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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 6444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 6444 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, nato a [...]-Brasile), in data 17.08.1950, Parte_1
Codice . nr. 081.611.945-72, in proprio e nell'interesse dei propri figli minori C.F._1
, nata a [...]-Brasile), il Persona_1
07.10.2008, Codice Fiscale/CPF. nr. 170.080.716-12 e Parte_2
, nato a [...], il [...], Codice Fiscale/CPF. nr. 170.080.986-
[...]
50, congiuntamente rappresentati dalla madre , tutti residenti a Parte_3
San OL (SP-Brasile), in Rua Iraci, 521, CAP 01457-000; rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Elisabetta Giovando, (C.F. PEC: C.F._2
e dall'Avv. Giorgio Di Giovanna (C.F. Email_1
, pec: , del Foro di Milano, ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, presso lo Studio della prima, in Milano, Largo A.
Toscanini n. 1
ricorrenti
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
1 in sede Controparte_2
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di , cittadino italiano emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla Persona_2
cittadinanza italiana.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 01 Settembre 1889, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Cagliari (CA),
[...]
, cittadino italiano1; Per_2
- in data 24 Giugno 1922, contraeva matrimonio con e Persona_2 Persona_3
dalla loro unione nasceva, in Ilheus (BA-Brasile), in data 25 Marzo 1923, Persona_4
;
[...]
- in data 24 Maggio 1946, contraeva matrimonio con Persona_4
(in virtù del matrimonio ella passava a chiamarsi Persona_5 Persona_6
, e dalla loro unione nasceva, in Salvador (BA-Brasile), in data 17 Agosto 1950,
[...] [...]
, odierno ricorrente; Parte_1
- in data 13 Giugno 2006, contraeva matrimonio con Parte_1 [...]
, e dalla loro unione nascevano, in Nova Lima (MG-Brasile), gli odierni Parte_3
ricorrenti: la minore , in data 07 Ottobre 2008 e il minore Persona_1
, in data 17 Dicembre 2012. Parte_2
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue.
“Nel merito della controversia, devono ritenersi sussistere i presupposti, oggettivi e giuridici, per l'accoglimento dell'istanza formulata dagli odierni ricorrenti e, conseguentemente, per dichiarare il loro status civitatis italiano, dalla nascita. La legislazione italiana ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza per origine (ovvero per nascita), lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. L'art. 7 della Legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di cittadino italiano – nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come, nella fattispecie in esame, il Brasile) – di conservare la cittadinanza italiana acquistata alla nascita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
In virtù di tale principio, nella fattispecie in esame, deve ritenersi documentalmente comprovato ed inconfutabile che il Signor , nato in Italia, a [...] il 01 Settembre Persona_2
1889, in quanto figlio legittimo di padre italiano, ovvero il Signor e di Per_7 Parte_4 era ex lege cittadino italiano e non avendo mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, l'ha trasmessa ex lege anche a tutti i ricorrenti, residenti nella regione di San OL, Brasile.”
I ricorrenti hanno inoltre dichiarato e documentato che nel 2022 “provvedevano a presentare al a San OL (SP-Brasile), le richieste di riconoscimento del proprio status Parte_5
civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992, quali discendenti – in linea diretta – di cittadino italiano, ovvero il Signor (ns. doc. 10). Gli odierni Persona_2 ricorrenti sono, quindi, inseriti nella “fila” di attesa dell'anno 2022. Dopo l'entrata in vigore del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, non è più stato possibile consultare la lista dei nominativi convocati in quanto non viene più pubblicata. Nel suddetto sito (stampato il
26.09.23), il Generale a San OL avverte che sono stati convocati attualmente i Parte_5 Pt_5 richiedenti dell'anno 2013. Si tratta cioè di coloro i quali hanno fatto richiesta ben 10 fa! (cfr. link sito) (doc. ns. 11). Dall'estratto della lista richieste 2008 che si produce (doc. 12), che era visibile sul sito prima del 19.05.2018, composta da ben 173 pagine, risultano ricevute e rubricate dallo stesso
, solo per il 2008, ben n. 6194 domande di riconoscimento della cittadinanza iure Parte_5
sanguinis (!), circostanza che fa preludere ad un tempo lunghissimo di evasione delle pratiche.”. Ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno dunque concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 09.12.2024 si è costituito in giudizio il , CP_1
rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
3 ***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 02.10.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che Persona_4
(spostata con in data 24 Maggio 1946), cittadina italiana in quanto figlia Persona_5
del cittadino italiano , non ha perduto lo status di cittadina italiana per effetto del Persona_2
matrimonio con il sopra indicato cittadino brasiliano. Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 2, la medesima ha mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di , Persona_2
cittadino italiano, nato a Cagliari (CA) il 01 Settembre 1889, il quale non risulta abbia mai
4 rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione, rilasciato in data 20 settembre 2023 dal Ministero della Giustizia e Pubblica
Sicurezza Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 2).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti Parte_1
, e ,
[...] Persona_1 Parte_2
in epigrafe compiutamente generalizzati, sono cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 28/11/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione Per_2 rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, in atti.
