Giudice di Pace di Melfi, con la quale il G.d.P. rigettava la domanda di risarcimento dei danni azionata, dal a seguito di un'aggressione a seguito di Parte_1
aggressione consumata in suo danno da il 04/08/2002 e CP_1
dalla quale traeva origine il processo penale che vedeva imputato lo stesso dei reati p. e p. dagli artt. 81,594, 612, 582, 585 e 61 n. 1 c.p., CP_1
processo che, in primo grado, si concludeva con una pronuncia di condanna che, tuttavia, in grado d'appello veniva riformata cona una pronuncia che dichiarava il “non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere prescritti i reati ascrittigli”.
1.1. L'appello veniva affidato ai seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 2797 c.c., per avere erroneamente il primo giudice ritenuto insussistente la prova a causa dell'assenza di testi che abbiano assistito all'aggressione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., pere avere erroneamente il primo giudice ignorato la valenza probatoria, oltre che delle testimonianze espletate, delle sentenze del procedimento penale e della documentazione versata in atti.
1.2. Alla luce di tanto, l'appellante concludeva affinché, previo espletamento della CTU medico legale rigettata dal primo giudice, venisse così disposto: “Piaccia all'Il.mo Giudice adito, in riforma della sentenza impugnata e affermata la responsabilità dell'appellato per i fatti di causa condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dall' appellante liquidabili in complessive € 4.982,00 di cui € 1,291,00 per danno biologico in ragione di € 51,65 per ogni giorno di invalidità, €
1.291,00 per danno morale tenuto conto della gravità della condotta dell'appellato, delle circostanze di tempo e di luogo dell' aggressione, della giovane ètà dell'aggressore e della ridotta capacità di difendersi dell'aggredito affetto da invalidità temporanea permanente del 35%, €
2.000,00 per danno morale conseguente alla consumazione dei reati di ingiuria e di minaccia grave ed € 1.400,00 per danno esistenziale;
in subordine condannarlo alla somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa nei limiti della competenza per valore del giudice adito;
sul tutto gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 04/08/2002 fino
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all'effettivo soddisfo e le spese ed i compensi del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio, con comparsa del 06/12/2018, l'appellato , il quale eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza, perciò concludendo per il relativo rigetto.
3. Ammessa ed espletata la CTU medico-legale richiesta dall'appellante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 04/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, risulta ictu oculi infondata l'eccezione di inammissibilità del presente gravame.
4.1. Come noto, la norma prescrive, a pena di inammissibilità, un onere motivazionale a carico dell'appellante, il quale deve indicare le parti del provvedimento che intende impugnare e le modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
4.2. Nell'interpretare la citata disposizione – così come novellata dall'art. 54, c. 1 lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 – la giurisprudenza si è oramai da tempo assestata nel senso di ritenere che la motivazione del gravame non richiede che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino in toto la decisione appellata, né che si profili un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (ex multis, Cass. n. 13151/2017; Cass. n. 6734/2020; Cass. S.U.
n. 10878/2015).
Ciò che il principio di specificità dei motivi d'appello richiede all'appellante, dunque, è la precisa e puntuale indicazione, oltre ai punti e
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ai capi della decisione investiti dal gravame, anche delle ragioni correlate e alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali
è chiesta la riforma (S.U. 10878/2015), sicché l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, parte argomentativa che può ben essere esplicitata pur senza l'impiego di formule sacramentali (S.U. 27199/2017;
Cass. 24604/2020; Cass. 40560/2021; Cass. 22680/2022).
4.3. Orbene, calando i suesposti parametri al caso di specie, deve rilevarsi come emerga, in seno all'atto di citazione in appello, una chiara e puntuale individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e dei relativi motivi, perfettamente evincibili, questi ultimi, dal tenore delle doglianze mosse al provvedimento di primo grado;
onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. sez. lav. 24604/20; S.U. 27199/17), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass.
21504/20), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata e, specularmente, l'ammissibilità della spiegata impugnazione sotto tale profilo.
Ciò anche in considerazione del rilievo per cui la parte appellata è stata perfettamente in grado di dispiegare una puntuale difesa in merito ai profili di doglianza ex adverso articolati, di modo che gli stessi possono dirsi pienamente evincibili.
