Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1280
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella esattoriale, atto prodromico, avvenuta correttamente mediante deposito della raccomandata non notificata per temporanea irreperibilità e invio della seconda raccomandata. Il disconoscimento delle copie depositate telematicamente è irrilevante.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, nonostante il termine decennale di prescrizione ordinario, la sospensione dei termini di riscossione coattiva per l'emergenza epidemiologica (D.L. 18/2020, conv. L. 27/2020) ha prorogato la scadenza del credito. La cartella notificata nel 2014 con termine decennale scadente nel 2024, tenendo conto della sospensione COVID (8.3.2020-31.8.2021), ha una nuova scadenza intorno al giugno 2026. L'intimazione notificata nel giugno 2025 è quindi tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1280
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1280
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo