CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IA CA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004613873000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) A) Dichiarare la nullità e l'inefficacia ovvero annullare totalmente l'intimazione di pagamento n. 13320249004613873000 perché del tutto illegittima ed infondata per i motivi in diritto ed in fatto sopra esposti;
B) dichiarare prescritte le somme di cui alla intimazione di pagamento n. 13320249004613873000;
C) In subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, ridurre sensibilmente l'importo dell'intimazione di pagamento sopra indicata;
D) In estremo subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, non ritenere applicabili o ridurre sensibilmente le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio di riscossione illegittimamente irrogate;
E) In ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate – RI di
CR alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nella misura che si riterrà di giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Agenzia delle Entrate RI: “(…) - respingere tutte le domande formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate – RI in quanto infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali e accessori di legge da porre a carico di parte soccombente.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 133 2024 900 4613873 000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, deducendo l'omessa notificazione della cartella di pagamento, la conseguente decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la prescrizione del tributo, la mancanza di elementi essenziali dell'intimazione impugnata.
1.2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione: da un lato, ad esso
è imputabile l'atto impugnato e dunque esso ha dato causa alla necessità, per il contribuente, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata l'eventuale dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Dalla documentazione in atti, e in particolare dalle produzioni dell'Agenzia delle Entrate RI, risulta che la cartella di pagamento n. 13320210009523934000 è stata ritualmente notificata in data 26 gennaio 2023, tramite messo notificatore, senza che la stessa sia stata impugnata nei termini di legge.
Ne consegue che la pretesa tributaria recata dalla cartella si è definitivamente consolidata.
In presenza di una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione, qualsiasi eccezione riferita a vizi dell'atto presupposto – ivi compresa quella di decadenza e di prescrizione maturata anteriormente alla sua notificazione – risulta preclusa.
Diversamente opinando, si finirebbe per consentire al contribuente di aggirare il termine decadenziale previsto per l'impugnazione degli atti esattoriali, rimettendolo indebitamente in termini mediante l'impugnazione di un atto meramente consequenziale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'atto successivo può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, restando precluse tutte le censure che attengano all'atto presupposto ormai definitivo, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito fiscale maturata anteriormente alla notificazione della cartella di pagamento.
3.2. Residua, pertanto, solo lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo successivo alla notificazione della cartella.
Anche sotto tale profilo, l'eccezione è infondata, non essendo decorso il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983, tra la data di notificazione della cartella (26 gennaio 2023) e quella dell'intimazione impugnata (30 gennaio 2025).
3.3. È infondata anche l'eccezione relativa alla mancanza di elementi essenziali dell'intimazione impugnata.
Invero, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (così, ex plurimis, Cass. civ. 9 novembre 2018 n. 28689). Nel caso di specie, i requisiti sopra indicati sono tutti presenti, posto che l'intimazione impugnata risulta conforme al modello ministeriale e riporta puntualmente l'indicazione della cartella di pagamento recante i crediti tributari dei quali si chiede il pagamento.
4. Il ricorso deve dunque essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia.
Poiché l'Agenzia delle Entrate RI è stata difesa da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CR, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente, che liquida in euro 370,40, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in CR alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
UC NA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IA CA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004613873000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) A) Dichiarare la nullità e l'inefficacia ovvero annullare totalmente l'intimazione di pagamento n. 13320249004613873000 perché del tutto illegittima ed infondata per i motivi in diritto ed in fatto sopra esposti;
B) dichiarare prescritte le somme di cui alla intimazione di pagamento n. 13320249004613873000;
C) In subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, ridurre sensibilmente l'importo dell'intimazione di pagamento sopra indicata;
D) In estremo subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, non ritenere applicabili o ridurre sensibilmente le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio di riscossione illegittimamente irrogate;
E) In ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate – RI di
CR alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nella misura che si riterrà di giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Agenzia delle Entrate RI: “(…) - respingere tutte le domande formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate – RI in quanto infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali e accessori di legge da porre a carico di parte soccombente.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 133 2024 900 4613873 000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, deducendo l'omessa notificazione della cartella di pagamento, la conseguente decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la prescrizione del tributo, la mancanza di elementi essenziali dell'intimazione impugnata.
1.2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione: da un lato, ad esso
è imputabile l'atto impugnato e dunque esso ha dato causa alla necessità, per il contribuente, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata l'eventuale dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Dalla documentazione in atti, e in particolare dalle produzioni dell'Agenzia delle Entrate RI, risulta che la cartella di pagamento n. 13320210009523934000 è stata ritualmente notificata in data 26 gennaio 2023, tramite messo notificatore, senza che la stessa sia stata impugnata nei termini di legge.
Ne consegue che la pretesa tributaria recata dalla cartella si è definitivamente consolidata.
In presenza di una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione, qualsiasi eccezione riferita a vizi dell'atto presupposto – ivi compresa quella di decadenza e di prescrizione maturata anteriormente alla sua notificazione – risulta preclusa.
Diversamente opinando, si finirebbe per consentire al contribuente di aggirare il termine decadenziale previsto per l'impugnazione degli atti esattoriali, rimettendolo indebitamente in termini mediante l'impugnazione di un atto meramente consequenziale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'atto successivo può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, restando precluse tutte le censure che attengano all'atto presupposto ormai definitivo, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito fiscale maturata anteriormente alla notificazione della cartella di pagamento.
3.2. Residua, pertanto, solo lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo successivo alla notificazione della cartella.
Anche sotto tale profilo, l'eccezione è infondata, non essendo decorso il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983, tra la data di notificazione della cartella (26 gennaio 2023) e quella dell'intimazione impugnata (30 gennaio 2025).
3.3. È infondata anche l'eccezione relativa alla mancanza di elementi essenziali dell'intimazione impugnata.
Invero, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (così, ex plurimis, Cass. civ. 9 novembre 2018 n. 28689). Nel caso di specie, i requisiti sopra indicati sono tutti presenti, posto che l'intimazione impugnata risulta conforme al modello ministeriale e riporta puntualmente l'indicazione della cartella di pagamento recante i crediti tributari dei quali si chiede il pagamento.
4. Il ricorso deve dunque essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia.
Poiché l'Agenzia delle Entrate RI è stata difesa da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CR, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente, che liquida in euro 370,40, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in CR alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
UC NA