CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 783/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025
d a
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Paolo Giudici e
[...]
dall'Avv.to Paolo Bonomi del Foro di Bergamo nonché dall'Avv.to
OL Loda del Foro di Brescia, quest'ultimo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
in persona del procuratore dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Controparte_3
Cremaschi del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1205/2021 notificata il 23 giugno 2021.
CONCLUSIONI - 2 -
Degli appellanti
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo resa in data 16 giugno 2021 nel giudizio n.5419/2019 R.G., notificata il 23 giugno 2021, dichiarare inammissibili le domande svolte da nei CP_1 CP_1 confronti di , , e e di Parte_1 Pt_3 Parte_4 Parte_5 in quanto prescritte e, comunque, respingerle in quanto Parte_2
infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, prescritte. Spese, anche del giudizio di primo grado, integralmente rifuse.
Dell'appellata
Nel merito in via principale: respingere tutte le domande proposte dagli appellanti in quanto inammissibili e infondate per tutti i motivi di cui al presente atto e confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo nel giudizio n. 5419/2019 R.G. Spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
(in qualità di cessionaria dal Controparte_2 Parte_6
impugnava per revocatoria ordinaria innanzi al Tribunale di
[...]
Bergamo l'atto Notaio 2016, con cui Per_1 Parte_1
fideiussore della AT Project Group s.r.l., debitrice del
[...]
aveva alienato tutti i suoi beni immobili ai figli Parte_6
, e nonché alla moglie (quest'ultima CP_4 Parte_4 Pt_5 intervenuta all'atto per il figlio , all'epoca minorenne). Pt_3
Resistevano , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e .
[...] Parte_4 Parte_5
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, così decideva:
- in accoglimento delle domande attoree, dichiara inefficace nei confronti della società attrice, (C.F. Controparte_1
e per essa P.IVA_1 Controparte_2 - 3 -
(C.F. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., gli atti P.IVA_2 di compravendita stipulati fra i convenuti di cui all'atto notarile per rogito Notaio in data 14.1.2016, rep. 132534, racc. Persona_2
24573, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Bergamo in data
15.1.2016, R.G. 1374/1375/1376 e r.p. 963/964/965 relativamente agli immobili in tale atto meglio indicati, come pure nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato da parte attrice in data
19.5.2021 e da ritenersi nella presente sede espressamente richiamato nella parte descrittiva degli immobili oggetto di compravendita;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bergamo di trascrivere la presente sentenza;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in € 757,00 per esborsi,
€ 13430,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15% cpa ed iva di legge.
Riteneva il primo giudice:
- quanto al credito per cui si procede, che esso si fondava sul saldo di conto corrente n. 741 intrattenuto dalla fallita AT Project
Group s.r.l. con il;
Parte_6
- quanto alle garanzie prestate, che le fideiussioni erano ampiamente anteriori all'atto dispositivo e, pur non generando, quali meri crediti di firma, debiti immediatamente esigibili, valevano a qualificare l'atto dispositivo del patrimonio come successivo;
- quanto al presupposto oggettivo dell'azione, che era del tutto pacifico, dato che il fideiussore aveva alienato in unica soluzione la totalità delle proprietà immobiliari ai suoi più stretti congiunti (i figli e, in un caso, il coniuge per conto del figlio minore), con ciò determinando una sostanziale modificazione della propria garanzia patrimoniale;
- quanto allo stato soggettivo degli accipientes, che la loro consapevolezza era ritraibile non solo dallo strettissimo nesso parentale
( , ma anche e soprattutto dal contesto unitario delle Email_1 - 4 -
vendite che, con la consapevolezza di tutti i compratori, contestualmente presenti all'atto, aveva determinato la spoliazione dell'intero patrimonio immobiliare di o, quanto Parte_1 meno, di tutti i beni immobili risultanti agli atti;
- che, ad abundatiam, nell'atto il pagamento del prezzo veniva dato come per già avvenuto, ma senza un'indicazione circa le modalità con cui era stata fornita la provvista, con la conseguenza che doveva inferirsene la gratuità della disposizione e, con ciò, il rilievo dall'onere della prova in capo al creditore con riguardo alla scientia damni dei terzi acquirenti;
- quanto alla legittimazione attiva, di prima Parte_6
e di poi, che si trattava di una cessione di crediti in blocco, CP_1 ragione per cui il credito doveva ritenersi ceduto, non risultando al contrario che fosse stato espressamente escluso dalla cessione medesima.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e interponevano appello avverso la
[...] Parte_5 suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) mancanza di prova del credito;
- 2) qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia e inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 58 tub;
- 3) intervenuta prescrizione del credito;
- 4) difetto di legittimazione attiva della;
CP_1
- 5) avvenuta estinzione del debito.
