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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 268 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DINGHILE MICHELE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data Parte_1
27.10.2024 è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'esenzione ticket sanitario con decorrenza amministrativa, insiste pertanto nel ricorso introduttivo e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre in CP_2
favore del sottoscritto procuratore antistatario. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
23/02/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto in via principale dell'Assegno mensile di assistenza (74%) o in subordine l'Esenzione ticket (67%).
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Sindrome depressiva cronica accompagnata da attacchi di panico con scarso beneficio dalla terapia. Artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale. Nodularità tiroidea con ipotiroidismo ed esoftalmo. Deficit visivo in soggetto con atrofia maculare. Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità pari al 67 (sessantasette) % a partire dal mese di luglio del 2022, epoca di presentazione della domanda amministrativa . “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento di una invalidità pari al 67 (sessantasette) % a partire dal mese di luglio del 2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, e tenuto conto del parziale accoglimento della domanda nella misura del 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda di di riconoscimento dell'assegno mensile di Parte_1
invalidità;
- accoglie la domanda e dichiara che presenta una invalidità pari al 67 Parte_1
(sessantasette) % a partire dal mese di luglio del 2022
CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) – Così deciso in Sciacca 22/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DINGHILE MICHELE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data Parte_1
27.10.2024 è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'esenzione ticket sanitario con decorrenza amministrativa, insiste pertanto nel ricorso introduttivo e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre in CP_2
favore del sottoscritto procuratore antistatario. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
23/02/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto in via principale dell'Assegno mensile di assistenza (74%) o in subordine l'Esenzione ticket (67%).
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Sindrome depressiva cronica accompagnata da attacchi di panico con scarso beneficio dalla terapia. Artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale. Nodularità tiroidea con ipotiroidismo ed esoftalmo. Deficit visivo in soggetto con atrofia maculare. Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità pari al 67 (sessantasette) % a partire dal mese di luglio del 2022, epoca di presentazione della domanda amministrativa . “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento di una invalidità pari al 67 (sessantasette) % a partire dal mese di luglio del 2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, e tenuto conto del parziale accoglimento della domanda nella misura del 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda di di riconoscimento dell'assegno mensile di Parte_1
invalidità;
- accoglie la domanda e dichiara che presenta una invalidità pari al 67 Parte_1
(sessantasette) % a partire dal mese di luglio del 2022
CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) – Così deciso in Sciacca 22/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini