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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 998/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4356/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18351/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249014199073 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67119015711748002 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia è stata instaurata con l'impugnazione proposta dall'Amministrazione Finanziaria avverso la pronuncia di prime cure che ha parzialmente annullato la pretesa creditoria erariale per intervenuta prescrizione delle sanzioni.
1.1. I fatti di causa e il ricorso introduttivo
Il ricorrente impugna l'Intimazione di pagamento n. 071/2024/90141990/73/000 inviatagli dall'Agenzia delle
Entrate - SS (già Equitalia Servizi di SS S.p.A.) nei confronti e notificata in data 05 aprile
2024,.
Tale atto intimava il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di tributi erariali (IVA e altre imposte) e relative sanzioni, scaturenti dall'Avviso di Accertamento Esecutivo n. TF 504AN 03360/2018 (Rif. n.
67119015711748002001), emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli per l'anno d'imposta 2013.
L'atto impositivo presupposto era stato emesso nei confronti dell'Associazione_1, di cui il ricorrente sig. Resistente_1 riveste la qualifica di rappresentante legale e coobbligato solidale per le obbligazioni tributarie.
Avverso tale intimazione, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, articolando plurimi motivi di doglianza che possono essere sintetizzati nei seguenti punti fondamentali:
Inesistenza giuridica o nullità della notifica dell'atto presupposto.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. TF
504AN 03360/2018, atto prodromico e fondante la pretesa esecutiva.
Prescrizione e decadenza del credito erariale.
In via subordinata, assumendo la data del 2018 come eventuale termine di riferimento per l'emissione dell'atto presupposto, il ricorrente eccepiva l'intervenuta estinzione del credito per decorso della prescrizione. La difesa di parte privata sosteneva che tra la presunta notifica dell'atto impositivo (2018) e la notifica dell'intimazione di pagamento (aprile 2024) fosse intercorso un lasso di tempo superiore al quinquennio, termine ritenuto applicabile dal ricorrente all'intera pretesa tributaria (tributi e sanzioni) o, quantomeno, alle sanzioni e agli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, contestando puntualmente le avverse deduzioni.
In merito alla notifica dell'atto presupposto, l'Ufficio produceva la documentazione attestante la regolarità del procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento, perfezionatosi in data 29 novembre 2018. L'Ufficio evidenziava che l'atto risultava consegnato e recava la firma per ricevuta del contribuente o di persona abilitata, dimostrando così la piena conoscenza legale della pretesa impositiva in capo al sig. Resistente_1.
Relativamente all'eccezione di prescrizione, l'Amministrazione Finanziaria controdeduceva la natura decennale del credito tributario per sorta capitale e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta dalla legislazione emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19. L'Ufficio richiamava espressamente l'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, sostenendo che il periodo di sospensione delle attività di riscossione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) avesse
"congelato" il decorso della prescrizione, spostando in avanti il termine finale di un numero di giorni pari alla durata della sospensione stessa (calcolata in 478 o 542 giorni a seconda delle interpretazioni sulle finestre temporali).
1.2. La sentenza di primo grado
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli definiva il giudizio con un accoglimento parziale del ricorso.
La Corte accertava, sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio (relate di notifica, avvisi di ricevimento), che l'avviso di accertamento del 2018 era stato ritualmente notificato e recava la firma del contribuente. Pertanto, l'atto presupposto si era consolidato ed era divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge.
Riguardo alla prescrizione, la Corte ribadiva il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui i crediti erariali per imposte (IVA, IRPEF, ecc.) sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui il credito diventa esigibile (definitività dell'accertamento). Essendo trascorsi meno di sei anni tra la notifica dell'accertamento (29.11.2018) e l'intimazione (05.04.2024), il diritto alla riscossione dei tributi non era prescritto.
I Giudici, invece, richiamando la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5220/2024, affermavano che per gli accessori del tributo (sanzioni e interessi) vige un regime prescrizionale autonomo e più breve, pari a cinque anni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948, n. 4, c.c. La Corte precisava che – come ormai da giurisprudenza consolidata, il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applica solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto irrevocabile (actio iudicati), circostanza assente nel caso di specie, fondato su un atto amministrativo non oppugnato.