Resisteva la e per essa la mandataria Controparte_1
Controparte_2
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 10 settembre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di scrutinare i singoli motivi d'appello, preme evidenziare talune circostanze, utili ai fini della decisione, che paiono del tutto pacifiche, oltre che documentali: - 5 -
- ha prestato due fideiussioni a garanzia Parte_1 dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla AT Project
Group S.r.l. verso la (poi Controparte_5
, e rispettivamente: la prima sino alla Controparte_6
concorrenza di € 100.000,00 in data 30.01.2007 e la seconda sino alla concorrenza di e 65.000,00 in data 27.11.2007, per un'esposizione totale pari a € 165.000,00 (v. doc. n. 7 della comparsa di costituzione in appello);
- , con atto in data 14.01.2016 n. 132534 rep. Parte_1
e n. 24573 racc. Notaio (v. doc. n. 9 della comparsa Persona_2 di costituzione in appello), ha alienato una serie di beni immobili di sua proprietà, e segnatamente:
- a) al figlio i seguenti beni siti nel comune Parte_4
di Curno in via Roma: la piena proprietà dell'appartamento avente civico n. 22, la quota di 1/3 indivisa del negozio posto al piano terra avente accesso dai civici n.ri 18-20, la quota di 1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 18, la quota di 1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 24 e la quota di
1/3 indivisa dell'autorimessa posta al piano terra;
- b) al figlio i seguenti beni siti nel comune di Parte_5
Curno in via Roma: la proprietà gravata dai diritti di abitazione e di uso che il signor si è riservato vita natural durante Parte_1 dell'appartamento avente acceso dal civico n. 24, nonché il diritto di realizzare una nuova unità immobiliare sul solaio di detto appartamento, la quota di 1/3 indivisa del negozio posto al piano terra avente accesso dai civici n.ri 18-20, la quota di 1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 18, la quota di 1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 24 e la quota di
1/3 indivisa dell'autorimessa posta al piano terra;
- c) alla propria coniuge la quale ha accettato Parte_2
“con deviazione per spirito di liberalità degli effetti, ai sensi dell'art.
1411 c.c., a favore del figlio minore” (cfr. art. 5), ora maggiorenne, - 6 -
la proprietà dell'appartamento posto al piano primo Parte_3 del complesso denominato Residenza Le Massere 2 in Via Giulio Natta
n. 7, di Curno, nonché, con riguardo ai beni siti in Curno, in via Roma: la quota di 1/3 indivisa del negozio posto al piano terra, la quota di 1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 18, la quota di
1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 24, la quota di 1/3 indivisa dell'autorimessa posta al piano terra.
Ciò premesso, con il primo motivo d'appello gli Parte_1 lamentano la mancanza di prova del credito. Osservano che il Tribunale ha basato la propria decisione sul provvedimento di ammissione al passivo del fallimento di AT Project Group;
che, tuttavia, lo stato passivo è stato prodotto soltanto con la prima memoria, senza alcuna allegazione;
che da tale provvedimento non risulta il titolo del credito vantato dal che è stato ammesso al passivo;
che, Parte_6
in ogni caso, l'accertamento compiuto in sede fallimentare non può essere esteso al fideiussore, il quale ne è rimasto estraneo.
Il motivo è infondato.
L'accertamento dell'effettiva sussistenza del diritto di credito vantato dall'appellata nei confronti del fideiussore non costituisce oggetto del presente giudizio, né rappresenta una questione pregiudiziale rispetto alla verifica della legittimità dell'azione revocatoria esercitata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, più volte, che "anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria" (tra le tante: Cass., Ord. n.
4212/2020; Cass., Ord. n. 27289/2022). Inoltre, è principio consolidato quello secondo cui il credito, nell'ambito della fideiussione, sorge già al momento del rilascio della garanzia, poiché con essa il fideiussore assume l'obbligazione di garantire un debito altrui (tra le tante: Cass.,
Sent. n. 22465/2006; Cass., Sent. n. 8680/2009; Cass., Sent. n.
762/2016; Cass., Ord. n. 10522/2020; Cass., Sent. 3462/2024). - 7 -
Nel caso di specie l'appellata ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente, con i relativi estratti, nonché i contratti di fideiussione, dai quali documenti emerge con chiarezza tanto l'esistenza del credito, quanto il momento in cui è stata assunta la relativa obbligazione di garanzia da parte di . Parte_1
Questi elementi risultano pienamente sufficienti a fondare la legittimazione all'esperimento dell'azione revocatoria;
in tale contesto la produzione del provvedimento di ammissione allo stato passivo del fallimento costituisce un quid pluris.
Con il secondo motivo di appello gli osservano che, Parte_1 in realtà, i contratti di fideiussione andrebbero qualificati come contratti autonomi di garanzia, rispetto ai quali non sarebbe applicabile l'art. 58 TUB;
che in tal senso, oltre alla clausola c.d. “a prima richiesta”, di per sé sufficiente ad inquadrare il negozio nello schema della garanzia autonoma, depone l'analisi delle altre clausole, tra cui in particolare quella di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., quella di sopravvivenza e, soprattutto, quella secondo cui il garante riconosce alla banca la facoltà di compensare in qualsiasi momento ogni suo credito nei confronti del debitore, di qualsiasi origine, natura e specie, con la disponibilità che il garante medesimo ha presso la banca per contanti o titoli comunque depositati, anche in semplice custodia.
Il motivo è infondato.
Non può essere condivisa la tesi secondo cui, dovendosi qualificare i contratti di fideiussione come contratti autonomi contratti di garanzia, questi ultimi non sarebbero opponibili alla cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 TUB.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato, da ultimo con la sentenza n. 16962/2024, che la qualificazione della garanzia come autonoma è del tutto irrilevante rispetto alla disciplina applicabile alla cessione dei crediti bancari ex art. 58 TUB.
