Decreto cautelare 29 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00943/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, quale esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Gallenca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito ed Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21;
nei confronti
-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di diniego alla iscrizione all’anno scolastico 2025/2026 per l’indirizzo MM-MX02 (percorso musicale) presso l’IC -OMISSIS-, comunicato a mezzo posta elettrica ordinaria in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso, ivi comprese le prove attitudinali ed il loro esito;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 28.08.2025:
- della graduatoria definitiva di ammissione all’indirizzo musicale per l’a.s. 2025/2026 dell’I.C. -OMISSIS-, depositata in giudizio in data 12.06.2025 dalla Amministrazione resistente;
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso, ivi comprese le prove attitudinali ed il loro esito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Alessandro Fardello;
Preso atto che nessuno è comparso alla predetta udienza pubblica, come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con ricorso notificato in data 22.04.2025 e depositato in data 21.05.2025, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego dell’iscrizione della figlia minore alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale presso l’Istituto Comprensivo -OMISSIS-.
L’esponente rappresenta che la figlia è affetta da un disturbo da deficit di attenzione/iperattività e che beneficia, per questo, di un Piano Educativo Individuale (PEI). In data 12.02.2025, la ragazza avrebbe sostenuto soltanto alcune delle prove selettive previste per l’accesso al corso e, in particolare, quelle di ritmica, intonazione e coordinazione motoria, senza, tuttavia, le misure compensative a cui avrebbe avuto diritto. Inoltre, alla stessa non sarebbe stato consentito svolgere la prova attitudinale sui singoli strumenti, che pur avrebbe il maggior peso nella formazione della graduatoria.
Con il primo motivo di ricorso (rubricato “ 1-Violazione di legge con riferimento alla Circolare Ministeriale n. 8 del 2013, e con riferimento al D.I. 176/2022, art. 6; violazione di legge con riferimento all’art. 7 e art. 8 del Regolamento d’Istituto IC Rivoli - -OMISSIS- per l’indirizzo musicale. Violazione di legge con riferimento agli artt. 13 della Legge 104 del 1992, con riferimento agli Artt. 9, 10 e 11 del D.lgs. n. 59 del 2004 e Art. 10 del D.lgs. n. 66 del 2017, così come modificato dal D.I. n. 153 del 2023. Mancanza di motivazione ed istruttoria: violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento di potere. Irragionevolezza. Violazione di legge con riferimento all’art. 3, 33, 34 Cost. ”) la ricorrente ha, quindi, lamentato l’illegittimità delle prove di accesso sostenute dalla figlia sotto i profili sopra richiamati.
Con il secondo motivo di ricorso (rubricato “ 2-Violazione di legge con riferimento alla nota 208 del 3/01/2025 del MIM e con riferimento all’art. 5 del DI 176/2022 ”) l’esponente ha, invece, contestato che le prove sarebbero comunque state programmate e svolte in ritardo, con tempistiche che non permetterebbero alle famiglie degli studenti non ammessi di rispettare il termine ultimo stabilito dal Ministero dell’Istruzione per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero e l’Istituto “-OMISSIS-”, rilevando l’infondatezza del ricorso e depositando documentazione a sostegno delle proprie deduzioni difensive, tra cui la graduatoria definitiva degli studenti ammessi all’indirizzo musicale, suddivisi per strumento (pianoforte, violino, chitarra e flauto).
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 08.08.2025 e depositato in data 28.08.2025, la ricorrente ha quindi impugnato anche tale graduatoria definitiva, asserendo che la stessa non le era stata precedentemente comunicata e che non era stata oggetto di pubblicazione sull’albo pretorio dell’Istituto. Ha dunque esteso il contraddittorio anche agli studenti ammessi, notificando loro il relativo ricorso per motivi aggiunti.
4. All’esito della camera di consiglio del 09.09.2025, con ordinanza n. 419/2025, è stata accolta l’istanza cautelare della ricorrente e si è ordinato all’Istituto scolastico di rinnovare lo svolgimento delle prove, limitatamente agli strumenti di pianoforte e violino, i soli rispetto ai quali risultava essere stato debitamente integrato il contraddittorio nei confronti degli studenti collocatisi in posizione utile ed ammessi al relativo corso.
5. In vista della trattazione del merito del ricorso, il difensore della ricorrente, con nota depositata in data 19.12.2025, ha dichiarato essergli stato frattanto revocato il mandato difensivo.
6. Nessun nuovo difensore si è costituito per la ricorrente. Non sono, quindi, stati depositati nuovi scritti difensivi ex art. 73, comma 1, c.p.a., nemmeno da parte dell’Avvocatura dello Stato.