Nel calcolare il quinquennio per le sanzioni, - si noti - la sentenza di primo grado ometteva di computare i giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, limitandosi a constatare il decorso cronologico del tempo ("gli accessori si prescrivono... nei cinque anni, decorsi dall'ultimo atto del 2018").
Per l'effetto, la Corte annullava l'intimazione limitatamente alle sanzioni e confermava la debenza dei tributi, compensando le spese di lite per reciproca soccombenza.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, con atto notificato telematicamente e iscritto al R.G. n. 4356/2025.
2.1. I motivi di gravame dell'Ufficio
L'appello dell'Amministrazione Finanziaria si fonda su un unico, articolato motivo di diritto: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c. e 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D.L. 18/2020, nonché dell'art. 12 del D.
Lgs. 159/2015.
L'Agenzia censura la decisione di primo grado nella parte in cui, pur avendo correttamente individuato il termine quinquennale per la prescrizione delle sanzioni, ha errato nel calcolo del dies ad quem, trascurando totalmente l'effetto sospensivo della legislazione COVID-19.
L'appellante argomenta che la notifica dell'atto presupposto risale al 29.11.2018. Il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di sospensioni, sarebbe scaduto il 29.11.2023. Tuttavia, tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 è intervenuta la sospensione legale delle attività di riscossione disposta dall'art. 68 del D.L.
18/2020. Tale sospensione comporta, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, la sospensione automatica dei termini di prescrizione per il medesimo periodo. L'Ufficio quantifica il periodo di sospensione netta in 478 giorni (542 giorni lordi meno 64 giorni di interruzione dovuti alle finestre temporali di vigenza dei decreti). Applicando lo slittamento di 478 giorni alla scadenza naturale del 29.11.2023, il termine di prescrizione per le sanzioni viene differito al 21 marzo 2025. Conseguentemente, l'intimazione notificata il 05.04.2024 risulta pienamente tempestiva anche per la quota relativa alle sanzioni.
L'Ufficio chiede pertanto la riforma parziale della sentenza e la conferma della legittimità dell'intimazione anche per le sanzioni.
2.2. Le controdeduzioni dell'appellato
Si è costituito in giudizio il sig. OR SC, depositando memoria di controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa e le argomentazioni delle parti, ritiene l'appello dell'Agenzia delle Entrate fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Il perimetro del giudizio: la prescrizione delle sanzioni
Preliminarmente, si osserva che non è oggetto di contestazione in appello la statuizione del primo giudice relativa alla validità della notifica dell'atto presupposto e alla prescrizione decennale dei tributi. Tali capi della sentenza sono passati in giudicato.
Il thema decidendum è circoscritto esclusivamente alla verifica della tempestività dell'azione di recupero per le sanzioni e gli interessi, e specificamente all'applicabilità e al calcolo della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale COVID-19.
3.2. Il regime prescrizionale delle sanzioni tributarie
Va confermata, in punto di diritto, la premessa da cui muove la sentenza impugnata: il termine di prescrizione per la riscossione delle sanzioni tributarie è di cinque anni, e non dieci.
L'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dispone espressamente che "Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni".
Come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 33013/2025; Cass. ord. n.
5220/2024 2), la definitività dell'atto di accertamento per mancata impugnazione non ha l'effetto di convertire il termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati), conversione che avviene solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto irrevocabile. Nel caso di specie, trattandosi di riscossione fondata su atto amministrativo inoppugnato, il termine applicabile alle sanzioni rimane quinquennale.
3.3. L'incidenza della normativa emergenziale COVID-19 (Art. 68 D.L. 18/2020)
L'errore in cui è incorsa la Corte di primo grado, e che determina l'accoglimento dell'appello, risiede nella mancata applicazione delle norme di ordine pubblico che hanno disposto la sospensione dei termini di riscossione durante l'emergenza pandemica.
3.3.1. Il quadro normativo della sospensione
L'art. 68, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla L. 27/2020), in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, ha introdotto una sospensione generalizzata dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi. L'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68 del D.L. 18/2020, prevede che:
"Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, [...] la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori...".
