Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00901/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Torino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del Decreto protocollo cat. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Questore di Torino con cui “… veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo di cui è titolare” notificato a cura della Legione Carabinieri “Calabria”, Stazione di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-; avverso, altresì, ogni atto pregresso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa RO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno esponente ha impugnato, al fine dell’annullamento, il “Decreto protocollo cat. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Questore di Torino con cui “… veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo di cui è titolare ” notificato a cura della Legione Carabinieri “Calabria”, Stazione di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-”.
Con il decreto prefettizio è stata revocata la predetta licenza di porto di fucile di cui il ricorrente era titolare, alla luce della pregressa situazione riguardante l’odierno esponente, come rilevata dagli atti del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.
Nello specifico, in data -OMISSIS- personale dipendente della Stazione procedeva al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente, nonché del porto d'armi in questione, a seguito di un intervento presso l'abitazione del predetto, per una lite con la coniuge convivente; nei confronti del predetto la locale Prefettura emetteva poi, in data -OMISSIS-, provvedimento di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione.
La revoca della licenza di porto di fucile è stata dunque disposta, preso atto degli ulteriori elementi di valutazione forniti dall’interessato nella memoria difensiva prodotta, tenuto conto “ che il presente provvedimento si pone come atto vincolato nei confronti del decreto di divieto detenzione armi” e considerato, “ a motivo di quanto sopra, che il […] non sia in possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento del porto d'armi in questione e che non offra più sufficienti garanzie di un possesso del predetto titolo esente da abusi ”.
Ll ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1. Sull’illegittimità del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Il provvedimento gravato è illegittimo in quanto non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990, né può valere in contrario il riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento inviata il 5 giugno 2021 in quanto la stessa si riferiva ad un procedimento amministrativo diverso, relativo al divieto di detenzione armi.
2. Sull’illegittimità/nullità del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/1990.
Il provvedimento impugnato è privo di motivazione, e dunque carente di un elemento essenziale, in quanto non riporta gli elementi in concreto assunti a criterio di valutazione per ritenere che il ricorrente non fosse più dotato delle caratteristiche tali da garantire la piena, totale e rassicurante affidabilità circa in non cattivo uso delle armi, elementi vieppiù necessari trattandosi di un provvedimento discrezionale.
3. Genericità della motivazione - travisamento delle circostanze di fatto (e/o carenza di presupposti) eccesso di potere.
Il ricorrente ha dato prova di affidamento di non abusare delle armi, preferendo che le stesse fossero ritirate dagli agenti intervenuti e che non restassero presso la propria abitazione. Inoltre ha successivamente iniziato le pratiche di separazione legale dal coniuge cessando la convivenza con la moglie ed essendo poi in corso il procedimento di separazione legale.
Ad un singolo ed isolato episodio di scarsa gravità non può conseguire automaticamente un divieto generale di detenzione delle armi; la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente, e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi.
4. Illegittimità del decreto di diniego: eccesso di potere.
L’Amministrazione ha operato discrezionalmente, adottando il decreto in esame, non perseguendo alcun interesse pubblico e/o alcuna utilità per la cittadinanza e ledendo gli interessi e i diritti dell’odierno ricorrente.
5. Illogicità manifesta.
L’impugnato atto rappresenta il frutto di una scelta illogica ed irragionevole.
6. Ingiustizia grave e manifesta .
L’atto gravato è altresì in pieno contrasto con “i criteri di equità e ragionevole proporzione nella scelta degli interessi” da perseguire.
L’odierno ricorrente ha condotto la sua vita nel pieno rispetto della legge e delle Autorità preposte all’ordine ed alla sicurezza pubblica.
7. Illegittimità del decreto di revoca.
a) Violazione di legge . Risultano violati i fondamentali principi generali e costituzionali dell’attività amministrativa (imparzialità, trasparenza, buon andamento, diritto di difesa).
8. Illegittimità del decreto per errata interpretazione degli artt. 39 TULPS.
Il ricorrente non ha mai subito alcuna pena restrittiva della libertà personale né pregiudizi penali di alcun tipo, mentre ha sempre condotta una vita dedita al lavoro, dimostrando di essere persona affidabile e di non abusare mai delle armi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 1.4.2022, per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, rinviandole proprie difese a successiva memoria, corredata di pertinente documentazione.
