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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Amoroso, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data 23.10.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4067 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. M. Chiara Pinna,
che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo
Studio dell'Avv. Sandro Piseddu che la rappresenta e difende, unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Renato Figari in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al computo nella paga globale di
fatto dell'indennità di sede disagiata;
- per l'effetto accertare il diritto del al pagamento delle differenze Pt_1
retributive (derivanti dal ricalcolo dei vari istituti contrattuali secondo la
retribuzione globale di fatto) credito pari ad € 11.943,94 per gli specifici titoli ed
importi di cui al capo 2 di parte espositiva, oltre rivalutazione ed interessi da
calcolarsi fino al saldo, o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di
causa, e che il Giudice riterrà congrua ed equa;
- per l'effetto condannare la al pagamento degli importi che CP_1
verranno accertati;
- dichiarare la tenuta ad accantonare gli importi di TFR calcolati CP_1
considerando la retribuzione globale di fatto e per l'effetto dichiararla tenuta a
versare le eventuali differenze per i periodi pregressi.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse della convenuta:
“l'Intestato Tribunale Voglia, contrariis reiectis:
in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva
quinquennale di qualsiasi preteso credito asseritamente maturato dal Sig.
nei confronti della società dal Parte_1 Controparte_1
quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo o, comunque, da altra
data che dovesse risultare in corso di causa, e, conseguentemente, mandare
assolta la medesima convenuta da ogni avversa pretesa;
pagina 2 nel merito: rigettare ogni domanda proposta dal Sig. nei Parte_1
confronti della e, conseguentemente, mandare assolta la Controparte_1
medesima convenuta da ogni avversa richiesta;
in ogni caso: con vittoria di spese
ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in data 27.12.2022 e ritualmente notificato ha proposto ricorso, davanti all'intestato Tribunale, nei Parte_1
confronti della al fine di ottenere la condanna di Controparte_1
quest'ultima al pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato computo, nel calcolo degli istituti contrattuali indiretti, dell'indennità di sede disagiata, in applicazione del principio della retribuzione globale di fatto.
Il ricorrente ha, altresì, richiesto la rivalutazione monetaria e la corresponsione degli interessi sulle somme dovute, dalla data del dovuto al saldo.
La difesa di parte ricorrente ha, inoltre, domandato che la Controparte_1
fosse condannata:
A. ad accantonare, a favore di , gli importi di TFR Parte_1
calcolati considerando, nella retribuzione globale di fatto, anche dell'indennità di sede disagiata;
B. a versare le eventuali differenze per i periodi pregressi scaturenti dal mancato computo, nel TFR, della suddetta indennità.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto, per quanto di rilievo nella presente sede:
I. di svolgere attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1
con sede in Capoterra, a partire dalla data del 12.12.1991, con
[...]
qualifica di impiegato;
pagina 3 II. di aver rivestito la qualifica di impiegato di 5° livello dalla data dell'assunzione fino al mese di giugno 2018;
III. di aver rivestito la qualifica di impiegato di 6° livello dal mese di luglio
2018 fino a maggio 2021;
IV. di rivestire la qualifica di impiegato livello B2 CCNL Metalmeccanica
Industria dal mese di giugno 2021 fino alla data di presentazione del ricorso per cui è causa;
V. di essere titolare, in virtù delle suddette qualifiche, dell'indennità di sede disagiata (come da contratto e buste paghe in atti);
VI. di aver constatato che la società resistente, nel quantificare egli istituti contrattuali indiretti, non aveva conteggiato l'indennità di sede disagiata nel calcolo delle suddette voci, omettendo di dare applicazione al principio della retribuzione globale di fatto;
VII. di essere, pertanto, titolare – nei confronti dell'ente resistente – di un credito pari ad € 11.943,94 (oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo) di cui:
a) € 1840,82 per ferie godute;
b) € 7274,70 per Rol;
c) € 294,21 per festività godute;
d) € 145,46 per ore festive lavorate;
e) € 1795,02 per 13ma mensilità;
f) € 593,74 per malattia.