La ratio legis è evidente: nel periodo in cui il legislatore ha inibito all'Agente della SS l'esercizio dei poteri esecutivi e la notifica degli atti (per non gravare sui contribuenti durante l'emergenza), non poteva, per converso, decorrere il termine di prescrizione a sfavore dell'Erario per il principio contra non valentem agere non currit praescriptio.
3.3.2. La quantificazione del periodo di sospensione
Il periodo di sospensione dell'attività di riscossione è iniziato l'8 marzo 2020 ed è terminato il 31 agosto 2021,
a seguito di numerose proroghe disposte dai decreti.
Il calcolo dei giorni di sospensione deve essere effettuato con rigore, tenendo conto delle cosiddette "finestre temporali" di interruzione, ossia quei brevi periodi in cui, a causa del mancato raccordo temporale immediato tra un decreto legge e il successivo, la sospensione è venuta meno.
L'Agenzia delle Entrate, nell'atto di appello, propone un calcolo di 478 giorni di sospensione.
Afferma l'Agenzia che dal combinato disposto degli art. 68 del D.L. n. 18/2020 e 12 del D.lgs. n. 159/2015
(cui rinvia lo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020), è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo (ovvero dal 21 febbraio) 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo. La durata complessiva della sospensione in parola a favore dei debitori, è stata, dunque, di 542 giorni per la quasi totalità di essi e di 558 giorni. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. Tuttavia, tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al D.L. n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al D.L. n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al D.L. n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal
1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021, durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza
è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del D.L. n. 183/202, dall'art. 4, comma 3, del D.
L. n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 73/2021.
Considerato che
tali interruzioni si sono protratte complessivamente per 64 giorni, in siffatta prospettiva, la durata effettiva (ossia al netto dei periodi di interruzione) della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e, quindi, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 giorni (558giorni – 64 giorni) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in 478 giorni (542 giorni – 64 giorni) per i restanti debitori (come nel caso di specie)
La ricostruzione del calcolo è la seguente:
Periodo lordo (08.03.2020 - 31.08.2021): 542 giorni.
Interruzioni ("finestre") non coperte da sospensione:
Dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 (15 giorni), prima dell'entrata in vigore del D.L. 3/2021.10
Ulteriori periodi di vacanza normativa nel 2021, per un totale riconosciuto dall'Ufficio di 64 giorni.
Periodo netto di sospensione: 542 - 64 = 478 giorni.
Tale quantificazione di 478 giorni rappresenta il periodo minimo di sospensione applicabile ex lege a tutti i carichi affidati all'Agente della SS prima dell'inizio della pandemia, e deve essere sommata al termine prescrizionale ordinario.
Cass. 17668 del 2025, nell'escludere la ulteriore proroga derivante dall'aggiunta dei cd. 85 giorni, ha confermato la sospensione emergenziale(Sez. 5 - , Sentenza n. 17668 del 30/06/2025 (Rv. 675166 - 01): Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del
2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra).
Alla sospensione del termine consegue la fondatezza dell'appello.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (05.04.2024), infatti, il termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni, prorogato per effetto della sospensione COVID-19, non era ancora spirato.
La scadenza definitiva sarebbe intervenuta solo il 21 marzo 2025.
Pertanto, l'intimazione di pagamento ha validamente interrotto la prescrizione anche per la quota relativa alle sanzioni e agli interessi, rendendo la pretesa erariale pienamente legittima ed esigibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli deve essere accolto.
Vista la complessità della normativa emergenziale susseguitasi nel biennio 2020-2021, caratterizzata da una stratificazione di decreti legge, proroghe e "finestre temporali" e che ha reso obiettivamente arduo il calcolo dei termini per i contribuenti privi di ausilio tecnico specialistico, sussistono i "gravi ed eccezionali motivi" previsti dalla legge per disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli.