7. All’udienza pubblica dell’11.02.2026 nessuno è comparso. Il Collegio, dopo aver rilevato ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a. un possibile profilo di inammissibilità per mancata notifica del ricorso ai controinteressati in relazione alla graduatoria relativa al corso per chitarra e violino, ha trattenuto la causa in decisione.
RI
8. In via preliminare, deve evidenziarsi che, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, né la parte ricorrente né tantomeno l’Avvocatura dello Stato hanno informato il Collegio degli sviluppi successivi, cosicché non è noto se le prove di ammissione al corso con indirizzo musicale siano state effettivamente rinnovate e quale sia stato il relativo esito.
In ragione di ciò, il Collegio non dispone di elementi sufficienti ed univoci per stabilire se l’interesse sostanziale della ricorrente sia stato frattanto soddisfatto (con il positivo esito delle nuove prove e la sua conseguente ammissione all’indirizzo musicale) o, al contrario, se sia venuto oramai meno ogni suo interesse a tale riguardo (per rinuncia all’espletamento delle nuove prove o per mancato superamento delle stesse).
Si ritiene, pertanto, di dover procedere all’esame del ricorso, nonostante che la ricorrente abbia revocato il mandato al proprio difensore senza procedere alla sua sostituzione, stante il principio dell’ultrattività a fini processuali del mandato difensivo revocato (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 02/12/2022) 28/12/2022, n. 11498) e non potendosi desumere con certezza da tale comportamento processuale, in assenza di altri elementi convergenti, la prova di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
9. Sempre in via preliminare, deve tuttavia essere dichiarata, come preannunciato nell’udienza pubblica dell’11.02.2026 ex art. 73, comma 3, c.p.a., la parziale inammissibilità del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, nella parte in cui impugnano, rispettivamente, la mancata ammissione dell’interessata all’indirizzo musicale e la relativa graduatoria finale, anche con riferimento agli strumenti di chitarra e flauto.
L’Avvocatura ha infatti depositato in giudizio, in data 12.06.2025, una graduatoria anonima, suddivisa in relazione ai singoli strumenti musicali, indicanti le sole iniziali dei nomi e cognomi dei soggetti utilmente classificati per l’ammissione (allegato n. 11).
La ricorrente ha impugnato la predetta graduatoria con il ricorso per motivi aggiunti. Tuttavia, confrontando i nominativi dei destinatari della notifica con le suddette iniziali, risulta aver notificato il ricorso solo ai soggetti che si sono collocati in posizione utile per gli strumenti di pianoforte e violino e non anche per chitarra e flauto.
Ciò posto, la contestazione della graduatoria, con riferimento a questi ultimi due strumenti musicali, e quindi anche la conseguente non ammissione dell’interessata, deve ritenersi inammissibile ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 42, comma 2, c.p.a., per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, dovendosi senz’altro considerare tali gli studenti ammessi a frequentare il corso ad indirizzo musicale in esito alla procedura selettiva svolta.
10. Il ricorso principale (sul provvedimento di non ammissione) e quello per motivi aggiunti (sulla graduatoria) restano, invece, ammissibili nella parte in cui si riferiscono agli strumenti di pianoforte e violino, posto che, rispetto ad essi, il contraddittorio è stato invece esteso agli studenti utilmente collocatisi in graduatoria ed ammessi a frequentare l’indirizzo musicale in questione.
Si evidenzia, altresì, che l’impugnazione della graduatoria con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 08.08.2025 va ritenuta tempestiva ed ammissibile, avendone avuta comunicazione, la ricorrente, solo con il deposito della stessa da parte dell’Avvocatura dello Stato nel presente giudizio (avvenuto in data 12.06.2025), non essendole stata prima comunicata e non risultando essere stata pubblicata sull’albo pretorio dell’Istituto scolastico (cfr. docc. 12 e 13 riccorrente). Né l’Avvocatura dello Stato ha dimostrato il contrario o, comunque, che la ricorrente abbia avuto conoscenza aliunde della sussistenza di una tale graduatoria.
11. Passandosi al merito del ricorso, deve trovare conferma la valutazione prognostica di fondatezza del primo motivo espressa da questo Tribunale in sede cautelare, non essendo stato adeguatamente dimostrato dall’Istituto scolastico che l’interessata abbia potuto sostenere le prove di ammissione al corso ad indirizzo musicale in modo completo e con l’ausilio delle misure compensative e dispensative che le sarebbero spettate in considerazione della sua condizione personale.