5. Chiaritane la piena ammissibilità, ritiene il Tribunale che l'appello si palesi, nel merito, fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
6. Orbene, premesso che, in mancanza di un pronunciamento definitivo di condanna che consenta l'applicazione de plano dell'art. 651 c.p.c., spetta al giudice civile verificare l'esistenza e l'entità di un danno eziologicamente riconducibile al fatto-reato, sotto il profilo probatorio, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, è consentito al giudice di merito,
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oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti (Cass. n. 11753/2018; Cass. n. 569/2015; Cass. S.U. n. 9040/2008;
Cass. n. 4239/08), sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cui cognizione il giudice è investito (Cass. n. 31312/2021; Cass. n.
10825/2016; Cass. n. 11555/2013), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari (ad es., una consulenza tecnica disposta dal P.M. o sommarie informazioni testimoniali verbalizzate da organi della polizia giudiziaria) svolte in sede penale, le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (Cass. n. 12577/2014; Cass. n. 8127/2009; Cass.
n. 17477/2007; Cass. n. 15181/2003), nonché delle risultanze di una sentenza penale di condanna, anche non definitiva (Cass. n. 10055/10) o finanche di una sentenza definitiva di non doversi procedere essendosi il reato estinto per prescrizione (Cass. n. 16559/2005, secondo cui non è vietato al giudice civile ripercorrere lo stesso “iter” argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni;
Cass. 13656/2014); inoltre, il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del relativo processo ed esaminare il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 13/05/1982, n. 2968).
Anche di recente, infatti, si è chiarito che il giudice civile ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le sole prove raccolte nel giudizio penale, senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione
(Cassazione civile, sez. III, 07/11/2023, n. 30992; Cassazione civile, sez.
III, 07/05/2021, n. 12164).
7. Ferme tali puntualizzazioni quanto alla spendibilità, nel procedimento civile, degli atti istruttori ivi confluiti alla luce del giudizio penale, nel caso di specie la sentenza penale di primo grado, con la quale era stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato, peraltro condannato al risarcimento del danno, è stata riformata dalla Corte d'Appello di Potenza con una pronuncia che, lungi dal caducare l'accertamento di responsabilità, ha accertato l'intervenuta prescrizione del reato (maturata nel corso del
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giudizio d'appello) senza, però, revocare le statuizioni civili, da ritenersi pertanto confermate ai sensi e per gli effetti dell'art. 578 c.p.p.
Con la previsione della norma in commento, come evidenziato dalla più attenta dottrina, il legislatore penale ha inteso, per un verso, evitare che talune cause estintive non dipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento ed alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta la condanna di primo grado e, per altro verso, soddisfare esigenze di celerità processuale, utilizzando gli atti del processo penale per giungere alla definizione della controversia civile, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo.
Dunque, il principio di economia processuale, in base al quale l'art. 129
c.p. impone di dichiarare la causa estintiva del reato in assenza della prova ictu oculi dell'innocenza, va coordinato, nell'ipotesi di una condanna di primo grado al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, con la disposizione di cui all'art. 578 c.p.p.: con la conseguenza che il giudice del gravame dovrà esaminare tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile, e se da detto esame emerge la prova dell'innocenza, egli dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, non potendo l'accertamento effettuato (sia pure per esigenza di decisione non penale) essere posto nel nulla attraverso la mera declaratoria di estinzione del reato
(così Cass., S.U., 27/09/2024. n. 36208).
Peraltro, ai fini dell'osservanza del disposto dell'articolo in esame, si ritiene sufficiente che il giudice di appello, pur riferendosi alla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p., abbia, nella sostanza, esaminato compiutamente i motivi di impugnazione, compiendo un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità dell'imputato (v. Cass., Sez. VI, 10/12/2024, n. 45262).
Le statuizioni civili potranno essere revocate, dal giudice d'appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice constatazione di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di valutazioni difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado (Cass. pen., Sez. Unite, 28/04/2022, n. 39614), ma, nel caso di specie,
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è testuale che la causa estintiva sia maturata soltanto nel corso del giudizio di secondo grado.
8. Ebbene, il primo giudice, in applicazione dei suesposti principi, avrebbe dovuto ritenere dimostrata la responsabilità, ai fini risarcitori, dell'odierno appellato valorizzando la produzione CP_1
documentale relativa al procedimento penale di primo grado (per come condivisibilmente compendiati nella sentenza di condanna) e la persistenza
– in quanto non scalfita dalla pronuncia della Corte d'Appello – della statuizione civile di condanna, dato che il giudice dell'impugnazione, evidentemente confrontandosi con gli elementi valorizzati dal primo giudice per affermare la penale responsabilità, non ha ritenuto emergere elementi utili a scalfire quest'ultima e, dunque, la prova dell'innocenza dell'imputato, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 129
c.p.