PER L'EFFETTO, IN RIFORMA della sentenza impugnata
RIGETTA integralmente il ricorso introduttivo proposto dal sig. Resistente_1 Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2024/90141990/73/000.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese e le competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4356/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18351/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249014199073 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67119015711748002 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia è stata instaurata con l'impugnazione proposta dall'Amministrazione Finanziaria avverso la pronuncia di prime cure che ha parzialmente annullato la pretesa creditoria erariale per intervenuta prescrizione delle sanzioni.
1.1. I fatti di causa e il ricorso introduttivo
Il ricorrente impugna l'Intimazione di pagamento n. 071/2024/90141990/73/000 inviatagli dall'Agenzia delle
Entrate - SS (già Equitalia Servizi di SS S.p.A.) nei confronti e notificata in data 05 aprile
2024,.
Tale atto intimava il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di tributi erariali (IVA e altre imposte) e relative sanzioni, scaturenti dall'Avviso di Accertamento Esecutivo n. TF 504AN 03360/2018 (Rif. n.
67119015711748002001), emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli per l'anno d'imposta 2013.
L'atto impositivo presupposto era stato emesso nei confronti dell'Associazione_1, di cui il ricorrente sig. Resistente_1 riveste la qualifica di rappresentante legale e coobbligato solidale per le obbligazioni tributarie.
Avverso tale intimazione, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, articolando plurimi motivi di doglianza che possono essere sintetizzati nei seguenti punti fondamentali:
Inesistenza giuridica o nullità della notifica dell'atto presupposto.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. TF
504AN 03360/2018, atto prodromico e fondante la pretesa esecutiva.
Prescrizione e decadenza del credito erariale.
In via subordinata, assumendo la data del 2018 come eventuale termine di riferimento per l'emissione dell'atto presupposto, il ricorrente eccepiva l'intervenuta estinzione del credito per decorso della prescrizione. La difesa di parte privata sosteneva che tra la presunta notifica dell'atto impositivo (2018) e la notifica dell'intimazione di pagamento (aprile 2024) fosse intercorso un lasso di tempo superiore al quinquennio, termine ritenuto applicabile dal ricorrente all'intera pretesa tributaria (tributi e sanzioni) o, quantomeno, alle sanzioni e agli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, contestando puntualmente le avverse deduzioni.
In merito alla notifica dell'atto presupposto, l'Ufficio produceva la documentazione attestante la regolarità del procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento, perfezionatosi in data 29 novembre 2018. L'Ufficio evidenziava che l'atto risultava consegnato e recava la firma per ricevuta del contribuente o di persona abilitata, dimostrando così la piena conoscenza legale della pretesa impositiva in capo al sig. Resistente_1.
Relativamente all'eccezione di prescrizione, l'Amministrazione Finanziaria controdeduceva la natura decennale del credito tributario per sorta capitale e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta dalla legislazione emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19. L'Ufficio richiamava espressamente l'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, sostenendo che il periodo di sospensione delle attività di riscossione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) avesse
"congelato" il decorso della prescrizione, spostando in avanti il termine finale di un numero di giorni pari alla durata della sospensione stessa (calcolata in 478 o 542 giorni a seconda delle interpretazioni sulle finestre temporali).
1.2. La sentenza di primo grado
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli definiva il giudizio con un accoglimento parziale del ricorso.
La Corte accertava, sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio (relate di notifica, avvisi di ricevimento), che l'avviso di accertamento del 2018 era stato ritualmente notificato e recava la firma del contribuente. Pertanto, l'atto presupposto si era consolidato ed era divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge.
Riguardo alla prescrizione, la Corte ribadiva il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui i crediti erariali per imposte (IVA, IRPEF, ecc.) sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui il credito diventa esigibile (definitività dell'accertamento). Essendo trascorsi meno di sei anni tra la notifica dell'accertamento (29.11.2018) e l'intimazione (05.04.2024), il diritto alla riscossione dei tributi non era prescritto.
I Giudici, invece, richiamando la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5220/2024, affermavano che per gli accessori del tributo (sanzioni e interessi) vige un regime prescrizionale autonomo e più breve, pari a cinque anni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948, n. 4, c.c. La Corte precisava che – come ormai da giurisprudenza consolidata, il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applica solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto irrevocabile (actio iudicati), circostanza assente nel caso di specie, fondato su un atto amministrativo non oppugnato.
