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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 701/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alassio - Piazza Della Liberta', 3 17021 Alassio SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 2
e pubblicata il 12/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1833 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Genova, in totale riforma della sentenza n. 127/2025 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona - Sezione 1 - in data
10 marzo 2025 e depositata in data 12 maggio 2025, in via preliminare, voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 cod.civ. dell'imposta IMU relativa all'anno 2018; in via principale nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui sopra, voglia comunque annullare e/o dichiarare l'inefficacia dell'Avviso di accertamento n. 1833 emesso dal Comune di Alassio in data 30 dicembre 2023 contenente la richiesta di pagamento della somma di complessiva di euro 1243,00 a titolo di imposta IMU riferita all'anno 2018 notificato dal Comune di Alassio in data 31 gennaio 2024, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, poiché indimostrato e carente dei suoi presupposti ed in ogni caso poiché infondato in fatto e diritto;
per l'effetto, dichiarare la signora Ricorrente_1 nulla deve al Comune di Alassio a titolo di Imposta Municipale anno 2018. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri previdenziali ed assistenziali.” Per il resistente Comune di Alassio:
“Il Comune di Alassio chiede a codesta onorevole Corte di respingere l' appello evidenziato in premessa, confermando la Sentenza ivi appellata e quanto determinato dall' ufficio tributi con l'atto impugnato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento del Comune di Alassio n. 1833 emesso in data 30 dicembre 2023 e notificato in data 31 gennaio 2024, in materia di IMU sulla prima casa relativamente all'anno 2018.
Avverso tale avviso, recante la pretesa di pagamento della somma di euro 1243,00, la contribuente eccepiva:
1) Inesigibilità del tributo per prescrizione/decadenza quinquennale.
2) difetto di motivazione.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso ritenendo:
1) applicabili le proroghe “Covid” in relazione ai termini di notifica;
2) adeguatamente motivato l'accertamento, avendolo la contribuente ben compreso ed essendosi difesa proponendo ricorso;
Nel merito, la Corte evidenziava come la ricorrente non avesse fornito alcuna prova della sua dimora abituale in Alassio, mentre il Comune aveva provato gli esigui consumi di energia elettrica.
Appella la contribuente ribadendo:
- l'inapplicabilità della proroga “a cascata” degli 65 giorni, citando Cass. n. 17668 del 30 giugno 2025;
- l'inconsistenza dell'iter logico giuridico seguito dal Comune di Alassio nel proprio avviso di accertamento;
- nel merito, che un consumo annuo di 384 kWh riferito ad una abitazione di soli 35 mq. in cui vive una sola persona anziana può essere ritenuto congruo.
Si è costituito in giudizio il Comune controdeducendo ed insistendo per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sottolinea il Collegio come la questione della "proroga a cascata" dei termini Covid ex art. 67, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, abbia generato un acceso dibattito giurisprudenziale, che trova la sua chiusura nell'emanazione, da parte del Legislatore, dell'art. 22 d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
Tale effetto “a cascata” è stato riconosciuto dalla Corte di cassazione in pronunce recenti (Cass., 23 gennaio 2025, n. 24103; Cass., 15 gennaio 2025, n. 960), nelle quali si è affermato che la sospensione emergenziale, pur riferita a un periodo temporalmente circoscritto, è idonea a incidere su termini ancora pendenti, determinandone uno slittamento anche a distanza di anni, ma anche ridimensionato da sentenze altrettanto recenti (si veda Cass. n. 17668 del 30 giugno 2025 citata dalla parte appellante).
In questo scenario, l'intervento del legislatore del 2025 non può essere letto come una mera riproduzione o precisazione di una disciplina ormai esaurita sul piano fattuale. Se l'art. 22 fosse inteso come norma volta esclusivamente a regolare il futuro, esso risulterebbe privo di reale contenuto precettivo, posto che la sospensione ex art. 67 d.l. n. 18/2020 ha già spiegato i propri effetti nel periodo emergenziale. La disposizione acquista invece pieno significato se interpretata come norma di delimitazione temporale degli effetti ancora operanti della sospensione, id est come disposizione di chiusura del regime eccezionale introdotto durante l'emergenza pandemica.
In tale prospettiva, l'art. 22 d.lgs. n. 81/2025 appare funzionale a riconoscere implicitamente la legittimità degli effetti “a cascata” maturati fino a una data certa, individuabile nel 31 dicembre 2025, e al contempo a precluderne ogni ulteriore proiezione nel futuro. Il legislatore, dunque, non prende posizione in termini astratti sulla correttezza dell'interpretazione estensiva accolta da parte della giurisprudenza di legittimità, ma ne arresta gli effetti per esigenze di certezza del diritto, ponendo fine a un regime eccezionale potenzialmente indefinito e difficilmente compatibile con i principi di tassatività e prevedibilità delle decadenze tributarie.