Su tali basi il ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe domandando, altresì, la condanna della società resistente al rimborso delle spese di lite.
pagina 4
2. In data 18.09.2023 si è costituita in giudizio la resistente la CP_1
quale ha contestato, in fatto ed in diritto, le argomentazioni di parte avversa deducendo, nell'ordine:
I. la prescrizione del credito oggetto del ricorso, a far data dal quinquennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
II. l'assenza di qualsiasi credito in capo alla controparte, attesa l'avvenuta corresponsione, al ricorrente, di ogni spettanza dovuta;
III. il pieno rispetto delle previsioni di cui al CCNL Metalmeccanico-Industria
Metalmeccanica e della installazione impianti;
IV. l'inconfigurabilità di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, con la conseguente reiezione delle domande di parte avversa;
V. l'impossibilità – anche a prescindere dal suddetto profilo – di computare l'indennità di sede disagiata nella retribuzione globale di fatto, non trattandosi di una retribuzione in senso tecnico ma di un versamento di tipo indennitario (circostanza, quest'ultima, confermata sia dalla lettura del contratto collettivo aziendale del 19 giugno 2001 – doc. 5 delle produzioni di parte resistente – sia dall'orientamento assunto, sul punto, dalla Corte
d'appello di Cagliari).
Su tali basi, la società resistente ha domandato il rigetto delle domande di parte avversa, unitamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate dalle parti.
Le domande di parte ricorrente sono fondate.
3. In via preliminare, in rito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente nella propria memoria di costituzione.
Con tale eccezione, la convenuta ha, infatti, domandato al Giudice di “dichiarare
l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale di qualsiasi preteso credito
pagina 5 asseritamente maturato dal Sig. nei confronti della società Parte_1
dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo o, comunque, da altra data che dovesse risultare in corso di causa, e,
conseguentemente, mandare assolta la medesima convenuta da ogni avversa
pretesa”.
L'eccezione non risulta meritevole di accoglimento.
In materia di prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro, trova, infatti,
applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92
del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che
non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il
termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L.,
06.09.2022, n. 26246: in motivazione: “Appare evidente che la stabilità del
rapporto di lavoro si fondi su una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini
la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze
obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato
su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento
illegittimo. Al tempo stesso, come essa si saldi con la decorrenza della
prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2935 e (in particolare)
2948, n. 4 c.c. (nella sua lettura costituzionalmente legittima), nel corso del
rapporto, mano a mano che maturino i diritti che il lavoratore possa far valere;
essa decorrendo invece dalla sua cessazione, qualora non vi sia stabilità del
rapporto. […] deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro
pagina 6 tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come
modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la
sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi
previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di
un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di
sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del
termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non
siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”).
Deve, pertanto, ritenersi prescritto il credito maturato fino ai cinque anni anteriori alla data di entrata in vigore della l. 28.06.2012, n. 92, recante “Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”,
(pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 153 del 03.07.2012 - Suppl. Ordinario n.
136, con conseguente entrata in vigore del provvedimento il 18.07.2012).
In tale prospettiva, devono ritenersi prescritti i crediti da lavoro maturati sino al
18.07.2007.
Non saranno, invece, prescritti i crediti maturati in data successiva al 19.07.2007,
con la conseguente infondatezza, nella vicenda scrutinata, dell'eccezione di prescrizione proposta dalla ricorrente: i crediti fatti valere nel presente giudizio sono, infatti, successivi all'anno 2012.
4. Nel merito, la domanda proposta da è fondata e deve essere Parte_1
accolta.
Come correttamente già osservato da questo Tribunale in altre controversie del tutto analoghe (sentenze nn. 1117/21, 1119/21 e 1120/21, Giudice Dott.
PONTICELLI e numerose altre), definite con provvedimenti che qui si
pagina 7 richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve rilevarsi quanto segue.
Il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata, pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorrente tra le parti, in relazione alla retribuzione da corrispondere al lavoratore a titolo di festività, ferie godute e tredicesima mensilità, così prevede.