La norma, infatti, stabilisce che "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del - 8 -
cedente, conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di formalità o annotazioni".
In tale quadro, l'art. 1263 c.c. concorre a chiarire che la cessione del credito comporta anche il trasferimento degli "altri accessori": espressione da intendersi – secondo l'orientamento ormai consolidato
– come comprensiva di ogni utilità collegata all'esercizio del diritto ceduto, ivi incluse le garanzie autonome.
Più nel dettaglio, la Corte di legittimità (cfr. Sent. n.
10555/2002, seguita da n. 3319/2020 e da n. 25491/2019) ha sottolineato che “il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito”, essendo irrilevante ogni eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di un mero effetto di legge, non subordinato al consenso del garante stesso, né all'analisi delle specifiche clausole del contratto.
Ne consegue che, anche a voler qualificare la fideiussione come contratto autonomo di garanzia, essa conserva la propria efficacia anche nei confronti del cessionario ex art. 58 TUB.
Con il terzo motivo d'appello gli Innocenti invocano l'intervenuta prescrizione del credito. Osservano che il Tribunale ha ritenuto interrotta la prescrizione per via dell'ammissione al passivo del fallimento della società debitrice principale;
che, tuttavia, all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti non ha fatto seguito una contro – eccezione di interruzione della prescrizione da parte dell'attrice; che, pertanto, il rilievo circa l'interruzione è inammissibilmente intervenuto ex officio; che il credito, contrariamente all'assunto di controparte, non era stato messo in sofferenza, non essendo stata effettuata alcuna segnalazione in Centrale
Rischi; che, pertanto, detto credito non rientra tra quelli oggetto di cessione;
che, inoltre, non è stata prodotta la lista, concordata tra cedente e cessionaria, dei crediti individuati in sede di rettifica;
che è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mentre non è stato allegato nulla circa la necessaria iscrizione nel - 9 -
registro delle imprese.
Il motivo è infondato.
Va, infatti, ribadito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le eccezioni in senso stretto — ossia quelle rilevabili esclusivamente ad istanza di parte — si identificano in due sole categorie: quelle per le quali la legge riserva espressamente la relativa eccezione alla parte e quelle il cui fatto costitutivo implica l'esercizio di un diritto potestativo, tale da richiedere una manifestazione di volontà della parte per produrre un effetto modificativo, impeditivo o estintivo del rapporto giuridico controverso
(Cass., Sent. n. 3155/2025; Cass., Ord. n. 9810/2023; Cass., Sent. n.
18602/2013).
Ebbene, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, non rientra in tali ipotesi l'eccezione di interruzione della prescrizione, la quale si qualifica invece come eccezione in senso lato e, in quanto tale, può essere legittimamente rilevata d'ufficio dal giudice, purché i relativi elementi risultino ritualmente acquisiti agli atti (Cass., Ord. n.
9810/2023; Cass., Sent. n. 18602/2013).
Del pari la rilevabilità d'ufficio non è subordinata alla specifica allegazione della parte, né può ritenersi inibita in ragione della presunta simmetria con il regime dell'eccezione di prescrizione, trattandosi quest'ultima di una diversa fattispecie non estensibile, in via analogica, alla
contro
-eccezione.
Ne consegue che il primo giudice ha correttamente rilevato l'interruzione della prescrizione anche in assenza di eccezione di parte, traendo i necessari elementi di valutazione dagli atti di causa, i quali non sono stati peraltro contestati dagli appellanti.
Con il quarto motivo di appello gli Innocenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva della . Osservano che la cessione CP_1 del credito era stata contestata ab initio, ragione per cui incombeva all'attrice fornire la prova dell'esistenza della stessa nonché della titolarità del credito, non essendo sufficiente allo scopo la - 10 -
pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
che, tra l'altro, nella specie, dall'avviso risulta proprio l'esatto contrario, ossia che il credito per cui è causa è stato escluso dalla cessione.
Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda la prova dell'effettiva conclusione del contratto di cessione dei crediti, si ricorda che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, insieme alle due visure prodotte dall'appellata (una della e l'altra del Controparte_1 [...]
), fanno espresso riferimento al contratto di cessione. Parte_6
Pertanto, non può sussistere alcun dubbio in merito alla sua esistenza.
Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore contestazione, occorre richiamare l'insegnamento della Corte di legittimità, la quale ha affermato che: “va preliminarmente osservato che, come da questa
Corte recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024; Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 391/2025), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Ne consegue che ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n.
17944/2023; Cass. n. 9412/2023). Diverso è, invece, il caso in cui sia - 11 -
oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera “notificazione” della cessione da questa al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione
– un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n.
22151/2019). Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n.
17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle
Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014”
(Sez. 1, Ordinanza n. 17310 del 27/06 2025).