Questa lettura consente di comporre il contrasto giurisprudenziale senza smentire espressamente gli arresti della Corte di cassazione, ma al contrario assorbendoli in una soluzione legislativa di carattere intertemporale, che tutela l'affidamento dell'Amministrazione finanziaria sugli atti già emessi e, al contempo, ristabilisce un quadro di stabilità per il futuro.
Una questione ulteriore concerne l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 22 d.lgs. n. 81/2025, che testualmente fa riferimento ai soli atti impositivi autonomamente impugnabili emessi dall'Agenzia delle
Entrate. Una lettura meramente letterale condurrebbe a ritenere che la norma non incida sugli atti degli enti locali, con la conseguenza paradossale di mantenere in vita, per questi ultimi, l'effetto “a cascata” della sospensione Covid anche oltre il 31 dicembre 2025.
Tale conclusione appare difficilmente sostenibile sul piano sistematico. In primo luogo, l'art. 67 d.l. n. 18/2020 ha una portata generale, applicandosi indistintamente all'attività degli enti impositori, statali e locali. Ne deriva che l'effetto “a cascata”, ove ritenuto operante, non può che essere strutturalmente unitario, non essendo coerente con l'impianto della norma originaria una sua frammentazione soggettiva. In secondo luogo, una differenziazione permanente tra Agenzia delle Entrate ed enti locali in tema di decorrenza dei termini decadenziali determinerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile alla luce dell'art. 3 Cost., oltre a introdurre un fattore di irragionevole complessità applicativa.
È pertanto plausibile ritenere che il riferimento all'Agenzia delle Entrate costituisca il frutto di una tecnica legislativa imprecisa, dettata dall'esigenza di intervenire prioritariamente sul contenzioso erariale, ma non idonea a escludere, sul piano interpretativo, una applicazione estensiva o sistematica della ratio anche agli enti locali. In questa prospettiva, l'art. 22 deve essere inteso come espressione di un principio generale di chiusura del regime emergenziale, destinato a valere per tutti gli enti impositori, salva diversa ed espressa previsione normativa.
Diversamente opinando, si giungerebbe all'esito irrazionale di un effetto “a cascata” definitivamente espunto per l'Amministrazione finanziaria statale, ma potenzialmente perpetuo per gli enti locali, in evidente contrasto con la funzione ordinatrice e stabilizzatrice che l'intervento del legislatore del 2025 sembra perseguire.
In definitiva, l'art. 22 d.lgs. n. 81/2025 può essere letto come una norma di sistema, volta a sanare retrospettivamente gli effetti della sospensione Covid maturati fino al 31 dicembre 2025 e a impedirne ogni ulteriore proiezione temporale, secondo una logica di riequilibrio tra esigenze erariali e tutela della certezza del diritto. Tale funzione, se coerentemente intesa, non può che operare in modo unitario per l'intero sistema tributario, inclusi gli enti locali, pena la vanificazione della ratio stessa dell'intervento legislativo.
In ragione di quanto sopra l'accertamento del Comune di Alessio risulta emanato nel rispetto dei termini temporali ad esso relativi;
detto accertamento risulta anche correttamente motivato, avendo l'ente impositore ben evidenziato la ragione della sua emissione, e cioè il mancato utilizzo dell'immobile come dimora abituale da parte della contribuente (desunto dai consumi delle diverse utenze -elettricità, gas, acqua- anomalmente bassi).
Occorre pertanto prendere in esame il merito della vertenza ed in particolare i seguenti aspetti:
- La contribuente risultava, nell' anno 2018, avere la residenza anagrafica (da sola) nell'immobile (e pertinenza), di proprietà della medesima , sito in Comune di Alassio;
- La contribuente risultava coniugata ed il marito risiedeva altrove (precisamente in Comune di Località_1
Provincia_1;
- i consumi delle utenze erano i seguenti (all. 8 del primo grado, non contestato): 384 kw per l'energia elettrica (a fronte di un consumo medio per un utenza residenziale pari a circa 1500 Kw (fonte ARERA) , 4 mc per l'acqua (su 9 mesi) e 6 mc per il gas (su 8 mesi).
Se a ciò si aggiunge, dovendosi ragionevolmente escludere motivi di lavoro, vista l'età dei coniugi, che la contribuente non ha avanzato alcun elemento atto a comprovare perché vivesse ad Alassio, separata dal marito residente in [...], appare chiaro che l'accertamento del Comune risulta corretto. L'appello deve pertanto essere respinto.
