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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1280/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14553/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula 118 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014527182000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1111/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo la mancata notifica degli atti presupposti e comunque la prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che depositava prova dell'avvenua notifica della prodromica cartella esattoriale e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie la parte ricorrente contestava la validità della notifica e la non conformità delle copie depositate agli originali.
All'odierna udienza camerale la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di reclamo è infondato in quanto parte resistente ha depositato piena prova della intervenuta notifca della cartella esattoriale, atto prodromico all'impugnata intimazione di pagamento . La notifica è corretta in quanto avvenuta mediante deposito della raccomandata non notificata per temporanea irreperibilità del destinatario e dell'invio e del ritorno della catolina della seconda raccomandata . Il disconoscimento degli atti perchè prodotti in copia è privo di ogni rilievo in quanto si tratta di deposito telematico di atti digitali. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14945 del 04/06/2025, ha chiarito come l'eccezione di non conformità tra copia ed originale vada sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Nel caso di specie non viene indicato quale tra i documenti prodotti dalla controparte si intende disconoscere ne quale sia la difformità dall'originale.
Anche il secondo motivo di reclamo è infondato crediti erariali (Irpef, Iva, Irap ecc.), ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine di prescrizione è decennale, decorrente dalla notifica della cartella.
Il legislatore, in relazione all'emergenza epidemiologica, ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza relativi alla riscossione coattiva.
I principali riferimenti sono:
Art. 68 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), convertito in L. 27/2020
→ sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per le attività di notifica e riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Successive norme di proroga e chiarimenti dell'Agenzia (es. circ. ADE-Riscossione n.
2/2021) hanno confermato che il periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 (pari a 1 anno,
5 mesi e 24 giorni) non deve essere computato ai fini della prescrizione.
Pertanto, ai fini del Calcolo del termine:
- Cartella notificata il 28.12.2014
Termine ordinario di 10 anni → scadenza naturale 28.12.2024
+ sospensione COVID (8.3.2020 – 31.8.2021 = 541 giorni ≈ 1 anno, 5 mesi e 24 giorni) → nuova scadenza: circa 21 giugno 2026
L'intimazione notificata il 25 giugno 2025 è dunque tempestiva, poiché intervenuta entro il termine prorogato.
La novità delle questioni giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
rigetta il ricorso compensa le spese
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14553/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula 118 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014527182000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1111/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo la mancata notifica degli atti presupposti e comunque la prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che depositava prova dell'avvenua notifica della prodromica cartella esattoriale e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie la parte ricorrente contestava la validità della notifica e la non conformità delle copie depositate agli originali.
All'odierna udienza camerale la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di reclamo è infondato in quanto parte resistente ha depositato piena prova della intervenuta notifca della cartella esattoriale, atto prodromico all'impugnata intimazione di pagamento . La notifica è corretta in quanto avvenuta mediante deposito della raccomandata non notificata per temporanea irreperibilità del destinatario e dell'invio e del ritorno della catolina della seconda raccomandata . Il disconoscimento degli atti perchè prodotti in copia è privo di ogni rilievo in quanto si tratta di deposito telematico di atti digitali. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14945 del 04/06/2025, ha chiarito come l'eccezione di non conformità tra copia ed originale vada sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Nel caso di specie non viene indicato quale tra i documenti prodotti dalla controparte si intende disconoscere ne quale sia la difformità dall'originale.
Anche il secondo motivo di reclamo è infondato crediti erariali (Irpef, Iva, Irap ecc.), ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine di prescrizione è decennale, decorrente dalla notifica della cartella.
Il legislatore, in relazione all'emergenza epidemiologica, ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza relativi alla riscossione coattiva.
I principali riferimenti sono:
Art. 68 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), convertito in L. 27/2020
→ sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per le attività di notifica e riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Successive norme di proroga e chiarimenti dell'Agenzia (es. circ. ADE-Riscossione n.
2/2021) hanno confermato che il periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 (pari a 1 anno,
5 mesi e 24 giorni) non deve essere computato ai fini della prescrizione.
Pertanto, ai fini del Calcolo del termine:
- Cartella notificata il 28.12.2014
Termine ordinario di 10 anni → scadenza naturale 28.12.2024
+ sospensione COVID (8.3.2020 – 31.8.2021 = 541 giorni ≈ 1 anno, 5 mesi e 24 giorni) → nuova scadenza: circa 21 giugno 2026
L'intimazione notificata il 25 giugno 2025 è dunque tempestiva, poiché intervenuta entro il termine prorogato.
La novità delle questioni giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
rigetta il ricorso compensa le spese