Nella specie, versandosi nella prima ipotesi (contestazione dell'inclusione tra i crediti oggetto di cessione di quello cui si riferiscono le domande della cessionaria), si tratta, quindi, di verificare se le indicazioni delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenute nell'avviso della cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, sia sufficientemente preciso e consenta, pertanto, di ricondurre il credito con certezza tra quelli compresi nelle operazioni di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. - 12 -
Nell'avviso prodotto dalla si legge quanto segue: “In CP_2 virtu' del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da
con efficacia giuridica a partire dall'1 luglio 2017 (la "Data di CP_7
Cessione") ed efficacia economica alla Data di Godimento (come di seguito definita), tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra l'1 gennaio 1970 e il 30 novembre 2016 (i
"Finanziamenti ) vantati verso debitori classificati da CP_7 CP_7
o altra banca del gruppo bancario , a sofferenza Parte_6 ed individuati in base ad una serie di criteri oggettivi. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti derivanti, inter alia, da relativi agli importi dovuti in linea capitale e Controparte_8
agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Cessione e agli importi dovuti alla Data di Cessione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino alle ore
00:01 del 30 novembre 2016 (la "Data di Godimento") (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), anche ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, i seguenti criteri
(i "Criteri del Portafoglio Creval"):… e vengono segnatamente indicati
9 criteri di identificazione dei crediti ceduti, chiari e dettagliati.
Inoltre, alla luce delle istruzioni e dei criteri contenuti nell'avviso risulta smentita la tesi di parte appellante secondo la quale l'avviso di cessione implicherebbe che siano stati ceduti esclusivamente i crediti segnalati “in sofferenza” alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia, e mancherebbe la prova di tale segnalazione.
In realtà, come correttamente sottolineato dall'appellata,
l'avviso di cessione non subordina l'inclusione di un credito nella cessione alla prova di un'effettiva segnalazione alla Centrale, ma si limita a precisare che l'insieme dei crediti ceduti riguarda debitori classificati come “in sofferenza” alla data del 30 novembre 2016 dalla banca cedente o da altra banca del gruppo, al solo fine di descrivere e - 13 -
delimitare la tipologia dei crediti oggetto dell'operazione.
Ebbene, il credito per cui è causa rientra pienamente nella categoria delineata dall'avviso, sia per la natura (trattandosi di credito deteriorato riconducibile alla nozione di sofferenza ivi prevista), sia per il dato temporale.
A ciò si aggiunge che l'appellata ha prodotto in giudizio il documento recante i codici identificativi del credito ante e post cessione (doc. 18), dati mai specificatamente contestati dagli appellanti.
Infine, dalle visure prodotte già in primo grado (docc. 16-17) emerge che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, la cessione è stata effettivamente iscritta nel registro delle imprese;
circostanza che, unitamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la rende opponibile ex art. 58 TUB ai debitori ceduti.
Con il quinto e ultimo motivo d'appello gli Innocenti invocano l'estinzione del debito. Osservano che il è stato Parte_6
ammesso al passivo del fallimento della AT Project Group per l'importo di € 251.999,44=, e che la non ha provato che detto CP_1
credito non è stato soddisfatto, con conseguente pericolo di duplicazione dei pagamenti.
Il motivo è infondato.
La contestazione sollevata appare configurarsi, seppur in termini ambigui, quale eccezione di estinzione del debito. Tale ambiguità discende dal fatto che l'appellante afferma l'estinzione del debito non già allegando un fatto o una circostanza concreta idonea a fondare tale eccezione, bensì sostenendo che la banca, dopo aver dimostrato di essersi insinuata al passivo del fallimento della società debitrice principale, non avrebbe provato di non essersi soddisfatta.
Tuttavia, tale impostazione si traduce in un ingiustificato capovolgimento dell'onere probatorio. Invero, una volta eccepita l'estinzione del credito, spettava agli appellanti quantomeno allegare le circostanze di fatto dalle quali poter desumere l'estinzione stessa. Solo - 14 -
in presenza di tali allegazioni sarebbe potuto sorgere, in capo alla banca
– e, quindi, alla cessionaria del credito - l'onere di dimostrare la persistenza delle proprie ragioni creditorie.
Infine, preme evidenziare come l'intero impianto difensivo di parte appellante miri a neutralizzare le pretese creditorie avversarie percorrendo ogni strada possibile risultando, più volte, contraddittorio e privo di coerenza logica. In particolare, con il primo motivo si nega la prova del credito, presupponendone tuttavia l'esistenza; con il terzo motivo se ne eccepisce la prescrizione, ancora una volta presupponendone l'esistenza; mentre con l'ultimo motivo se ne deduce l'inesistenza per intervenuta soddisfazione,
All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello con conferma della decisione di primo grado.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado, in conformità alla nota delle spese e delle competenze prodotta dalla società in Controparte_1
favore di quest'ultima, in € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per fase istruttoria e/o di trattazione,
€ 4.050,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del
DPR 115/2002 del pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1205/2021, pubblicata il 16 giugno 2021, del Tribunale di Bergamo;
- condanna gli appellanti , Parte_1 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra di loro, a rimborsare alla società Parte_5
“ ”, rappresentata dalla società procuratrice Controparte_9 - 15 -
“ , le spese del grado, che Controparte_2 si liquidano come in parte motiva;
- dichiara che sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma
1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di appellanti , Parte_1 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4
. Parte_5
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 783/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025
d a
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Paolo Giudici e
[...]
dall'Avv.to Paolo Bonomi del Foro di Bergamo nonché dall'Avv.to
OL Loda del Foro di Brescia, quest'ultimo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
in persona del procuratore dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Controparte_3
Cremaschi del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1205/2021 notificata il 23 giugno 2021.