Spese compensate in ragione della giurisprudenza non univoca in materia di proroga dei termini “Covid”.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 701/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alassio - Piazza Della Liberta', 3 17021 Alassio SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 2
e pubblicata il 12/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1833 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Genova, in totale riforma della sentenza n. 127/2025 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona - Sezione 1 - in data
10 marzo 2025 e depositata in data 12 maggio 2025, in via preliminare, voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 cod.civ. dell'imposta IMU relativa all'anno 2018; in via principale nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui sopra, voglia comunque annullare e/o dichiarare l'inefficacia dell'Avviso di accertamento n. 1833 emesso dal Comune di Alassio in data 30 dicembre 2023 contenente la richiesta di pagamento della somma di complessiva di euro 1243,00 a titolo di imposta IMU riferita all'anno 2018 notificato dal Comune di Alassio in data 31 gennaio 2024, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, poiché indimostrato e carente dei suoi presupposti ed in ogni caso poiché infondato in fatto e diritto;
per l'effetto, dichiarare la signora Ricorrente_1 nulla deve al Comune di Alassio a titolo di Imposta Municipale anno 2018. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri previdenziali ed assistenziali.” Per il resistente Comune di Alassio:
“Il Comune di Alassio chiede a codesta onorevole Corte di respingere l' appello evidenziato in premessa, confermando la Sentenza ivi appellata e quanto determinato dall' ufficio tributi con l'atto impugnato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento del Comune di Alassio n. 1833 emesso in data 30 dicembre 2023 e notificato in data 31 gennaio 2024, in materia di IMU sulla prima casa relativamente all'anno 2018.
Avverso tale avviso, recante la pretesa di pagamento della somma di euro 1243,00, la contribuente eccepiva:
1) Inesigibilità del tributo per prescrizione/decadenza quinquennale.
2) difetto di motivazione.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso ritenendo:
1) applicabili le proroghe “Covid” in relazione ai termini di notifica;
2) adeguatamente motivato l'accertamento, avendolo la contribuente ben compreso ed essendosi difesa proponendo ricorso;
Nel merito, la Corte evidenziava come la ricorrente non avesse fornito alcuna prova della sua dimora abituale in Alassio, mentre il Comune aveva provato gli esigui consumi di energia elettrica.
Appella la contribuente ribadendo:
- l'inapplicabilità della proroga “a cascata” degli 65 giorni, citando Cass. n. 17668 del 30 giugno 2025;
- l'inconsistenza dell'iter logico giuridico seguito dal Comune di Alassio nel proprio avviso di accertamento;
- nel merito, che un consumo annuo di 384 kWh riferito ad una abitazione di soli 35 mq. in cui vive una sola persona anziana può essere ritenuto congruo.
Si è costituito in giudizio il Comune controdeducendo ed insistendo per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sottolinea il Collegio come la questione della "proroga a cascata" dei termini Covid ex art. 67, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, abbia generato un acceso dibattito giurisprudenziale, che trova la sua chiusura nell'emanazione, da parte del Legislatore, dell'art. 22 d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
Tale effetto “a cascata” è stato riconosciuto dalla Corte di cassazione in pronunce recenti (Cass., 23 gennaio 2025, n. 24103; Cass., 15 gennaio 2025, n. 960), nelle quali si è affermato che la sospensione emergenziale, pur riferita a un periodo temporalmente circoscritto, è idonea a incidere su termini ancora pendenti, determinandone uno slittamento anche a distanza di anni, ma anche ridimensionato da sentenze altrettanto recenti (si veda Cass. n. 17668 del 30 giugno 2025 citata dalla parte appellante).
In questo scenario, l'intervento del legislatore del 2025 non può essere letto come una mera riproduzione o precisazione di una disciplina ormai esaurita sul piano fattuale. Se l'art. 22 fosse inteso come norma volta esclusivamente a regolare il futuro, esso risulterebbe privo di reale contenuto precettivo, posto che la sospensione ex art. 67 d.l. n. 18/2020 ha già spiegato i propri effetti nel periodo emergenziale. La disposizione acquista invece pieno significato se interpretata come norma di delimitazione temporale degli effetti ancora operanti della sospensione, id est come disposizione di chiusura del regime eccezionale introdotto durante l'emergenza pandemica.
In tale prospettiva, l'art. 22 d.lgs. n. 81/2025 appare funzionale a riconoscere implicitamente la legittimità degli effetti “a cascata” maturati fino a una data certa, individuabile nel 31 dicembre 2025, e al contempo a precluderne ogni ulteriore proiezione nel futuro. Il legislatore, dunque, non prende posizione in termini astratti sulla correttezza dell'interpretazione estensiva accolta da parte della giurisprudenza di legittimità, ma ne arresta gli effetti per esigenze di certezza del diritto, ponendo fine a un regime eccezionale potenzialmente indefinito e difficilmente compatibile con i principi di tassatività e prevedibilità delle decadenze tributarie.
