CASS
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GI CI IA AT GE ER NA RE RI SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 10/07/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE ER NA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha, in parziale accoglimento dell’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo, riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione, tra i reati giudicati con le sentenze della stessa Corte di appello del 25/01/2024 (pronuncia passata in giudicato il 12/11/2024) e del 28/02/2023 (pronuncia passata in giudicato il 19/01/2024); per l’effetto, la Corte territoriale ha rideterminato la pena complessiva inflitta al XXXXXXXo nella misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1.250,00 di multa, contestualmente rigettando la richiesta, di analogo contenuto, quanto ai reati giudicati mediante le ulteriori sentenze indicate nell’istanza.
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Francesca Frusteri, deducendo la omessa valutazione degli elementi evocativi della preventiva ideazione unitaria, quali la natura omogenea delle disposizioni incriminatrici violate, la vicinanza temporale riscontrabile tra i reati, il riconoscimento della continuazione interna nelle sentenze dedotte e, infine, la condizione di tossicodipendente in cui al tempo versava l’interessato. Il disegno criminoso comune a tutti i fatti accertati – in ipotesi difensiva - sarebbe costituito dal bisogno di procurarsi denaro, da destinare all’approvvigionamento di sostanza stupefacente, trattandosi di soggetto in stato di tossicodipendenza.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L’ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato come lo stato di tossicodipendenza, quale collante per tutti i reati di cui alle sentenze definitive indicate in ricorso, sia stato invocato in termini generici;
la decisione, quindi, è immune dai vizi lamentati.
4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3949 Anno 2026 Presidente: DE MA GI Relatore: NA GE ER Data Udienza: 07/01/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, che siano già presenti nella mente del reo nella loro specificità; la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita - anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione - di una approfondita verifica circa la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, laddove i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
2.1. Inoltre - a seguito della modifica operata sull'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose, alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
2.2. Non vi è chi non rilevi come la condizione di tossicodipendenza, sebbene non idonea a dimostrare in modo assiomatico e presuntivo l’esistenza del medesimo disegno criminoso, possa comunque giustificarne il riconoscimento, con riferimento ai reati che appaiano dipendenti e correlati a tale stato, a patto pur sempre che siano riscontrabili – nella concreta fattispecie – le condizioni ulteriori postulate dall’istituto della continuazione (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420). La necessità di tale preventiva programmazione sussiste, come sopra chiarito, 2 anche in presenza della condizione di tossicodipendenza del soggetto: il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di tale condizione, onde verificare la plausibilità della sussistenza di una preventiva programmazione unitaria;
non può invece - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così come modificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente. In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa la necessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra enucleato.
3. Il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati, ossia la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati (sarebbe a dire, di una deliberazione precedente - quantomeno in linea generale - rispetto al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo).
3.1. Come già sintetizzato in parte narrativa, la Corte di appello di Palermo ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati mediante due sentenze, facendo riferimento proprio al rappresentato stato di tossicodipendenza nel quale pacificamente versa Catalano. E infatti, sono stati unificati gli episodi di maltrattamenti e di natura estorsiva, posti in essere dal condannato in danno dei familiari, allo specifico fine – secondo le conclusioni sussunte nell’avversata decisione - di procurarsi denaro utile per poter acquistare sostanza stupefacente;
la stessa violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, peraltro, è stata considerata quale accadimento strettamente connesso a tali condotte delittuose. Per i reati giudicati mediante le altre tre sentenze, il Giudice dell’esecuzione non ha ravvisato la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria, avendo ritenuto trattarsi di vicende del tutto slegate sia dalla condizione di tossicodipendenza, sia dalle ulteriori condotte sopra menzionate. Vengono in rilievo, infatti: - quanto alla sentenza indicata, nell’incipit dell’ordinanza impugnata, sub 3), di contravvenzioni aventi una natura del tutto estemporanea, trattandosi di una condotta di guida in stato di ebbrezza e del porto di un coltello;
- quanto alle sentenze indicate, parimenti, nell’incipit dell’ordinanza impugnata, sub 4), 5) e 6), di avvenimenti del tutto occasionali, trattandosi rispettivamente di un episodio di guida in stato di ebbrezza, di una condotta di scavalcamento e invasione di campo durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva e, infine, di un fatto integrante il reato di lesioni personali.
3.2. La Corte distrettuale, in definitiva, ha esibito un apparato motivazionale estremamente solido, congruente e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà. Al cospetto di tale ineccepibile motivazione, la difesa non è riuscita a enucleare alcun tipo di nesso, fra i vari episodi dei quali domandava l’unificazione in continuazione;
in tal modo, non è andata oltre una critica di tenore puramente avversativo e fattuale, oltre che priva della reale prospettazione di vizi rilevanti nel giudizio di legittimità. Infine lo stato di tossicodipendenza - come sopra ampiamente chiarito - è stato adeguatamente considerato dal Giudice dell’esecuzione, che non ha però ravvisato alcun elemento ulteriore, deponente per l’unicità del disegno criminoso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore 3 della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 07/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GE ER NA GI DE MA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere GE ER NA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha, in parziale accoglimento dell’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo, riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione, tra i reati giudicati con le sentenze della stessa Corte di appello del 25/01/2024 (pronuncia passata in giudicato il 12/11/2024) e del 28/02/2023 (pronuncia passata in giudicato il 19/01/2024); per l’effetto, la Corte territoriale ha rideterminato la pena complessiva inflitta al XXXXXXXo nella misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1.250,00 di multa, contestualmente rigettando la richiesta, di analogo contenuto, quanto ai reati giudicati mediante le ulteriori sentenze indicate nell’istanza.
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Francesca Frusteri, deducendo la omessa valutazione degli elementi evocativi della preventiva ideazione unitaria, quali la natura omogenea delle disposizioni incriminatrici violate, la vicinanza temporale riscontrabile tra i reati, il riconoscimento della continuazione interna nelle sentenze dedotte e, infine, la condizione di tossicodipendente in cui al tempo versava l’interessato. Il disegno criminoso comune a tutti i fatti accertati – in ipotesi difensiva - sarebbe costituito dal bisogno di procurarsi denaro, da destinare all’approvvigionamento di sostanza stupefacente, trattandosi di soggetto in stato di tossicodipendenza.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L’ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato come lo stato di tossicodipendenza, quale collante per tutti i reati di cui alle sentenze definitive indicate in ricorso, sia stato invocato in termini generici;
la decisione, quindi, è immune dai vizi lamentati.
4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3949 Anno 2026 Presidente: DE MA GI Relatore: NA GE ER Data Udienza: 07/01/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, che siano già presenti nella mente del reo nella loro specificità; la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita - anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione - di una approfondita verifica circa la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, laddove i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
2.1. Inoltre - a seguito della modifica operata sull'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose, alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
2.2. Non vi è chi non rilevi come la condizione di tossicodipendenza, sebbene non idonea a dimostrare in modo assiomatico e presuntivo l’esistenza del medesimo disegno criminoso, possa comunque giustificarne il riconoscimento, con riferimento ai reati che appaiano dipendenti e correlati a tale stato, a patto pur sempre che siano riscontrabili – nella concreta fattispecie – le condizioni ulteriori postulate dall’istituto della continuazione (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420). La necessità di tale preventiva programmazione sussiste, come sopra chiarito, 2 anche in presenza della condizione di tossicodipendenza del soggetto: il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di tale condizione, onde verificare la plausibilità della sussistenza di una preventiva programmazione unitaria;
non può invece - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così come modificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente. In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa la necessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra enucleato.
3. Il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati, ossia la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati (sarebbe a dire, di una deliberazione precedente - quantomeno in linea generale - rispetto al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo).
3.1. Come già sintetizzato in parte narrativa, la Corte di appello di Palermo ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati mediante due sentenze, facendo riferimento proprio al rappresentato stato di tossicodipendenza nel quale pacificamente versa Catalano. E infatti, sono stati unificati gli episodi di maltrattamenti e di natura estorsiva, posti in essere dal condannato in danno dei familiari, allo specifico fine – secondo le conclusioni sussunte nell’avversata decisione - di procurarsi denaro utile per poter acquistare sostanza stupefacente;
la stessa violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, peraltro, è stata considerata quale accadimento strettamente connesso a tali condotte delittuose. Per i reati giudicati mediante le altre tre sentenze, il Giudice dell’esecuzione non ha ravvisato la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria, avendo ritenuto trattarsi di vicende del tutto slegate sia dalla condizione di tossicodipendenza, sia dalle ulteriori condotte sopra menzionate. Vengono in rilievo, infatti: - quanto alla sentenza indicata, nell’incipit dell’ordinanza impugnata, sub 3), di contravvenzioni aventi una natura del tutto estemporanea, trattandosi di una condotta di guida in stato di ebbrezza e del porto di un coltello;
- quanto alle sentenze indicate, parimenti, nell’incipit dell’ordinanza impugnata, sub 4), 5) e 6), di avvenimenti del tutto occasionali, trattandosi rispettivamente di un episodio di guida in stato di ebbrezza, di una condotta di scavalcamento e invasione di campo durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva e, infine, di un fatto integrante il reato di lesioni personali.
3.2. La Corte distrettuale, in definitiva, ha esibito un apparato motivazionale estremamente solido, congruente e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà. Al cospetto di tale ineccepibile motivazione, la difesa non è riuscita a enucleare alcun tipo di nesso, fra i vari episodi dei quali domandava l’unificazione in continuazione;
in tal modo, non è andata oltre una critica di tenore puramente avversativo e fattuale, oltre che priva della reale prospettazione di vizi rilevanti nel giudizio di legittimità. Infine lo stato di tossicodipendenza - come sopra ampiamente chiarito - è stato adeguatamente considerato dal Giudice dell’esecuzione, che non ha però ravvisato alcun elemento ulteriore, deponente per l’unicità del disegno criminoso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore 3 della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 07/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GE ER NA GI DE MA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4