CONCLUSIONI - 2 -
Degli appellanti
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo resa in data 16 giugno 2021 nel giudizio n.5419/2019 R.G., notificata il 23 giugno 2021, dichiarare inammissibili le domande svolte da nei CP_1 CP_1 confronti di , , e e di Parte_1 Pt_3 Parte_4 Parte_5 in quanto prescritte e, comunque, respingerle in quanto Parte_2
infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, prescritte. Spese, anche del giudizio di primo grado, integralmente rifuse.
Dell'appellata
Nel merito in via principale: respingere tutte le domande proposte dagli appellanti in quanto inammissibili e infondate per tutti i motivi di cui al presente atto e confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo nel giudizio n. 5419/2019 R.G. Spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
(in qualità di cessionaria dal Controparte_2 Parte_6
impugnava per revocatoria ordinaria innanzi al Tribunale di
[...]
Bergamo l'atto Notaio 2016, con cui Per_1 Parte_1
fideiussore della AT Project Group s.r.l., debitrice del
[...]
aveva alienato tutti i suoi beni immobili ai figli Parte_6
, e nonché alla moglie (quest'ultima CP_4 Parte_4 Pt_5 intervenuta all'atto per il figlio , all'epoca minorenne). Pt_3
Resistevano , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e .
[...] Parte_4 Parte_5
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, così decideva:
- in accoglimento delle domande attoree, dichiara inefficace nei confronti della società attrice, (C.F. Controparte_1
e per essa P.IVA_1 Controparte_2 - 3 -
(C.F. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., gli atti P.IVA_2 di compravendita stipulati fra i convenuti di cui all'atto notarile per rogito Notaio in data 14.1.2016, rep. 132534, racc. Persona_2
24573, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Bergamo in data
15.1.2016, R.G. 1374/1375/1376 e r.p. 963/964/965 relativamente agli immobili in tale atto meglio indicati, come pure nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato da parte attrice in data
19.5.2021 e da ritenersi nella presente sede espressamente richiamato nella parte descrittiva degli immobili oggetto di compravendita;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bergamo di trascrivere la presente sentenza;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in € 757,00 per esborsi,
€ 13430,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15% cpa ed iva di legge.
Riteneva il primo giudice:
- quanto al credito per cui si procede, che esso si fondava sul saldo di conto corrente n. 741 intrattenuto dalla fallita AT Project
Group s.r.l. con il;
Parte_6
- quanto alle garanzie prestate, che le fideiussioni erano ampiamente anteriori all'atto dispositivo e, pur non generando, quali meri crediti di firma, debiti immediatamente esigibili, valevano a qualificare l'atto dispositivo del patrimonio come successivo;
- quanto al presupposto oggettivo dell'azione, che era del tutto pacifico, dato che il fideiussore aveva alienato in unica soluzione la totalità delle proprietà immobiliari ai suoi più stretti congiunti (i figli e, in un caso, il coniuge per conto del figlio minore), con ciò determinando una sostanziale modificazione della propria garanzia patrimoniale;
- quanto allo stato soggettivo degli accipientes, che la loro consapevolezza era ritraibile non solo dallo strettissimo nesso parentale
( , ma anche e soprattutto dal contesto unitario delle Email_1 - 4 -
vendite che, con la consapevolezza di tutti i compratori, contestualmente presenti all'atto, aveva determinato la spoliazione dell'intero patrimonio immobiliare di o, quanto Parte_1 meno, di tutti i beni immobili risultanti agli atti;
- che, ad abundatiam, nell'atto il pagamento del prezzo veniva dato come per già avvenuto, ma senza un'indicazione circa le modalità con cui era stata fornita la provvista, con la conseguenza che doveva inferirsene la gratuità della disposizione e, con ciò, il rilievo dall'onere della prova in capo al creditore con riguardo alla scientia damni dei terzi acquirenti;
- quanto alla legittimazione attiva, di prima Parte_6
e di poi, che si trattava di una cessione di crediti in blocco, CP_1 ragione per cui il credito doveva ritenersi ceduto, non risultando al contrario che fosse stato espressamente escluso dalla cessione medesima.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e interponevano appello avverso la
[...] Parte_5 suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) mancanza di prova del credito;
- 2) qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia e inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 58 tub;
- 3) intervenuta prescrizione del credito;
- 4) difetto di legittimazione attiva della;
CP_1
- 5) avvenuta estinzione del debito.