L'art. 9, rubricato “Festività”, commi 3° ss., CCNL, dispone che “La retribuzione
delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale
retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in
aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera
della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle
dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di
domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano
di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali
prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno
compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione
oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta
a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione
ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata
festiva l'intera retribuzione globale.
pagina 8 In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori
fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al
paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5, del presente titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella
prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto
per le festività che coincidono con la domenica”.
Le maggiorazioni per il lavoro festivo, da calcolarsi in misura percentuale utilizzando quale base di calcolo la “normale retribuzione”, sono stabilite dall'art. 7, che prevede la maggiorazione del 50%, sia per il lavoro a turni, sia per il lavoro non a turni.
Nella “normale retribuzione”, d'altra parte, si intendono ricompresi, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, la retribuzione oraria che si determina dividendo per 173 i minimi tabellari, gli aumenti periodici di anzianità e gli “aumenti di merito
nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese”, esclusi “gli eventuali
elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie,
ecc.”
Ancora, l'art. 10, rubricato “Ferie”, comma 4°, prevede che “Le ferie sono
retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi
che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in
particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo”.
L'art. 7, rubricato “Tredicesima mensilità”, comma 1°, dispone che “L'azienda è
tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della
ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla
retribuzione globale di fatto”.
Un discorso analogo devo, infine, svolgersi, in relazione ai permessi r.o.l.
Invero, l'art. 3, rubricato “Mensilizzazione”, nel Titolo quarto “Retribuzione ed
altri istituti economici”, dispone che “La retribuzione dei lavoratori è determinata
pagina 9 in misura fissa mensile. La retribuzione oraria dei lavoratori ai fini dei vari
istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della
classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito
nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese. A tale importo si
aggiungeranno gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio,
incentivi, indennità varie, ecc.”.
Per quanto attiene, poi, alla normativa contrattuale relativa al trattamento di malattia, l'art. 2, rubricato “Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul
lavoro”, CCNL, così dispone: “Trattamento economico:
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori
valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o
infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una
integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative
e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico
complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i
relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di
conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6°
comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:
- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all'80%
della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre
anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all'80%
della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a
sei anni compiuti;
pagina 10 - alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all'80%
della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei
anni.
Il suddetto trattamento economico ricomincia "ex novo" in caso di malattia o
infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario
dalla ripresa del servizio.
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono
retribuiti con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico
di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.
Indipendentemente da quanto previsto al 4° comma del presente paragrafo, nel
caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate
assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi
superiori a 3, i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze di durata
non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:
- quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
- quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.
Sono escluse dall'applicazione del comma precedente le assenze dovute a
ricovero ospedaliero compreso il day hospital nonché le assenze per malattie
insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.
Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora
questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al
morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie
cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all'emodialisi ed a trattamenti
terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti
ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita
certificazione.
pagina 11 Ai fini di cui al comma precedente il lavoratore fornirà all'azienda apposita
certificazione rilasciata dal medico specialista che dovrà essere trattata nel
rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti
aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con
conseguente assorbimento fino a concorrenza”.
Il trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro viene quantificato per rapporto al parametro della retribuzione globale e comprende, in parte, il valore dell'anticipazione del trattamento economico dovuto dall'Inps e, in parte, una ulteriore attribuzione che consenta di raggiungere, del tutto o solo parzialmente, il “normale trattamento economico complessivo netto” che il lavoratore “avrebbe percepito se avesse lavorato”.
L'aggettivo “globale” deve, invero, essere inteso nel senso di “complessivo”.
La volontà delle parti di parametrare il trattamento economico di malattia alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se di fatto avesse lavorato consente di ricomprendere ciò che concretamente e a qualsiasi titolo viene corrisposto al lavoratore a fronte della prestazione, senza carattere di accidentalità
o episodicità.