Questa lettura consente di comporre il contrasto giurisprudenziale senza smentire espressamente gli arresti della Corte di cassazione, ma al contrario assorbendoli in una soluzione legislativa di carattere intertemporale, che tutela l'affidamento dell'Amministrazione finanziaria sugli atti già emessi e, al contempo, ristabilisce un quadro di stabilità per il futuro.
Una questione ulteriore concerne l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 22 d.lgs. n. 81/2025, che testualmente fa riferimento ai soli atti impositivi autonomamente impugnabili emessi dall'Agenzia delle
Entrate. Una lettura meramente letterale condurrebbe a ritenere che la norma non incida sugli atti degli enti locali, con la conseguenza paradossale di mantenere in vita, per questi ultimi, l'effetto “a cascata” della sospensione Covid anche oltre il 31 dicembre 2025.
Tale conclusione appare difficilmente sostenibile sul piano sistematico. In primo luogo, l'art. 67 d.l. n. 18/2020 ha una portata generale, applicandosi indistintamente all'attività degli enti impositori, statali e locali. Ne deriva che l'effetto “a cascata”, ove ritenuto operante, non può che essere strutturalmente unitario, non essendo coerente con l'impianto della norma originaria una sua frammentazione soggettiva. In secondo luogo, una differenziazione permanente tra Agenzia delle Entrate ed enti locali in tema di decorrenza dei termini decadenziali determinerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile alla luce dell'art. 3 Cost., oltre a introdurre un fattore di irragionevole complessità applicativa.
È pertanto plausibile ritenere che il riferimento all'Agenzia delle Entrate costituisca il frutto di una tecnica legislativa imprecisa, dettata dall'esigenza di intervenire prioritariamente sul contenzioso erariale, ma non idonea a escludere, sul piano interpretativo, una applicazione estensiva o sistematica della ratio anche agli enti locali. In questa prospettiva, l'art. 22 deve essere inteso come espressione di un principio generale di chiusura del regime emergenziale, destinato a valere per tutti gli enti impositori, salva diversa ed espressa previsione normativa.
Diversamente opinando, si giungerebbe all'esito irrazionale di un effetto “a cascata” definitivamente espunto per l'Amministrazione finanziaria statale, ma potenzialmente perpetuo per gli enti locali, in evidente contrasto con la funzione ordinatrice e stabilizzatrice che l'intervento del legislatore del 2025 sembra perseguire.
In definitiva, l'art. 22 d.lgs. n. 81/2025 può essere letto come una norma di sistema, volta a sanare retrospettivamente gli effetti della sospensione Covid maturati fino al 31 dicembre 2025 e a impedirne ogni ulteriore proiezione temporale, secondo una logica di riequilibrio tra esigenze erariali e tutela della certezza del diritto. Tale funzione, se coerentemente intesa, non può che operare in modo unitario per l'intero sistema tributario, inclusi gli enti locali, pena la vanificazione della ratio stessa dell'intervento legislativo.
In ragione di quanto sopra l'accertamento del Comune di Alessio risulta emanato nel rispetto dei termini temporali ad esso relativi;
detto accertamento risulta anche correttamente motivato, avendo l'ente impositore ben evidenziato la ragione della sua emissione, e cioè il mancato utilizzo dell'immobile come dimora abituale da parte della contribuente (desunto dai consumi delle diverse utenze -elettricità, gas, acqua- anomalmente bassi).
Occorre pertanto prendere in esame il merito della vertenza ed in particolare i seguenti aspetti:
- La contribuente risultava, nell' anno 2018, avere la residenza anagrafica (da sola) nell'immobile (e pertinenza), di proprietà della medesima , sito in Comune di Alassio;
- La contribuente risultava coniugata ed il marito risiedeva altrove (precisamente in Comune di Località_1
Provincia_1;
- i consumi delle utenze erano i seguenti (all. 8 del primo grado, non contestato): 384 kw per l'energia elettrica (a fronte di un consumo medio per un utenza residenziale pari a circa 1500 Kw (fonte ARERA) , 4 mc per l'acqua (su 9 mesi) e 6 mc per il gas (su 8 mesi).
Se a ciò si aggiunge, dovendosi ragionevolmente escludere motivi di lavoro, vista l'età dei coniugi, che la contribuente non ha avanzato alcun elemento atto a comprovare perché vivesse ad Alassio, separata dal marito residente in [...], appare chiaro che l'accertamento del Comune risulta corretto. L'appello deve pertanto essere respinto.
Spese compensate in ragione della giurisprudenza non univoca in materia di proroga dei termini “Covid”.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese compensate.