Resisteva la e per essa la mandataria Controparte_1
Controparte_2
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 10 settembre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di scrutinare i singoli motivi d'appello, preme evidenziare talune circostanze, utili ai fini della decisione, che paiono del tutto pacifiche, oltre che documentali: - 5 -
- ha prestato due fideiussioni a garanzia Parte_1 dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla AT Project
Group S.r.l. verso la (poi Controparte_5
, e rispettivamente: la prima sino alla Controparte_6
concorrenza di € 100.000,00 in data 30.01.2007 e la seconda sino alla concorrenza di e 65.000,00 in data 27.11.2007, per un'esposizione totale pari a € 165.000,00 (v. doc. n. 7 della comparsa di costituzione in appello);
- , con atto in data 14.01.2016 n. 132534 rep. Parte_1
e n. 24573 racc. Notaio (v. doc. n. 9 della comparsa Persona_2 di costituzione in appello), ha alienato una serie di beni immobili di sua proprietà, e segnatamente:
- a) al figlio i seguenti beni siti nel comune Parte_4
di Curno in via Roma: la piena proprietà dell'appartamento avente civico n. 22, la quota di 1/3 indivisa del negozio posto al piano terra avente accesso dai civici n.ri 18-20, la quota di 1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 18, la quota di 1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 24 e la quota di
1/3 indivisa dell'autorimessa posta al piano terra;
- b) al figlio i seguenti beni siti nel comune di Parte_5
Curno in via Roma: la proprietà gravata dai diritti di abitazione e di uso che il signor si è riservato vita natural durante Parte_1 dell'appartamento avente acceso dal civico n. 24, nonché il diritto di realizzare una nuova unità immobiliare sul solaio di detto appartamento, la quota di 1/3 indivisa del negozio posto al piano terra avente accesso dai civici n.ri 18-20, la quota di 1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 18, la quota di 1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 24 e la quota di
1/3 indivisa dell'autorimessa posta al piano terra;
- c) alla propria coniuge la quale ha accettato Parte_2
“con deviazione per spirito di liberalità degli effetti, ai sensi dell'art.
1411 c.c., a favore del figlio minore” (cfr. art. 5), ora maggiorenne, - 6 -
la proprietà dell'appartamento posto al piano primo Parte_3 del complesso denominato Residenza Le Massere 2 in Via Giulio Natta
n. 7, di Curno, nonché, con riguardo ai beni siti in Curno, in via Roma: la quota di 1/3 indivisa del negozio posto al piano terra, la quota di 1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 18, la quota di
1/3 indivisa dell'appartamento avente accesso dal civico n. 24, la quota di 1/3 indivisa dell'autorimessa posta al piano terra.
Ciò premesso, con il primo motivo d'appello gli Parte_1 lamentano la mancanza di prova del credito. Osservano che il Tribunale ha basato la propria decisione sul provvedimento di ammissione al passivo del fallimento di AT Project Group;
che, tuttavia, lo stato passivo è stato prodotto soltanto con la prima memoria, senza alcuna allegazione;
che da tale provvedimento non risulta il titolo del credito vantato dal che è stato ammesso al passivo;
che, Parte_6
in ogni caso, l'accertamento compiuto in sede fallimentare non può essere esteso al fideiussore, il quale ne è rimasto estraneo.
Il motivo è infondato.
L'accertamento dell'effettiva sussistenza del diritto di credito vantato dall'appellata nei confronti del fideiussore non costituisce oggetto del presente giudizio, né rappresenta una questione pregiudiziale rispetto alla verifica della legittimità dell'azione revocatoria esercitata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, più volte, che "anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria" (tra le tante: Cass., Ord. n.
4212/2020; Cass., Ord. n. 27289/2022). Inoltre, è principio consolidato quello secondo cui il credito, nell'ambito della fideiussione, sorge già al momento del rilascio della garanzia, poiché con essa il fideiussore assume l'obbligazione di garantire un debito altrui (tra le tante: Cass.,
Sent. n. 22465/2006; Cass., Sent. n. 8680/2009; Cass., Sent. n.
762/2016; Cass., Ord. n. 10522/2020; Cass., Sent. 3462/2024). - 7 -
Nel caso di specie l'appellata ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente, con i relativi estratti, nonché i contratti di fideiussione, dai quali documenti emerge con chiarezza tanto l'esistenza del credito, quanto il momento in cui è stata assunta la relativa obbligazione di garanzia da parte di . Parte_1
Questi elementi risultano pienamente sufficienti a fondare la legittimazione all'esperimento dell'azione revocatoria;
in tale contesto la produzione del provvedimento di ammissione allo stato passivo del fallimento costituisce un quid pluris.
Con il secondo motivo di appello gli osservano che, Parte_1 in realtà, i contratti di fideiussione andrebbero qualificati come contratti autonomi di garanzia, rispetto ai quali non sarebbe applicabile l'art. 58 TUB;
che in tal senso, oltre alla clausola c.d. “a prima richiesta”, di per sé sufficiente ad inquadrare il negozio nello schema della garanzia autonoma, depone l'analisi delle altre clausole, tra cui in particolare quella di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., quella di sopravvivenza e, soprattutto, quella secondo cui il garante riconosce alla banca la facoltà di compensare in qualsiasi momento ogni suo credito nei confronti del debitore, di qualsiasi origine, natura e specie, con la disponibilità che il garante medesimo ha presso la banca per contanti o titoli comunque depositati, anche in semplice custodia.
Il motivo è infondato.