9. Acclarata la fondatezza dell'appello in ordine all'effettiva sussistenza dell'an debeatur, occorre procedere alla liquidazione del pregiudizio subito dall'appellante.
Al riguardo, prima di procedere in concreto alla quantificazione dei danni, appare opportuno operare una premessa di tipo sistematico.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 7513/18) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere, per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass.
S.U. n. 26972/08), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale
(tra le quali spicca, a titolo esemplificativo, proprio art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona
(cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione
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del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30 Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione (con elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa) del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, all'onore, alla dignità, all'identità personale, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056,
2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14);
3) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
4) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di
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esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Invero, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581,
582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico- legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02; Cassazione Civile, Sez.
III, sentenza n. 21970 pubblicata il 12/10/2020), pur essendo onere del danneggiato allegare "tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)" [Cass n. 25164 del 2020];
5) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.
10. Ciò posto, ritiene il Tribunale che possa senz'altro liquidarsi, in favore dell'appellante, il danno da invalidità temporanea eziologicamente
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riconnesso all'aggressione, così come quantificato mediante la CTU espletata nel presente grado di giudizio (le cui conclusioni si presentano pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate, coerenti con la documentazione in atti e scevre da vizi di tipo logico o giuridico).
10.1. In particolare il consulente, nel premettere che “senza dubbio alcuno, le lesioni riportate da [ossia trauma cranico non Parte_2
commotivo] sono, per dinamica lesiva, per epoca di identificazione clinica, per documentazione esibita, da ricondurre al fatto traumatico del 4/8/2002 così come dimostrato dal verificarsi e dal convergere di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale” (pag. 8 CTU), ha chiarito l'insussistenza di un danno biologico, non apprezzandosi alcuna lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica, nemmeno con riguardo al profilo psichico (“In definitiva la visita peritale non ha accertato alcuna lesione permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, v. pag. 9 CTU), quantificando l'inabilità temporanea in cinque giorni di I.T.T. e venti giorni di I.T.P., mediamente valutata al 50%.
10.2. Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza, nonché sulla scorta di quanto stabilito dal CTU, il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno da invalidità temporanea subito dall'attrice adottando come riferimento la Tabella delle micropermanenti di cui all'ultimo D.M. 16/07/2024. In proposito, è opportuno rammentare che, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l'art. 139, co. 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209/2005 deve essere ancora interpretato, pur dopo la modifiche introdotte dalla l. n.
124/2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 del 2019 della Corte costituzionale, nel senso che la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto strumentale poiché, in ogni caso,
è l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica,
a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia ad essa ricollegabile, dovendosi tenere conto, però, che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge (Cass. n. 7753/2020).
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10.3. In applicazione di tali parametri, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (anni 57) e la durata dell'invalidità temporanea quantificata dal CTU, spetta all'attore la complessiva somma di € 1.104,77, già comprensiva della percentuale tabellarmente prevista quale aumento per il danno morale, da ritenersi presuntivamente dimostrato in ragione del tenore delle offese articolate ai danni dell'attore.
10.4. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 1.104,77), devalutata alla data di cessazione dell'inabilità temporanea (cfr. Cass. n. 26897/14; Cass. n. 3121/2017), ovvero alla data del 29/08/2002 – considerati i 25 giorni di inabilità temporanea calcolati dal CTU, considerati successivamente alla data del sinistro del 04/08/2002 – e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 29/08/2002 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
11. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite [rammentato che deriva, quale conseguenza della riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9062)], vanno poste a carico dell'appellato i 2/3 delle spese sostenute, in entrambi i gradi di giudizio, dall'appellante, e tanto nelle misure liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 parametrati al decisum
(scaglione da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della fase istruttoria per il grado d'appello e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
viceversa, si ritiene di poter compensare il restante 1/3 delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento in misura ridotta della pretesa attorea.
P.Q.M.
11 Proc. n. 1103/2018 R.G.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nell'ambito del giudizio n. 1103/2018 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 1.104,77 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva;
2. condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese giudiziali, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in €
1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado di appello in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, nonché in € 174,00 per spese vive, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Potenza, lì 13/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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