Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2024, n. 9701
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Sentenza 17 gennaio 2024

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Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non sono necessari accertamenti sulla concreta pericolosità del tabacco o sul quantitativo di tale sostanza contenuto in ogni singola sigaretta, diversi essendo, rispetto al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il bene tutelato dalla norma e la tipizzazione dell'oggetto della condotta.

Il delitto di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che sanziona chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a dieci chilogrammi convenzionali, recepisce la nozione di chilogrammo convenzionale contenuta nell'art. 39-quinquies d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, corrispondente a: a) duecento sigari; b) quattrocento sigaretti o c) mille sigarette.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2024, n. 9701
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9701
    Data del deposito : 17 gennaio 2024

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