Nel calcolare il quinquennio per le sanzioni, - si noti - la sentenza di primo grado ometteva di computare i giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, limitandosi a constatare il decorso cronologico del tempo ("gli accessori si prescrivono... nei cinque anni, decorsi dall'ultimo atto del 2018").
Per l'effetto, la Corte annullava l'intimazione limitatamente alle sanzioni e confermava la debenza dei tributi, compensando le spese di lite per reciproca soccombenza.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, con atto notificato telematicamente e iscritto al R.G. n. 4356/2025.
2.1. I motivi di gravame dell'Ufficio
L'appello dell'Amministrazione Finanziaria si fonda su un unico, articolato motivo di diritto: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c. e 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D.L. 18/2020, nonché dell'art. 12 del D.
Lgs. 159/2015.
L'Agenzia censura la decisione di primo grado nella parte in cui, pur avendo correttamente individuato il termine quinquennale per la prescrizione delle sanzioni, ha errato nel calcolo del dies ad quem, trascurando totalmente l'effetto sospensivo della legislazione COVID-19.
L'appellante argomenta che la notifica dell'atto presupposto risale al 29.11.2018. Il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di sospensioni, sarebbe scaduto il 29.11.2023. Tuttavia, tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 è intervenuta la sospensione legale delle attività di riscossione disposta dall'art. 68 del D.L.
18/2020. Tale sospensione comporta, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, la sospensione automatica dei termini di prescrizione per il medesimo periodo. L'Ufficio quantifica il periodo di sospensione netta in 478 giorni (542 giorni lordi meno 64 giorni di interruzione dovuti alle finestre temporali di vigenza dei decreti). Applicando lo slittamento di 478 giorni alla scadenza naturale del 29.11.2023, il termine di prescrizione per le sanzioni viene differito al 21 marzo 2025. Conseguentemente, l'intimazione notificata il 05.04.2024 risulta pienamente tempestiva anche per la quota relativa alle sanzioni.
L'Ufficio chiede pertanto la riforma parziale della sentenza e la conferma della legittimità dell'intimazione anche per le sanzioni.
2.2. Le controdeduzioni dell'appellato
Si è costituito in giudizio il sig. OR SC, depositando memoria di controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa e le argomentazioni delle parti, ritiene l'appello dell'Agenzia delle Entrate fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Il perimetro del giudizio: la prescrizione delle sanzioni
Preliminarmente, si osserva che non è oggetto di contestazione in appello la statuizione del primo giudice relativa alla validità della notifica dell'atto presupposto e alla prescrizione decennale dei tributi. Tali capi della sentenza sono passati in giudicato.
Il thema decidendum è circoscritto esclusivamente alla verifica della tempestività dell'azione di recupero per le sanzioni e gli interessi, e specificamente all'applicabilità e al calcolo della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale COVID-19.
3.2. Il regime prescrizionale delle sanzioni tributarie
Va confermata, in punto di diritto, la premessa da cui muove la sentenza impugnata: il termine di prescrizione per la riscossione delle sanzioni tributarie è di cinque anni, e non dieci.
L'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dispone espressamente che "Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni".
Come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 33013/2025; Cass. ord. n.
5220/2024 2), la definitività dell'atto di accertamento per mancata impugnazione non ha l'effetto di convertire il termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati), conversione che avviene solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto irrevocabile. Nel caso di specie, trattandosi di riscossione fondata su atto amministrativo inoppugnato, il termine applicabile alle sanzioni rimane quinquennale.
3.3. L'incidenza della normativa emergenziale COVID-19 (Art. 68 D.L. 18/2020)
L'errore in cui è incorsa la Corte di primo grado, e che determina l'accoglimento dell'appello, risiede nella mancata applicazione delle norme di ordine pubblico che hanno disposto la sospensione dei termini di riscossione durante l'emergenza pandemica.
3.3.1. Il quadro normativo della sospensione
L'art. 68, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla L. 27/2020), in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, ha introdotto una sospensione generalizzata dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi. L'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68 del D.L. 18/2020, prevede che:
"Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, [...] la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori...".