Non vi è dubbio, perciò, che le parti contrattuali abbiano voluto, mediante l'impegno delle espressioni innanzi indicate, assicurare al lavoratore un trattamento retributivo commisurato a quello spettantegli per la giornata di effettivo lavoro.
La determinazione del suddetto trattamento è, quindi, improntata al criterio della onnicomprensività della retribuzione, nel senso cioè che vi debbano essere compresi tutti gli elementi della retribuzione corrisposti continuativamente in relazione alla prestazione di lavoro abituale.
pagina 12 Tutto ciò premesso in punto di diritto, deve essere esaminata la domanda proposta dal per il pagamento delle competenze maturate nell'ambito Parte_1
del rapporto di lavoro con la elativamente alle voci indicate Controparte_1
in sede di ricorso.
5. Deve, innanzitutto, riconoscersi, a favore del ricorrente, le differenze retributive dallo stesso richieste a titolo di lavoro festivo, calcolate come da corretti conteggi prodotti (doc. 6, prodotto col ricorso introduttivo), posto che, per un verso, la domanda è formulata come ricalcolo del lavoro festivo già riconosciuto in busta paga, cosicché l'avvenuta effettuazione del lavoro festivo in questione deve ritenersi riconosciuta dal datore di lavoro, e che, per altro verso, la correttezza della maggiorazione pretesa dal ricorrente – in ordine alla quale nessuna contestazione specifica è stata dedotta dalla società convenuta – è confermata dal dettato contrattuale sopra riportato.
Deve, inoltre, essere riconosciuto il diritto del lavoratore alle ulteriori differenze retributive dallo stesso pretese, sempre come calcolate nei corretti conteggi depositati da parte ricorrente.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, richiamato dalla contrattazione collettiva per il conteggio delle voci sopra specificate, comprende, infatti – come esposto in precedenza – non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso di carattere continuativo, anche se di importo variabile nel tempo,
che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto (con esclusione,
quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali).
Rientrano senz'altro in tale parametro di computo, oltre alla retribuzione ordinaria, anche l'indennità per sede disagiata, di cui il ricorrente ha regolarmente goduto (la circostanza è pacifica tra le parti e confermata dai prospetti paga in atti).
pagina 13 L'indennità per sede disagiata è stata regolata nel dettaglio dagli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel C.C.N.L. di settore, art. 10, rubricato appunto “Indennità per disagiata sede”, titolo IV
(“Retribuzione ed altri istituti economici”) la quale prevede che “Qualora nella
località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano
possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la
località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti
almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini
della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto dell'indennità di sede disagiata, riconosciuta dalla Controparte_1
in forza di successivi accordi aziendali (doc. 2, prodotto col ricorso introduttivo),
opera, quindi, in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro,
allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
6. Lo scrivente è consapevole dell'orientamento da ultimo espresso dalla Corte
d'appello di Cagliari, sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, richiamate dalla parte resistente in sede di costituzione e nelle note di trattazione, secondo cui l'indennità di disagiata sede, in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato
[…] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di
lavoro, non servito dagli autobus pubblici”, non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva.
Tuttavia, il sottoscritto Giudice ritiene di dover confermare l'orientamento maggioritario del Tribunale in materia, poiché l'indennità di disagiata sede
pagina 14 costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, al fine di permettergli non solo di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza – costi, tra l'altro, presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro – ma, altresì, di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e alquanto distante dal più vicino centro abitato.
Proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore riconosciuta dalla a causa delle caratteristiche della Controparte_1
prestazione lavorativa richiesta comporta il riconoscimento della natura retributiva e non già risarcitoria o di rimborso spese della stessa.
In materia di T.F.R., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento ad altra sede, la Suprema Corte ha, in diverse occasioni, avuto modo di precisare che, qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore, le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione,
risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L, 18.03.2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12.09.2018, n.