11.1. Il corso ad orientamento musicale presso la scuola superiore di primo grado “-OMISSIS- è, infatti, disciplinato da un apposito regolamento d’istituto (doc. 2 Avvocatura).
L’ammissione al predetto corso avviene attraverso una procedura selettiva, che prevede lo svolgimento da parte dei candidati di alcune prove “oggettive” (aventi ad oggetto le capacità ritmiche, di intonazione e di coordinazione motoria) e di una prova “attitudinale” (in relazione ai singoli strumenti musicali utilizzati nel corso, vale a dire pianoforte, violino, chitarra e flauto), oltre alla compilazione di un questionario atto a valutare le base motivazionali e le esperienze pregresse degli interessati (art. 7). Per gli allievi con disabilità e disturbo specifico dell’apprendimento, sono previste misure compensative e/o dispensative nello svolgimento delle prove di accesso al corso in considerazione di quanto previsto dal piano educativo individuale e/o dal piano didattico personalizzato (art. 8).
11.2. Ebbene, la figlia della ricorrente è pacificamente affetta da un disturbo da deficit di attenzione/iperattività e ha beneficiato, per questo, di un piano educativo individuale durante la scuola primaria (doc. 8 parte ricorrente). Tale condizione era nota all’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, posto che, nella domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, l’interessata era stata espressamente qualificata come “ alunno con disabilità ” e “ alunno con DSA ” (doc. 4 Avvocatura, pag. 4). Nonostante ciò, dal verbale delle prove di accesso dalla stessa sostenute (doc. 15 Avvocatura) risulta lo svolgimento delle sole prove “oggettive”, senza alcun riferimento alla concessione di misure compensative e/o dispensative in ragione della sua condizione personale. Quanto alla prova “attitudinale” sui singoli strumenti musicali, il relativo modulo di valutazione non risulta nemmeno compilato dalla commissione, cosicché non vi è alcuna dimostrazione che tale prova sia stata effettivamente eseguita dall’interessata.
11.3. In ragione di ciò, lo svolgimento delle predette prove è avvenuto in modo illegittimo ed a ciò consegue l’annullamento del gravato provvedimento di non ammissione dell’interessata all’indirizzo musicale oltre che della graduatoria finale (quanto a pianoforte e violino), seppur con salvezza degli eventuali effetti confermativi di tali atti che dovessero essersi frattanto verificati a seguito della rinnovazione con esito negativo delle prove da parte dell’interessata, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 419 dell’11.09.2025. Resta inteso, infatti, che all’accoglimento del presente ricorso non consegue l’automatica ammissione dell’interessata al corso musicale, ma soltanto l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare le prove e di rivalutare la posizione dell’interessata (qualora ciò non dovesse ipoteticamente essere già stato fatto in esito alla decisione cautelare). Può, invece, restare assorbita la seconda censura articolata nel ricorso introduttivo e riproposta nel ricorso per motivi aggiunti, in quanto dal suo accoglimento la ricorrente non potrebbe comunque ottenere un’utilità maggiore rispetto a quella già conseguita per effetto del favorevole apprezzamento della prima censura.
12. In definitiva, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte fondato, nei sensi e nei limiti sopra indicati.
13. Le spese di lite possono essere compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
14. Quanto all’istanza di liquidazione della parcella depositata in data 09.09.2025 dal difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 35 del 12.06.2025, il Collegio ritiene che la presente controversia abbia un valore indeterminabile, ma che sia di complessità bassa (e non media, come sostenuto dall’avvocato istante) e che pertanto debbano trovare applicazione i compensi stabiliti per il relativo scaglione tariffario, in relazione alle sole fasi concretamente svolte dal predetto difensore prima della revoca del suo mandato (quelle di studio, introduttiva e cautelare collegiale), da liquidarsi in misura ridotta rispetto ai valori medi (che sarebbero pari ad € 5.665,00) in ragione della caratteristiche dell’attività prestata e della non particolare difficoltà dell’affare trattato (art. 82 D.P.R. 115/2002; art. 4 D.M. 55/2014), per un importo complessivo che si ritiene congruo indicare in € 4.000,00 (comunque, superiore ai valori minimi, che sarebbero pari ad € 2.834,00), da ridurre di un ulteriore 50% ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. 115/2002, pervenendosi così ad un importo complessivo finale di € 2.000,00, cui dovranno aggiungersi il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% e gli altri accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Liquida in favore dell’Avv. Davide Gallenca, a titolo di compensi per l’attività professionale svolta nel presente giudizio, la somma di € 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo ad identificare la parte ricorrente (madre e minore rappresentata) e dei minori controinteressati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA UC, Presidente
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | CA UC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.