Non può essere condivisa la tesi secondo cui, dovendosi qualificare i contratti di fideiussione come contratti autonomi contratti di garanzia, questi ultimi non sarebbero opponibili alla cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 TUB.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato, da ultimo con la sentenza n. 16962/2024, che la qualificazione della garanzia come autonoma è del tutto irrilevante rispetto alla disciplina applicabile alla cessione dei crediti bancari ex art. 58 TUB.
La norma, infatti, stabilisce che "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del - 8 -
cedente, conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di formalità o annotazioni".
In tale quadro, l'art. 1263 c.c. concorre a chiarire che la cessione del credito comporta anche il trasferimento degli "altri accessori": espressione da intendersi – secondo l'orientamento ormai consolidato
– come comprensiva di ogni utilità collegata all'esercizio del diritto ceduto, ivi incluse le garanzie autonome.
Più nel dettaglio, la Corte di legittimità (cfr. Sent. n.
10555/2002, seguita da n. 3319/2020 e da n. 25491/2019) ha sottolineato che “il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito”, essendo irrilevante ogni eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di un mero effetto di legge, non subordinato al consenso del garante stesso, né all'analisi delle specifiche clausole del contratto.
Ne consegue che, anche a voler qualificare la fideiussione come contratto autonomo di garanzia, essa conserva la propria efficacia anche nei confronti del cessionario ex art. 58 TUB.
Con il terzo motivo d'appello gli Innocenti invocano l'intervenuta prescrizione del credito. Osservano che il Tribunale ha ritenuto interrotta la prescrizione per via dell'ammissione al passivo del fallimento della società debitrice principale;
che, tuttavia, all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti non ha fatto seguito una contro – eccezione di interruzione della prescrizione da parte dell'attrice; che, pertanto, il rilievo circa l'interruzione è inammissibilmente intervenuto ex officio; che il credito, contrariamente all'assunto di controparte, non era stato messo in sofferenza, non essendo stata effettuata alcuna segnalazione in Centrale
Rischi; che, pertanto, detto credito non rientra tra quelli oggetto di cessione;
che, inoltre, non è stata prodotta la lista, concordata tra cedente e cessionaria, dei crediti individuati in sede di rettifica;
che è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mentre non è stato allegato nulla circa la necessaria iscrizione nel - 9 -
registro delle imprese.
Il motivo è infondato.
Va, infatti, ribadito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le eccezioni in senso stretto — ossia quelle rilevabili esclusivamente ad istanza di parte — si identificano in due sole categorie: quelle per le quali la legge riserva espressamente la relativa eccezione alla parte e quelle il cui fatto costitutivo implica l'esercizio di un diritto potestativo, tale da richiedere una manifestazione di volontà della parte per produrre un effetto modificativo, impeditivo o estintivo del rapporto giuridico controverso
(Cass., Sent. n. 3155/2025; Cass., Ord. n. 9810/2023; Cass., Sent. n.
18602/2013).
Ebbene, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, non rientra in tali ipotesi l'eccezione di interruzione della prescrizione, la quale si qualifica invece come eccezione in senso lato e, in quanto tale, può essere legittimamente rilevata d'ufficio dal giudice, purché i relativi elementi risultino ritualmente acquisiti agli atti (Cass., Ord. n.
9810/2023; Cass., Sent. n. 18602/2013).
Del pari la rilevabilità d'ufficio non è subordinata alla specifica allegazione della parte, né può ritenersi inibita in ragione della presunta simmetria con il regime dell'eccezione di prescrizione, trattandosi quest'ultima di una diversa fattispecie non estensibile, in via analogica, alla
contro
-eccezione.
Ne consegue che il primo giudice ha correttamente rilevato l'interruzione della prescrizione anche in assenza di eccezione di parte, traendo i necessari elementi di valutazione dagli atti di causa, i quali non sono stati peraltro contestati dagli appellanti.
Con il quarto motivo di appello gli Innocenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva della . Osservano che la cessione CP_1 del credito era stata contestata ab initio, ragione per cui incombeva all'attrice fornire la prova dell'esistenza della stessa nonché della titolarità del credito, non essendo sufficiente allo scopo la - 10 -
pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
che, tra l'altro, nella specie, dall'avviso risulta proprio l'esatto contrario, ossia che il credito per cui è causa è stato escluso dalla cessione.
Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda la prova dell'effettiva conclusione del contratto di cessione dei crediti, si ricorda che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, insieme alle due visure prodotte dall'appellata (una della e l'altra del Controparte_1 [...]
), fanno espresso riferimento al contratto di cessione. Parte_6
Pertanto, non può sussistere alcun dubbio in merito alla sua esistenza.
Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore contestazione, occorre richiamare l'insegnamento della Corte di legittimità, la quale ha affermato che: “va preliminarmente osservato che, come da questa
Corte recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024; Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 391/2025), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Ne consegue che ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n.
17944/2023; Cass. n. 9412/2023). Diverso è, invece, il caso in cui sia - 11 -
oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera “notificazione” della cessione da questa al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione
– un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n.
22151/2019). Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n.
17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle
Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014”
(Sez. 1, Ordinanza n. 17310 del 27/06 2025).