2 2 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 6444 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, nato a [...]-Brasile), in data 17.08.1950, Parte_1
Codice . nr. 081.611.945-72, in proprio e nell'interesse dei propri figli minori C.F._1
, nata a [...]-Brasile), il Persona_1
07.10.2008, Codice Fiscale/CPF. nr. 170.080.716-12 e Parte_2
, nato a [...], il [...], Codice Fiscale/CPF. nr. 170.080.986-
[...]
50, congiuntamente rappresentati dalla madre , tutti residenti a Parte_3
San OL (SP-Brasile), in Rua Iraci, 521, CAP 01457-000; rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Elisabetta Giovando, (C.F. PEC: C.F._2
e dall'Avv. Giorgio Di Giovanna (C.F. Email_1
, pec: , del Foro di Milano, ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, presso lo Studio della prima, in Milano, Largo A.
Toscanini n. 1
ricorrenti
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
1 in sede Controparte_2
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di , cittadino italiano emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla Persona_2
cittadinanza italiana.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 01 Settembre 1889, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Cagliari (CA),
[...]
, cittadino italiano1; Per_2
- in data 24 Giugno 1922, contraeva matrimonio con e Persona_2 Persona_3
dalla loro unione nasceva, in Ilheus (BA-Brasile), in data 25 Marzo 1923, Persona_4
;
[...]
- in data 24 Maggio 1946, contraeva matrimonio con Persona_4
(in virtù del matrimonio ella passava a chiamarsi Persona_5 Persona_6
, e dalla loro unione nasceva, in Salvador (BA-Brasile), in data 17 Agosto 1950,
[...] [...]
, odierno ricorrente; Parte_1
- in data 13 Giugno 2006, contraeva matrimonio con Parte_1 [...]
, e dalla loro unione nascevano, in Nova Lima (MG-Brasile), gli odierni Parte_3
ricorrenti: la minore , in data 07 Ottobre 2008 e il minore Persona_1
, in data 17 Dicembre 2012. Parte_2
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue.
“Nel merito della controversia, devono ritenersi sussistere i presupposti, oggettivi e giuridici, per l'accoglimento dell'istanza formulata dagli odierni ricorrenti e, conseguentemente, per dichiarare il loro status civitatis italiano, dalla nascita. La legislazione italiana ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza per origine (ovvero per nascita), lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. L'art. 7 della Legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di cittadino italiano – nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come, nella fattispecie in esame, il Brasile) – di conservare la cittadinanza italiana acquistata alla nascita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
In virtù di tale principio, nella fattispecie in esame, deve ritenersi documentalmente comprovato ed inconfutabile che il Signor , nato in Italia, a [...] il 01 Settembre Persona_2
1889, in quanto figlio legittimo di padre italiano, ovvero il Signor e di Per_7 Parte_4 era ex lege cittadino italiano e non avendo mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, l'ha trasmessa ex lege anche a tutti i ricorrenti, residenti nella regione di San OL, Brasile.”
I ricorrenti hanno inoltre dichiarato e documentato che nel 2022 “provvedevano a presentare al a San OL (SP-Brasile), le richieste di riconoscimento del proprio status Parte_5
civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992, quali discendenti – in linea diretta – di cittadino italiano, ovvero il Signor (ns. doc. 10). Gli odierni Persona_2 ricorrenti sono, quindi, inseriti nella “fila” di attesa dell'anno 2022. Dopo l'entrata in vigore del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, non è più stato possibile consultare la lista dei nominativi convocati in quanto non viene più pubblicata. Nel suddetto sito (stampato il
26.09.23), il Generale a San OL avverte che sono stati convocati attualmente i Parte_5 Pt_5 richiedenti dell'anno 2013. Si tratta cioè di coloro i quali hanno fatto richiesta ben 10 fa! (cfr. link sito) (doc. ns. 11). Dall'estratto della lista richieste 2008 che si produce (doc. 12), che era visibile sul sito prima del 19.05.2018, composta da ben 173 pagine, risultano ricevute e rubricate dallo stesso
, solo per il 2008, ben n. 6194 domande di riconoscimento della cittadinanza iure Parte_5
sanguinis (!), circostanza che fa preludere ad un tempo lunghissimo di evasione delle pratiche.”. Ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno dunque concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 09.12.2024 si è costituito in giudizio il , CP_1
rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
3 ***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 02.10.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che Persona_4
(spostata con in data 24 Maggio 1946), cittadina italiana in quanto figlia Persona_5
del cittadino italiano , non ha perduto lo status di cittadina italiana per effetto del Persona_2
matrimonio con il sopra indicato cittadino brasiliano. Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 2, la medesima ha mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di , Persona_2
cittadino italiano, nato a Cagliari (CA) il 01 Settembre 1889, il quale non risulta abbia mai
4 rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione, rilasciato in data 20 settembre 2023 dal Ministero della Giustizia e Pubblica
Sicurezza Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 2).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti Parte_1
, e ,
[...] Persona_1 Parte_2
in epigrafe compiutamente generalizzati, sono cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 28/11/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione Per_2 rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, in atti.
2 2 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”.