22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte lo stesso nome attribuito all'istituto dalla contrattazione collettiva, in quanto la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale mancata comodità del luogo della prestazione, e la sua collocazione – nell'ambito del
pagina 15 C.C.N.L. – tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro, ossia l'indennità “di alta montagna e di
sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione” (agli artt. 9 e 11,
CCNL) rende evidente che, nel caso di specie, il rimborso della spesa sostenuta dal lavoratore per lo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, risolvendosi l'erogazione, di tipo continuativo e forfetario, di un adeguamento della retribuzione in considerazione delle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la propria attività.
Infine, ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa società
resistente ha attribuito natura retributiva all'emolumento, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti, posto che, a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” (imponibile contributivo) e “I” (imponibile IRPEF), che, appunto,
hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano,
rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale.
Ritenuto, quindi, che anche l'indennità di disagiata sede faccia parte della retribuzione globale di fatto e che, pertanto, la stessa debba essere inserita nella base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore per gli emolumenti dallo stesso richiesti, sulla base dei corretti conteggi prodotti dal ricorrente, deve,
quindi, ritenersi accertata la sussistenza del credito vantato dal ricorrente nella misura complessiva di euro 11.943,94.
7. Prive di adeguata forza persuasiva – e come tali inaccoglibili – risultano le contestazioni di parte resistente secondo cui i conteggi in ordine alle differenze retributive, depositati dal ricorrente, non sarebbero affidabili: l'argomentazione è,
infatti, priva di analiticità non riuscendo a soddisfare nemmeno l'onere minimo di
pagina 16 allegazione consistente nell'indicazione degli errori e/o delle imprecisioni delle imprecisioni presenti nei calcoli operati dalla difesa di . Parte_1
Del pari infondata risulta la contestazione di (ribadita nella Controparte_1
nota d'udienza depositata in data 14.10.2025) secondo cui il ricorrente “non
essendo turnista non ha, in ogni caso, diritto alle differenze retributive per
permessi goduti nella misura avversariamente indicata”.
L'argomentazione è generica e, nel merito, infondata.
In rito, la difesa di parte resistente ha omesso di specificare quali siano le tipologie di permessi di cui il ricorrente – a causa della sua specifica qualifica –
non potrebbe godere, rendendo l'eccezione non definita quanto al proprio oggetto.
Nel merito, l'argomentazione è infondata in quanto è la stessa difesa di parte resistente dare atto – in sede di memoria di costituzione – che, ai sensi dell'art. 5,
Sezione IV, Titolo III, del CCNL, anche i lavoratori non turnisti godono di diverse tipologie di permessi retribuiti (Voce: “Permessi annui retribuiti”: “Ferma
restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono
riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8
ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a
titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite). Per i
“lavoratori che prestano attività a turno” con l'intervallo retribuito per il pasto
(lavoratori turnisti), 20 ore della suddetta riduzione, computate in proporzione ai
periodi di servizio compiuti a turno, sono monetizzate e corrisposte insieme alla
gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) al valore retributivo sul quale la
stessa è computata. Delle 20 ore monetizzate, 8 ore, a decorrere dal 1° gennaio
2000 e ulteriori 8 ore, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono poi trasformate in
permessi annui retribuiti […]”).
pagina 17 Per tutte le ragioni indicate, la società convenuta deve, quindi, essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di euro
11.943,94.
8. Tale somma deve esser maggiorata degli interessi, al tasso legale, dal dovuto al saldo, nonché della rivalutazione monetaria.
9. Gli orientamenti divergenti adottati nel tempo da questo Tribunale (per quanto la presente sentenza si conformi a quello maggioritario) e dalla locale Corte
D'Appello su alcune questioni decisive della controversia, giustificano la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, deve Controparte_1
essere condannata a rifondere al ricorrente la restante metà Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto: Parte_1
2. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a pagare, a per i titoli dedotti, la somma Parte_1
complessiva lorda di euro11.943,94 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dalla maturazione dei singoli diritti di credito sino al saldo;
3. dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
4. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a rifondere della restante metà delle spese di lite, Parte_1
che liquida in complessivi euro 2.658,50, di cui euro 118,50 per spese ed euro
2.540,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
pagina 18 Cagliari, 23.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Amoroso
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