Nella specie, versandosi nella prima ipotesi (contestazione dell'inclusione tra i crediti oggetto di cessione di quello cui si riferiscono le domande della cessionaria), si tratta, quindi, di verificare se le indicazioni delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenute nell'avviso della cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, sia sufficientemente preciso e consenta, pertanto, di ricondurre il credito con certezza tra quelli compresi nelle operazioni di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. - 12 -
Nell'avviso prodotto dalla si legge quanto segue: “In CP_2 virtu' del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da
con efficacia giuridica a partire dall'1 luglio 2017 (la "Data di CP_7
Cessione") ed efficacia economica alla Data di Godimento (come di seguito definita), tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra l'1 gennaio 1970 e il 30 novembre 2016 (i
"Finanziamenti ) vantati verso debitori classificati da CP_7 CP_7
o altra banca del gruppo bancario , a sofferenza Parte_6 ed individuati in base ad una serie di criteri oggettivi. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti derivanti, inter alia, da relativi agli importi dovuti in linea capitale e Controparte_8
agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Cessione e agli importi dovuti alla Data di Cessione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino alle ore
00:01 del 30 novembre 2016 (la "Data di Godimento") (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), anche ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, i seguenti criteri
(i "Criteri del Portafoglio Creval"):… e vengono segnatamente indicati
9 criteri di identificazione dei crediti ceduti, chiari e dettagliati.
Inoltre, alla luce delle istruzioni e dei criteri contenuti nell'avviso risulta smentita la tesi di parte appellante secondo la quale l'avviso di cessione implicherebbe che siano stati ceduti esclusivamente i crediti segnalati “in sofferenza” alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia, e mancherebbe la prova di tale segnalazione.
In realtà, come correttamente sottolineato dall'appellata,
l'avviso di cessione non subordina l'inclusione di un credito nella cessione alla prova di un'effettiva segnalazione alla Centrale, ma si limita a precisare che l'insieme dei crediti ceduti riguarda debitori classificati come “in sofferenza” alla data del 30 novembre 2016 dalla banca cedente o da altra banca del gruppo, al solo fine di descrivere e - 13 -
delimitare la tipologia dei crediti oggetto dell'operazione.
Ebbene, il credito per cui è causa rientra pienamente nella categoria delineata dall'avviso, sia per la natura (trattandosi di credito deteriorato riconducibile alla nozione di sofferenza ivi prevista), sia per il dato temporale.
A ciò si aggiunge che l'appellata ha prodotto in giudizio il documento recante i codici identificativi del credito ante e post cessione (doc. 18), dati mai specificatamente contestati dagli appellanti.
Infine, dalle visure prodotte già in primo grado (docc. 16-17) emerge che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, la cessione è stata effettivamente iscritta nel registro delle imprese;
circostanza che, unitamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la rende opponibile ex art. 58 TUB ai debitori ceduti.
Con il quinto e ultimo motivo d'appello gli Innocenti invocano l'estinzione del debito. Osservano che il è stato Parte_6
ammesso al passivo del fallimento della AT Project Group per l'importo di € 251.999,44=, e che la non ha provato che detto CP_1
credito non è stato soddisfatto, con conseguente pericolo di duplicazione dei pagamenti.
Il motivo è infondato.
La contestazione sollevata appare configurarsi, seppur in termini ambigui, quale eccezione di estinzione del debito. Tale ambiguità discende dal fatto che l'appellante afferma l'estinzione del debito non già allegando un fatto o una circostanza concreta idonea a fondare tale eccezione, bensì sostenendo che la banca, dopo aver dimostrato di essersi insinuata al passivo del fallimento della società debitrice principale, non avrebbe provato di non essersi soddisfatta.
Tuttavia, tale impostazione si traduce in un ingiustificato capovolgimento dell'onere probatorio. Invero, una volta eccepita l'estinzione del credito, spettava agli appellanti quantomeno allegare le circostanze di fatto dalle quali poter desumere l'estinzione stessa. Solo - 14 -
in presenza di tali allegazioni sarebbe potuto sorgere, in capo alla banca
– e, quindi, alla cessionaria del credito - l'onere di dimostrare la persistenza delle proprie ragioni creditorie.
Infine, preme evidenziare come l'intero impianto difensivo di parte appellante miri a neutralizzare le pretese creditorie avversarie percorrendo ogni strada possibile risultando, più volte, contraddittorio e privo di coerenza logica. In particolare, con il primo motivo si nega la prova del credito, presupponendone tuttavia l'esistenza; con il terzo motivo se ne eccepisce la prescrizione, ancora una volta presupponendone l'esistenza; mentre con l'ultimo motivo se ne deduce l'inesistenza per intervenuta soddisfazione,
All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello con conferma della decisione di primo grado.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado, in conformità alla nota delle spese e delle competenze prodotta dalla società in Controparte_1
favore di quest'ultima, in € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per fase istruttoria e/o di trattazione,
€ 4.050,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del
DPR 115/2002 del pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1205/2021, pubblicata il 16 giugno 2021, del Tribunale di Bergamo;
- condanna gli appellanti , Parte_1 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra di loro, a rimborsare alla società Parte_5
“ ”, rappresentata dalla società procuratrice Controparte_9 - 15 -
“ , le spese del grado, che Controparte_2 si liquidano come in parte motiva;
- dichiara che sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma
1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di appellanti , Parte_1 [...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4
. Parte_5
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti