Art. 7.
Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica, a chiunque ceduto, si applicano i canoni annui calcolati in base ai seguenti criteri:
a) per i collegamenti internazionali permanenti meta' della tariffa telefonica fra l'Italia e lo Stato interessato moltiplicata per 24.000;
b) per i collegamenti interni permanenti lire 2000 a chilometro;
c) per i collegamenti interni ed internazionali utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere: un ottavo del canone di cui alle precedenti voci a) e b) moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.
Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica, a chiunque ceduto, si applicano i canoni annui calcolati in base ai seguenti criteri:
a) per i collegamenti internazionali permanenti meta' della tariffa telefonica fra l'Italia e lo Stato interessato moltiplicata per 24.000;
b) per i collegamenti interni permanenti lire 2000 a chilometro;
c) per i collegamenti interni ed internazionali utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere: un ottavo del canone di cui alle precedenti voci a) e b) moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.