La ratio legis è evidente: nel periodo in cui il legislatore ha inibito all'Agente della SS l'esercizio dei poteri esecutivi e la notifica degli atti (per non gravare sui contribuenti durante l'emergenza), non poteva, per converso, decorrere il termine di prescrizione a sfavore dell'Erario per il principio contra non valentem agere non currit praescriptio.
3.3.2. La quantificazione del periodo di sospensione
Il periodo di sospensione dell'attività di riscossione è iniziato l'8 marzo 2020 ed è terminato il 31 agosto 2021,
a seguito di numerose proroghe disposte dai decreti.
Il calcolo dei giorni di sospensione deve essere effettuato con rigore, tenendo conto delle cosiddette "finestre temporali" di interruzione, ossia quei brevi periodi in cui, a causa del mancato raccordo temporale immediato tra un decreto legge e il successivo, la sospensione è venuta meno.
L'Agenzia delle Entrate, nell'atto di appello, propone un calcolo di 478 giorni di sospensione.
Afferma l'Agenzia che dal combinato disposto degli art. 68 del D.L. n. 18/2020 e 12 del D.lgs. n. 159/2015
(cui rinvia lo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020), è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo (ovvero dal 21 febbraio) 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo. La durata complessiva della sospensione in parola a favore dei debitori, è stata, dunque, di 542 giorni per la quasi totalità di essi e di 558 giorni. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati. Tuttavia, tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al D.L. n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al D.L. n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al D.L. n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal
1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021, durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza
è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del D.L. n. 183/202, dall'art. 4, comma 3, del D.
L. n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 73/2021.
Considerato che
tali interruzioni si sono protratte complessivamente per 64 giorni, in siffatta prospettiva, la durata effettiva (ossia al netto dei periodi di interruzione) della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e, quindi, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 giorni (558giorni – 64 giorni) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in 478 giorni (542 giorni – 64 giorni) per i restanti debitori (come nel caso di specie)
La ricostruzione del calcolo è la seguente:
Periodo lordo (08.03.2020 - 31.08.2021): 542 giorni.
Interruzioni ("finestre") non coperte da sospensione:
Dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 (15 giorni), prima dell'entrata in vigore del D.L. 3/2021.10
Ulteriori periodi di vacanza normativa nel 2021, per un totale riconosciuto dall'Ufficio di 64 giorni.
Periodo netto di sospensione: 542 - 64 = 478 giorni.
Tale quantificazione di 478 giorni rappresenta il periodo minimo di sospensione applicabile ex lege a tutti i carichi affidati all'Agente della SS prima dell'inizio della pandemia, e deve essere sommata al termine prescrizionale ordinario.
Cass. 17668 del 2025, nell'escludere la ulteriore proroga derivante dall'aggiunta dei cd. 85 giorni, ha confermato la sospensione emergenziale(Sez. 5 - , Sentenza n. 17668 del 30/06/2025 (Rv. 675166 - 01): Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del
2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra).
Alla sospensione del termine consegue la fondatezza dell'appello.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (05.04.2024), infatti, il termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni, prorogato per effetto della sospensione COVID-19, non era ancora spirato.
La scadenza definitiva sarebbe intervenuta solo il 21 marzo 2025.
Pertanto, l'intimazione di pagamento ha validamente interrotto la prescrizione anche per la quota relativa alle sanzioni e agli interessi, rendendo la pretesa erariale pienamente legittima ed esigibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli deve essere accolto.
Vista la complessità della normativa emergenziale susseguitasi nel biennio 2020-2021, caratterizzata da una stratificazione di decreti legge, proroghe e "finestre temporali" e che ha reso obiettivamente arduo il calcolo dei termini per i contribuenti privi di ausilio tecnico specialistico, sussistono i "gravi ed eccezionali motivi" previsti dalla legge per disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli.
PER L'EFFETTO, IN RIFORMA della sentenza impugnata
RIGETTA integralmente il ricorso introduttivo proposto dal sig. Resistente_1 Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2024/90141990/73/000.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese e le competenze di entrambi i gradi di giudizio.