Alla odierna udienza pubblica di smaltimento la causa è passata in decisione.
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va respinto.
Va, in primo luogo, disattesa la censura, di ordine procedimentale, concernente la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990, atteso che dagli atti di causa agevolmente si ricava che, contrariamente alle sue assunzioni, il ricorrente veniva informato del procedimento in parola con comunicazione del 13 maggio 2021 (notificata il successivo 22 maggio) (doc. 3 Avv. Stato) e prendeva parte al procedimento amministrativo producendo una memoria difensiva in data 29 maggio 2021;
In particolare, la censura in esame deve disattendersi anche sotto il profilo di un possibile difetto di istruttoria e/o motivazione del provvedimento, di cui ai successivi motivi di gravame, per mancata acquisizione o considerazione, in sede procedimentale, delle osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990.
L’Amministrazione non ha ignorato tali circostanze, ma ne ha piuttosto reputato l’irrilevanza ai fini della valutazione di affidabilità del privato nell’uso delle armi, dandone peraltro conto nelle motivazioni del provvedimento impugnato, laddove si legge “ PRESO ATTO degli ulteriori elementi di valutazione forniti dal […] nella memoria difensiva prodotta a quest'Ufficio nella quale rappresenta, tra le altre cose, che i carabinieri erano stati chiamati dalla propria moglie senza un giustificato motivo e ritenuto che le motivazioni addotte non siano sufficienti per l'archiviazione del procedimento amministrativo di cui sopra, atteso che gli elementi pregiudizievoli emersi nella sfera familiare del predetto non possono non rilevare ai fini di polizia quali fatti storici, come elementi da aver presenti in un giudizio meramente prognostico, non consentendo di dissipare i dubbi che possano verificarsi eventuali abusi del titolo”.
La reputata non rilevanza – recte, non decisività – delle circostanze evidenziate dal ricorrente in sede endoprocedimentale è conforme al parametro normativo applicabile, giacché il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi di competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza non è assorbito nel preliminare accertamento dell’idoneità psico-fisica ma comprende le più ampie valutazioni discrezionali, sopra evidenziate, dell’Amministrazione (sul punto ex plurimis, Cons. Stato., Sez. III, 29/12/2022, n. 11540).
Con le censure articolate con i successivi motivi di ricorso, che per contiguità logica possono esaminarsi congiuntamente, il ricorrente lamenta, con ricchezza di argomentazioni, che non sussistano elementi obiettivi a supporto della misura disposta dal Prefetto e che, dunque, il provvedimento gravato non sia sorretto da una istruttoria e da una motivazione adeguate; ad avviso del ricorrente, nel caso de quo, l’unica circostanza fattuale posta a base del decreto impugnato – come già per il divieto di detenzione armi, che ne costituisce il presupposto – vale a dire, la presunta “situazione di litigiosità familiare”, non appare idonea a giustificare la valutazione di pericolosità (per l’episodio contestato) e quindi il conseguente giudizio di inaffidabilità (per il futuro) nei confronti del ricorrente; ciò, anche in ragione della prova di affidamento di non abusare delle armi nell’occasione offerta dal ricorrente, il quale ha preferito che le stesse fossero ritirate dagli agenti intervenuti e che non restassero presso la propria abitazione.
Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe valutato il fatto che il ricorrente fosse incensurato e nemmeno mai destinatario di precedenti segnalazioni alla polizia; non si sarebbe soffermata sull’elemento essenziale della (inesistente) pericolosità del destinatario del provvedimento; non avrebbe adeguatamente motivato il provvedimento in questa sede gravato.
Le censure risultano nel loro complesso prive di pregio.
Come si legge nel provvedimento di revoca all’odierno esame, esso “ si pone come atto vincolato nei confronti del decreto di divieto detenzione armi, in quanto non è possibile consentire ad un soggetto gravato dal prefato provvedimento la titolarità di una licenza che permette l'acquisto e la detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione” . E’ fin troppo evidente che il provvedimento di revoca trova nel divieto di detenzione armi, in questa sede non contestabile, il suo immediato presupposto, di tal che, finché resta in vita il divieto di detenzione - quest’ultimo, impugnato dinanzi a questo Tribunale con ricorso n. rg. 968/2021, è stato confermato con sentenza n. 630/2026 del 19.3.2026 - il provvedimento di revoca della licenza è un atto dovuto, consequenziale e vincolato.
Tanto basterebbe a decretare il rigetto del ricorso.
Per scrupolo di indagine, sembra opportuno svolgere ulteriori argomentazioni (in parte già presenti nella richiamata sentenza) al fine di disattendere le altre censure proposte avverso la contestata revoca.
Il concetto di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi, postula, tra l’altro, il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
Ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3, del T.U.L.P.S., “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S. prevede espressamente che “ la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Ai provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi viene riconosciuta natura cautelare e preventiva nell’ambito di una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità. Ne è prova il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4420; Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 724; Cons. Stato, Sez. I, 30 maggio 2023, n. 797); tanto in ragione dell’inesistenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi, atteso che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione di strumenti atti ad offendere.
Il provvedimento qui impugnato è stato adottato con finalità preventive sulla base degli elementi e dei rapporti forniti dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- da cui è emerso un quadro di particolare litigiosità tra coniugi.
Il giudizio alla base di tale provvedimento non è dunque un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più rigoroso del primo, atteso che il provvedimento può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza.
Risultano dunque prive di pregio le deduzioni attoree volte a contestare le emergenze fattuali che hanno originato gli atti avversati, per come riportate negli atti di Polizia, da cui risultava una situazione di fatto fortemente diversa da quella rappresentata dal ricorrente. Come riportato nel decreto prefettizio recante il presupposto divieto di detenzione, che all’uopo si richiama, una pattuglia dei Carabinieri veniva inviata presso l'abitazione del ricorrente “ in quanto era stata segnalata una lite tra coniugi, alla quale avevano assistito le figlie, di cui una minorenne, che apparivano molto scosse. Dalle informazioni rese dai coniugi al personale intervenuto emergeva una situazione di forte e persistente contrasto, generato da futili motivi nell'ambito della quotidianità della vita familiare e per le spese familiari, che culminavano in scenate, soprattutto, a dire dell'interessato, da parte della coniuge convivente”.
Pertanto il predetto personale di polizia procedeva al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal medesimo, anche in considerazione del fatto che emergeva una persistente situazione di tensione familiare, dovuta alle continue liti tra coniugi.
Come già concluso nella richiamata sentenza n. 630/2026 della Sezione, in definitiva, stando alle emergenze procedimentali, epilogate in atti di polizia, nel caso di specie non si trattava di un litigio episodico, occasionale; ma di un episodio che si inseriva in un contesto familiare caratterizzato da tensioni dovute a un forte e persistente contrasto tra i coniugi. Pertanto il predetto personale di polizia procedeva al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che agli stessi veniva riferito della persistente situazione di tensione familiare, dovuta alle continue liti tra coniugi.
Pertanto, ai sensi degli artt. 11e 43 del R.D. n. 773/1931, legittimamente l’Amministrazione ha fondato il giudizio di non affidabilità del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 924 del 4 febbraio 2020).
La Prefettura, del resto, ha compiutamente motivato sul punto, affermando come l’interessato “ non sia in possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento del porto d'armi in questione e che non offra più sufficienti garanzie di un possesso del predetto titolo esente da abusi”.
Pertanto, anche sotto l’ulteriore profilo in esame deve escludersi qualsivoglia vizio di illogicità, manifesta ingiustizia, o carenza di motivazione del provvedimento o di difetto di istruttoria, avuto riguardo alle evidenze che hanno condotto l’Autorità di pubblica sicurezza ad adottare il provvedimento gravato.
L’Amministrazione ha discrezionalmente valutato i fatti come indice di non completa affidabilità del richiedente ad un uso consono dell’arma, effettuando una scelta di merito non sindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica.
Ne deriva il rigetto del ricorso in esame, non avendo il ricorrente dimostrato la irragionevolezza ed illogicità della valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione, che ha condotto a un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità dei fatti di causa, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Giovanni Mercone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.